CIRCOLARE PER LO STUDIO
A CURA DI SAVERIO CINIERI | 13 NOVEMBRE 2025
Dal 17 novembre a 1° dicembre le principali scadenze sono quelle del 30 novembre che, cadendo di domenica, slittano al 1° dicembre.
In particolare, vanno ricordate le seguenti scadenze del 1° dicembre: il versamento del secondo o unico acconto delle imposte dovute in base alle dichiarazioni dei redditi e IRAP, il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell’anno, il versamento della seconda rata dell’imposta sostitutiva per poter usufruire dell’assegnazione o cessione agevolata dei beni immobili o beni mobili iscritti a pubblici registri e dell’eventuale trasformazione in società semplice, il versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva del 18% per la rideterminazione valore dei terreni e delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2025, il versamento della prima rata relativa all’opzione per l’esclusione dei beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa individuale, posseduti alla data del 31 ottobre 2024, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2025.
Le principali scadenze del periodo
18 novembre – Martedì
RAVVEDIMENTO – Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 90 giorni
Attività – Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell’Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 20 agosto 2025.
Soggetti obbligati – Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.
Modalità – Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all’1,39% (1/9 del 12,5%) dell’imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell’imposta da regolarizzare:
- 8947 – Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;
- 8948 – Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi;
- 8949 – Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di capitale;
- 8950 – Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d’imposta – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;
- 8951 – Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d’imposta – redditi diversi;
- 8952 – Sanzione per ravvedimento addizionale comunale Irpef e trattenuta dai sostituti d’imposta – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;
- 8953 – Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d’imposta – redditi diversi;
- 8904 – Sanzione pecuniaria IVA;
- 8926 – Sanzione addizionale comunale all’IRPEF – ravvedimento.
Invece, per gli interessi, l’indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all’IRPEF da parte dai sostituti d’imposta, ma solo per l’Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:
- 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.
20 novembre – Giovedì
PREVIDENZA – Enasarco – Contributi relativi alle provvigioni liquidate nel 3° trimestre 2025
Attività – Versamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate nel 3° trimestre 2025
Soggetti obbligati – Soggetti preponenti nel rapporto di agenzia
Modalità – RID bancario
24 novembre – Lunedì
TASSE E IMPOSTE VARIE – Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento
La scadenza originaria è il 22 novembre e slitta in quanto cade di sabato.
Attività – Pagamento della quarta rata del quinto periodo contabile (mese di settembre e ottobre), pari al prelievo erariale unico dovuto per il periodo contabile al netto di quanto versato per le prime tre rate.
Soggetti obbligati – Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.
Modalità – Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: “5159-prelievo erariale unico e interessi – V periodo contabile – sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all’art. 110, c.6, del TULPS (ris. n. 239/E del 06/09/2007)”.
24 novembre – Lunedì
TASSE E IMPOSTE VARIE – Canone di concessione
La scadenza originaria è il 22 novembre e slitta in quanto cade di sabato.
Attività – Pagamento del canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento inerente al quinto periodo contabile (mesi di settembre e ottobre).
Soggetti obbligati – Concessionari della rete telematica di cui all’art. 14-bis, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640.
Modalità – L’adempimento deve risultare posto in essere utilizzando il modello F24-accise, specificando il codice tributo “5185-canone ed interessi previsti dalla convenzione per l’affidamento in concessione dell’attivazione e della conduzione operativa della rete per gli apparecchi di cui all’art. 110, c.6, del TULPS (risoluzione n. 239/E del 6 settembre 2007)”.
25 novembre – Martedì
IVA – Elenchi Intrastat – Periodicità mensile
Attività – Presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat) relativi a ottobre (soggetti mensili).
Da segnalare che:
- ai fini fiscali, c’è soltanto l’obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE;
- non vanno presentati gli elenchi riepilogativi concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute.
Devono essere presentati ai soli fini statistici:
- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (Modello INTRA 2bis) qualora l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro;
- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi (Modello INTRA 2quater) qualora l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro.
Inoltre, per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modello INTRA 1bis), la compilazione è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.
Soggetti obbligati – Soggetti passivi IVA che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti cessioni di un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000,00 euro.
Modalità – Trasmissione esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle dogane tramite il servizio Telematico Doganale E.D.I.-Electronic Data Interchange oppure all’Agenzia delle entrate degli elenchi riepilogativi delle cessioni e/o degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi intracomunitarie.
28 novembre – Venerdì
TASSE E IMPOSTE VARIE – Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento
Attività – Pagamento della prima rata del sesto periodo contabile (novembre – dicembre), pari al 25% del PREU dovuto per il quarto periodo contabile (mesi di luglio e agosto).
Soggetti obbligati – Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.
Modalità – Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: “5160-prelievo erariale unico ed interessi – VI periodo contabile – sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all’art. 110, c.6, del TULPS (ris. n. 239/E del 06/09/2007)”.
1 dicembre – Lunedì
COMUNICAZIONE – Comunicazione periodica intermediari finanziari
La scadenza originaria è il 30 novembre e slitta in quanto cade di domenica.
Attività – Termine ultimo per la Comunicazione, all’Anagrafe tributaria, dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente.
Soggetti obbligati – Operatori finanziari indicati all’art. 7, comma 6, D.P.R. n. 605/1973.
Modalità – Trasmissione esclusivamente in via telematica.
1 dicembre – Lunedì
IMPOSTE DIRETTE – Estromissione immobili strumentali imprese individuali – Versamento prima rata
La scadenza originaria è il 30 novembre e slitta in quanto cade di domenica.
Attività – Termine per versare la prima rata relativa all’opzione per l’esclusione dei beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa individuale, posseduti alla data del 31 ottobre 2024, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2025.
Soggetti obbligati – Imprenditori individuali.
Modalità – Il titolare della ditta individuale è tenuto a versare l’imposta sostitutiva dovuta (nella misura dell’8%), mediante F24, riportando il seguente codice tributo: “1127” – imposta sostitutiva per l’estromissione dei beni immobili strumentali dall’impresa individuale.
Per il versamento dell’imposta sostitutiva è previsto il pagamento in due rate:
- il 60% dell’importo dovuto entro il 30 novembre 2025;
- il restante 40% entro il 30 giugno 2026.
Per maggiori dettagli vedi l’Approfondimento.
1 dicembre – Lunedì
IMPOSTE DIRETTE – Assegnazione o cessione agevolata beni ai soci e trasformazione agevolata – Versamento seconda rata
La scadenza originaria è il 30 novembre e slitta in quanto cade di domenica.
Attività – Termine per il versamento della seconda rata dell’imposta sostitutiva per poter usufruire dell’assegnazione o cessione agevolata dei beni immobili o beni mobili iscritti a pubblici registri e all’eventuale trasformazione in società semplice.
Soggetti obbligati – Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2025, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi dai beni strumentali.
Modalità – L’assegnazione avviene mediante il versamento di una imposta sostitutiva nella misura dell’8% ovvero del 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, della cessione o della trasformazione.
Le società che si avvalgono dell’assegnazione agevolata devono versare l’imposta sostitutiva dovuta in due rate di cui:
- la prima, pari al 60% del dovuto, entro il 30 settembre 2025;
- la seconda, pari al restante 40%, entro il 30 novembre 2025.
1 dicembre – Lunedì
COMUNICAZIONE – Soggetti che effettuano operazioni in oro
La scadenza originaria è il 30 novembre e slitta in quanto cade di domenica.
Attività – Termine ultimo per la presentazione all’Ufficio Italiano Cambi (UIC) della dichiarazione relativa le operazioni effettuate nel mese precedente di valore pari o superiore a euro 10.000,00.
Soggetti obbligati – I soggetti persone fisiche nell’esercizio d’impresa, arte o professione o le persone giuridiche che hanno effettuato nel mese transazioni in oro da investimento e in materiale d’oro ad uso prevalentemente industriale, nel territorio dello stato o con l’estero, di importo superiore ad euro 10.000.
Modalità – Le operazioni vengono trasmesse telematicamente alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) utilizzando le funzionalità disponibili sul portale Infostat-UIF.
1 dicembre – Lunedì
IMPOSTE DIRETTE – Acconto seconda rata IRAP
La scadenza originaria è il 30 novembre e slitta in quanto cade di domenica.
Attività – Pagamento del secondo o unico acconto dell’IRAP dovuta.
Soggetti obbligati – Contribuenti persone fisiche, società semplici, società di persone ed equiparati e soggetti IRES.
Modalità – Il pagamento deve essere eseguito utilizzando il modello F24 con il seguente codice tributo: “3813-IRAP acconto seconda rata o acconto in unica soluzione”.
1 dicembre – Lunedì
IMPOSTE DIRETTE – Acconto seconda rata IRES
La scadenza originaria è il 30 novembre e slitta in quanto cade di domenica.
Attività – Pagamento della seconda o unica rata dell’IRES.
Soggetti obbligati – Soggetti IRES con esercizio sociale o periodo di imposta dal 1° gennaio-31 dicembre.
Modalità – Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il modello F24, esclusivamente in via telematica, con il seguente codice tributo: 2002-Ires acconto seconda rata o acconto in unica soluzione.
1 dicembre – Lunedì
IMPOSTE DIRETTE – Acconto seconda rata IRPEF
La scadenza originaria è il 30 novembre e slitta in quanto cade di domenica.
Attività – Pagamento del secondo o unico acconto di IRPEF dovuto in base alla dichiarazione modello Redditi PF (Persone fisiche) o modello Redditi SP (Società di persone).
Soggetti obbligati – I contribuenti persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati.
Modalità – Il pagamento deve essere eseguito utilizzando il modello F24 con il seguente codice tributo: “4034-IRPEF acconto seconda rata o acconto in unica soluzione”.
1 dicembre – Lunedì
IMPOSTE DIRETTE – Rivalutazione terreni posseduti al 1° gennaio 2025 – Versamento imposta sostitutiva
La scadenza originaria è il 30 novembre e slitta in quanto cade di domenica.
Attività – Versamento prima o unica rata dell’imposta sostitutiva per rideterminazione valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2025.
Soggetti obbligati – Possessori di:
- terreni lottizzati o sui quali sono state costruite opere per renderli edificabili;
- terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria;
- terreni agricoli.
Modalità – L’imposta sostitutiva per la rivalutazione è pari al 18% e può essere versata in tre rati di pari importo con scadenza:
- 30 novembre 2025 (prorogata al 1 dicembre in quanto il 30 novembre cade di domenica);
- 30 novembre 2026;
- 30 novembre 2027.
Sulla seconda e terza rata sono dovuti gli interessi del 3%.
Il versamento va effettuato con modello F24 utilizzando il codice tributo 8056 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola.
Entro la stessa data va versata la seconda rata della rivalutazione dei terreni posseduti al 1° gennaio 2024 con imposta sostitutiva del 16%.
1 dicembre – Lunedì
IMPOSTE DIRETTE – Rivalutazione partecipazioni possedute al 1° gennaio 2025 – Versamento imposta sostitutiva
La scadenza originaria è il 30 novembre e slitta in quanto cade di domenica.
Attività – Versamento prima rata imposta sostitutiva del 18% per la rideterminazione valore delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2025.
Soggetti obbligati – Soggetti che possiedono titoli, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati, indipendentemente dalla circostanza che essi siano rappresentativi di una partecipazione qualificata, così come definita dall’art. 67, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 917/1986, ovvero di una partecipazioni non qualificata ai sensi della successiva lettera c-bis) della medesima disposizione.
Modalità – L’imposta sostitutiva per la rivalutazione è pari al 18% può essere versata in tre rati di pari importo con scadenza:
- 30 novembre 2025 (prorogata al 1 dicembre in quanto il 30 novembre cade di domenica);
- 30 novembre 2026;
- 30 novembre 2027.
Sulla seconda e terza rata sono dovuti gli interessi del 3%.
Il versamento va effettuato con modello F24 utilizzando il codice tributo 8055 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati.
Entro la stessa data va versata la seconda rata della rivalutazione delle partecipazioni possedute al 1° gennaio 2024 con imposta sostitutiva del 16%.
1 dicembre – Lunedì
IMPOSTE DIRETTE – Riammissione rottamazione quater – Versamento seconda rata
La scadenza originaria è il 30 novembre e slitta in quanto cade di domenica.
Attività – Termine per il versamento della seconda rata dell’importo dovuto per la riammissione alla c.d. rottamazione cartelle esattoriali 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. rottamazione quater).
Soggetti obbligati – Contribuenti decaduti al 31 dicembre 2024 per omesso, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere che hanno chiesto, entro il 30 aprile 2025, di essere riammessi alla c.d. rottamazione-quater per i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Modalità – Il pagamento delle somme dovute, alle quali sono applicati gli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023, è effettuato alternativamente:
- in unica soluzione, entro il 31 luglio 2025;
- nel numero massimo di dieci rate consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.
1 dicembre – Lunedì
IMPOSTE INDIRETTE – Contratti di locazione – Registrazione e/o versamento tributo
Attività – Pagamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione stipulati con data che fa riferimento all’inizio del mese di novembre o rinnovati tacitamente a decorrere dalla medesima data (i nuovi contratti di locazione, dopo la corresponsione dell’imposta autoliquidata, devono essere registrati nel termine di 30 giorni dalla data dei medesimi).
Soggetti obbligati – Titolari di contratti di locazione che non hanno esercitato l’opzione per l’applicazione della cedolare secca di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 23/2011.
Modalità – Il modello “F24 Elide” è l’unico canale percorribile per pagare i tributi su locazioni e affitti immobiliari.
I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:
- 1500: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per prima registrazione;
- 1501: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per annualità successive;
- 1502: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per cessioni del contratto;
- 1503: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per risoluzioni del contratto;
- 1504: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per proroghe del contratto;
- 1505: locazione e affitto di beni immobili – imposta di bollo;
- 1506: locazione e affitto di beni immobili – tributi speciali e compensi;
- 1507: locazione e affitto di beni immobili – sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione;
- 1508: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione;
- 1509: locazione e affitto di beni immobili – sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi;
- 1510: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi.
1 dicembre – Lunedì
IVA – Acquisti intracomunitari – Modello Intra-12
La scadenza originaria è il 30 novembre e slitta in quanto cade di domenica.
Attività – Invio telematico della dichiarazione mensile degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, da parte di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati, da Enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori e versamento dell’imposta in relazione agli acquisti dichiarati.
Soggetti obbligati – Sono tenuti alla presentazione del modello INTRA 12 e al relativo versamento gli enti non commerciali (art. 4, comma 4, D.P.R. n. 633/1972), non soggetti passivi d’imposta, ed i produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972).
Modalità – Presentazione telematica.
Per il versamento della relativa imposta va utilizzato il codice tributo 6043.
1 dicembre – Lunedì
IVA – Soggetti che hanno aderito al IOSS – Dichiarazione e versamento Iva mensile
La scadenza originaria è il 30 novembre e slitta in quanto cade di domenica.
Attività – Presentazione della dichiarazione e versamento dell’Iva dovuta per il mese di ottobre per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.
Soggetti obbligati – Gli operatori registrati al regime IOSS.
Modalità – La Dichiarazione Iva IOSS è inviata all’Agenzia attraverso il Portale OSS. I soggetti che hanno esercitato l’opzione presentano per ciascun mese, entro la fine del mese successivo a quello al quale la dichiarazione si riferisce, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano:
- il numero di identificazione IVA attribuito per l’applicazione del regime;
- l’ammontare delle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi per le quali l’imposta è diventata esigibile nel mese di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell’acquirente e suddiviso per aliquote, al netto dell’imposta sul valore aggiunto;
- le aliquote applicate nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell’acquirente. L’aliquota IVA è quella in vigore nello Stato membro dell’UE in cui saranno consegnate le merci. Le informazioni sulle aliquote IVA nell’UE sono reperibili sia sul sito web della Commissione Europea https: //ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html;
- l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell’acquirente.
L’imposta dovuta dai soggetti passivi aderenti al regime IOSS deve essere versata, senza la possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione “orizzontale”:
- con addebito sul proprio conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate. Le somme riscosse sono trasferite giornalmente sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all’Agenzia delle Entrate. Nella richiesta di addebito inviata telematicamente all’Agenzia tramite il portale IOSS, l’operatore deve indicare il codice IBAN del conto e il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento;
- nel caso in cui l’operatore non disponga del conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, mediante bonifico da accreditare su un’apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all’Agenzia delle Entrate, secondo le istruzioni fornite dalla medesima Agenzia tramite il portale IOSS. Nella causale del bonifico è indicato il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento.
1 dicembre – Lunedì
IVA – Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA
La scadenza originaria è il 30 novembre e slitta in quanto cade di domenica.
Attività – Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel terzo trimestre solare.
Soggetti obbligati – Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA.
Modalità – Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, utilizzando il modello “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA”.
1 dicembre – Lunedì
SCRITTURE CONTABILI – Scritture ausiliarie di magazzino – Cessazione dell’obbligo di tenuta
Attività – Per le imprese aventi l’esercizio sociale o periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese di novembre, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino viene meno se, per la seconda volta consecutivamente, l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze risultano di entità inferiore i previsti limiti.
Soggetti obbligati – Ai sensi degli artt. 13, 14 e 20 del D.P.R. 29 ottobre 1973, n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni, le scritture ausiliarie di magazzino possono non essere tenute a partire dal mese di dicembre, se nei precedenti due periodi d’imposta l’ammontare dei ricavi o il valore complessivo delle rimanenze sono risultati inferiori e, quindi, si sono mantenuti rispettivamente sotto il limite di euro 5.164.000,00 e di euro 1.100.000,00.
Modalità – L’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino risultava operativo fino all’esercizio sociale che si è concluso lo scorso 30 novembre, possono essere sospese o possono essere tenute esclusivamente con finalità aziendali senza il rispetto delle particolari regole dettate dal D.P.R. n. 600/1973.
1 dicembre – Lunedì
SCRITTURE CONTABILI – Scritture ausiliarie di magazzino – Attivazione dell’obbligo di tenuta
Attività – Inizia a decorrere, per le imprese aventi l’esercizio sociale o periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese di ottobre, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati, nei due esercizi sociali o periodi d’imposta precedenti, contemporaneamente il limite previsto per i ricavi in ciascun esercizio o periodo d’imposta e quello delle rimanenze finali alla fine di ciascun esercizio.
Soggetti obbligati – Operatori economici in contabilità ordinaria con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare.
Modalità – Le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute, se nei precedenti due periodi d’imposta l’ammontare dei ricavi ed il valore complessivo delle rimanenze sono risultati superiori rispettivamente a euro 5.164.000,00 e di euro 1.100.000,00.
Tali scritture vanno impostate e tenute in forma sistematica, secondo norme di ordinata contabilità, mediante annotazioni giornaliere o periodiche, purché con cadenza non superiore al mese e con libertà di scelta del supporto o strumento operativo, per cui le stesse possono concretarsi in libri, schede o simili.
Le rilevazioni in argomento, per ogni singolo bene oppure per ogni categoria di beni, devono necessariamente evidenziare i carichi e gli scarichi in modo tale che dalla lettura di ogni singola scheda o altro supporto contabile si possano ricavare tutti i movimenti relativi al bene o alla categoria di beni.
1 dicembre – Lunedì
TASSE E IMPOSTE VARIE – Ivie – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero
La scadenza originaria è il 30 novembre e slitta in quanto cade di domenica.
Attività – Versamento dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di secondo o unico acconto per l’anno 2025.
Soggetti obbligati – Persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e soggetti a queste equiparate residenti in Italia che siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati. In caso di concessione di aree demaniali, l’Ivie è dovuta dal concessionario; nel caso di immobili concessi in locazione finanziaria, l’Ivie è dovuta dal locatario, anche se trattasi di immobili da costruire o in corso di costruzione.
Modalità – Il versamento dell’Ivie deve essere effettuato con F24 utilizzando il seguente codice tributo:
- “4045” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE”.
Per dichiarare il valore degli immobili situati all’estero il contribuente deve compilare il quadro RW.
1 dicembre – Lunedì
TASSE E IMPOSTE VARIE – Tasse automobilistiche
La scadenza originaria è il 30 novembre e slitta in quanto cade di domenica.
Attività – Versamento della tassa inerente alle autovetture e agli autoveicoli ad uso promiscuo con:
- potenza fiscale superiore a 9 CV se l’immatricolazione è avvenuta entro il 31 dicembre 1997;
- potenza effettiva superiore a 35 KW o a 47 CV se l’immatricolazione risulta attivata dopo il 31 dicembre 1997;
il cui precedente pagamento è scaduto nel mese di ottobre.
Soggetti obbligati – Soggetti proprietari di autovetture ed autoveicoli.
Modalità – La corresponsione della tassa può risultare eseguita presso:
- le delegazioni dell’Automobile Club Italia;
- le agenzie di pratiche auto incaricate;
- i tabaccai compilando le apposite schede distinte in (Scheda A: per autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo soggetti al pagamento della tassa in misura piena – Scheda B: per autoveicoli ed autovetture che beneficiano di un particolare trattamento fiscale (es.: taxi), per gli altri veicoli (es.: autobus, autocarri, rimorchi, ciclomotori, ecc.);
- gli uffici postali utilizzando l’apposito bollettino preintestato alla Regione (con specificazione del relativo numero di conto corrente).
1 dicembre – Lunedì
TASSE E IMPOSTE VARIE – Ivafe – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero
La scadenza originaria è il 30 novembre e slitta in quanto cade di domenica.
Attività – Versamento dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di secondo o unico acconto per l’anno 2025.
Soggetti obbligati – Persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e soggetti a queste equiparate residenti in Italia che detengono all’estero attività finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e quindi anche a se pervengono da eredità o donazioni.
Modalità – Il versamento dell’Ivafe deve essere effettuato con F24 utilizzando il seguente codice tributo:
- “4048” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE”.
In dichiarazione, i dati sulle attività finanziarie detenute all’estero vanno indicati nel quadro RW.
1 dicembre – Lunedì
TASSE E IMPOSTE VARIE – Assicurazioni – Versamento imposta inerente ai premi e agli accessori
La scadenza originaria è il 30 novembre e slitta in quanto cade di domenica.
Attività – Determinazione e pagamento da parte degli assicuratori dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel corso del precedente mese di ottobre e sugli eventuali conguagli di tributo dovuti per lo scorso mese di settembre.
Soggetti obbligati – Compagnie ed imprese di assicurazione.
Modalità – Versamento utilizzando il modello F24-Accise, esclusivamente in via telematica.
1 dicembre – Lunedì
TASSE E IMPOSTE VARIE – Imposta di bollo su fatture elettroniche
La scadenza originaria è il 30 novembre e slitta in quanto cade di domenica.
Attività – Versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell’anno.
Nel caso in cui l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno non superi l’importo di 5.000 euro, è possibile eseguire il versamento entro il 30 settembre. Qualora l’importo dell’imposta di bollo dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri solari dell’anno, complessivamente considerato, non superi l’importo di 5.000 euro, il pagamento dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei predetti trimestri può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento (ovvero entro il 30 novembre).
Soggetti obbligati – Soggetti obbligati all’emissione di fatture elettroniche soggette all’imposta di bollo.
Modalità – Il pagamento può essere effettuato, tramite l’apposito servizio messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale. In alternativa, può essere generato il modello F24 già precompilato, per poi effettuare il pagamento secondo le istruzioni della risoluzione n. 42/E/2019, che ha istituito i seguenti codici tributo:
- “2523” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”.
1 dicembre – Lunedì
IMPOSTE DIRETTE – Rottamazione quater – Versamento rata
La scadenza originaria è il 30 novembre e slitta in quanto cade di domenica.
Attività – Termine per il versamento della decima rata dell’importo dovuto per chi ha aderito alla c.d. rottamazione cartelle esattoriali 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. rottamazione quater).
Soggetti obbligati – Contribuenti che hanno chiesto di essere ammessi alla c.d. rottamazione-quater per i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Modalità – Il pagamento delle somme dovute è effettuato alternativamente:
- in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023;
- oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.
1 dicembre – Lunedì
TASSE E IMPOSTE VARIE – Imposta sui servizi digitali – Web tax – Versamento acconto
La scadenza originaria è il 30 novembre e slitta in quanto cade di domenica.
Attività – Versamento dell’acconto pari al 30% dell’imposta sui servizi digitali (c.d. “web tax”) dovuta per l’anno solare precedente.
Soggetti obbligati – Imprese che forniscono servizi tramite internet e, più in generale, nel mondo digitale.
Modalità – Il versamento avviene in modalità telematiche tramite Modello F24 con il codice tributo 2700.
L’Approfondimento
Estromissione beni imprese individuali – Le novità
| Entro il 1° dicembre 2025 va versata la prima rata, pari al 40%, dell’imposta sostitutiva per l’estromissione dei beni immobili per le imprese individuali. Infatti, le imprese individuali, che alla data del 31 ottobre 2024 possedevano beni immobili strumentali, potevano, dal 1° gennaio 2025 al 31 maggio 2025, optare per l’esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell’impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2025, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva nella misura dell’8% della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. |
Aspetti generali
Gli imprenditori individuali che alla data del 31 ottobre 2024 possedevano beni immobili strumentali di cui all’art. 43 , comma 2, del TUIR, potevano, dal 1° gennaio 2025 al 31 maggio 2025, optare per l’esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell’impresa.
L’esclusione ha effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2025, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP nella misura dell’8% della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.
Beni che possono essere estromessi
L’esclusione dal patrimonio dell’impresa disciplinata dalla disposizione in commento riguarda i beni immobili strumentali di cui all’art. 43, comma 2, del TUIR, posseduti dall’imprenditore alla data del 31 ottobre 2024 e precisamente i beni immobili:
- strumentali per destinazione, che sono utilizzati, cioè, esclusivamente per l’esercizio dell’impresa indipendentemente dalle caratteristiche specifiche;
- strumentali per natura, cioè “che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni” e che si considerano strumentali anche se non utilizzati direttamente dall’imprenditore o anche se dati in locazione o comodato.
Sono strumentali per natura gli immobili rientranti nei gruppi catastali B, C, D, ed E e nella categoria A/10 qualora la destinazione ad ufficio sia prevista nella licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria.
Considerato il carattere oggettivo della strumentalità per natura, gli immobili così qualificati possono essere estromessi dal regime di impresa anche se non siano impiegati nel ciclo produttivo dell’impresa o non lo siano direttamente, perché dati a terzi in locazione o comodato.
Per quanto riguarda, invece, gli immobili strumentali per destinazione, l’agevolazione trova applicazione solo con riferimento a quelli utilizzati dall’imprenditore in maniera esclusiva e diretta per l’esercizio dell’impresa.
Il carattere strumentale dell’immobile deve essere verificato alla data del 31 ottobre 2025.
Qualora successivamente a tale data, l’immobile venga a qualsiasi titolo concesso in uso a terzi, la possibilità di procedere alla sua esclusione dal patrimonio dell’impresa, secondo le regole dettate dalla norma in commento, non viene meno.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 65, comma 1, del TUIR, gli immobili strumentali per natura o per destinazione di cui all’art. 43, comma 2, del TUIR, si considerano relativi all’impresa individuale solo se annotati nell’inventario o, per le imprese in contabilità semplificata, nel registro dei beni ammortizzabili.
Ne consegue che, per gli immobili strumentali per natura, l’esclusione dal patrimonio può essere effettuata solo se gli stessi risultano indicati in inventario.
Per gli immobili strumentali per destinazione, al contrario, occorre distinguere a seconda che siano stati acquisiti fino al 31 dicembre 1991, ovvero successivamente.
- Immobili strumentali per destinazione acquisiti a partire dal 1° gennaio 1992: possono essere esclusi dal patrimonio se indicati nell’inventario o, per i soggetti ammessi al regime di contabilità semplificata, nel registro dei beni ammortizzabili. I beni immobili che non soddisfano tale requisito non possono essere oggetto dell’estromissione (al pari dei beni adibiti promiscuamente all’esercizio d’impresa) in quanto non si considerano beni relativi all’impresa, ma beni già appartenenti alla sfera privata dell’imprenditore;
- Immobili strumentali per destinazione acquisiti fino al 31 dicembre 1991: possono essere estromessi anche se non indicati nell’inventario.
Non possono, in ogni caso, essere estromessi gli immobili che:
- costituiscono beni “merce”;
- anche se indicati nell’inventario, non sono strumentali né per natura né per destinazione.
Possono essere oggetto di esclusione dal patrimonio anche gli immobili posseduti dall’imprenditore in comunione, ovviamente per la sola quota di pertinenza dell’imprenditore.
Base imponibile dell’imposta sostitutiva
La base imponibile dell’imposta sostitutiva è data dalla differenza tra il valore normale dei beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.
Quest’ultimo è determinato assumendo il valore iscritto nel libro degli inventari oppure nel registro dei beni ammortizzabili, al netto delle quote di ammortamento fiscalmente dedotte fino al periodo d’imposta 2024 e tenendo conto di eventuali rivalutazioni fiscalmente rilevanti.
Ai sensi dell’art. 36, comma 7, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, il costo dei fabbricati, ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, va assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza, per cui nella determinazione del valore fiscalmente riconosciuto degli stessi occorrerà tenere conto anche del valore attribuito alle aree occupate dalla costruzione in relazione alle quali non siano stati effettuati ammortamenti fiscalmente deducibili.
Il valore normale degli immobili si determina mediante applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi d’imposta alle rendite catastali ovvero, nel caso in cui si tratti di immobili non ancora iscritti in catasto edilizio con attribuzione di rendita, secondo la procedura per l’attribuzione della rendita catastale (art. 12, D.L. n. 70/1988).
In sintesi, il valore normale dell’immobile si ottiene moltiplicando la rendita catastale rivalutata del 5% per i seguenti coefficienti:
- 60, se l’immobile appartiene alla categoria catastale D, opifici, oppure alla categoria A/10, uffici;
- 40,8 per i fabbricati delle categorie C/1, negozi e botteghe, ed E;
- 120 per gli immobili di categoria A (escluso A/10) e C (escluso C/1);
- 140 per gli immobili di categoria B, immobili per usi collettivi (tale ultima categoria dovrebbe interessare solo in via marginale gli imprenditori individuali).
L’opzione per l’estromissione è consentita anche nell’ipotesi in cui non vi sia differenza, tra il valore normale dei beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto, da assoggettare ad imposta sostitutiva.
L’assenza di base imponibile non preclude la possibilità di fruire del beneficio, poiché, in tali casi, il valore dei beni estromessi ha già concorso alla formazione del reddito d’impresa secondo le ordinarie regole.
Nel caso in cui l’immobile sia posseduto in comunione, rileva solo la quota parte del valore normale di pertinenza dell’imprenditore.
Versamento imposta sostitutiva
Per il versamento dell’imposta sostitutiva, da effettuarsi mediante utilizzo del modello F24, è previsto il pagamento in due rate:
- il 60% dell’importo dovuto entro il 30 novembre 2025;
- il restante 40% entro il entro il 30 giugno 2026.
Imposte indirette
Nel caso dell’estromissione dell’imprenditore individuale, non essendovi effetto traslativo della proprietà, non sono dovute le imposte indirette.
Sanzioni
Dopo aver esercitato l’opzione in dichiarazione dei redditi, l’omesso, insufficiente e/o tardivo versamento dell’imposta sostitutiva non rileva ai fini del perfezionamento dell’estromissione. In tal caso, l’imposta sostitutiva non versata è iscritta a ruolo, fermo restando la possibilità per il contribuente di avvalersi del “ravvedimento operoso”.
L’eventuale mancata compilazione della corrispondente sezione del Modello Redditi PF – relativa all’operazione di estromissione dei beni – può essere sanata entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (art. 2, comma 7, D.P.R. n. 322/1998).
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