4° Contenuto Riservato: PEC amministratori: fuori s.a.s. e s.n.c.

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10 NOVEMBRE 2025

Con l’intervento di cui all’art. 13 del D.L. n. 159/2025 (Decreto “Sicurezza lavoro”), in vigore dal 31 ottobre scorso, il legislatore ha previsto un restringimento del perimetro soggettivo dell’obbligo di comunicazione della PEC degli amministratori di società alla camera di commercio, ex comma 860 dell’art. 1, Legge n. 207/2024, Legge di Bilancio 2025.

In particolare, il nuovo Decreto prevede che:

  • l’obbligo non grava su tutti gli amministratori della società, come previsto finora, ma sull’amministratore unico o sull’amministratore delegato o, in mancanza, sul Presidente del consiglio di amministrazione;
  • per le imprese già scritte nel Registro delle imprese, queste saranno tenute a comunicare il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all’atto del conferimento o del rinnovo dell’incarico;
  • il domicilio digitale dei suddetti amministratori non può coincidere con quello dell’impresa.

Rispetto al primo punto, c’è da dire che in diversi casi l’obbligo verrà meno rispetto considerato il riferimento all’amministratore unico ovvero all’amministratore delegato o, ancora in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione.

La precedente versione della norma si limitava a un generico riferimento (vedi art. 5, comma 1, D.L. n. 179/2012 e ss.mm.ii.) agli amministratori di imprese costituite in forma societaria”.

Detto ciò, in molte forme societarie, la Legge non prevede necessariamente un amministratore unico, un amministratore delegato o un presidente del CdA. Nelle s.n.c. l’amministrazione può spettare a ciascun socio, disgiuntamente o congiuntamente; nelle s.a.s. l’amministrazione è affidata agli accomandatari, in via disgiuntiva o congiuntiva.

Ancore nelle s.r.l. l’atto costitutivo può prevedere più amministratori con poteri disgiuntivi o congiunti. In alternativa all’amministratore unico o al CdA. Anche le s.p.a. potrebbero rimanere fuori in alcuni casi.

Tutte casistiche che potrebbero comportare l’esclusione d’all’obbligo in parola, sempre in attesa di quelle che saranno le istruzioni ministeriali che dovrebbero arrivare da qui a breve.

Per quanto riguarda i soggetti obbligati all’adempimento, oggetto di comunicazione è la PEC “personale”, “la ratio della norma è indubbiamente volta a garantire la conoscibilità di un recapito di posta elettronica proprio ed esclusivo dell’amministratore da parte di tutti i soggetti terzi che possano avere legittimamente interesse ad un canale di comunicazione diretto e formale”.

In tal senso si era espresso il MIMIT con la nota prot. n. 43836 del 12 marzo 2025.

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