2° Contenuto: Interpello 277/2025: trattamento fiscale dei contributi in conto impianti per i professionisti

COMMENTO

DI DEVIS NUCIBELLA | 13 NOVEMBRE 2025

L’Agenzia delle Entrate, con l’Interpello n. 277 del 3 novembre 2025, ha chiarito che, a seguito della Riforma IRPEF per il reddito di lavoro autonomo portata dal D.Lgs. n. 192/2024, il professionista che acquista beni strumentali e successivamente riceve i contributi dalla Regione deve distribuire, in deroga al principio di cassa, il beneficio negli anni, calcolando le quote di ammortamento secondo il costo effettivamente sostenuto ed eventualmente recuperando la sopravvenienza attiva per le quote di ammortamento eccedenti degli anni precedenti.

Riforma IRPEF per il reddito di lavoro autonomo

Le disposizioni che disciplinano la determinazione del reddito degli esercenti arti e professioni sono state modificate dalla Riforma fiscale (art. 5, D.Lgs. 192/2024).

Una delle novità più rilevanti riguarda l’introduzione del principio di onnicomprensività in base al quale:

  • tutte le somme e i valori riconducibili all’attività professionale;
  • costituiscono componenti positivi e negativi di reddito.

Pertanto, come chiarito dalla Relazione illustrativa al Decreto di riforma sono ora rilevanti le componenti che nell’ambito del reddito d’impresa costituiscono sopravvenienze attive e passive nonché le rettifiche di componenti positivi e negativi di precedenti periodi d’imposta.

Beni mobili
Art. 54-quinquies TUIR
Per i beni strumentali, esclusi gli immobili nonché gli oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione, sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento, utilizzando i coefficienti del D.M. 31 dicembre 1988. È introdotto l’obbligo di riduzione a metà per il primo anno.
È confermata la deduzione integrale della spesa nell’anno di sostenimento per l’acquisto di beni mobili di costo unitario non superiore a € 516.
I canoni di leasing sono deducibili per competenza con le regole di durata minima contrattuale già vigenti in passato (per un periodo non inferiore a 4 anni per veicoli e alla metà del periodo di ammortamento per gli altri beni). Infine è confermata la deducibilità del 20% per le spese relative ai veicoli a motore nel limite di un veicolo per ciascun professionista (tetto di spesa € 18.076 per le autovetture) nonché la deducibilità dell’80% per le spese telefoniche.
Spese relative agli immobili
Art. 54-quinquies TUIR
Non sono deducibili gli ammortamenti relativi ai beni immobili (tranne quelli acquistati nel 2007-2009). I canoni di leasing relativi agli immobili strumentali sono deducibili per un periodo non inferiore a 12 anni; è altresì previsto l’obbligo di scorporo del valore del terreno riferito alla quota capitale dei canoni.
Le spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria sugli immobili sono deducibili nell’anno in cui le spese sono sostenute e nei 5 anni successivi.
Le spese di manutenzione ordinaria sono deducibili per cassa nell’anno di sostenimento.
Per gli immobili utilizzati promiscuamente le predette spese sono deducibili, con i medesimi criteri, nella misura del 50% ed è altresì deducibile, per quelli in proprietà, il 50% della rendita catastale.
Secondo le istruzioni di rigo RE13 del mod. Redditi sono deducibili gli interessi passivi sostenuti per il finanziamento dell’acquisto dell’immobile strumentale.
Spese relative a beni immateriali 
Art. 54-sexiesTUIR
Tipologia bene immaterialeCoefficiente ammortamento
Diritti di utilizzazione delle opere di ingegno e dei brevetti e similiMax 50%
Altri diritti di natura pluriennaleIn misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista (dal contratto o dalla legge)
Costo di acquisizione della clientela o di altri elementi distintivi dell’attività professionaleIn in misura non superiore a un quinto del costo
Sopravvenienze attive Sono rilevanti fiscalmente i componenti reddituali che, nell’ambito del reddito d’impresa, costituiscono sopravvenienze attive/passive in senso proprio incluse quelle che costituiscono rettifiche (in aumento o in diminuzione) di componenti positivi e negativi che hanno concorso a formare il reddito di precedenti periodi d’imposta.

Contributo conto impianti

Alla luce delle novità sopraesposte l’Agenzia delle Entrate, nel recente Interpello n. 277/2025, ha chiarito, in relazione ai contributi in c/impianti percepiti dai professionisti, che in generale

  • il costo fiscalmente deducibile del bene (tramite procedura di ammortamento)
  • coincide con il costo fiscalmente riconosciuto al netto del contributo incassato.

Mentre nel caso di:

  • contributo incassato successivamente all’esercizio di acquisto del bene
  • occorre procedere attivando delle sopravvenienze attive.
Interpello n. 277/2025
QuesitoNel corso del 2025 un professionista ha ricevuto, da parte della Regione, contributi pubblici “in conto impianti” per sovvenzionare l’acquisto di attrezzature strumentali alla propria attività. Tali attrezzature erano state acquistate qualche anno prima, precisamente nel 2022, e da tale anno il professionista aveva iniziato a dedurre dal reddito le relative quote di ammortamento calcolate sul costo storico.
Ricordiamo, in generale, che i contributi “in conto impianti” sono diretti ad acquistare beni strumentali all’attività e si differenziano da quelli in “conto capitale” che accrescono il patrimonio senza una finalità specificamente individuata, e da quelli in “conto esercizio” che sono destinati a coprire i costi di gestione o ad integrare i ricavi/compensi.
Il professionista ha chiesto all’Agenzia delle Entrate chiarimenti circa il trattamento fiscale del contributo ricevuto, alla luce del novellato art. 54 del Testo unico delle imposte sui redditi che disciplina il reddito di lavoro autonomo
Parere dell’Agenzia delle EntrateSecondo l’Agenzia delle Entrate per “costo effettivamente sostenuto” di un bene strumentale (Risoluzione n. 163/E/2001) che impone al contribuente di attribuire al bene il valore al netto del contributo ricevuto per il suo acquisto.
Sulla base di queste regole basilari,
se i contributi in conto impianti fossero stati percepiti dal professionista nel medesimo periodo di imposta in cui era stato acquistato il bene strumentale,
il costo di acquisto di tale bene, da assumere quale base di calcolo per le quote di ammortamento deducibili, avrebbe dovuto essere determinato già al netto dei contributi.
Nel caso esaminato, invece, considerato che
il contributo è stato incassato nel 2025, cioè tre anni dopo l’acquisto,
il professionista dovràindicare nel 2025 una sopravvenienza attiva
pari alla differenza complessiva tra le quote di ammortamento già dedotte negli anni dal 2022 al 2024 e quelle che invece sarebbero state deducibili assumendo, sin dall’inizio del periodo di ammortamento, il costo di acquisto delle attrezzature al netto dei contributi.
Dal periodo d’imposta 2025 in poi, le quote di ammortamento deducibili dovranno essere calcolate applicando i coefficienti di ammortamento al costo di acquisto delle attrezzatture al netto dei contributi in conto impianti percepiti.

In sostanza alla luce del fatto che con la riforma portata dal D.Lgs. n. 192/2024

  • nel reddito di lavoro autonomo è stato introdotto il principio di onnicomprensività
  • il contributo ottenuto in un esercizio successivo a quello di acquisizione del bene determina una sopravvenienza attiva pari ai maggiori ammortamenti dedotti fin dall’origine rispetto a quelli che calcolati assumendo il costo bene al netto del contributo.

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