4° Contenuto riservato: Misure fiscali 2026 per incrementi retributivi e premi di risultato

L’OPINIONE

DI GIUSEPPE BUSCEMA | 26 NOVEMBRE 2025

Tra le misure previste dalla Legge di Bilancio 2026 rientrano gli interventi a favore dei dipendenti finalizzati alla riduzione del cuneo fiscale. Il taglio dell’IRPEF di due punti percentuali, che riguarderà tutti i contribuenti con redditi compresi tra 28.000 euro e 50.000 euro, si affianca alla tassazione agevolata degli incrementi retributivi previsti dai rinnovi dei contratti collettivi per i dipendenti con redditi inferiori alla predetta soglia. Ulteriori interventi che incidono sul cuneo fiscale sono previsti per il 2026: la riduzione della tassazione sulle maggiorazioni retributive corrisposte ai dipendenti in caso di lavoro straordinario, notturno e in altre ipotesi diverse dal lavoro ordinario, nonché un ulteriore taglio dell’aliquota applicabile ai premi di risultato.

Imposta sostitutiva al 5% sugli incrementi retributivi contrattuali

L’articolo 4 del disegno di legge presentato in Senato il 22 ottobre 2025 (A.S. n. 1689), attualmente all’esame della 5ª Commissione permanente (Bilancio) in sede referente, prevede che gli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti del settore privato nell’anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti negli anni 2025 e 2026, siano assoggettati a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%.

Tale regime costituirà dunque, nel 2026, il regime naturale di tassazione applicabile alle maggiorazioni retributive previste in sede di rinnovo dei contratti collettivi; pertanto i datori di lavoro, in qualità di sostituti d’imposta, applicheranno l’imposta sostitutiva, salvo rinuncia scritta del lavoratore.

Come anticipato, la tassazione agevolata si applicherà esclusivamente ai lavoratori con reddito di lavoro dipendente non superiore a 28.000 euro. La norma, tuttavia, non specifica a quale periodo d’imposta si riferisca tale condizione reddituale, per cui è auspicabile un intervento chiarificatore nel corso dell’iter parlamentare. Verosimilmente, come già previsto per altre misure agevolative (ad esempio, l’art. 1, comma 186, della Legge n. 208/2015 sui premi di risultato), il riferimento dovrebbe essere al periodo d’imposta precedente, al fine di evitare che l’agevolazione resti sub iudice fino al termine dell’anno. In assenza di indicazioni normative, tuttavia, non è agevole individuare un’interpretazione univoca.

Il vantaggio dell’agevolazione è significativo, traducendosi in un taglio di 15 punti percentuali rispetto all’aliquota ordinaria applicabile al primo scaglione IRPEF, cui si somma l’esclusione dalle addizionali regionali e comunali.

Nuova disciplina agevolata dei premi di risultato

Lo stesso articolo 4 della Legge di Bilancio 2026 prevede ulteriori agevolazioni sui premi di risultato disciplinati dall’articolo 1, commi 182 e seguenti, della Legge n. 208/2015. In particolare, per le somme di cui al comma 182 erogate negli anni 2026 e 2027, l’imposta sostitutiva si applicherà entro il limite di 5.000 euro, con l’aliquota ridotta all’1%.

Si ricorda che attualmente il limite massimo dei premi agevolati è pari a 3.000 euro e l’aliquota applicabile è del 10% (ridotta al 5% nel 2025).

Agevolazioni sulle maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e turni

Un’ulteriore agevolazione a favore dei dipendenti del settore privato, applicabile al periodo d’imposta 2026, riguarda le somme corrisposte, entro il limite annuo di 1.500 euro, a titolo di:

  1. maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 66/2003 e dei CCNL;
  2. maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL;
  3. indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni previsti dai CCNL.

A tali somme si applica un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%, salvo rinuncia scritta del lavoratore. È prevista anche una condizione reddituale: i lavoratori interessati devono aver conseguito, nell’anno 2025, un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro.

Sono esclusi dall’agevolazione i lavoratori occupati presso datori di lavoro del settore turistico, ricettivo e termale nel periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2026, nonché i lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, poiché per tali soggetti trova applicazione un’analoga agevolazione prevista dall’articolo 8 della Legge di Bilancio 2026.

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