3° Contenuto Riservato: Assunzione di detenuti da parte di aziende che organizzano attività produttive o di servizi: estensione benefici contributivi

COMMENTO

DI GIOVANNI IMPROTA | 17 NOVEMBRE 2025

Il D.L. n. 48/2025 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittima dell’usura e di ordinamento penitenziario”, convertito in Legge n. 80/2025 , ha esteso i benefici contributivi previsti dalla Legge n. 193/2000 – che ha introdotto misure per favorire l’attività lavorativa dei detenuti, sia all’interno che all’esterno degli istituti penitenziari – in favore dei datori di lavoro che assumono detenuti anche alle aziende pubbliche o private che organizzino attività produttive o di servizi, all’interno o all’esterno degli istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate anche ammesse al lavoro esterno.

Esonero contributivo previsto per l’assunzione di detenuti: premessa

L’art. 4, comma 3-bis, della Legge 8 novembre 1991, n. 381 prevede uno specifico esonero contributivo in favore dei datori di lavoro che assumano, con contratto di lavoro subordinato, le seguenti categorie di soggetti:

  • persone detenute o internate presso istituti penitenziari;
  • ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari (oggi sostituiti dalle REMS);
  • soggetti condannati o internati ammessi a misure alternative alla detenzione o al lavoro all’esterno, ai sensi della Legge 26 luglio 1975, n. 354.

Nella previgente disciplina, l’ambito soggettivo di applicazione dell’esonero risultava diversificato in relazione al luogo di svolgimento della prestazione lavorativa, secondo le seguenti modalità:

  1. attività svolte all’esterno dell’istituto penitenziario:
    • l’esonero era riservato solo alle cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/1991;
  2. attività svolte all’interno degli istituti penitenziari:
    • l’esonero era alle aziende sia pubbliche che private operanti nel settore della produzione di beni o nella fornitura di servizi.

A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 4 maggio 2025, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 2025, n. 80, l’ambito di applicazione dell’agevolazione è stato ampliato.

La nuova formulazione, infatti, estende il beneficio contributivo – già previsto per le cooperative sociali – anche alle imprese pubbliche e private che organizzano, al di fuori degli istituti penitenziari, attività aziendali nelle quali siano impiegate persone detenute o internate, comprese quelle ammesse al lavoro esterno ai sensi della normativa penitenziaria vigente.

Misura dell’esonero

L’articolo 8 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 148/2014 riconosce, in favore dei datori di lavoro che procedano all’assunzione di:

  • persone detenute o internate presso istituti penitenziari;
  • ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, oggi strutture REMS;
  • condannati e internati ammessi a misure alternative alla detenzione ovvero al lavoro all’esterno ai sensi della Legge n. 354/1975,

un esonero contributivo pari al 95% dell’aliquota contributiva complessivamente dovuta, sia a carico del datore di lavoro che del lavoratore, calcolata sulla retribuzione effettivamente corrisposta.

L’agevolazione è riconosciuta per:

  1. l’intera durata del rapporto di lavoro svolto durante il periodo di detenzione o internamento,
    nonché per:
  2. 18 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo, qualora il lavoratore abbia beneficiato del regime di semilibertà o del lavoro all’esterno;
  3. i 24 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo, qualora il lavoratore non abbia usufruito dei suddetti regimi (art. 21, Legge n. 354/1975).

Tipologie contrattuali che danno diritto all’esonero

Per quel che concerne le tipologie di rapporto di lavoro che danno diritto all’agevolazione in esame, l’esonero contributivo trova applicazione nei confronti dei rapporti di lavoro:

  • a tempo determinato o indeterminato;
  • a tempo pieno o parziale;
  • di apprendistato;
  • di somministrazione,

con espressa esclusione dei rapporti di lavoro domestico.

Condizioni per la fruizione dell’esonero contributivo

La fruizione dell’esonero contributivo è subordinata al rispetto dei requisiti di regolarità di cui all’articolo 1, commi 1175 e 1176, della Legge n. 296/2006, concernenti:

  • la regolarità degli adempimenti contributivi (DURC regolare);
  • l’assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, ivi comprese quelle relative alla tutela delle condizioni di lavoro, alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché al rispetto degli altri obblighi di legge;
  • l’osservanza degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali laddove stipulati da organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Modalità di richiesta dell’esonero

Il datore di lavoro che intende fruire dell’esonero contributivo in esame, deve presentare in modalità telematica con cadenza annuale all’INPS apposita istanza nella sezione “DETI” del “Portale delle Agevolazioni Ex DiResco”, a cui occorre allegare la seguente documentazione:

  • codice della comunicazione obbligatoria;
  • dati identificativi del lavoratore per il quale viene richiesta l’agevolazione contributiva (CI e CF);
  • gli estremi della convenzione stipulata con l’amministrazione penitenziaria;
  • tipologia del rapporto instaurato;
  • l’eventuale data di cessazione dello stato detentivo, nell’ipotesi di beneficio riferito al periodo successivo alla cessazione della detenzione;
  • la retribuzione corrisposta o da corrispondere;
  • l’importo del beneficio spettante.

L’istanza ha validità annuale e dovrà essere presentata per ogni anno solare di fruizione dell’esonero.

A seguito della presentazione dell’istanza di cui sopra verrà attribuito dall’INPS il codice “4V” riferito al “Datore di lavoro ammesso all’incentivo di cui alla Legge n. 193/2000, come modificato dall’art. 8 del Decreto n. 148/2014”.

In sede di predisposizione ed invio con cadenza mensile della relativa denuncia Uniemens, ai fini del recupero del beneficio, il datore di lavoro dovrà indicare nel flusso Uniemens il nominativo dei lavoratori per i quali spetta l’agevolazione contributiva valorizzando:

  • nella sezione <DenunciaIndividuale>, nell’elemento <TipoContribuzione> il codice “79” riferito ai “Lavoratori ammessi ai benefici exlege n. 193/2000;
  • nell’elemento <Contributo> la contribuzione ridotta calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

In caso di restituzione di importi non spettanti, i datori di lavoro devono valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:
– nell’elemento <CausaleADebito> dovrà essere inserito il codice causale “M318” avente il significato di “Restituzione esonero contributivo detenuti e internati, Legge n. 193/2000”;
– nell’elemento <ImportoADebito>, dovrà essere indicato l’importo da restituire.

Riferimenti normativi:

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