4° Contenuto Riservato: Acconto IRPEF

SCHEDA PRATICA

DI SAVERIO CINIERI | 25 NOVEMBRE 2025

Ai fini IRPEF, la misura dell’acconto è pari al 100% dell’ammontare complessivamente dovuto per il periodo d’imposta diminuito delle somme spettanti a titolo di detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e ritenute alla fonte.
Pertanto, per determinare l’acconto IRPEF, i contribuenti interessati devono necessariamente considerare, come regola generale, il 100% del rigo “Differenza” del Quadro RN, modello Redditi PF.

Calcolo dell’acconto IRPEF

In via generale, i soggetti IRPEF devono effettuare due versamenti in acconto, pari, complessivamente, al 100% dell’imposta dovuta per l’anno precedente:

  • il primo acconto, pari al 40% dell’acconto complessivo, entro la scadenza per il pagamento del saldo;
  • il secondo acconto, pari al 60% dell’acconto complessivo, entro il mese di novembre.

Il rigo della dichiarazione Redditi PF sul quale va effettuato il calcolo è il Rigo RN34 “Differenza”, del Quadro RN.

Il versamento dell’acconto IRPEF è effettuato in due rate, salvo che l’importo dovuto come prima rata non superi 103 euro (rigo “Differenza” del quadro RN del modello Redditi non superiore a 258 euro); se il primo acconto risulta inferiore all’importo di cui sopra, il versamento deve essere effettuato per intero entro il mese di novembre (per il 2025, 1° dicembre, poichè il 30 novembre 2025 cade di domenica).

Leggi la News 2° acconto imposte senza proroga: versamento al 1° dicembre

Se l’importo dovuto per l’anno precedente non è superiore a euro 51,65, non è dovuto nessun acconto. 

Importo riportato nel Rigo “Differenza” – Quadro RN, Modello Redditi PFAcconto IRPEF
Inferiore a 52 euroNon dovuto
Superiore a 52 euro ma inferiore a 258 euroUnico acconto da versare entro il 1° dicembre 2025
Superiore a 258 euroAcconto da corrispondere in 2 rate pari al:
40% di rigo “Differenza” da corrispondere entro: il 30 giugno ovvero 30 luglio, con la maggiorazione dello 0,40%;
60% di rigo “Differenza” (ottenuta sottraendo all’acconto complessivamente dovuto in base al 100% quanto versato come 1° rata) entro il 30 novembre

Leggi la Guida Redditi Persone fisiche 2025 – Guida alla compilazione e la Guida IRPEF

Soggetti ISA

Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese in regime di trasparenza fiscale assoggettate a ISA, i versamenti di acconto dell’IRPEF sono effettuati, in 2 rate ciascuna nella misura del 50%.

Sono interessati a questa modalità di calcolo i contribuenti che, contestualmente:

  • esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, le attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione;
  • applicano il regime forfetario agevolato o il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
  • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
  • ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.

Tali regole si applicano anche ad alcune tipologie di imposte sostitutive e particolari e cioè:

  • l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovuta dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari;
  • la cedolare secca sul canone di locazione;
  • l’IVIE;
  • l’IVAFE. 

Leggi la News Cedolare secca: niente acconti se è il 1° anno di sostitutiva

Calcolo con il metodo previsionale

Gli acconti d’imposta inerenti l’IRPEF possono essere individuati applicando non necessariamente il metodo storico, come sopra indicato, in relazione al quale la base di calcolo è data dall’ultima dichiarazione dei redditi.

Infatti, è possibile determinare gli acconti con il metodo previsionale, basato su una stima presunta.

Ciò accade nell’ipotesi in cui il soggetto interessato stimi la base di calcolo in relazione al reddito presunto per il periodo d’imposta in corso (ad esempio se si stima un reddito più basso a causa di oneri più alti). 

Va però ricordato che, in caso di errori di calcolo, si è soggetti alla sanzione di omesso versamento (art. 13, D.Lgs. n. 471/1997) punita con la sanzione amministrativa del 25% dell’importo omesso o della differenza tra quanto realmente dovuto e quanto versato sulla base della stima effettuata. 

Modalità di versamento

Tutti i contribuenti per il pagamento delle imposte devono utilizzare il modello di versamento F24. indicando, nella sezione Erario, i seguenti codici tributo:

  • 4033: IRPEF – Acconto prima rata
  • 4034: IRPEF – Acconto seconda rata o unica soluzione.

I contribuenti titolari di partita Iva sono obbligati ad effettuare i versamenti in via telematica con le seguenti modalità:

1) direttamente: mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (“F24 web” e “F24 online”) utilizzando i canali Entratel o Fisconline mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia (banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento);

2) tramite gli intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) che:

  • sono abilitati al canale telematico Entratel dell’Agenzia delle Entrate e aderiscono a una specifica convenzione con la medesima Agenzia (servizio “F24 cumulativo”);
  • sono abilitati al canale telematico Entratel dell’Agenzia delle Entrate e utilizzano il servizio “F24 addebito unico” (Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 giugno 2007);
  • si avvalgono dei servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia.

I contribuenti non titolari di partita IVA, possono effettuare i versamenti su modello cartaceo oppure possono adottare le modalità telematiche di versamento utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale.

Nel modello F24 è necessario indicare il codice fiscale, i dati anagrafici, il domicilio fiscale, l’anno d’imposta per il quale si versa il saldo o l’acconto, nonché i codici tributo, reperibili sul sito Internet dell’Agenzia, necessari per imputare correttamente le somme versate.

Il versamento può essere effettuato in contanti o con addebito sul conto corrente bancario o postale:

  • con carte Pago Bancomat, presso gli sportelli abilitati;
  • con carta Postamat, assegni postali, assegni bancari su piazza, assegni circolari e vaglia postali;
  • presso gli uffici postali;
  • con assegni bancari e circolari nelle banche;
  • con assegni circolari e vaglia cambiari, presso gli agenti della riscossione. 

Acconto addizionale comunale IRPEF

L’ammontare dell’acconto di addizionale comunale è determinato dalla differenza tra:

  • il 30% dell’addizionale prevista dal Comune in cui il contribuente risiede al 1°gennaio anno x, risultante dall’applicazione dell’aliquota deliberata per l’anno x-1;
  • quanto eventualmente trattenuto dal datore di lavoro/Ente pensionistico a titolo di acconto dell’addizionale comunale anno x, evidenziato a rigo RC10, colonna 5.

L’acconto va indicato nel rigo RV17, col. 8 del modello Redditi PF:

Prima di procedere al suddetto calcolo è necessario verificare quanto deliberato dal Comune in materia di esenzione; in particolare, se viene prevista una soglia di esenzione:
– di importo superiore all’imponibile, l’addizionale non è dovuta;
– di importo inferiore all’imponibile, l’acconto si calcola applicando l’aliquota all’intero imponibile.
Per il versamento va utilizzato il codice tributo: 3843:Addizionale comunale – Acconto
In relazione alle addizionali regionale e comunale IRPEF si rammenta che entro il 30 novembre:
– per l’addizionale regionale non è dovuto alcun acconto;
– per l’addizionale comunale l’acconto va versato in unica soluzione entro il termine di versamento del saldo IRPEF, salva la possibilità di rateizzazione. 

Cedolare secca

Ai fini del calcolo degli acconti relativamente all’imposta sostitutiva della cedolare secca valgono le stesse regole indicate per l’IRPEF.

Per il versamento della cedolare secca, con F24, vanno utilizzati i codici:

  • 1840: Cedolare secca locazioni – Acconto prima rata
  • 1841: Cedolare secca locazioni – Acconto seconda rata o unica soluzione. 

Rateizzazione

E’ possibile versare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte, ad eccezione dell’acconto di novembre che deve essere versato in un’unica soluzione.

In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il 16 dicembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.

I versamenti rateali sono effettuati entro il giorno 16 di ciascun mese.

Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo, da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.

Sugli importi da versare con le rate mensili successive, si applicano gli interessi dello 0,33% in misura forfetaria, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento. 

Gli interessi da rateazione non vanno cumulati all’imposta, ma versati separatamente mediante l’apposito codice tributo.

Contribuenti in CPB

Sono previste le seguenti specifiche regole di calcolo degli acconti relativi ai periodi d’imposta oggetto di concordato (art. 20 D.Lgs. n. 13/2024):

1) per il primo periodo d’imposta di adesione al concordato:

  • se l’acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente (cosiddetto metodo storico), è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10% della differenza, se positiva, tra il reddito concordato (Rigo P6 del Modello CPB) e quello d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente(Rigo P4 del Modello CPB), rettificato secondo quanto previsto dagli artt.15 e 16 del D.Lgs. n. 13/2024;
  • se l’acconto dell’IRAP è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente (cosiddetto metodo storico), è dovuta una maggiorazione di importo pari al 3% della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato (Rigo P8 del Modello CPB)e quello dichiarato per il periodo precedente (Rigo P5 del Modello CPB), rettificato secondo quanto previsto dall’art. 17 del D.Lgs. n. 13/2024;
  • se l’acconto è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo in corso (cosiddetto metodo previsionale), la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

2) per i periodi d’imposta oggetto del concordato, successivi al primo, l’acconto è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati.

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