1° Contenuto riservato: Recesso dall’apprendistato: cosa cambia per il datore e il lavoratore

CIRCOLARE MONOGRAFICA

Condizioni legittimanti la risoluzione durante il periodo di apprendistato e modalità applicative del recesso al termine del periodo formativo

DI FRANCESCO GERIA – LABORTRE STUDIO ASSOCIATO | 21 NOVEMBRE 2025

Il contratto di apprendistato, nella sua configurazione normativa di contratto a tempo indeterminato con finalità formativa, presenta specifiche regole in materia di cessazione del rapporto.

A differenza delle ordinarie fattispecie contrattuali, il recesso, tanto da parte del datore di lavoro, quanto da parte dell’apprendista, è rigidamente vincolato alla distinzione tra fase formativa e prosecuzione ordinaria del rapporto.

L’analisi della disciplina del recesso richiede, pertanto, un esame puntuale delle condizioni legittimanti la risoluzione durante il periodo di apprendistato, nonché delle modalità applicative del recesso al termine del periodo formativo, nel rispetto delle garanzie di legge e dei vincoli derivanti dalla causa mista del contratto.

La disciplina del contratto di apprendistato: sintesi normativa

Come evidenziato in premessa, il contratto di apprendistato si configura come un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con causa mista, nella quale la formazione rappresenta un elemento strutturale e non accessorio.

Esso ha come finalità l’acquisizione di competenze professionali mediante un percorso integrato di lavoro e formazione, e costituisce il principale strumento di accesso qualificato nel mercato del lavoro per i giovani.
L’obbligo formativo a carico del datore di lavoro assume rilievo paritetico rispetto alla controprestazione lavorativa. Le due obbligazioni, infatti, sono tra loro coessenziali, con implicazioni rilevanti anche sotto il profilo della validità del contratto e della responsabilità datoriale in caso di inadempimento dell’obbligo formativo.

Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2015, esistono tre tipologie di apprendistato, ciascuna con proprie finalità, destinatari, modalità formative e regimi giuridici. Vediamo, di seguito, una sintesi comparativa:

TipologiaFinalitàEtà destinatariDurataObblighi formativiRiferimenti normativi
Apprendistato per la qualifica e il diploma professionaleConseguimento titolo di studio secondario o certificazione ITS15-25 annida 6 mesi a 4 anniFormazione interna ed esterna secondo PFI, con obbligo formativo esterno non retribuitoArt. 43D.Lgs. n. 81/2015, D.I. 12 ottobre 2015
Apprendistato professionalizzanteAcquisizione di competenze tecnico-professionali ai fini contrattuali17-29 anni, anche disoccupati senza limiti di etàfino a 3 anni (5 nell’artigianato)Formazione trasversale pubblica (120 ore) + formazione professionalizzante in impresaArt. 44D.Lgs. n. 81/2015
Apprendistato di alta formazione e ricercaTitoli universitari, ITS, dottorato, praticantato18-29 annifino alla durata del percorso accademico o max 3 anni per ricercaProtocollo con ente formativo + riconoscimento CFUArt. 45D.Lgs. n. 81/2015, D.I. 12 ottobre 2015

Il contratto deve essere stipulato in forma scritta, così come il patto di prova e il Piano Formativo Individuale (PFI). Quest’ultimo rappresenta il documento fondamentale per la programmazione delle attività formative, e può essere integrato da modulistica definita dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali.

È previsto un sistema premiale per i datori di lavoro, basato su agevolazioni contributive, incentivi economici e semplificazioni normative (esclusione dal computo del personale, sottoinquadramento, deduzioni IRAP). Tuttavia, per le imprese con più di 50 dipendenti, è posto l’obbligo di stabilizzazione del 20% degli apprendisti formati, pena il blocco delle future assunzioni con tale contratto.

In un contesto normativo che affida alle Regioni un ruolo decisivo nella regolazione dei profili formativi, il contratto di apprendistato assume una struttura giuridico-operativa complessa, che impone un’attenta gestione tecnico-amministrativa da parte del datore di lavoro.

Il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di apprendistato

Il contratto di apprendistato, pur strutturato come contratto a tempo indeterminato (ex art. 41, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015), presenta una fase iniziale, definita “periodo formativo”, la cui cessazione legittima l’esercizio del recesso da parte del datore di lavoro secondo una disciplina autonoma rispetto a quella ordinaria dei licenziamenti.

L’art. 42, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2015 dispone infatti che: “Ciascuna delle parti può recedere dal contratto ai sensi dell’articolo 2118 del Codice civile, con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione.”.

Ciò sta a significare che, a differenza delle ipotesi di recesso ante tempus, che devono essere giustificate da una causa legittima (giusta causa o giustificato motivo), al termine del periodo formativo il recesso è pienamente legittimo se esercitato nel rispetto del preavviso e con le formalità previste.

L’art. 2118 c.c., richiamato dalla norma speciale, consente a ciascuna parte di recedere da un contratto a tempo indeterminato con preavviso,salvo il diritto dell’altra parte all’indennità sostitutiva in caso di mancato rispetto del termine. Pertanto:

  • il recesso è soggetto a preavviso, la cui durata è regolata dalla contrattazione collettiva;
  • la motivazione del recesso non è richiesta, in quanto si tratta di esercizio di una facoltà unilaterale al termine della fase formativa;
  • la decorrenza del preavviso deve coincidere con il giorno successivo alla scadenza del periodo formativo (fatte salve diverse disposizioni della contrattazione collettiva);
  • durante il preavviso, il lavoratore conserva il diritto alla retribuzione ed è considerato a tutti gli effetti un dipendente, seppur in uscita, ma non più apprendista.

La disciplina si inserisce nel principio per cui l’apprendistato non ha una durata massima di contratto tout court, ma una durata definita della sola componente formativa, al termine della quale la prosecuzione del rapporto implica la conversione automatica in rapporto subordinato standard. Pertanto, il datore di lavoro che non intende mantenere in forza il lavoratore deve esercitare tempestivamente il diritto di recesso entro i termini stabiliti, evitando la tacita prosecuzione.

Va evidenziato che l’onere probatorio circa la corretta collocazione temporale del recesso incombe sul datore di lavoro, soprattutto in sede contenziosa, motivo per cui si raccomanda che la comunicazione sia effettuata per iscritto, con data certa e riferimento esplicito alla conclusione del periodo formativo.

Infine, è qui opportuno puntualizzare come:

  • durante il periodo di preavviso, qualora lavorato, continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato;
  • se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Ticket NASpI

Il ticket licenziamento va corrisposto anche in caso di risoluzione, da parte del datore di lavoro, durante o al termine del periodo formativo. Infatti, l’INPS, con la Circolare n. 44/2013, ha precisato che: “i datori di lavoro saranno tenuti all’assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto alla nuova indennità, a prescindere dall’effettiva percezione della stessa”.

Inoltre, sempre la Circolare specifica che “il contributo è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi compreso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione”.

Il codice cessazione da utilizzare sarà quello identificato come “1T”. Inoltre, la cessazione del rapporto di lavoro in applicazione di questa fattispecie dovrà essere esposta nel flusso Uniemens con il codice Tipo cessazione di “1V”.

Conseguentemente, in presenza dei requisiti previsti per legge, l’apprendista potrà accedere al trattamento di disoccupazione NASpI.

Esempio di lettera di recesso del datore di lavoro

Oggetto: Recesso dal rapporto di apprendistato

Egregio Sig./Gentile Sig.ra ________________
La presente, per comunicarLe la volontà della scrivente Azienda di procedere al recesso dal rapporto di apprendistato instauratosi in data _________________.

Premesso che:

– il periodo di formazione giungerà a conclusione il giorno _________________;
– secondo le disposizioni di cui al CCNL ____________________, Lei ha diritto a ____________ giorni di preavviso decorrenti dalla scadenza del _____________________.

Tutto ciò premesso,

Le comunichiamo che, in osservanza del periodo di preavviso sopra citato, il rapporto di lavoro con Lei in essere giungerà a conclusione in data ________________, ultimo giorno lavorativo.

Distinti saluti,

L’Azienda_______________

Data e firma per ricevuta______________________

Il recesso dell’apprendista

Anche l’apprendista, in qualità di parte del contratto di lavoro, ha la facoltà di recedere unilateralmente dal rapporto, nei limiti e alle condizioni previste dall’art. 2118 del Codice civile, richiamato espressamente dall’articolo 42, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2015.

La norma consente, infatti, a ciascuna parte, di sciogliere il vincolo contrattuale a tempo indeterminato mediante preavviso, con decorrenza dal termine del periodo di formazione (o secondo le diverse disposizioni del contratto collettivo di riferimento).

Come già sopra accennato, durante il periodo di preavviso, continua ad applicarsi integralmente la disciplina del contratto di apprendistato, ai sensi dell’art. 42, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2015. Ciò implica che, fino all’effettiva cessazione del rapporto, il lavoratore resta qualificato come apprendista, con applicazione delle relative regole.

Tuttavia, nulla vieta all’apprendista di dimettersi anche anteriormente a tale scadenza, applicando il quadro generale del recesso volontario dal contratto di lavoro subordinato.

Dal punto di vista operativo, l’apprendista che intenda rassegnare le proprie dimissioni è tenuto a seguire la procedura telematica introdotta dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151. Tale procedura consiste nella compilazione del modulo online disponibile sul portale istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. La trasmissione può essere effettuata in autonomia, mediante SPID o CIE, oppure tramite l’assistenza di soggetti abilitati (quali patronati, sindacati, consulenti del lavoro, enti bilaterali, commissioni di certificazione, INL).

L’azienda non ha obblighi di comunicazione al momento della ricezione delle dimissioni, ma solo il dovere di gestire gli adempimenti successivi secondo le modalità e le tempistiche previste dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva.

È importante sottolineare che, laddove l’interruzione del rapporto sia frutto di una decisione volontaria dell’apprendista, il lavoratore non maturerà il diritto alla NASpI, in quanto mancherà il requisito dell’involontarietà della disoccupazione richiesto dalla normativa previdenziale.

Alla luce delle diverse ipotesi in cui l’apprendista può esercitare il diritto di recesso, e considerata la distinzione tra le fasi del rapporto, si propone di seguito un riepilogo schematico delle principali casistiche, con indicazione dei relativi obblighi procedurali e degli effetti giuridici.

Fase del rapportoFacoltà di dimissioniPreavvisoProcedura
Periodo di provaL’apprendista può recedere liberamente, senza obbligo di motivazione.Non previsto.Comunicazione scritta al datore, senza modello telematico.
Periodo formativoRecesso consentito, senza necessità di indicare una motivazione.Previsto, secondo il CCNL applicabile.Procedura telematica tramite il portale del Ministero, con invio al datore e all’Ispettorato.
Termine del periodo formativoL’apprendista può recedere dal rapporto senza obbligo di motivazione.Decorrenza dalla fine del periodo formativo.Compilazione e invio del modello telematico tramite il portale del Ministero.
Dopo conferma del rapporto (tempo indet.)Dimissioni possibili in qualsiasi momento, con rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sul lavoro subordinato.Previsto, in base al CCNL e all’anzianità.Compilazione e invio del modulo telematico.

L’importanza della contrattazione collettiva

Accanto alla normativa nazionale, il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro assume un ruolo centrale nella regolazione dell’apprendistato, compresi i profili relativi alla durata, alla formazione e al recesso.

Le disposizioni contrattuali possono, infatti, prevedere regole specifiche o integrative rispetto alla normativa generale, sia per il datore di lavoro sia per l’apprendista. Alla luce di quanto sopra, si fornisce una tabella di sintesi, non esaustiva, ma esemplificativa, con alcune previsioni tratte da contratti collettivi di settori diversi. 

Contratto CollettivoDisposizione sul Recesso dall’Apprendistato
Pulizia – artigianatoArt. 58, punto 15: “Durante il periodo di apprendistato nessuna delle parti può recedere dal rapporto in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. Al termine del periodo di apprendistato ciascuna delle parti può recedere dal contratto ai sensi di quanto disposto dall’art. 2118 c.c., con preavviso decorrente dal termine del suddetto periodo. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato“.
Tessili – industriaArt. 31 : “Al termine dell’apprendistato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2118 c.c., con un preavviso minimo di 15 giorni decorrente dal termine del periodo di formazione, che si intende coincidente con il termine del periodo di apprendistato. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato“.
Commercio – ConfcommercioArt. 67 : “Al termine del periodo di apprendistato ciascuna delle parti può recedere dal contratto ai sensi dell’art. 2118c.c., con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Il periodo di preavviso è di 30 giorni“.
Metalmeccanici – industriaArt. 74, comma 3: “Al termine del periodo di apprendistato, le parti possono recedere dal contratto ai sensi dell’art. 2118c.c., con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. In caso di mancato esercizio del recesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto a tempo indeterminato“.

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