4° Contenuto riservato: Edilizia: anche per il 2025 confermata la riduzione contributiva

PRIMA LETTURA

DI FRANCESCO GERIA – LABORTRE STUDIO ASSOCIATO | 24 NOVEMBRE 2025

Con la Circolare 20 novembre 2025, n. 145  l’INPS riepiloga la normativa e fornisce le indicazioni operative in tema di riduzione contributiva per il 2025 a favore del settore edile.

Il provvedimento consegue al D.Dirett.. 29 settembre 2025  pubblicato in data 24 ottobre 2025 nella sezione “Pubblicità legale” del sito internet www.lavoro.gov.it. Per il 2025, pertanto, viene confermata, nella misura dell’11,50%, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili, disciplinata dall’art. 29 del D.L. del 23 giugno 1995, n. 244, convertivo in Legge 8 agosto 1995, n. 341.

Caratteristiche della riduzione contributivaDatori di lavoro beneficiari dell’agevolazione:
classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 1.13.01 a 1.13.05 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 4.13.01 a 4.13.05.
Non costituiscono attività edili in senso stretto e, pertanto, sono escluse dalla riduzione contributiva in oggetto le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori simili, contraddistinte dai codici statistici contributivi 1.13.06, 1.13.07, 1.13.08; 4.13.06, 4.13.07, 4.13.08.
La riduzione contributiva spetta per i periodi di paga da gennaio 2025 a dicembre 2025.
Il beneficio:
consiste in una riduzione sui contributi dovuti;
nella misura dell’11,50%;
per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica;
si applica ai soli operai occupati per 40 ore a settimana.
Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.
La base di calcolo della suddetta agevolazione:
è ridotta delle misura relative alla contribuzione ANF dell’ 0,8 e 0,4 punti percentuali (art. 120, c. 1 e 2, Legge n. 388/2000);
della misura dell’1% art. 1, c. 361362, Legge n. 266/2005;
deve essere altresì determinata al netto delle misure compensative eventualmente spettanti.
L’agevolazione non trova applicazione sul contributo, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile di cui all’art. 25, c. 4, Legge n. 845/1978 (finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua).
Condizioni di accesso al beneficioL’accesso al beneficio è subordinato alle seguenti condizioni:
il rispetto della regolarità contributiva (art. 1, comma 1175, Legge n. 296/2006);
osservanza degli obblighi di legge in materia di lavoro, legislazione sociale e sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
corretta applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
il rispetto della retribuzione imponibile (art. 1, comma 1, D.L. n. 338/1989 conv. in Legge n. 389/1989);
non avere riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione.
Per il 2025, la riduzione contributiva non spetta:
– per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo, che non ammettono il cumulo con altre riduzioni (ad esempio, l’esonero per l’occupazione giovanile previsto dall’art. 22 del D.L.  n. 60/2024);
– in presenza di contratti di solidarietà (l’esclusione opera limitatamente ai lavoratori ai quali viene applicata la riduzione di orari).
Modalità operative. Invio e gestione delle istanze e compilazione del flusso UniemensLe istanze per ottenere e applicare la riduzione contributiva per il 2025:
devono essere inviate esclusivamente in via telematica;
avvalendosi del modulo “Rid-Edil” – disponibile all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente sul sito internet dell’Istituto www.inps.it – nella sezione “Comunicazioni on-line”, funzionalità “Invio nuova comunicazione”;
sono sottoposte a controllo automatizzato da parte dell’IINPS e definite entro il giorno successivo all’invio.
In caso di definizione delle istanze con esito positivo, al fine di consentire il godimento del beneficio, viene attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione “7N”, per il periodo da novembre 2025 a febbraio 2026. L’esito è visualizzabile all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente.
Lo sgravio si riferisce al periodo che va da gennaio 2025 a dicembre 2025.
Ottenuto lo sgravio contributivo è necessario esporlo nel flusso mensile Uniemens  con le seguenti modalità:
esposizione a decorrere dal flusso di competenza novembre 2025, con il codice causale L206 nell’elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi>;
per il recupero degli arretrati relativi all’anno 2025 deve essere utilizzato il codice causale L207, nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>;
matricole cessate o sospese nei mesi precedenti: inoltrare l’istanza avvalendosi della funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale del contribuente, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile sotto allegato per l’attribuzione del codice di autorizzazione 7N all’ultimo mese in cui la matricola era attivata (i fini della fruizione del beneficio spettante avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive UniEmens/vig;
per gli operai non più in forza, i datori di lavoro possono fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso Uniemens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza; nel medesimo flusso non devono essere valorizzate le settimane, i giorni retribuiti e il calendario giornaliero; valorizzare, invece, valorizzato l’elemento <TipoLavStat> con il codice NFOR.
Il beneficio può essere fruito avvalendosi delle denunce contributive Uniemens fino al mese di competenza febbraio 2026. Pertanto, i datori di lavoro possono inviare le domande per l’applicazione della riduzione contributiva in oggetto, relativa all’anno 2025, fino al 15 marzo 2026.
FAC SIMILE – Modulo richiesta riduzione contributiva
All’INPS
Sede di ………
 
Comunicazione per l’applicazione della riduzione contributiva nel settore edile per l’anno 2025 
(art. 29 D.L. n. 244/1995)
 
Io sottoscritto ……………………………….. nato a ……………………………….. il ……………………………….. CF ……………………………….. Titolare/ Rappresentante della ………………………………..
Denominazione: ………………………………..
Codice Fiscale: ………………………………..
Matricola: ………………………………..
 
Chiedo
di poter applicare la riduzione contributiva per il settore edile per l’anno 2025 (D.M. Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 settembre 2025). 
A tal fine dichiaro, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, che il datore di lavoro:
[] non ha riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione;
[] è in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva. 
Mi impegno a comunicare all’Inps qualsiasi variazione dovesse intervenire, rispetto a quanto dichiarato, entro trenta giorni dall’avvenuto cambiamento.
Sono inoltre consapevole che le amministrazioni sono tenute a controllare la veridicità delle dichiarazioni e che, in caso di dichiarazioni false, posso subire una condanna penale e il datore di lavoro può decadere da eventuali benefici ottenuti.
Dichiaro che le notizie fornite in questo modulo rispondono a verità e sono consapevole delle conseguenze civili e penali previste per chi rende attestazioni false.
 
………………………………..
(firma)
 
Allegati:
copia del documento d’identità di colui che sottoscrive la dichiarazione

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