COMMENTO
DI DANIELE BONADDIO | 19 NOVEMBRE 2025
Con il Messaggio n. 3404 del 12 novembre 2025, l’INPS ha reso note le istruzioni operative e contabili relative alla Convenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per l’erogazione degli interventi a carico del “Fondo Nuove Competenze – Competenze per le innovazioni”, secondo le modalità stabilite dal D.M. 10 ottobre 2024. Questa nuova edizione del Fondo si inserisce nel quadro della transizione digitale ed ecologica del sistema produttivo italiano, promuovendo l’aggiornamento professionale dei lavoratori attraverso percorsi formativi mirati, finanziati direttamente dallo Stato.
Premessa
Il Fondo Nuove Competenze è stato istituito con l’art. 88, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77), con l’obiettivo di sostenere i datori di lavoro privati nell’innalzamento del livello delle competenze dei lavoratori, specialmente nella fase post-emergenza COVID-19.
Successivamente rifinanziato e ridefinito dal D.M. 10 ottobre 2024, il Fondo assume la nuova denominazione di Competenze per le Innovazioni per enfatizzare la sua finalità strategica: accompagnare le imprese nei processi di innovazione digitale ed ecologica e favorire nuova occupazione attraverso la formazione.
L’Avviso pubblico emanato dal Ministero del Lavoro (Decreto direttoriale n. 439 del 5 dicembre 2024) ha stabilito i termini per la presentazione delle istanze (dal 10 febbraio al 10 aprile 2025).
Istruzioni operative
L’erogazione dei contributi ai datori di lavoro è affidata all’INPS, mentre l’istruttoria delle istanze è di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
I rapporti tra Ministero e INPS sono regolati dalla Convenzione firmata il 3 aprile 2025, adottata con Deliberazione n. 26 del Consiglio di amministrazione INPS del 26 febbraio 2025. Tale Convenzione prosegue le esperienze delle precedenti collaborazioni con ANPAL, nel rispetto dell’art. 6, comma 2, del D.M. 9 ottobre 2020.
Il Ministero trasferisce in via preventiva le risorse economiche necessarie e, dopo l’individuazione dei soggetti beneficiari, invia all’INPS le relative richieste di erogazione. L’Istituto, previa verifica della disponibilità, provvede ai pagamenti senza ulteriori controlli, fatta eccezione per la verifica della corrispondenza del conto corrente del beneficiario.
In caso di pagamenti non andati a buon fine, l’INPS provvede al reintroito delle somme che possono poi essere nuovamente disposte dal Ministero.
Lo scambio dati tra Ministero e INPS avviene tramite servizi di cooperazione applicativa SOAP/XML, con autenticazione mediante certificati digitali e trasporto via HTTPS/TLS. L’INPS mette a disposizione funzionalità per:
- l’invio delle richieste di pagamento (con dati beneficiari, importi e causali);
- la verifica degli esiti e l’eventuale annullamento di disposizioni errate.
Istruzioni contabili
In base alla Convenzione, il Ministero del Lavoro trasferisce un anticipo di 10 milioni di euro, a valere sul PON SPAO, prima dell’avvio delle erogazioni. I successivi trasferimenti avvengono trimestralmente in base allo stato di avanzamento delle spese.
Le somme sono accreditate sulla contabilità speciale n. 1339 presso la Tesoreria provinciale di Roma – sezione INPS Direzione Generale – e sono utilizzate sia per le erogazioni sia per il rimborso degli oneri postali e bancari.
Per tracciare contabilmente le operazioni relative al Fondo, sono stati istituiti i seguenti conti nella gestione GPZ (Gestione Prestazioni per conto di altri Enti):
- GPZ10339, GPZ35339, GPZ11339, GPZ00339, GPZ25339.
I fondi riaccreditati per pagamenti non riusciti vanno imputati al conto GPA10031 e il codice bilancio associato è stato rinominato come:
“3248 – Somme non riscosse dai beneficiari – misure di sostegno al mercato del lavoro a carico del FNC (decreto MLPS e MEF, 22.09.2022 e 10.10.2024 – DEL.CDA 26/2025) – GPZ”.
Il recupero degli oneri postali e bancari avviene tramite fatturazione da parte della Direzione Generale, a carico della provvista assegnata al Ministero.
Riferimenti normativi:
- D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 88, comma 1) (convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77)
- D.M. 9 ottobre 2020
- D.M. 22 settembre 2022
- D.M.10 ottobre 2024
- D.Dirett. 5 dicembre 2024, n. 439
- INPS, Messaggio 12 novembre 2025, n. 3404
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