1° Documento Riservato: Formula: lo statuto delle società tra professionisti (STP)

CIRCOLARE MONOGRAFICA

Quadro normativo e procedura operativa

DI ELEONORA GRECO | 18 NOVEMBRE 2025

Le Società tra Professionisti (STP), introdotte dall’art. 10 della Legge n. 183/2011 e disciplinate dal D.M. n. 34/2013, rappresentano la forma giuridica attraverso la quale i professionisti iscritti in Albi possono esercitare collettivamente l’attività professionale, congiungendo competenze e capitale. Il presente commento esamina il quadro normativo di riferimento, le caratteristiche generali e differenti tipologie di STP, nonché propone una procedura operativa per la costituzione e gestione delle stesse.

Il quadro normativo di riferimento

La disciplina delle Società tra Professionisti (STP) trova fondamento nell’art. 10 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, che ha introdotto nel sistema ordinistico italiano la possibilità per i professionisti iscritti in Ordini, Albi e Collegi di esercitare la propria attività in forma societaria, secondo i modelli regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice civile.

La norma, quindi, ha consentito l’adozione dei modello societario previsto dal Codice civile – di persone, di capitali o cooperativo – purché l’oggetto sociale sia esclusivamente riferito all’attività professionale dei soci iscritti.

L’art. 10, in particolare, ha fissato i seguenti principi cardine che devono essere contenuti all’interno dell’atto costitutivo della STP:

  • l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci;
  • la prevalenza dei soci professionisti, che devono detenere almeno i due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto;
  • la possibilità di ammettere soci non professionistilimitatamente a soggetti investitori;
  • l’esecuzione dell’incarico professionale da parte dei soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista viene effettuata dall’utente e, in mancanza, il nominativo viene comunicato per iscritto all’utente;
  • l’obbligo per la società di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile derivante dall’attività professionale.

La disciplina primaria è stata successivamente attuata con il Decreto del Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34, che costituisce il regolamento esecutivo dell’art. 10.
Il Decreto definisce in modo puntuale:

  • modelli societari di riferimento;
  • le modalità di conferimento degli incarichi e gli obblighi informativi nei confronti del cliente;
  • la possibilità di avvalersi per l’esecuzione dell’incarico di Professionisti Ausiliari o di sostituti;
  • le modalità di iscrizione all’Albo e al Registro delle imprese;
  • le regole di incompatibilitàvigilanza e cancellazione.

La STP non introduce un nuovo tipo societario, ma rappresenta un modello applicativo delle forme societarie già esistenti, adattate alle esigenze e alle finalità dell’attività professionale. Pertanto, la disciplina civilistica resta pienamente applicabile, salvo le deroghe derivanti dalla normativa di riferimento e dal D.M. n. 34/2013.

Caratteristiche generali delle STP

La STP è una società che ha per oggetto esclusivo l’esercizio in forma collettiva di attività professionali regolamentate.

Lo statuto deve obbligatoriamente riportare nella denominazione sociale la dicitura “Società tra Professionisti”, anche in forma abbreviata (“STP”), e specificare l’attività professionale esercitata, i soci che la svolgono e le modalità di designazione del socio incaricato della prestazione.

ElementoContenuto richiesto
Oggetto socialeEsercizio in forma collettiva di una o più attività professionali regolamentate.
Composizione sociAlmeno due terzi del capitale e dei diritti di voto devono appartenere a soci professionisti iscritti in Albi.
I restanti possono essere soci investitori.
DenominazioneDeve contenere la dicitura “Società tra Professionisti” o “STP”.
StatutoDeve disciplinare:
modalità di designazione del socio incaricato;
cause di esclusione e recesso;
perdita requisiti;
stipula polizza RC.
Assicurazione obbligatoriaPolizza per la responsabilità civile derivante dall’attività professionale, stipulata dalla società per sé e per i soci incaricati.
VigilanzaControllo dell’Ordine territoriale competente sul mantenimento dei requisiti professionali e deontologici.

Le tipologie di STP

È possibile distinguere diverse tipologie di STP, sulla base della composizione dei soci, dell’attività esercitata e della forma giuridica prescelta.

Classificazione per attività esercitata

Tipo di STPDescrizione
STP monodisciplinareCostituita da professionisti iscritti al medesimo Albo. L’oggetto sociale riguarda un’unica professione.
STP multidisciplinareComprende professionisti appartenenti a diversi Albi, che esercitano più attività professionali. L’oggetto sociale deve indicare le singole attività esercitate e quella prevalente.

Nello statuto vanno indicate in modo chiaro le attività prevalenti e le modalità di esecuzione, per garantire la corretta imputazione delle prestazioni ai soci abilitati.

Classificazione per forma societaria

Ai sensi del D.M. n. 34/2013 sono ammessi i seguenti modelli societari, i quali dovranno seguire le rispettive modalità di funzionamentodisciplinate dal Codice civile:

  • Società di persone (S.s., S.n.c., S.a.s.);
  • Società di capitali (S.r.l., S.p.A., S.a.p.A.);
  • Società cooperative.

Classificazione per finalità

TipologiaDescrizione normativa
STP “ordinaria”Finalità esclusiva di esercizio della professione in forma societaria, nel rispetto della Legge n. 183/2011 e del D.M. n. 34/2013.
STP “benefit”Variante che integra nell’oggetto sociale finalità di beneficio comune, secondo la Legge n. 208/2015. Deve redigere una relazione annuale d’impatto e mantenere l’esclusività professionale.

Principi operativi per la costituzione e la gestione delle Società tra Professionisti (STP)

La costituzione e la gestione di una STP richiedono un percorso normativamente rigoroso, che integra scelte strategiche, obblighi giuridici e adempimenti deontologici, al fine di garantire la qualità delle prestazioni professionali, la trasparenza della governance e la tutela dei clienti e del pubblico interesse.

Di seguito viene riportata una tabella riassuntiva delle fasi da seguire per la costituzione e la gestione di una Società tra Professionisti, nel rispetto dei requisiti normativi previsti dall’art. 10 della Legge n. 183/2011 e dal D.M. n. 34/2013

FaseNote operative
1. Pianificazione preliminareAnalisi delle esigenze organizzative e scelta della forma societaria più idonea tra quelle previste dal Codice civile (società di persone, di capitali o cooperative).
Definizione della tipologia di STP:
STP mono o multidisciplinare;
STP ordinaria o Benefit.
2. Composizione della compagine socialeIndividuazione dei soci professionisti e non professionisti.
Verifica del rispetto della regola di prevalenza dei soci professionisti sui soci non professionisti (almeno due terzi del capitale e dei diritti di voto in capo ai soci professionisti).
3. Redazione dell’atto costitutivo e dello statutoPredisposizione dell’atto costitutivo e dello statuto contenenti:
denominazione con dicitura “Società tra Professionisti”;
oggetto sociale esclusivo;
modalità di designazione del socio incaricato;
obbligo di polizza RC;
perdita dei requisiti;
cause di esclusione o recesso.
4. Atto costitutivo notarileStipula dell’atto costitutivo in forma di atto pubblico, con sottoscrizione dello stesso da parte dei soci e contestuale approvazione dello statuto.
5. Iscrizione nel Registro delle imprese nella sezione ordinaria e specialeIscrizione della società nel Registro delle imprese, con indicazione della denominazione comprensiva di “STP”.
6. Iscrizione all’Albo dell’Ordine competentePresentazione della domanda di iscrizione all’Albo dell’Ordine nella cui circoscrizione la società ha sede legale, con allegati:
atto costitutivostatuto;
certificato di iscrizione nel Registro delle imprese;
certificato di iscrizione all’alboelenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso l’ordine o il collegio cui è rivolta la domanda.
7. Stipula della polizza assicurativa obbligatoriaAttivazione della polizza di responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dall’attività svolta dalla società e dai soci professionisti incaricati.
9. Inizio dell’attività professionaleLa società può iniziare a operare solo dopo l’iscrizione all’Albo.
Tutte le prestazioni devono essere eseguite da soci iscritti in Albi, Ordini o Collegi e nel rispetto delle regole deontologiche.
10. Obblighi di trasparenza e comunicazioni periodicheLa STP deve mantenere aggiornati i dati relativi a soci, quote, organi sociali e polizza assicurativa, comunicando ogni variazione all’Ordine e al Registro delle imprese entro 30 giorni.
11. Vigilanza e mantenimento dei requisitiL’Ordine territoriale di competenza esercita la vigilanza periodica sul mantenimento dei requisiti di legge e deontologici.
La perdita della prevalenza professionale o il mancato rinnovo della polizza comportano la cancellazione se non regolarizzati.
12. Gestione della responsabilità disciplinareLa STP è soggetta alla disciplina deontologica dell’Ordine di appartenenza dei soci professionisti.
13. Eventuali trasformazioni, variazioni o scioglimentoIn caso di modifiche statutarie, ingresso o uscita soci, variazione di capitale o cessazione attività, la società deve comunicare gli eventi all’Ordine e al Registro delle imprese.
14. STP multidisciplinari e STP Benefit (facoltative)Nelle STP multidisciplinari deve essere indicata l’attività prevalente.
Le STP Benefit devono prevedere nell’oggetto sociale finalità di beneficio comune da perseguire e redigere la relazione annuale d’impatto.

Modello

Si ipotizza la costituzione di una STP monodisciplinare nella forma di società a responsabilità limitata, il quale può essere adattato ai diversi modelli societari nel rispetto delle norme di riferimento.

Gli articoli richiamati con il solo titolo, senza alcuna indicazione di testo, vengono lasciati all’autonomia statutaria, sempre nel rispetto delle norme di riferimento del modello societario scelto.

CFr. Modello di Statuto 

STATUTO DI SOCIETÀ MONODISCIPLINARE TRA PROFESSIONISTI [__] S.R.L
Art. 1 – Denominazione
È costituita la società monodisplinare tra professionisti a responsabilità limitata denominata: “[__] S.r.l.”
Art. 2 – Sede
La società ha sede legale in [__], all’indirizzo risultante dall’iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle imprese.
[__]
Art. 3 – Durata
La durata della Società è fissata fino a [__], ma potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell’assemblea dei soci.
Art. 4 – Oggetto
La società svolge esclusivamente attività di [__]. 
Nell’attuazione del proprio oggetto sociale, la società dovrà garantire che tutte le prestazioni siano eseguite dai Soci Professionisti in possesso dei requisiti richiesti per l’esercizio della professione svolta in forma societaria.
Nell’esecuzione di ciascun incarico, il Socio Professionista può avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, della collaborazione di Professionisti Ausiliari in possesso dei requisiti professionali richiesti per l’esecuzione degli incarichi affidati e come tali identificati in apposito Elenco redatto e aggiornato dagli Amministratori. 
In caso di particolari attività, ove ricorrano sopravvenute esigenze non prevedibili, potrà far ricorso a Professionisti sostituti, nel rispetto degli obblighi di informazione previsti dalla normativa vigente in materia.
Per il conseguimento dell’oggetto sociale la società potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre società, nei limiti di cui all’art. 2361 c.c., purché ciò non determini fattispecie di incompatibilità con l’esercizio della professione svolta, nonché compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari necessarie o utili al raggiungimento dell’oggetto sociale purché nei limiti della strumentalità all’attività professionale, e con espressa esclusione di attività intrinsecamente commerciali, nonché delle operazioni inerenti la raccolta del risparmio, di quelle previste dall’art. 106, D.Lgs. n. 385/1993 ed infine di tutte le altre operazioni che risultino vietate dalla presente e futura legislazione.
Art. 5 – Soci
Possono assumere la qualifica di soci della società i professionisti iscritti presso gli Ordini [__].
Possono altresì essere ammessi, soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento, soci non professionisti, a condizione che gli stessi siano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l’iscrizione all’albo professionale cui la società è iscritta, non abbiano riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione, non siano stati cancellati da un professionale per motivi disciplinari e siano in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente. Qualora i soci siano persone giuridiche o comunque soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche, i requisiti e le incompatibilità sopra previsti dovranno essere verificati in capo ai legali rappresentanti ed agli amministratori.
In ogni caso il numero di soci professionisti e la loro partecipazione al capitale sociale deve essere tale da costituire la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni (o decisioni) dei soci. Ferma restando la necessità della maggioranza dei due terzi dei soci professionisti, qualora, per qualsiasi motivo i soci professionisti dovessero risultare detentori di una partecipazione al capitale sociale inferiore ai due terzi, ai sensi dell’art. 2468, terzo comma ,c.c., agli stessi sono attribuiti diritti particolari di voto tali da consentire loro di esprimere la maggioranza decisionale dei due terzi del capitale sociale, distribuita tra gli stessi soci professionisti, proporzionalmente alla quota di capitale da ciascuno posseduta, mentre gli altri soci, sempre in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta, spetta il diritto al residuo terzo dei voti esercitabili.
La partecipazione alla Società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.
Art. 6 – Criteri e modalità di attribuzione degli incarichi ai singoli soci
L’attribuzione degli incarichi ai singoli soci professionisti in possesso dei requisiti richiesti per l’esercizio della professione dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri e modalità:
prioritariamente secondo la preferenza espressa dal cliente;
secondariamente e solo ove non sia stata espressa alcuna preferenza, o il professionista indicato non ritenga di poter portare a termine l’incarico, la società potrà, previa informazione al cliente, attribuire lo svolgimento dell’incarico a propri soci in possesso della professionalità adeguata a quanto richiesto.
Al fine della scelta di cui sopra, la società consegna al cliente per iscritto:
l’elenco dei singoli Soci Professionisti, con l’indicazione dei titoli e/o delle qualifiche professionali di ciascuno di essi;
l’elenco dei Professionisti Ausiliari, con l’indicazione dei titoli e/o delle qualifiche professionali di ciascuno di essi;
l’esistenza di situazioni di conflitto d’interessi tra clienti e società, che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalità d’investimento. 
Art. 7 – Conferimenti e capitale
Il capitale sociale è di € [__], suddiviso in quote. Le quote sociali iniziali sono quelle riportate nell’atto costitutivo.
Le quote del capitale sociale possedute dai Soci Professionisti non potranno mai essere inferiori ai due terzi del totale del capitale sociale. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, tale proporzione non dovesse essere più rispettata, si determinerà la sussistenza di una causa di scioglimento della società, ad ogni effetto di legge, salvo che la predetta proporzione non sia ristabilita entro sei mesi dal verificarsi di tale ipotesi.
La delibera di aumento di capitale sociale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera e di servizi a favore della società, determinando le modalità di conferimento e di valutazione in conformità alle previsioni di legge; in mancanza di diversa indicazione il conferimento dovrà essere eseguito in denaro.
Art. 8 – Trasferimento delle quote societarie inter vivos e mortis causa
[__]
Art. 9 – Apporti e finanziamenti dei soci
I soci possono di concerto con l’organo amministrativo, eseguire finanziamenti senza obbligo di rimborso oppure con obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge.
Art. 10 – Assemblea dei soci
[__]
Art. 11 – Amministrazione
La società è amministrata alternativamente:
da un Amministratore Unico;
da più amministratori che agiscono in forma di Consiglio di Amministrazione oppure con potere di amministrare disgiuntamente o congiuntamente con le modalità di cui agli artt. 2257 e 2258 del Codice civile.
[__]
Art. 12 – Organo di controllo
[__]
Art. 13 – Bilancio e riparto utili
[__]
Art. 14 – Esclusione
Nel caso in cui uno dei Soci Professionisti, a seguito di un provvedimento definitivo, sia cancellato dall’albo di appartenenza, l’organo amministrativo della società delibera la sua esclusione.  L’esclusione ha effetto dalla data di cancellazione del socio dall’albo di iscrizione, fermo restando il diritto del socio di ottenere la liquidazione della propria partecipazione, secondo le modalità previste dall’art. 2743 del Codice civile.
L’organo amministrativo provvede a comunicare al socio l’esclusione entro otto giorni dalla relativa decisione a mezzo PEC o di raccomandata.
Art. 15 – Altri casi di esclusione
È altresì escluso dalla società con dichiarazione dell’organo amministrativo il socio che:
sia socio in un’altra società o associazione professionale;
svolga in proprio l’attività professionale.
L’assemblea dei soci, ove ve ne sia la necessità, può autorizzare con delibera (adottata con la maggioranza dei 2/3 dei soci) delle deroghe individuali agli obblighi e divieti previsti dal punto b) del presente articolo.
L’organo amministrativo deve decidere in merito alla esclusione entro venti giorni da quello in cui sia
venuto a conoscenza della causa di esclusione e deve comunicare al socio la decisione entro otto giorni a mezzo PEC o di raccomandata.
L’esclusione ha effetto dalla data in cui la dichiarazione dell’organo amministrativo è portata a conoscenza dell’interessato, fermo restando il diritto del socio di ottenere la liquidazione della propria partecipazione, oppure il socio professionista.
Art. 16 – Recesso
[__]
Art. 17 – Assicurazione
La società, in conformità a quanto previsto dalla legge, dovrà stipulare apposita polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni eventualmente causati ai clienti dai singoli professionisti, Soci e Ausiliari, nell’esercizio dell’attività professionale, le cui condizioni ed il cui contenuto dovranno essere coordinati con quelli delle polizze individuali stipulate dai singoli Professionisti (Soci ed Ausiliari).
Art. 18 – Scioglimento
[__]
Art. 19 – Clausola di mediazione ed arbitrato
Tutte le controversie che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale/associativo che dovessero insorgere tra i soci oppure tra i soci e la società e quelle promosse da o contro amministratori, sindaci o liquidatori saranno sottoposte al tentativo di mediazione presso [indicare organismo scelto tra quelli iscritti presso il Ministero della Giustizia] iscritto al Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.
In caso di insuccesso del tentativo di mediazione le controversie saranno devolute ad arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale del [__] nel rispetto della disciplina prevista dagli artt. 34, 35 e 36 del D.Lgs. n. 5/2003. L’arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrario ordinario o di arbitrato rapido in conformità con il suddetto Regolamento.
Art. 20 – Rinvio
Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge tempo per tempo, vigenti.

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