4° Contenuto riservato: Filiera delle telecomunicazioni: novità sul fondo di solidarietà bilaterale

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20 NOVEMBRE 2025

L’INPS – con Circolare del 19 novembre 2025, n. 144 – ha illustrato la disciplina delle prestazioni straordinarie garantite dal Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle telecomunicazioni, istituito con il decreto interministeriale 4 agosto 2023 .

Al contempo, sono state rese note le modalità di compilazione del flusso Uniemens da parte dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fondo medesimo. 

Il Fondo in specie assicura le seguenti prestazioni:

  • finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali e/o dell’Unione europea;
  • prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
  • prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente in costanza di rapporto di lavoro;
  • prestazioni aggiuntive, in termini di durata, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il Fondo assicura, per il periodo di erogazione delle stesse, il versamento della contribuzione correlata alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato;
  • assegno straordinario, riconosciuto nel quadro di processi di esodo di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato sulla base dei requisiti previsti dall’articolo 24, commi 67 e 10, del decreto-legge n. 201/2011, per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, nei successivi cinque anni;
  • versamento mensile, in via opzionale, nel rispetto della legislazione vigente, di contributi previdenziali nel quadro di processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato sulla base dei requisiti previsti dall’articolo 24, commi 67 e 10, del decreto-legge n. 201/2011, per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione, anche con contratto di apprendistato, presso il medesimo datore di lavoro, di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni.

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