CIRCOLARE MONOGRAFICA
L’attuale assetto del prestito sociale: natura giuridica, limiti e implicazioni fiscali
DI MARCO BALDIN | 17 NOVEMBRE 2025
L’analisi si concentra sulla disciplina del prestito sociale, regolamentata dall’art. 11 TUB e dalle Istruzioni di vigilanza Banca d’Italia, che costituiscono la cornice di riferimento per l’autofinanziamento cooperativo. La circolare esamina i criteri di deroga alla raccolta tra il pubblico, i limiti quantitativi e il regime fiscale agevolato applicabile agli interessi corrisposti ai soci. Si chiariscono gli obblighi statutari e l’implicazione fondamentale della postergazione del credito dei soci prestatori. È possibile scaricare il testo delle formule “Regolamento-tipo per il finanziamento da soci fruttifero (per le cooperative con non più di 50 soci)” e “Regolamento prestito sociale per cooperative con più di 50 soci”.
Premessa
Il prestito sociale costituisce, da oltre mezzo secolo, una delle forme di autofinanziamento più diffuse nel sistema cooperativo italiano, rappresentando al tempo stesso uno strumento di partecipazione economica e un mezzo di fidelizzazione dei soci.
Non si tratta di un istituto tipico delle cooperative, ma in tale contesto assume connotazioni peculiari: a differenza delle società di capitali, in cui il finanziamento soci ha carattere individuale e occasionale, nelle cooperative la raccolta può coinvolgere un numero ampio di soggetti privi di poteri gestionali diretti, dando luogo a una forma di micro-raccolta interna finalizzata al sostegno dell’attività mutualistica.
L’istituto, agevolato per la prima volta dall’art. 12 della Legge n. 127/1971, è oggi disciplinato principalmente dall’art. 11 del T.U. bancario (D.Lgs. n. 385/1993), dalla Delibera CICR 19 luglio 2005, dalle Istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia (circolare n. 229/1999, ult. agg. circolare n. 584/2016) e dall’art. 1, commi 238–242, Legge n. 205/2017.
Tale quadro normativo, in attesa dell’emanazione della nuova Delibera CICR, prevista dalla Legge di Bilancio 2018, costituisce oggi la cornice di riferimento per la corretta attivazione del prestito sociale.
Scarica le Formule “Regolamento-tipo per il finanziamento da soci fruttifero (per le cooperative con non più di 50 soci)”, “Regolamento-tipo per il finanziamento da soci fruttifero (per cooperative con più di 50 soci)” e Verbale del consiglio di amministrazione per proposta adeguamento regolamento sul prestito sociale
Raccolta del risparmio e deroghe per le cooperative
Ai sensi dell’art. 11 TUB, la raccolta del risparmio “tra il pubblico” è attività riservata alle banche; tuttavia, il medesimo articolo consente deroghe per specifiche categorie di soggetti, tra cui le società cooperative, alle quali è ammesso raccogliere fondi esclusivamente presso i propri soci, nel rispetto di determinati limiti e criteri fissati dal CICR.
In base alla Delibera CICR del 19 luglio 2005 (integrata nel 2006) e alla successiva Circolare Banca d’Italia n. 584/2016, non costituisce raccolta tra il pubblico la raccolta effettuata “presso specifiche categorie individuate in ragione di rapporti societari o di lavoro”.
Ciò consente alle cooperative di raccogliere risparmio dai soci, purché:
- l’attività di prestito sia strumentale e non prevalente rispetto all’oggetto sociale;
- la facoltà sia espressamente prevista dallo statuto;
- siano rispettati i limiti quantitativi e le regole operative fissate dai provvedimenti di vigilanza.
Natura giuridica e qualificazione del rapporto
Il prestito sociale ha natura di contratto atipico con elementi propri del mutuo e del deposito irregolare.
Il socio consegna somme di denaro alla cooperativa, la quale ne acquisisce la proprietà con obbligo di restituzione. Le somme confluiscono su un conto intestato al socio (libretto nominativo o scheda contabile) e producono interessi secondo le modalità previste dal regolamento interno.
È un rapporto distinto rispetto a quello mutualistico: non costituisce, da solo, causa di permanenza del socio nella base sociale, né può sostituire l’effettivo scambio mutualistico. La sua funzione è di sostegno finanziario, non di investimento speculativo.
Previsione statutaria
La facoltà di raccogliere prestito sociale deve essere prevista nello statuto.
In assenza di tale clausola, la raccolta è illegittima e sanzionabile ai sensi dell’art. 130 TUB.
La clausola può essere redatta in forma generica (“la cooperativa può raccogliere prestiti dai soci, nel rispetto delle disposizioni del CICR e della Banca d’Italia”), evitando riferimenti testuali a norme suscettibili di aggiornamento.
Regolamento di prestito
Il regolamento disciplina le modalità di raccolta, rimborso e remunerazione dei fondi, nonché gli obblighi informativi verso i soci.
Come previsto dalle Istruzioni Banca d’Italia, deve essere approvato dall’assemblea e depositato presso la sede sociale, disponibile alla consultazione dei soci.
Nel regolamento si individuano:
- i limiti massimi individuali e complessivi della raccolta;
- le modalità di versamento e rimborso;
- il tasso di interesse e i criteri di calcolo;
- le regole di capitalizzazione e postergazione;
- gli obblighi di trasparenza e conservazione delle scritture.
Limiti quantitativi
La Delibera CICR 2005 e la Legge n. 205/2017, art. 1, comma 240, stabiliscono che l’ammontare complessivo del prestito sociale non può superare tre volte il patrimonio netto della cooperativa. Il superamento del limite è consentito solo se la parte eccedente è garantita per almeno il 30% da soggetti vigilati o da adesione a uno schema di garanzia del prestito sociale (ancora in attesa di piena attuazione).
Sul piano individuale, l’art. 10, Legge n. 59/1992 fissa, per i soci persone fisiche di cooperative di produzione e lavoro e agricole, il limite aggiornato a 87.473,23 euro (valore 2025 – indice ISTAT), entro il quale la ritenuta del 26% sugli interessi si applica a titolo definitivo (art. 26, D.P.R. n. 600/1973 e art. 13, D.P.R. n. 601/1973).
Oltre tale importo, la medesima ritenuta opera a titolo d’acconto.
Tasso di interesse e trattamento fiscale
Il tasso di interesse sul prestito sociale non può superare quello dei buoni fruttiferi postali aumentato di 2,5 punti percentuali, condizione necessaria per il mantenimento del regime fiscale agevolato.
La cooperativa può deliberare tassi differenti per le somme vincolate nel tempo (es. prestiti di durata ≥ 18 mesi), purché sempre entro i limiti di legge.
Gli interessi maturano con valuta del giorno di versamento e vengono capitalizzati a fine esercizio.
Ai sensi dell’art. 13, D.P.R. n. 601/1973, la cooperativa può beneficiare dell’agevolazione IRES sui redditi destinati a riserve indivisibili, mentre il socio subisce la ritenuta del 26% a titolo definitivo entro il limite individuale.
Modalità operative e obblighi informativi
Le operazioni di versamento e prelevamento devono essere tracciabili e documentate. Ogni socio deve disporre di una scheda contabile nominativa; ad ogni movimento la cooperativa rilascia ricevuta.
Il rimborso è subordinato a un preavviso minimo di 24 ore, nel rispetto delle nuove Istruzioni Banca d’Italia che vietano il rimborso “a vista”.
La cooperativa è tenuta ad assicurare:
- la massima riservatezza dei dati dei soci;
- la conservazione dei documenti per la durata minima prevista dalla normativa antiriciclaggio (D.Lgs. n. 231/2007);
- la trasparenza informativa mediante comunicazioni periodiche ai soci sul tasso applicato e sulla consistenza complessiva della raccolta.
Formule: i regolamenti tipo per cooperative con più o meno di 50 soci
In allegato alla presente circolare sono stati predisposti due regolamenti-tipo aggiornati in base alla delibera CICR e alle Istruzioni Banca d’Italia:
- Regolamento-tipo per il finanziamento da soci fruttifero (per le cooperative con non più di 50 soci): prevede una gestione semplificata del libretto nominativo, con obbligo di scheda contabile individuale e preavviso minimo di 24 ore per i rimborsi. Il tasso di interesse è deliberato dal CdA nel rispetto dei limiti del D.P.R. n. 601/1973
- Regolamento-tipo per il finanziamento da soci fruttifero (per cooperative con più di 50 soci): introduce il limite complessivo del triplo del patrimonio e la possibilità di vincolare somme per periodi di almeno 18 mesi con tasso maggiorato. È ammessa, su richiesta scritta del socio, la facoltà di mantenere finanziamenti infruttiferi,
- oltre al Verbale del consiglio di amministrazione per proposta adeguamento regolamento sul prestito sociale.
Entrambi i modelli di Regolamento vietano qualsiasi forma di raccolta collegata a mezzi di pagamento e prevedono la chiusura automatica del rapporto in caso di recesso, esclusione o morte del socio.
Postergazione e tutela del socio prestatore
Le somme conferite a titolo di prestito sociale sono poste in postergazione rispetto agli altri crediti chirografari, ai sensi dell’art. 2467 c.c. e della normativa speciale di vigilanza.
In caso di insolvenza della cooperativa, il rimborso ai soci prestatori avviene solo dopo la soddisfazione di tutti gli altri creditori, a tutela della stabilità del sistema cooperativo e per evitare forme di raccolta abusiva assimilabili all’intermediazione finanziaria.
Tale principio, se da un lato limita le garanzie individuali del socio prestatore, dall’altro costituisce il presupposto dell’agevolazione fiscale e del riconoscimento della liceità della raccolta.
Rifermenti normativi:
- Legge 27 dicembre 2017, n. 205. art. 1, commi 238–242;
- Legge 17 febbraio 1971, n. 127, art. 12;
- D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 11;
- Banca d’Italia, Provvedimento 8 novembre 2016;
- Banca d’Italia, Circolare 21 aprile 1999, n. 229;
- CICR, Delibera 19 luglio 2005.
Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.
Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.