2° Contenuto Riservato: APE sociale: le novità del DDL di Bilancio 2026

COMMENTO

A CURA DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 18 NOVEMBRE 2025

Il disegno di legge di Bilancio 2026  prevede di applicare fino al 31 dicembre 2026 le disposizioni in materia di APE sociale in favore dei soggetti che ne abbiano i requisiti; si dispone, inoltre, l’applicazione delle norme che semplificano la procedura per l’accesso all’APE sociale  anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso del 2026.

Premessa

Il DDL di Bilancio 2026, nella versione attualmente in discussione al Senato, prevede all’articolo 39, alcune importanti novità in materia di APE sociale che di seguito analizziamo.

Cenni sull’APE sociale attualmente vigente

L’articolo 1, commi da 179 a 186, della Legge di Bilancio 2017 e s.m.i. prevede un’indennità a carico dello Stato erogata dall’INPS, entro dei limiti di spesa, a soggetti in determinate condizioni previste dalla legge, che abbiano compiuto una determinata età e che non siano già titolari di pensione diretta in Italia o all’estero.

Per coloro che presentano domanda di verifica delle condizioni di accesso all’APE Sociale dal 1° gennaio 2024, il requisito anagraficorichiesto per l’accesso al beneficio è di 63 anni e 5 mesi.

L’indennità APE Sociale è corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all’età per la vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. legge Monti-Fornero). 

Si tratta di una misura sperimentale in vigore dal 1° maggio 2017, la cui scadenza, in seguito a successivi interventi normativi (l’ultimo dei quali con l’articolo 1, commi 175 e 176, Legge 30 dicembre 2024, n. 207), è stata prorogata fino al 31 dicembre 2025.

L’indennità APE Sociale spetta ai lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, i quali:

  1. si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7, della Legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato (in tal caso è necessario che abbiano avuto, nei 36 mesi precedenti la scadenza del termine, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi), che hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
  2. assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104), ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
  3. hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74% e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
  4. sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell’indennità, in possesso di almeno 36 anni di anzianità contributiva e che abbiano svolto da almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero almeno 6 anni negli ultimi 7 una o più delle seguenti professioni (c.d. gravose), di cui all’allegato 3 della Legge n. 234/2021.

L’indennità dell’APE Sociale decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di accesso al beneficio laddove a tale data sussistano tutti i requisiti e le condizioni previste dalla legge, previa cessazione dell’attività lavorativa.
L’APE Sociale è corrisposto ogni mese per 12 mensilità nell’anno, fino all’età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento di un trattamento pensionistico diretto anticipato o conseguito anticipatamente rispetto all’età per la vecchiaia.
L’indennità, in caso di iscrizione ad un’unica gestione, è pari all’importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione (se inferiore a 1.500 euro) o pari a 1.500 euro (se la pensione è pari o maggiore di questo importo). L’importo dell’indennità non è rivalutato, né integrato al trattamento minimo.

Per ottenere l’indennità è necessario che i soggetti in possesso delle condizioni indicate dalla legge abbiano, al momento della domanda di accesso, i seguenti requisiti:

  • almeno 63 anni e 5 mesi di età;
  • almeno 30 anni di anzianità contributiva; per i lavoratori che svolgono le attività cd. gravose l’anzianità contributiva minima richiesta è di 36 anni (ovvero almeno 32 anni per le categorie di gravosi sopra richiamate). Ai fini del riconoscimento dell’indennità, i requisiti contributivi richiesti sono ridotti, per le donne, di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di 2 anni;
  • non essere titolari di alcuna pensione diretta.

Le novità dal DDL di Bilancio 2026

L’articolo 39, comma 1, del disegno di legge di Bilancio 2026,  è finalizzato a prevedere l’applicazione sino al 31 dicembre 2026 delle disposizioni in materia di APE sociale in favore dei soggetti che si trovino al compimento dei 63 anni e 5 mesi in una delle condizioni previste attualmente prevista dalla normativa (disoccupazione, assistenza a familiare con disabilità che necessità di sostegno intensivo, riduzione della capacità lavorativa per invalidità grave, dipendenti per lavori usuranti di cui all’allegato C).

Inoltre, sempre tale comma dispone l’applicazione delle disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165, dell’articolo 1, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (che semplifica la procedura per l’accesso all’APE sociale), anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso del 2026.

Il comma 2 prevede, infine, che il beneficio in esame non sia cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, salvo quelli che derivino da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5 mila euro lordi annui.

Riferimenti normativi:

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