CIRCOLARE PER LO STUDIO
A CURA DI SAVERIO CINIERI | 26 NOVEMBRE 2025
Nel periodo che va dal 2 al 16 dicembre, in scadenza il giorno 16, oltre alle consuete scadenze periodiche, tra le quali i versamenti delle ritenute e dell’IVA periodica, ci sono alcuni importanti appuntamenti con il Fisco. Tra questi si ricordano il versamento del saldo IMU 2025 e il versamento dell’ultima rata delle imposte, a saldo e come primo acconto, derivanti dalla dichiarazione dei redditi e IRAP. Da segnalare anche il pagamento dell’acconto, pari al 90%, dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del fondo per il TFR maturato nell’anno precedente, anch’esso in scadenza il 16 dicembre 2025.
Le principali scadenze del periodo
2 dicembre – Martedì
RAVVEDIMENTO – Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 15 giorni
Attività – Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell’Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 17 novembre 2025.
Soggetti obbligati – Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.
Modalità – Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione pari a 0,083% (12,5%/10/15) per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell’imposta da regolarizzare:
- 8947 – Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;
- 8948 – Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi;
- 8949 – Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di capitale;
- 8950 – Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d’imposta – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;
- 8951 – Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d’imposta – redditi diversi;
- 8952 – Sanzione per ravvedimento addizionale comunale Irpef e trattenuta dai sostituti d’imposta – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;
- 8953 – Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d’imposta – redditi diversi;
- 8904 – Sanzione pecuniaria IVA;
- 8926 – Sanzione addizionale comunale all’IRPEF – ravvedimento.
Invece, per gli interessi, l’indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all’IRPEF da parte dai sostituti d’imposta, ma solo per l’Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:
- 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.
15 dicembre – Lunedì
COMUNICAZIONE – Comunicazione contanti superiori 10.000 euro
Attività – Invio all’Unità di informazione finanziaria dei dati relativi ai movimenti in contanti pari o superiori ai 10.000 euro al mese effettuati dai propri clienti relativamente al secondo mese precedente.
Soggetti obbligati – Banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica e Poste Italiane.
Modalità – La comunicazione va trasmessa per via telematica all’UIF.
15 dicembre – Lunedì
IVA – Fatture e autofatture di importo inferiore a euro 300,00
Attività – Annotazione dell’eventuale cumulativa delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario/committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia poste in essere dal cedente/prestatore non residente, di ammontare inferiore a 300,00 euro.
Soggetti obbligati – Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte o professione.
Modalità – Per le fatture emesse nel corso del mese, d’importo inferiore a 300,00 euro, può essere annotato, con riferimento allo stesso mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati:
- i numeri delle fatture cui si riferisce;
- l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l’ammontare dell’imposta, distinti secondo l’aliquota Iva applicata;
mentre per le fatture ricevute anche se inerenti a beni che formano oggetto dell’attività propria d’impresa, dell’arte o della professione, si deve ritenere consentita l’annotazione mediante documento riepilogativo se di entità inferiore al predetto limite. Su tale documento riepilogativo devono risultare indicati:
- i numeri attribuiti dal destinatario cui le stesse si riferiscono;
- l’ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l’importo dell’imposta distinti per aliquota Iva applicata.
15 dicembre – Lunedì
IVA – Trasmissione dati fatture transfrontaliere passive
Attività – Trasmissione fatture elettroniche operazioni transfrontaliere passive ricevute nel mese precedente.
Soggetti obbligati – Gli operatori IVA residenti sono obbligati a trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati relativi ad operazioni passive ricevute da soggetti non stabiliti territorio dello Stato entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione.
Modalità – I soggetti obbligati trasmettono i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche, nonché quelle, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia.
La trasmissione avviene con modalità telematiche.
15 dicembre – Lunedì
SCRITTURE CONTABILI – Associazioni sportive dilettantistiche – Registrazioni contabili
Attività – Annotazione dell’importo dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale nel corso del mese di novembre.
Soggetti obbligati – Associazioni sportive dilettantistiche e altre associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco che hanno effettuato l’opzione al regime di cui all’art. 1 della Legge n. 398/1991 e con proventi commerciali nell’anno precedente fino a euro 400.000.
Modalità – Rilevazione dei dati contabili nel prospetto approvato con D.M. 11 febbraio 1997, opportunamente integrato.
15 dicembre – Lunedì
TASSE E IMPOSTE VARIE – Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento
La scadenza originaria è il 13 dicembre e slitta in quanto cade di sabato.
Attività – Pagamento della seconda rata del sesto periodo contabile (mesi di novembre e dicembre), pari al 25% del PREU dovuto per il quarto periodo contabile (mesi di luglio e agosto).
Soggetti obbligati – Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.
Modalità – Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: “5160-prelievo erariale unico ed interessi – VI periodo contabile – sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all’art. 110, c.6, del TULPS (risoluzione n. 239/E del 6 settembre 2007)”.
15 dicembre – Lunedì
RAVVEDIMENTO – Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 90 giorni
Attività – Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell’Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 settembre 2025.
Soggetti obbligati – Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.
Modalità – Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all’1,39% (1/9 del 12,5%) dell’imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell’imposta da regolarizzare:
- 8947 – Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;
- 8948 – Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi;
- 8949 – Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di capitale;
- 8950 – Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d’imposta – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;
- 8951 – Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d’imposta – redditi diversi;
- 8952 – Sanzione per ravvedimento addizionale comunale Irpef e trattenuta dai sostituti d’imposta – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;
- 8953 – Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d’imposta – redditi diversi;
- 8904 – Sanzione pecuniaria IVA;
- 8926 – Sanzione addizionale comunale all’IRPEF – ravvedimento.
Invece, per gli interessi, l’indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all’IRPEF da parte dai sostituti d’imposta, ma solo per l’Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:
- 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.
16 dicembre – Martedì
ACCISE – Accise
Attività – Liquidazione e pagamento delle accise sui prodotti immessi in consumo nel corso del mese di novembre.
Soggetti obbligati – I soggetti obbligati al versamento delle accise, sono:
- il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l’immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l’esigibilità dell’imposta;
- il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa alle condizioni di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 504/1995 e, relativamente all’importazione di prodotti sottoposti ad accisa;
- il debitore dell’obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all’importazione.
Modalità – Versamento con il modello F24-Accise.
16 dicembre – Martedì
IMPOSTE DIRETTE – Imposta sostitutiva su intermediazione mobiliare obbligazionario
Attività – Versamento dell’imposta sostitutiva risultante dal cosiddetto “conto unico” del mese di novembre in relazione agli interessi, premi ed altri frutti dei titoli obbligazionari e similari che sono stati emessi da banche, da società quotate nei mercati regolamentari e da enti pubblici.
Soggetti obbligati – Banche, istituti di credito e altri intermediari autorizzati.
Modalità – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1239 – Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari”.
16 dicembre – Martedì
IMPOSTE DIRETTE – Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, autonomo e su provvigioni
Attività – Versamento delle ritenute alla fonte, operate nel corso del mese precedente, sui redditi di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali, sulle provvigioni e per assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere.
Soggetti obbligati – Sostituti di imposta che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere.
Modalità – Versamento con il modello F24, specificando i seguenti codici tributo:
Lavoro dipendente:
- 1001 – Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio;
- 1002 – Ritenute su emolumenti arretrati;
- 1012 – Ritenute su indennità per cessazione rapporto di lavoro.
Lavoro autonomo:
- 1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo, compensi per l’esercizio di arti e professioni.
Provvigioni:
- 1040 – Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza.
16 dicembre – Martedì
IMPOSTE DIRETTE – Addizionale regionale Irpef – Versamento rata
Attività – Versamento:
- della rata o quota dell’addizionale regionale dell’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno;
- in unica soluzione dell’addizionale regionale all’Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese di precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro.
Soggetti obbligati – Sostituti d’imposta.
Modalità – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “3802 – Addizionale regionale all’Irpef – sostituti d’imposta”.
16 dicembre – Martedì
IMPOSTE DIRETTE – Ritenute su bonifici inerenti a oneri deducibili
Attività – Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese di novembre sui bonifici disposti dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quale compete la detrazione d’imposta.
Soggetti obbligati – Banche e Poste italiane.
Modalità – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1039 – Ritenuta operata da Banche o da Poste italiane S.p.A. all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d’imposta”.
16 dicembre – Martedì
IMPOSTE DIRETTE – Imposta sostitutiva su plusvalenze in regime di risparmio amministrato
Attività – Versamento dell’imposta sostitutiva applicata sull’entità delle plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazione da parte degli intermediari risultanti in sede di applicazione del regime del risparmio amministrato nel corso dello scorso mese di ottobre (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).
Soggetti obbligati – Banche, Sim, società di gestione del risparmio, società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati.
Modalità – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1102 – Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari”.
16 dicembre – Martedì
IMPOSTE DIRETTE – Imposta sostitutiva Irpef e addizionali su premi di risultato
Attività – Versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente in relazione alle somme erogate ai lavoratori nel corso del mese di settembre in relazione a premi di risultato.
Soggetti obbligati – Sostituti d’imposta.
Modalità – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1053 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente”.
Si è specificato “come regola”, in quanto gli altri codici utilizzabili, in relazione all’ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:
- 1305 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturata fuori dalle predette regioni;
- 1904 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione;
- 1604 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione;
- 1905 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Valle d’Aosta e versata fuori regione.
16 dicembre – Martedì
IMPOSTE DIRETTE – Addizionale stock options
Attività – Versamento dell’addizionale sui compensi erogati a titolo di bonus e stock options dal sostituto d’imposta nel corso del mese precedente.
Soggetti obbligati – Sostituti d’imposta.
Modalità – Versamento con il modello F24 utilizzando il codice tributo “1001”.
Gli altri codici tributo utilizzabili in relazione all’ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:
- 1601- denominato “Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Sicilia”;
- 1901 – denominato ”Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e conguaglio impianti in Sardegna”;
- 1920 – denominato “Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d’Aosta”;
- 1301 – denominato “Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia Sardegna e Valle d’Aosta impianti fuori regione”.
16 dicembre – Martedì
IMPOSTE DIRETTE – Ritenute operate dai condomini su corrispettivi per prestazioni
Attività – Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese di novembre, da parte dei condomini in qualità di sostituti d’imposta, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi inerenti a contratti d’appalto, di opere e/o di servizi eseguiti nell’esercizio di imprese.
Soggetti obbligati – Condomini sostituti d’imposta.
Modalità – Versamento con il modello F24, specificando i codici tributo:
- 1019 – Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal percipiente;
- 1020 – Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’Ires dovuta dal percipiente.
16 dicembre – Martedì
IMPOSTE DIRETTE – Imposta sostitutiva Tfr – Trattamento di fine rapporto
Attività – Pagamento dell’acconto, pari al 90%, dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del fondo per il trattamento di fine rapporto maturato nell’anno precedente.
Soggetti obbligati – Sostituti d’imposta.
Modalità – Il pagamento deve essere eseguito utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo “1712-acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto d’imposta”.
16 dicembre – Martedì
IMPOSTE DIRETTE – Imposta sostitutiva sul risultato maturato in regime di risparmio gestito
Attività – Versamento dell’imposta sostitutiva applicata sul risultato maturato della gestione patrimoniale in sede di regime del risparmio gestito nell’ipotesi di revoca intervenuta nel corso dello scorso mese di ottobre (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).
Soggetti obbligati – Banche, Sim e società fiduciarie.
Modalità – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1103 – Imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale”.
16 dicembre – Martedì
IMPOSTE DIRETTE – Redditi di capitale, contributi, premi e altri redditi diversi
Attività – Versamento delle ritenute alla fonte:
- sui redditi di capitale diversi dai dividendi corrisposti e/o maturati nel corso del mese precedente;
- su indennità per la cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel corso del mese precedente;
- contributi corrisposti a imprese nel corso del mese precedente da parte di Regioni, Province e/o Comuni, nonché da altri enti pubblici;
- sui premi e sulle vincite corrisposti e/o maturati nel corso del mese precedente derivanti da lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza;
- sui redditi derivanti dalla perdita dell’avviamento commerciale corrisposti nel corso del mese precedente;
- sulle vincite e sui premi corrisposti nel corso del mese precedente ed inerenti ad iniziative diverse dalle lotterie, tombole, pesche di beneficenza, giochi di abilità radiotelevisivi e/o in altre manifestazioni;
- sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente che sono state operate a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di specifiche procedure di cui all’art. 21, comma 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449.
Soggetti obbligati – Sostituti d’imposta.
Modalità – Versamento con il modello F24, specificando i seguenti codici tributo:
- 1024 – Ritenute su proventi indicati sulle cambiali;
- 1025 – Ritenute su obbligazioni e titoli similari;
- 1029 – Ritenute su interessi e redditi di capitale dovuti da soggetti non residenti;
- 1030 – Ritenute su redditi di capitale diversi dai dividendi;
- 1031 – Ritenute su redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti;
- 1032 – Ritenute su proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari;
- 1043 – Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti;
- 1058 – Ritenute su plusvalenze cessioni a termine di valute estere;
- 1706 – ritenute su titoli atipici emessi da soggetti residenti;
- 1707 – ritenute su titoli atipici emessi da soggetti non residenti;
- 1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l’esercizio di arti e professioni;
- 1045 – Ritenute su contributi corrisposti da regioni, province, comuni ed altri enti pubblici;
- 1046 – Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza;
- 1048 – Ritenute su altre vincite e premi;
- 1049 – Ritenuta operata a titolo d’acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio.
16 dicembre – Martedì
IMPOSTE DIRETTE – Ritenuta locazioni brevi per intermediari e portali online
Attività – Termine ultimo entro cui è possibile effettuare il versamento delle ritenute operate a novembre relativamente ai contratti di locazione “breve” per i quali l’intermediario immobiliare o il gestore del portale telematico è intervenuto nella fase di pagamento.
Si ricorda che le “locazioni brevi” sono quei contratti di affitto di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa, direttamente o tramite intermediari, anche online, inclusi quelli che prevedono la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali. Secondo quanto previsto dal D.L. n. 50/2017, ai redditi che derivano da questi contratti, stipulati dal 1° giugno 2017, si applicano in via opzionale le disposizioni relative al regime della cedolare secca con l’aliquota del 26% (21% per il primo immobile affittato), sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali sui redditi derivanti dalla locazione.
La ritenuta, da versare entro il 16 del mese successivo a quello in cui è effettuata, viene operata a titolo di acconto.
Soggetti obbligati – Esercenti attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, se intervengono nel pagamento o incassano i corrispettivi della locazione breve.
Modalità – Invio del modello F24 attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Il codice tributo da utilizzare per il versamento è il “1919”, riportando in F24 anche il mese/anno cui si riferisce la ritenuta (così per le ritenute operate a giugno occorre indicare “0006” – “2017”).
16 dicembre – Martedì
IVA – Liquidazione Iva periodica – Soggetti mensili
Attività – Liquidazione e versamento dell’ammontare di Iva a credito dell’Erario relativa al mese di novembre.
Soggetti obbligati – Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte o professioni in regime mensile.
Modalità – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “6010 – Versamento Iva mensile-novembre”.
16 dicembre – Martedì
TASSE E IMPOSTE VARIE – Imposta sugli intrattenimenti
Attività – Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti inerenti alle iniziative svolte con carattere di continuità nel corso del mese di novembre da parte dei soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività similari.
Soggetti obbligati – Soggetti che esercitano attività di intrattenimento.
Modalità – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “6728 – Imposta sugli intrattenimenti”.
16 dicembre – Martedì
TASSE E IMPOSTE VARIE – Tobin tax – Versamento
Attività – Versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. “Tobin tax”) relativa alle operazioni effettuate nel corso del mese precedente.
Soggetti obbligati – Banche, società fiduciarie e imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti del pubblico nonché altri soggetti che comunque intervengono nell’esecuzione delle operazioni, compresi gli intermediari non residenti.
Modalità – Versamento mediante il modello F24. Per consentire la corretta indicazione in F24 del rappresentante fiscale tenuto al versamento per conto degli intermediari e degli altri soggetti non residenti nel territorio dello stato, ovunque localizzati, privi di stabile organizzazione in Italia, è stato istituito il codice identificativo “72” denominato “rappresentante fiscale”. Ai fini del versamento occorre utilizzare i seguenti codici tributo:
- 4058: Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi (art. 1, comma 491, legge n. 228/2012);
- 4059: Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity (art. 1, comma 492, legge n. 228/2012);
- 4060: Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi (art. 1, comma 495, legge n. 228/2012).
I soggetti non residenti tenuti al versamento dell’imposta, che non dispongono di un c/c presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento con modello F24 effettuano il versamento mediante bonifico in “EURO” a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1211.
I soggetti non residenti tenuti al versamento dell’imposta ed esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione, indicano le proprie generalità in luogo del codice fiscale, ove non ne siano in possesso. I codici IBAN sono pubblicati sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell’Economia e delle finanze www.rgs.mef.gov.it.
16 dicembre – Martedì
TRIBUTI LOCALI – Imu – Saldo
Attività – Termine ultimo per il versamento della seconda rata a saldo dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2025.
Soggetti obbligati – L’imposta è a carico del possessore (es: proprietari e titolari di diritti reali) di immobili (comprese aree fabbricabili e terreni agricoli), ad esclusione dell’abitazione principale, diversa da A/1, A/8 e A/9, e dei fabbricati rurali strumentali. In particolare, il versamento riguarda tutte le tipologie di immobili che non sono state escluse/esentate dal pagamento del tributo.
Modalità – La rata è pari al saldo dell’imposta annuale dovuta, applicando le aliquote deliberate dai comuni e scomputando quanto già versato a titolo di prima rata di giugno. Il versamento va effettuato con mod. F24 o con bollettino postale. I codici da utilizzare per il pagamento mediante F24 sono i seguenti:
- 3912: abitazione principale e relative pertinenze che rientrano nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 3914: terreni;
- 3916: aree fabbricabili;
- 3918: Altri fabbricati diversi dall’abitazione principale;
- 3925: Immobili ad uso produttivo, cat. D;
- 3930: Immobili ad uso produttivo, cat. D, incremento aliquota Comune.
Per maggiori dettagli vedi l’Approfondimento.
16 dicembre – Martedì
DICHIARAZIONI – Dichiarazione redditi – Modello Redditi ENC – Versamento
Attività – Pagamento delle somme dovute per IRES a titolo di saldo per l’anno 2024 e di primo acconto per l’anno 2025 a titolo di:
- settima rata con gli interessi dell’1,82%;
- sesta rata con gli interessi dell’1,50% per chi ha scelto il versamento con maggiorazione dello 0,4%.
Per i soggetti ISA e assimilati, pagamento delle somme dovute per IRES a titolo di saldo per l’anno 2024 e di primo acconto per l’anno 2025 a titolo di (art. 13, D.L. n. 84/2025):
- sesta rata con gli interessi dell’1,65%;
- quinta rata con gli interessi dell’1,32% per chi ha scelto il versamento con maggiorazione dello 0,4%.
Soggetti obbligati – Enti non commerciali ed equiparati.
Modalità – Versamento utilizzando il modello F24 con i seguenti codici tributo:
- 2003-IRES-saldo;
- 2001-IRES acconto-prima rata;
e, se ne ricorrono le condizioni, per l’IVA il codice tributo: “6099 – Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale”.
16 dicembre – Martedì
DICHIARAZIONI – Dichiarazione redditi – Modello Redditi SC – Versamento
Attività – Pagamento delle somme dovute per IRES a titolo di saldo per l’anno 2024 e di primo acconto per l’anno 2025 a titolo di:
- settima rata con gli interessi dell’1,82%;
- sesta rata con gli interessi dell’1,50% per chi ha scelto il versamento con maggiorazione dello 0,4%.
Per i soggetti ISA e assimilati, pagamento delle somme dovute per IRES a titolo di saldo per l’anno 2024 e di primo acconto per l’anno 2025 a titolo di (art. 13, D.L. n. 84/2025):
- sesta rata con gli interessi dell’1,65%;
- quinta rata con gli interessi dell’1,32% per chi ha scelto il versamento con maggiorazione dello 0,4%.
Soggetti obbligati – Soggetti IRES con esercizio coincidente con l’anno solare.
Modalità – Versamento utilizzando il modello F24 con i seguenti codici tributo:
- 2003-IRES-saldo;
- 2001-IRES acconto-prima rata;
e, se ne ricorrono le condizioni, per l’IVA il codice tributo: “6099 – Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale”.
16 dicembre – Martedì
DICHIARAZIONI – Dichiarazione redditi – Modello Redditi PF – Versamento
Attività – Pagamento delle somme dovute per IRPEF e addizionali a titolo di saldo per l’anno 2024 e di primo acconto per l’anno 2025 a titolo di:
- settima rata con gli interessi dell’1,82%;
- sesta rata con gli interessi dell’1,50% per chi ha scelto il versamento con maggiorazione dello 0,4%.
Per i soggetti ISA e assimilati, pagamento delle somme dovute per IRPEF e addizionali a titolo di saldo per l’anno 2024 e di primo acconto per l’anno 2025 a titolo di (art. 13, D.L. n. 84/2025):
- sesta rata con gli interessi dell’1,65%;
- quinta rata con gli interessi dell’1,32% per chi ha scelto il versamento con maggiorazione dello 0,4%.
Soggetti obbligati – Soggetti IRPEF.
Modalità – Versamento utilizzando il modello F24.
I principali codici tributo da utilizzare sono:
- 4001 – Irpef-saldo;
- 4033 – Irpef-acconto-prima rata;
- 4034 – Irpef – Acconto seconda rata o unica soluzione;
- 3800 – Imposta regionale sulle attività produttive-saldo;
- 3812 – Irap acconto-prima rata;
- 3801 – Addizionale regionale Irpef;
- 3843 – Addizionale comunale all’Irpef – acconto;
- 3844 – Addizionale comunale all’Irpef – saldo;
- 1800 – Imposta sostitutiva per i contribuenti minimi;
- 1798 – Imposta sostitutiva contribuenti minimi – Acconto prima rata;
- 1799 – Imposta sostitutiva contribuenti minimi – Acconto seconda rata o unica soluzione
e, se ne ricorrono le condizioni, per l’Iva il codice tributo: “6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale”.
16 dicembre – Martedì
DICHIARAZIONI – Dichiarazione redditi – Modello Redditi SP – Versamento
Attività – Pagamento delle somme dovute per IRPEF e addizionali a titolo di saldo per l’anno 2024 e di primo acconto per l’anno 2025 a titolo di:
- settima rata con gli interessi dell’1,82%;
- sesta rata con gli interessi dell’1,50% per chi ha scelto il versamento con maggiorazione dello 0,4%.
Per i soggetti ISA e assimilati, pagamento delle somme dovute per IRPEF e addizionali a titolo di saldo per l’anno 2024 e di primo acconto per l’anno 2025 a titolo di (art. 13, D.L. n. 84/2025):
- sesta rata con gli interessi dell’1,65%;
- quinta rata con gli interessi dell’1,32% per chi ha scelto il versamento con maggiorazione dello 0,4%.
Soggetti obbligati – Società di persone e soggetti equiparati.
Modalità – Versamento utilizzando il modello F24.
I principali codici tributo da utilizzare sono:
- 4001 – Irpef-saldo;
- 4033 – Irpef-acconto-prima rata;
- 4034 – Irpef – Acconto seconda rata o unica soluzione;
- 3800 – Imposta regionale sulle attività produttive-saldo;
- 3812 – Irap acconto-prima rata;
- 3801 – Addizionale regionale Irpef;
- 3843 – Addizionale comunale all’Irpef – acconto;
- 3844 – Addizionale comunale all’Irpef – saldo;
- 1800 – Imposta sostitutiva per i contribuenti minimi;
- 1798 – Imposta sostitutiva contribuenti minimi – Acconto prima rata;
- 1799 – Imposta sostitutiva contribuenti minimi – Acconto seconda rata o unica soluzione
e, se ne ricorrono le condizioni, per l’Iva il codice tributo: “6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale”.
L’Approfondimento
Versamento saldo IMU 2025 – Aspetti operativi
| Entro il 16 dicembre 2025 va effettuato il versamento, a saldo, dell’IMU dovuta per l’anno 2025. Si ricorda che il versamento dell’IMU può avvenire o in 2 rate di pari importo (16 giugno e 16 dicembre dell’anno di imposizione) oppure in un’unica soluzione (16 giugno dell’anno di imposizione). Gli enti non commerciali devono effettuare il versamento in tre rate di cui, le prime due entro il 16 giugno e entro il 16 dicembre, di importo pari ciascuna al 50% dell’imposta corrisposta per l’anno precedente e l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. |
Adempimento
Entro il 16 dicembre 2025 deve essere versato l’importo a saldo dell’IMU dovuta per l’anno 2025.
L’IMU è dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma.
L’imposta è dovuta separatamente per ciascun Comune nel cui territorio sono situati fabbricati in relazione ai quali sussista il presupposto impositivo. Con riferimento a ciascun Comune, pertanto, occorre effettuare un distinto versamento.
L’imposta è dovuta (e deve essere liquidata) in proporzione:
- alla quota di possesso;
- ai mesi dell’anno durante i quali si è protratto il possesso.
A tal fine:
- il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero;
- il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente;
- l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
Soggetti obbligati
Sono tenuti al versamento dell’IMU i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
Sono altresì soggetti passivi:
- il genitore assegnatario della casa familiare;
- il concessionario di aree demaniali;
- il locatario di immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
Il diritto di abitazione assegnata al genitore affidatario è considerato un diritto reale che vale ai soli fini dell’IMU.
Immobili assoggettati all’IMU
L’IMU deve essere pagata dai proprietari di abitazioni o chi ne ha altri diritti di godimento, il concessionario di aree demaniali e il locatario di immobili in leasing.
L’imposta si applica:
- sui fabbricati, ad eccezione dell’abitazione principale (e relative pertinenze) salvo che si tratti di immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (immobili di lusso);
- sulle aree fabbricabili;
- sui terreni.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 209/2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 741, lett. b), secondo periodo, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Il requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale va dunque verificato solo in capo al possessore, in quanto, rispetto alla disciplina precedente, non rileva più il riferimento ai componenti del nucleo familiare.
Pertanto, se due coniugi hanno residenza anagrafica e dimora abituale presso due immobili diversi, situati nello stesso Comune o in Comuni diversi, possono beneficiare entrambi dell’esenzione dall’IMU, ovvero del regime IMU per l’abitazione principale, con aliquota ridotta e detrazione, se si tratta di unità appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Base imponibile
Fabbricati
Per i fabbricati, la base imponibile è data dalla rendita catastale dell’immobile rivalutata del 5%. Al valore ottenuto si devono applicare dei coefficienti previsti per legge che sono:
- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell’attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, applicando i coefficienti approvati con decreto del MEF (per il 2025, D.Dirett. 14 marzo 2025).
In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
Aree fabbricabili
Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Terreni
Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135.
In alcuni casi la base imponibile è ridotta del 50%, precisamente:
– per i fabbricati di interesse storico o artistico;
– per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni;
– per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
Aliquote
| Abitazione principale | L’aliquota di base per l’abitazione principale di lusso è fissata allo 0,5% e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento. È confermata la detrazione di 200 euro, applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica. |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale | L’aliquota base è pari allo 0,1% e i comuni possono ridurla fino all’azzeramento. |
| Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita | Per i beni merce l’aliquota base è pari allo 0,1%. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla fino all’azzeramento, in sostanza riproponendo le vigenti aliquote TASI per tali immobili. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i predetti fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita sono esenti dall’IMU. |
| Terreni agricoli | L’aliquota di base è fissata nella misura dello 0,76% e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino all’azzeramento. |
| Immobili ad uso produttivo – Gruppo D | L’aliquota di base è determinata dalla somma delle aliquote IMU e TASI (0,76 IMU e 0,1 TASI), pari allo 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06% o diminuirla fino al limite dello 0,76%. |
| Immobili diversi dall’abitazione principale | L’aliquota di base è pari allo 0,86%. È possibile per i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, aumentarla sino allo 1,06% o diminuirla fino all’azzeramento. |
| Maggiorazione | In sostituzione della maggiorazione della TASI viene concesso ai comuni che hanno già esercitato tale facoltà di aumentare ulteriormente l’aliquota massima dell’1,06% sino all’1,14%, a decorrere dall’anno 2020, nella stessa misura applicata per l’anno 2015 e confermata fino all’anno 2019. Detti enti possono negli anni successivi ridurre l’aliquota perdendo però definitivamente la possibilità di variarla nuovamente in aumento. Inoltre, i comuni possono diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. |
Versamento
L’IMU può essere pagata in un’unica soluzione, con scadenza al 16 giugno; oppure in due rate distinte, con scadenza al 16 giugno e 16 dicembre.
Il pagamento può essere effettuato mediante modello F24 o bollettino postale.
| Rata | Modalità di calcolo |
| Prima | Imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente. |
| Seconda (saldo) | Conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal “prospetto delle aliquote” pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze (www.finanze.it). In caso di mancata pubblicazione, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente. |
Con il D.M. 6 settembre 2024 è stato integrato il D.M. 7 luglio 2023, concernente l’individuazione delle fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote. Con il suddetto decreto è approvato l’allegato A, che costituisce parte integrante dello stesso e che sostituisce l’allegato A del D.M. 7 luglio 2023. L’allegato A del decreto ha modificato e integrato le condizioni in base alle quali i comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all’interno di ciascuna delle fattispecie già previste dal D.M. 7 luglio 2023. L’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU tramite l’elaborazione del Prospetto decorre dall’anno di imposta 2025.
Versamento da parte degli ENC
Il versamento dell’IMU degli enti non commerciali deve essere effettuato in tre rate, di cui:
- le prime due, di importo pari ciascuna al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente, devono essere versate entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre dell’anno di riferimento;
- l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal “prospetto delle aliquote” pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze.
| Scadenza | Versamento | Calcolo |
| 16/06/2025 | 1° rata anno 2025 | 50% IMU dovuta per l’anno 2024 |
| 16/12/2025 | 2° rata anno 2025 | 50% IMU dovuta per l’anno 2024 |
| 16/06/2026 | Saldo anno 2025 | Eventuale conguaglio IMU anno 2025 dedotte la 1a e 2 a rata versata |
Codici tributo
I codici tributo da utilizzare nel Modello F24 sono:
- 3912 abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune);
- 3913 fabbricati rurali strumentali diversi da quelli della categoria D (destinatario il Comune);
- 3914 terreni (destinatario il Comune);
- 3916 aree fabbricabili (destinatario il Comune);
- 3918 altri fabbricati (destinatario il Comune) – da utilizzare ad esempio in presenza di “seconde case”;
- 3923 interessi da accertamento (destinatario il Comune);
- 3924 sanzioni da accertamento (destinatario il Comune);
- 3925 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (destinatario Stato);
- 3930 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (eventuale incremento di cui è destinatario il Comune).
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