4° Contenuto Riservato: Circolare per il Cliente 18 novembre 2025, n. 476

CIRCOLARE PER IL CLIENTE

A CURA DI STUDIO MELI S.T.P. S.R.L. | 18 NOVEMBRE 2025

IN BREVE

ADEMPIMENTI

Novità PEC amministratori dal 31 ottobre

D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, art. 13

Il D.L. n. 159/2025 (“Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”) comprende una norma che ben poco ha a che fare con il suo tema. L’art. 13, in vigore dal 31 ottobre 2025, prevede infatti importanti novità sull’obbligo di iscrivere il domicilio digitale degli amministratori dei soggetti già iscritti al Registro delle imprese previsto dal comma 860 dell’art. 1 della Legge n. 207/2024 (legge di Bilancio 2025).
Sono due le novità importanti:

  • l’obbligo di comunicare al Registro delle imprese il domicilio digitale degli amministratori, stabilito inizialmente in capo a tutti gli amministratori, dal 31 ottobre 2025 è limitato ai soli amministratore unico, amministratori delegati o, in loro mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione;
  • il domicilio digitale degli amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell’impresa.

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ADEMPIMENTI

Integrazione POS e certificazione fiscale dal 1° gennaio 2026

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 31 ottobre 2025 n. 424470

Il quadro normativo relativo alla tracciabilità dei pagamenti e alla certificazione dei corrispettivi si appresta a subire un’ulteriore evoluzione significativa. La legge di Bilancio 2025 ha, infatti, introdotto nuovi obblighi per gli esercenti attività di vendita al dettaglio e assimilate, imponendo una piena integrazione e interazione tra i processi di registrazione dei corrispettivi e quelli di pagamento elettronico.
A decorrere dal 1° gennaio 2026, tutti gli esercenti dovranno garantire che ogni strumento di pagamento elettronico in uso (dai terminali POS fisici fino alle soluzioni software per i pagamenti digitali) sia costantemente collegato agli strumenti di certificazione fiscale, quali i registratori telematici (RT) o i Server RT.

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DICHIARAZIONI

Scadenze dichiarative: cosa fare dopo il 31 ottobre

Lo scorso 31 ottobre 2025 è scaduto il termine per la presentazione del modello Redditi 2025 e dell’IRAP 2025 relativi al periodo d’imposta 2024, da parte delle persone fisiche, delle società di persone e dei soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.
Chi non ha rispettato la scadenza del 31 ottobre può ancora rimediare inviando una dichiarazione “tardiva” entro 90 giorni dal termine ordinario, e quindi entro il 29 gennaio 2026.
Le dichiarazioni tardive sono considerate valide a tutti gli effetti, ma si applica una sanzione di 250 euro, riducibile a 25 euro grazie al ravvedimento operoso. Potrà essere oggetto di ravvedimento anche l’eventuale maggior versamento emerso in fase di invio.
Le dichiarazioni inviate oltre i 90 giorni dalla scadenza saranno invece considerate “omesse“.
Le dichiarazioni inviate oltre i 90 giorni costituiscono comunque titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili che vi sono indicati e delle ritenute che sono indicate dai sostituti di imposta. Per le dichiarazioni omesse la violazione non è ravvedibile e comporta una sanzione amministrativa dal 120% al 240% delle imposte dovute (minimo 250 euro), oppure una sanzione fissa tra 250 e 1.000 euro se non sono dovute imposte.
Ma l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi apre soprattutto la porta a un possibile accertamento induttivo da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Ricordiamo infine che la Corte di Cassazione (ordinanza n. 10668 del 22 aprile 2021) ebbe modo di affermare che la dichiarazione presentata nei termini, ma con un reddito “inverosimile”, non può essere considerata omessa, ma soltanto infedele.

IRES

Trattamento dei contributi Covid-19 ai fini del riporto delle perdite fiscali

Risposta ad interrogazione parlamentare 29 ottobre 2025, n. 5-04589

Con la risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-04589 del 29 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha delineato la propria posizione interpretativa in merito all’interazione tra i contributi a fondo perduto, istituiti nel contesto emergenziale Covid-19 e detassati ai sensi dell’art. 10-bis del D.L. n. 137/2020, e la disciplina del riporto delle perdite fiscali di cui all’art. 84 del TUIR.
L’Amministrazione finanziaria ha stabilito che le perdite fiscali riportabili a nuovo debbano essere preventivamente ridotte dell’ammontare corrispondente ai suddetti contributi percepiti, qualificando questi ultimi come “proventi esenti” ai sensi del citato art. 84.

L’interpretazione fornita dall’Agenzia si fonda sui seguenti presupposti:

  1. applicazione dell’art. 84 TUIR: la norma stabilisce che la perdita di un periodo d’imposta debba essere diminuita dei proventi esenti che hanno concorso alla sua formazione, salvo specifiche eccezioni;
  2. qualificazione dei contributi: l’Agenzia qualifica i contributi Covid-19 non concorrenti alla formazione del reddito imponibile per espressa previsione dell’art. 10-bis, come proventi esenti;
  3. assenza di deroga esplicita: secondo l’Amministrazione, la natura agevolativa della detassazione ex art. 10-bis impone un’interpretazione restrittiva, non suscettibile di applicazione estensiva o analogica. Pertanto, l’assenza di una deroga esplicita alla disciplina dell’art. 84 (a differenza di quanto previsto per gli artt. 61 e 109, comma 5, TUIR) confermerebbe la volontà del legislatore di applicare la riduzione delle perdite;
  4. ratio anti-elusiva: l’obiettivo, sempre secondo l’Agenzia, è evitare un “doppio beneficio” per l’impresa, consistente sia nella fruizione di un contributo non tassato sia nel riporto integrale di una perdita fiscale che, in assenza del contributo, sarebbe stata di pari importo ma in un contesto di minore liquidità.

La posizione espressa dall’Agenzia delle Entrate è stata oggetto di immediate critiche da parte della dottrina, in quanto ritenuta giuridicamente discutibile e priva di solido fondamento normativo.
L’elemento centrale della critica risiede nell’errata qualificazione giuridica dei contributi. La dottrina e la prassi consolidata (cfr. risoluzione n. 126/E/2005) distinguono nettamente tra proventi:

  • esenti: componenti che, pur possedendo natura reddituale, sono esclusi dalla tassazione per una specifica norma di favore (e che, ai sensi dell’art. 84, riducono le perdite);

e

  • esclusi: somme che, per disposizione di legge, sono ab origine irrilevanti ai fini della determinazione del reddito imponibile.

La norma istitutiva dei contributi (art. 10-bis, D.L. n. 137/2020) stabilisce che tali somme “non concorrono alla formazione del reddito imponibile”. Tale dicitura configura i contributi non come “esenti”, bensì come proventi esclusi dalla base imponibile.
Ne consegue che la disciplina restrittiva dell’art. 84, TUIR, riferendosi testualmente ai soli “proventi esenti”, non dovrebbe trovare applicazione nel caso di specie. L’interpretazione dell’Agenzia, equiparando due categorie giuridicamente distinte, si tradurrebbe in un’applicazione analogica in malam partem di una norma (l’art. 84) che limita un beneficio (il riporto delle perdite), in contrasto con i principi generali dell’ordinamento tributario.

IMPOSTE DIRETTE

Restrizioni in arrivo per la compensazione dei crediti d’imposta

Ddl Bilancio, A.S. 1689, art. 26

Restrizioni in arrivo per la compensazione dei crediti d’imposta; la bozza della legge di Bilancio 2026 introduce significative restrizioni alla procedura di compensazione orizzontale dei crediti fiscali (prevista dall’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997). Tali modifiche, destinate a entrare in vigore dal 1° gennaio 2026, comporteranno un notevole inasprimento delle regole per l’utilizzo del modello F24.
Le principali novità sono due:

  1. abbassamento della soglia per il blocco delle compensazioni;
  2. un nuovo divieto di compensazione per il pagamento di contributi INPS e premi INAIL.

La normativa attuale (art. 37, comma 49-quinquies, D.L. n. 223/2006) vieta ai contribuenti di utilizzare crediti in compensazione sul modello F24 qualora abbiano debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori (per i quali i termini di pagamento sono scaduti) per un importo complessivo superiore a 100.000 euro.
La modifica proposta (art. 26 della bozza di legge di Bilancio 2026) dimezza tale limite.
Dal 1° gennaio 2026, il divieto di compensazione scatterà per i contribuenti con debiti a ruolo scaduti e non sospesi per importi complessivi superiori a 50.000 euro.
La seconda modifica, di particolare impatto, riscrive l’art. 4-bis del D.L. n. 39/2024, introducendo un nuovo e stringente divieto a partire dal mese di luglio 2026. Da tale data viene vietato l’utilizzo di “crediti di imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte” per il pagamento dei debiti previdenziali e assicurativi.
In termini pratici, i crediti d’imposta derivanti da bonus e agevolazioni (non quindi i crediti IVA, IRES, IRAP, ecc., emergenti dalle dichiarazioni) non potranno più essere utilizzati per pagare:

  • contributi previdenziali INPS (dovuti sia dai titolari di posizione assicurativa, sia dai datori di lavoro o committenti);
  • premi assicurativi INAIL;
  • sanzioni e interessi su tributi e contributi;
  • altre entrate patrimoniali dello Stato (canoni demaniali, concessioni, diritti camerali).

Questo divieto si applicherà non solo al titolare originario del credito, ma anche ai soggetti che lo avessero acquisito tramite trasferimento (ad esempio, a seguito di cessione).
È quest’ultima una novità che, se confermata nella versione definitiva della legge di Bilancio, potrebbe complicare notevolmente la gestione finanziaria delle PMI che vantano crediti d’imposta significativi. L’impatto si farà sentire soprattutto per le imprese ad alta intensità di lavoro.

IMPOSTE DIRETTE

Rivalutazione quote e terreni: la scadenza del 1° dicembre 2025

Per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni possedute al 1° gennaio 2025 non in regime d’impresa da parte di persone fisiche, società semplici o enti non commerciali, si avvicina la scadenza del 1° dicembre 2025 (la scadenza originaria del 30 novembre 2025 cade infatti di domenica).
Per gli interessati, entro il 1° dicembre 2025 occorre quindi effettuare:

  • l’asseverazione della perizia di stima;
  • il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta stabilita in misura pari al 18%;

Il contribuente può decidere se effettuare il versamento dell’imposta sostitutiva in un’unica soluzione oppure in 3 rate annuali di pari importo applicando, alle rate successive alla prima gli interessi nella misura del 3% annuo. In caso di pagamento rateale i termini sono i seguenti:

  • il 1° dicembre 2025, per la prima rata;
  • il 30 novembre 2026, per la seconda rata integrata degli interessi del 3% annuo maturati dal 1° dicembre 2025;
  • il 30 novembre 2027, per la terza rata integrata degli interessi del 3% annuo maturati dal 1° dicembre 2025.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Verifiche dell’Agenzia delle Entrate sul regime forfetario per l’anno 2021

Lo scorso mese di ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha intrapreso un’azione mirata di controllo volta a verificare la corretta applicazione del regime forfetario. L’operazione ha interessato oltre 4.000 contribuenti, ai quali sono stati notificati schemi d’atto preliminari.
Tali comunicazioni sono state indirizzate ai soggetti per i quali, dall’analisi dei flussi dichiarativi e delle banche dati a disposizione dell’Amministrazione finanziaria, è emersa la potenziale sussistenza di cause ostative alla permanenza nel regime agevolato per l’anno d’imposta 2021. In particolare, l’attività di verifica si è basata sull’incrocio dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche 2021, nelle dichiarazioni dei sostituti d’imposta (Modello 770) e nei quadri LM dei modelli Redditi PF 2022 (per l’anno 2021).
L’irregolarità specificamente contestata riguarda il superamento della soglia di reddito da lavoro dipendente o assimilato. La normativa di riferimento, l’art. 1, comma 57, lett. d-ter), della legge n. 190/2014, stabilisce l’esclusione dal regime forfetario per i contribuenti che, nell’anno precedente (in questo caso, il 2020), abbiano percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati (ai sensi degli artt. 49 e 50 del TUIR) di importo superiore a 30.000 euro.
È importante sottolineare due aspetti fondamentali:

  1. cessazione del rapporto di lavoro: la causa ostativa non opera qualora il rapporto di lavoro dipendente sia cessato nel corso dell’anno precedente (il 2020). La verifica della soglia dei 30.000 euro è, pertanto, irrilevante in tale casistica;
  2. modifiche della legge di Bilancio 2025: sebbene la legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 12, legge n. 207/2024) abbia innalzato la soglia dei redditi da lavoro dipendente a 35.000 euro, tale modifica ha effetto esclusivamente per il periodo d’imposta 2025; non ha valenza retroattiva e non influisce, quindi, sulla legittimità dei controlli relativi all’anno d’imposta 2021, per il quale resta invariato il limite di 30.000 euro riferito al 2020.

Il contribuente che ha ricevuto la comunicazione dell’Agenzia può adottare diverse linee d’azione per gestire la propria posizione:

  • fornire una risposta formale alla richiesta di chiarimenti, allegando la documentazione necessaria a smentire i rilievi dell’Agenzia (ad esempio, documentazione attestante la cessazione del rapporto di lavoro nel 2020 o che certifichi un reddito inferiore alla soglia);
  • qualora il rilievo sia fondato, il contribuente può sanare l’irregolarità presentando una dichiarazione integrativa e versando le imposte dovute (secondo il regime ordinario IRPEF e IVA), avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. n. 472/1997) per beneficiare di una riduzione delle sanzioni;
  • attivando il contraddittorio, nei termini indicati nell’atto, il contribuente può formulare osservazioni puntuali e richiedere un confronto con l’Ufficio, eventualmente chiedendo l’attivazione della procedura di accertamento con adesione per definire la pretesa fiscale.

Sebbene il regime forfetario sia spesso percepito come una soluzione di semplificazione fiscale, la sua corretta applicazione richiede un’analisi attenta di requisiti e cause ostative che possono rivelarsi complessi.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Concordato preventivo e cessione d’azienda: detassazione plusvalenze solo alla titolare

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 3 novembre 2025, n. 280

Con la risposta n. 280 del 3 novembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’agevolazione prevista dall’art. 86, comma 5, TUIR per le plusvalenze realizzate nella cessione di beni nell’ambito di una procedura di concordato non si applica se la titolarità del bene è di una società terza, anche se interamente controllata dal soggetto concordatario.
L’agevolazione deve considerarsi riservata ai soli beni direttamente posseduti dalla società ammessa alla procedura.
Nel caso affrontato dall’interpello la Società (Alfa) in concordato aveva promosso una procedura competitiva finalizzata alla cessione di un compendio immobiliare detenuto per il tramite di un’altra Società (Beta), interamente controllata. La cessione del compendio poteva avvenire attraverso la vendita della totalità delle quote di Beta o, alternativamente, attraverso un’operazione di vendita diretta, opzione, quest’ultima, scelta dall’aggiudicataria della procedura competitiva. Si chiedeva quindi l’applicabilità della previsione di cui all’art. 86, comma 5, del TUIR alla plusvalenza realizzata a seguito della cessione da parte di Beta del compendio, iscritto tra le sue rimanenze, in esecuzione della suddetta procedura.
L’Agenzia delle Entrate ha risposto che non risulta applicabile alla cessione del compendio detenuto da Beta il regime previsto dal citato comma 5 perché, benché tale cessione avvenga nell’ambito del concordato preventivo della Società (controllante Beta), la norma in esame richiede necessariamente in capo al soggetto sottoposto a concordato preventivo la proprietà dei beni ceduti ai creditori o ai terzi.

AGEVOLAZIONI

Piano Transizione 5.0: risorse esaurite per il 2025

MIMIT, D.Dirett. 6 novembre 2025

Con decreto direttoriale del 6 novembre 2025, il MIMIT ha comunicato l’esaurimento delle risorse disponibili per la misura Transizione 5.0. Le risorse REPowerEU destinate alla misura, anche alla luce della revisione del PNRR attualmente in fase di approvazione a livello europeo, risultano infatti interamente assorbite dalle comunicazioni presentate dalle imprese.
Resta comunque garantita la possibilità di presentare nuove domande fino al 31 dicembre 2025: le comunicazioni di prenotazione trasmesse a partire dal 7 novembre 2025 saranno considerate validamente depositate e daranno luogo al rilascio di una ricevuta. Tali comunicazioni rimangono efficaci, previa verifica della correttezza dei dati e della completezza della documentazione.
In caso di nuova disponibilità finanziaria, derivante dallo scorrimento delle domande o dall’attivazione di ulteriori risorse, il gestore della piattaforma informerà le imprese secondo l’ordine cronologico di invio.

ADEMPIMENTI

Rivalutazione cripto-attività 2025: novità e scadenza del 1° dicembre

La legge di Bilancio 2025 ha introdotto un’importante novità per i detentori di cripto-attività, offrendo l’opportunità di rivalutare il valore di carico fiscale degli asset posseduti alla data del 1° gennaio 2025. Il capital gain da assoggettare a tassazione in caso di vendita è pari alla differenza tra il prezzo di vendita e il valore di carico fiscale (costo di acquisto, eventualmente rivalutato).
La decisione di rivalutare assume un’importanza strategica alla luce delle modifiche fiscali introdotte dalla stessa legge di Bilancio 2025 e potrebbe essere particolarmente interessante per chi ha acquistato asset a prezzi molto bassi e pianifica vendite nel breve-medio termine. La rivalutazione, infatti, oltre a ridurre il capital gain da assoggettare a tassazione, permette di mitigare l’impatto di due nuove misure restrittive:

  1. aumento aliquota: dall’anno prossimo (ovvero dal 1° gennaio 2026), l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cripto-operazioni aumenterà significativamente, passando dall’attuale 26% al 33%;
  2. eliminazione soglia: già dal 2025, viene eliminata la soglia di 2.000 euro al di sotto della quale non vi erano obblighi dichiarativi.

Per procedere con la rivalutazione i contribuenti devono:

  1. determinare il valore normale (prossimo a quello di mercato) delle cripto-attività detenute alla data del 1° gennaio 2025;
  2. applicare l’aliquota del 18% al valore di riferimento per calcolare l’imposta sostitutiva;
  3. versare l’imposta entro il 1° dicembre 2025 (poiché il 30 novembre cade di domenica).

È prevista la possibilità di dilazionare il pagamento in 3 rate annuali di pari importo; sulle rate successive alla prima si applica un tasso di interesse del 3% annuo.
Si precisa che la rivalutazione onerosa non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili.
Ai fini dichiarativi, sarà necessario:

  • segnalare le attività detenute all’estero (inclusi wallet e exchange) nel Quadro RW;
  • inserire l’imposta sostitutiva versata per la rivalutazione nel Quadro RT.

APPROFONDIMENTI

ADEMPIMENTI

PEC amministratori: le novità previste dal decreto Sicurezza Lavoro

D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, art. 13

Il D.L. n. 159/2025 (“Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”) comprende una norma che ben poco ha a che fare con il suo tema. L’art. 13, in vigore dal 31 ottobre 2025, prevede infatti importanti novità sull’obbligo di iscrivere il domicilio digitale degli amministratori dei soggetti già iscritti al Registro delle imprese previsto dal comma 860 dell’art. 1 della Legge n. 207/2024 (legge di Bilancio 2025).
L’art. 5, comma 1, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 è stato modificato dal suddetto art. 13 del D.L. n. 159/2025 e dal 31 ottobre 2025 la norma stabilisce ora quanto segue: “L’obbligo di cui all’art. 16, comma 6, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall’art. 37 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è esteso alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nonché all’amministratore unico o all’amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione di imprese costituite in forma societaria. Il domicilio digitale dei predetti amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell’impresa. Le imprese che sono già iscritte nel Registro delle imprese comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all’atto del conferimento o del rinnovo dell’incarico”.
Sono quindi due le novità importanti:

  • l’obbligo di comunicare al Registro delle imprese il domicilio digitale degli amministratori, stabilito inizialmente in capo a tutti gli amministratori, dal 31 ottobre 2025 è limitato ai soli amministratore unico, amministratori delegati o, in loro mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione;
  • il domicilio digitale degli amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell’impresa.

L’obbligo si applica:

  • soltanto per tutti coloro che nelle società di capitali, nelle società consortili e nelle cooperative assumono la carica di amministratore unico o di amministratore delegato. Se manca la figura dell’amministratore delegato, l’obbligo di comunicare il proprio domicilio digitale ricade, come ricordato, sul Presidente del consiglio di amministrazione;
  • ai soli amministratori indicati, quando nominati o confermati alle suddette cariche. Tali nomine o conferme possono avvenire sia al momento della costituzione della società che successivamente, in ogni fase successiva in cui intervenga una nuova nomina o conferma negli incarichi indicati. In mancanza dell’indicazione del domicilio digitale la richiesta di iscrizione dell’atto costitutivo o la richiesta di iscrizione della nomina/conferma degli amministratori verranno sospese e verrà chiesta la loro regolarizzazione, in assenza della quale, l’ufficio potrà rifiutare l’iscrizione richiesta.

Tutti gli amministratori obbligati già iscritti alla data del 31 ottobre 2025 che non hanno ancora comunicato il domicilio digitale all’ufficio del Registro delle imprese devono comunicare il proprio domicilio digitale entro il 31 dicembre 2025.

Diritti di segreteria, imposta di bollo e sanzioni
La mera comunicazione del domicilio digitale da parte dei soggetti obbligati e sopra indicati non è soggetta a imposta di bollo e diritto di segreteria.
La comunicazione del domicilio digitale dei soggetti obbligati compiuta all’interno delle domande di iscrizione di atti costitutivi o di nomine/conferme degli amministratori (o di altre domande o denunce) sconta il diritto di segreteria e l’imposta di bollo previsti per tali adempimenti.
La mera comunicazione del domicilio digitale da parte degli altri amministratori, non più obbligati all’adempimento, è invece soggetta al pagamento:

  • del diritto di segreteria di € 30,00 e dell’imposta di bollo di € 65,00, in caso di altri amministratori di società di capitali;
  • del diritto di segreteria di € 30,00 e dell’imposta di bollo di € 59,00 in caso di amministratori di società di persone.

L’art. 13, comma 4, del D.L. n. 159/2025 prevede l’applicazione di sanzioni amministrative in caso di mancato rispetto degli obblighi indicati.

ADEMPIMENTI

Interconnessione POS e registratori telematici: le modalità operative

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 31 ottobre 2025 n. 424470

Il quadro normativo relativo alla tracciabilità dei pagamenti e alla certificazione dei corrispettivi si appresta a subire un’ulteriore evoluzione significativa. La legge di Bilancio 2025 ha, infatti, introdotto nuovi obblighi per gli esercenti attività di vendita al dettaglio e assimilate, imponendo una piena integrazione e interazione tra i processi di registrazione dei corrispettivi e quelli di pagamento elettronico.
A decorrere dal 1° gennaio 2026, tutti gli esercenti dovranno garantire che ogni strumento di pagamento elettronico in uso (dai terminali POS fisici fino alle soluzioni software per i pagamenti digitali) sia costantemente collegato agli strumenti di certificazione fiscale, quali i registratori telematici (RT) o i Server RT.
Per dare concreta attuazione a questa disposizione, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con un provvedimento del 31 ottobre 2025, delineando l’architettura tecnica e procedurale che regolerà tale collegamento. La soluzione identificata, frutto di un confronto con le associazioni di categoria, dovrebbe evitare l’imposizione di complessi e costosi adeguamenti hardware.
L’aspetto più rilevante del provvedimento risiede nella scelta di un collegamento di tipo “logico” anziché “fisico”. Un’opzione fisica avrebbe comportato la necessità di connettere materialmente ogni terminale di pagamento al registratore telematico, un’operazione che avrebbe potuto richiedere interventi tecnici, acquisto di nuovi apparati o costosi aggiornamenti software per garantire la compatibilità tra sistemi eterogenei.
L’Agenzia delle Entrate ha invece optato per una soluzione centralizzata basata sull’infrastruttura digitale esistente. Gli esercenti non dovranno sostenere costi di adeguamento hardware, poiché l’abbinamento avverrà tramite un apposito servizio web messo a disposizione nell’area riservata del portale istituzionale.
Il fulcro operativo della nuova procedura sarà un servizio web denominato “Gestisci Collegamenti”, che verrà reso disponibile all’interno della sezione “Corrispettivi” del portale “Fatture e Corrispettivi”. L’accesso al servizio avverrà tramite le consuete credenziali di identità digitale (SPID, CIE, CNS) o tramite le credenziali fiscali rilasciate dall’Agenzia. L’operazione potrà essere eseguita direttamente dal contribuente o da un suo intermediario delegato, nel rispetto delle abilitazioni già in essere.
La procedura è stata definita per essere il più semplice possibile. All’accesso, il sistema esporrà i dati relativi agli strumenti di pagamento elettronico (POS) di cui l’esercente risulta titolare. Questa pre-compilazione è resa possibile grazie alle informazioni che gli operatori finanziari e i prestatori di servizi di pagamento comunicano periodicamente all’Anagrafe Tributaria, ai sensi dell’art. 22 del D.L. n. 124/2019.
L’esercente, o il suo delegato, dovrà semplicemente associare (collegare) i propri Registratori Telematici attivi agli strumenti di pagamento elettronico elencati.
L’operazione di censimento e collegamento degli strumenti dovrà essere effettuata solo una volta. Non si tratta, quindi, di un adempimento periodico. L’obbligo di intervenire nuovamente sul portale sorgerà esclusivamente in caso di variazioni successive, come, ad esempio, l’attivazione di un nuovo terminale POS, la dismissione di uno strumento precedentemente registrato o la sostituzione di un Registratore Telematico.
Il provvedimento disciplina anche il caso degli esercenti che non utilizzano un RT fisico, ma che memorizzano e trasmettono i corrispettivi avvalendosi della procedura web gratuita (“Documento Commerciale online”) messa a disposizione dall’Agenzia. Per questi soggetti, il collegamento con gli strumenti di pagamento potrà essere realizzato direttamente all’interno della medesima procedura web.
Il provvedimento del 31 ottobre, concedendo un “extra-time” rispetto al 1° gennaio 2026, definisce come segue i termini per la fase di avvio del nuovo obbligo e per la sua gestione a regime:

  • le nuove funzionalità web “Gestisci Collegamenti” saranno rese disponibili nei primi giorni del mese di marzo 2026. La data esatta verrà comunicata ufficialmente tramite un avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate;
  • come anticipato, sebbene l’obbligo decorra formalmente dal 1° gennaio 2026, per la registrazione iniziale è previsto un congruo lasso di tempo. Gli esercenti dovranno effettuare il primo collegamento entro 45 giorni dalla data in cui il nuovo servizio web sarà effettivamente reso disponibile (quindi, presumibilmente, entro la metà di aprile 2026).
  • superata la fase di prima applicazione, le regole per la comunicazione delle variazioni (es. attivazione di un nuovo POS) saranno differenti. L’operazione di modifica o di nuovo collegamento dovrà essere eseguita tra il sesto giorno e l’ultimo giorno del secondo mese successivo rispetto alla data di attivazione o variazione dello strumento.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenzaAmbitoAttivitàSoggetti obbligatiModalità
Lunedì 1 dicembre 2025LIPETermine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al III trimestre.Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA.Telematica
Lunedì 1 dicembre 2025Imposta di bolloTermine per il versamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture emesse nel terzo trimestre 2025 (e nei primi 2 trimestri qualora non si sia superato il limite individuato dalla legge)Soggetti obbligati all’emissione di fatture elettroniche soggette all’imposta di bollo.Mod. F24 online
Martedì 16 dicembre 2025IMU/TASIVersamento 2a rata 2025Proprietari di beni immobili e titolari di diritti reali di godimento su fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili.Mod. F24 online 

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