4° Contenuto riservato: Nuovo incentivo per la crescita dimensionale delle imprese

L’OPINIONE

DI MASSIMO BRAGHIN | 17 NOVEMBRE 2025

L’articolo 4-ter del D.L. 18 gennaio 2024, n. 4, convertito dalla Legge 15 marzo 2024, n. 28, ha introdotto in via sperimentale per il biennio 2024-2025 un incentivo contributivo a favore delle nuove imprese costituite tramite operazioni di aggregazione societaria, quali fusioni, cessioni, conferimenti o acquisizioni di aziende o rami d’azienda, che coinvolgano un organico complessivo di almeno 1.000 lavoratori. La misura prevede un esonero fino al 100% dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, entro determinati limiti e per un periodo massimo di trentasei mesi, subordinato allo svolgimento di attività di formazione o riqualificazione per i lavoratori interessati e al mantenimento del livello occupazionale stabilito.

Strumenti di sostegno alla crescita dimensionale delle imprese

In un contesto economico caratterizzato da un costante processo di concentrazione e ristrutturazione delle realtà produttive, il legislatore ha introdotto ulteriori strumenti di sostegno volti a favorire la crescita dimensionale delle imprese e, al tempo stesso, a preservare i livelli occupazionali e le competenze dei lavoratori coinvolti nelle operazioni straordinarie. In tale direzione si è inserito l’articolo 4-ter del D.L. 18 gennaio 2024, n. 4,convertito con modificazioni dalla Legge 15 marzo 2024, n. 28, il quale ha previsto in via sperimentale, per gli anni 2024 e 2025, un incentivo contributivo specificamente destinato alle nuove imprese costituite attraverso processi di aggregazione derivanti da fusioni, cessioni, conferimenti o acquisizioni di aziende o di rami di esse, qualora da tali operazioni emerga un organico complessivo pari o superiore a 1.000 lavoratori.

Le istruzioni operative dell’INPS

Con il Messaggio n. 3344 del 6 novembre 2025, l’INPS ha fornito le indicazioni operative e le istruzioni contabili necessarie per l’attuazione concreta della misura, precisando modalitàcondizioni e procedure di fruizione dell’esonero contributivo, nonché gli adempimenti a carico dei datori di lavoro interessati.

La disciplina stabilisce che le imprese di nuova costituzione, nate da operazioni di aggregazione societaria, possano accedere all’incentivo solo a seguito della stipula di un accordo in sede governativa, da sottoscrivere con la partecipazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale accordo, che costituisce condizione imprescindibile per la concessione dell’esonero, deve contenere un progetto industriale e di politica attiva in cui siano definite le azioni di rilancio del settore, gli interventi di formazione e riqualificazione professionale dei lavoratori e le misure idonee a gestire i processi di transizione occupazionale derivanti dall’operazione. È inoltre consentito sottoscrivere l’accordo prima dell’effettiva realizzazione della fusione o acquisizione, a condizione che quest’ultima avvenga entro sessanta giorni dalla data della stipula.

Entità del beneficio e obblighi formativi

Il beneficio consiste in un esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nella misura massima del 100% e nel limite di importo annuo pari a euro 3.500 per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di 24 mesi. Per i successivi 12 mesi è previsto un ulteriore esonero, fino a un massimo di 2.000 euro annui per lavoratore. Gli importi devono essere riparametrati su base mensile, corrispondendo a un valore massimo di 291,66 euro per i primi ventiquattro mesi e 166,66 euro per il periodo residuo.

Elemento centrale della misura è l’obbligo, a carico del datore di lavoro, di garantire a ciascun lavoratore lo svolgimento di almeno 200 ore complessive di formazione o riqualificazione nel periodo di fruizione dell’esonero. Tale vincolo costituisce condizione di legittimità del beneficio e il suo rispetto è oggetto di verifica da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che comunica gli esiti dei controlli all’INPS e al Ministero del Lavoro.

Finalità e prospettive della misura

L’incentivo introdotto dall’articolo 4-ter del D.L. n. 4/2024 rappresenta un intervento di carattere sperimentale volto a sostenere i processi di aggregazione tra imprese di grandi dimensioni, favorendo la continuità dei rapporti di lavoro e l’aggiornamento delle competenze professionali dei dipendenti coinvolti. La misura, pur articolata e soggetta a specifiche condizioni, si inserisce in un quadro di politiche orientate alla stabilità occupazionale e alla modernizzazione del sistema produttivo, ponendo particolare attenzione alla formazione come strumento di adattamento alle trasformazioni organizzative.

L’effettiva efficacia del beneficio dipenderà dalla capacità delle imprese di coniugare l’utilizzo dell’esonero contributivo con un’effettiva strategia di investimento nella crescita interna e nella valorizzazione delle risorse umane. In questa prospettiva, l’intervento potrà contribuire a rendere più sostenibili i processi di riorganizzazione e a promuovere un modello di impresa orientato all’innovazione e alla qualità del lavoro.

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