2° Contenuto: Al 31 dicembre 2025 il termine del bonus barriere architettoniche

COMMENTO

DI DEVIS NUCIBELLA | 25 NOVEMBRE 2025

In assenza di proroghe previste dalla Legge di Bilancio 2026, il 31 dicembre 2025 termina l’agevolazione che prevede detrazione del 75%, c.d. “bonus barriere”, delle spese finalizzate all’abbattimento delle barriere architettoniche. Per le spese sostenute dopo il 31 dicembre 2025, salvo futuri interventi legislativi, gli interventi destinati al superamento delle barriere architettoniche non potranno più beneficiare della detrazione del 75%, ma potranno comunque accedere al più generale bonus ristrutturazione, che prevede percentuali agevolative inferiori.

Bonus barriere architettoniche

Fino al 31 dicembre 2025 i contribuenti che hanno effettuano interventi per eliminare le barriere architettoniche possono fruire alternativamente di uno dei seguenti bonus:

  • detrazione barriere architettoniche 75%, di cui all’art. 119-ter del D.L. n. 34/2020;
  • detrazione IRPEF c.d. “bonus casa” (detrazione 50-36%) di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. e) del TUIR;
  • superbonus, di cui all’art. 119 del D.L. n. 34/2020, nel caso in cui gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche fossero effettuati congiuntamente agli interventi “trainanti” di efficienza energetica e/o di riduzione del rischio sismico, di cui, rispettivamente, ai commi 14 dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020.

Il periodo di validità del bonus è attualmente fissato fino al 31 dicembre 2025, termine entro il quale devono essere sostenute le spese per poter usufruire della detrazione. Il testo della Manovra di Bilancio 2026, come licenziato dal Governo il 17 ottobre 2025, non prevede alcuna proroga.

Detrazione 75% ex art. 119-ter del D.L. n. 34/2020

La detrazione di cui all’art. 119-ter D.L. n. 34/2020 spetta nella misura del 75% delle spese sostenute ed è calcolata su un importo complessivo non superiore a:

  • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari, per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari, che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno e per le singole unità immobiliari all’interno di un condominio o edificio con più unità;
  • 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
  • 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

Per le spese sostenute nel 2025 la detrazione si suddivide in 10 quote annuali di pari importo.

La detrazione può essere così brevemente riassunta:

Soggetti interessatiLa detrazione del 75% per eliminazione delle barriere architettoniche spetta alla generalità dei soggetti IRPEF ed IRES, ovvero persone fisiche (privati, imprenditori e professionisti) e persone giuridiche, quali società di persone e capitali, enti, associazioni, etc.
La circolare n. 23/2022 ha confermato che sono interessati alla detrazione del 75%:
persone fisiche (inclusi esercenti arti e professioni);
enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
società semplici;
associazioni fra professionisti;
soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali);
che possiedono o detengono l’immobile in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o di sostenimento delle spese, se antecedente.
Immobili interessatiLa detrazione del 75% spetta per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici “già esistenti”.
La circolare n. 23/2022 ha precisato che l’agevolazione è esclusa per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile e mediante demolizione e ricostruzione, anche qualora sia rispettata la volumetria dell’edificio preesistente e siano inquadrabili come “ristrutturazione edilizia”.
Gli interventi possono riguardare sia le parti comuni dell’edificio/condominio che le singole unità immobiliaripresenti nell’edificio/condominio.
CumulabilitàCome osserva l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 23/2022, la detrazione del 75% di cui all’art. 119-ter D.L. n. 34/2020 si affianca ad altre detrazioni già previste per le medesime tipologie di interventi. Oltre che della detrazione del 75%, gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche possono infatti fruire di altre detrazioni fiscali, quali:
la detrazione per recupero edilizio ai sensi dell’art. 16-bis, comma 1, lett. e), TUIR – 50% e limite di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare abitativa;
la maxidetrazione di cui all’art. 119, D.L. n. 34/2020, come interventi “trainati”, con limite di spesa di 96.000 euro.
Il contribuente, in relazione al medesimo intervento di abbattimento delle barriere architettoniche, è quindi tenuto ad operare una scelta tra le tre detrazioni citate.
Sulla quota di spesa eventualmente eccedente quella sulla quale è stata applicata una delle citate detrazioni edilizie (50% per recupero edilizio, superbonus o detrazione 75%) il contribuente può fruire della detrazione del 19% di cui all’art. 15, comma 1, lett. c), TUIR, riferita alle spese per mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento di persone con disabilità.

Per quanto riguarda gli interventi agevolati è necessario fare la seguente distinzione.

Spese sostenute fino al 29.12.2023 e per interventi in corso al 29.12.2023La formulazione dell’art. 119-ter  in vigore prima delle modifiche apportate dal D.L. n. 212/2023, di fatto consentiva l’applicabilità della detrazione del 75% per superamento delle barriere architettoniche in relazione ad un ampio novero di interventi, tra cui la sostituzione degli infissi e porte; a favore di tale interpretazione estensiva si era espressa anche l’Agenzia delle Entrate, in propri specifici documenti di prassi.
L’Agenzia delle Entrate aveva infatti chiarito che rientravano nelle opere agevolabili ai fini della detrazione del 75%:
la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti),
il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori),
il rifacimento di scale ed ascensori,
l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici,
condizione che detti interventi fossero funzionali ad abbattere le barriere architettoniche presenti.
Spese sostenute dal 30.12.2023 e per interventi non in corso al 29.12.2023Il D.L. n. 212/2023 intervenendo direttamente sul comma 1 dell’art. 119-ter , individua tassativamente gli interventi ammissibili al beneficio, superando la previgente interpretazione estensiva della norma che era stata confermata anche dall’Agenzia delle Entrate nei propri documenti interpretativi.
A differenza della formulazione originaria, che aveva portata generale, la nuova previsione ammette alla detrazione del 75% gli interventi aventi ad oggetto esclusivamente la rimozione delle barriere “verticali”, vale a dire:
scale;
rampe;
ascensori;
servoscala e
piattaforme elevatrici.
Il carattere tassativo dell’elenco degli interventi porta quindi ad escludere dall’agevolazione, ad esempio, la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti) o il rifacimento/adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici).

Agevolazione in scadenza a fine anno

Come sopraesposto affinché la detrazione del 75% spetti è necessario che le spese siano sostenute entro il 31 dicembre 2025.

Il periodo di validità del bonus è, infatti, attualmente fissato fino al 31 dicembre 2025, termine entro il quale devono essere sostenute le spese per poter usufruire della detrazione. Il testo della Manovra di Bilancio 2026, come licenziato dal Governo il 17 ottobre 2025, non prevede alcuna proroga.

Pertanto, per le spese sostenute dopo il 31 dicembre 2025, salvo futuri interventi legislativi, gli interventi destinati al superamento delle barriere architettoniche non potranno più beneficiare della detrazione del 75%, ma potranno comunque accedere al più generale bonus ristrutturazione, che prevede percentuali agevolative inferiori.

Al riguardo diventa, determinate il criterio di imputazione delle spese.

Le spese per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche sostenute da

  • persone fisiche 
  • soggetti titolari di reddito di impresa
    • l’Agenzia delle Entrate non ha fornito indicazioni circa la corretta imputazione delle spese per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche sostenute da tali soggetti ma si ritiene che viga il principio di competenza.

In sostanza:

  • entro il 31 dicembre 2025,
    • dovranno essere sostenute le spese relative agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche,
  • successivamente a tale data (quindi, ad esempio, nel corso del 2026)
    • potrà avvenire la realizzazione dei lavori.

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