COMMENTO
A CURA DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 26 NOVEMBRE 2025
Sarà più facile attuare ora la ricongiunzione dei contributi di differenti gestioni separate per costruire la propria pensione. Lo ha annunciato il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con una Comunicazione sul portale, con la quale chiarisce che è possibile procedere alla ricongiunzione da e verso la Gestione separata INPS di contributi maturati in altre gestioni previdenziali, comprese quelle delle Casse professionali.
Premessa
Sul portale istituzionale del Ministero del Lavoro nella giornata di venerdì 21 novembre è stato pubblicato la news dal titolo “Pensioni, semplificato il ricongiungimento dei contributi dalle diverse gestioni separate” che fornisce importanti chiarimenti per i professionisti in materia previdenziale.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito che è possibile ricongiungere i contributi:
- verso la Gestione separata INPS da altre gestioni previdenziali;
- dalla Gestione separata INPS verso altre gestioni, comprese le Casse professionali.
La Gestione separata è un fondo pensionistico istituito presso l’INPS nel 1995, per assicurare la tutela previdenziale a categorie di lavoratori fino a quel momento escluse. Il sistema di calcolo della pensione è esclusivamente quello contributivo.
Anche i liberi professionisti devono iscriversi alla Gestione Separata, un Fondo pensionistico finanziato con i contributi previdenziali obbligatori dei lavoratori assicurati.
Si rivolge a liberi professionisti:
- senza Cassa previdenziale autonoma, titolari di partita IVA;
- del settore sportivo dilettantistico;
- con Albo professionale e senza Cassa previdenziale autonoma
- con Albo professionale e Cassa previdenziale autonoma, alla quale non sono tenuti alla contribuzione soggettiva in quanto incompatibili, ai sensi del relativo regolamento, perché coperti da altra forma di previdenza obbligatoria.
La Sentenza della Consulta sulla gestione separata per i liberi professionisti
La Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 104 del 22 aprile 2022, ha confermato la sussistenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separatadi cui all’articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, non solo per “i soggetti che svolgono abitualmente attività di lavoro autonomo il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali, ma anche per i soggetti che, pur svolgendo attività il cui esercizio sia subordinato a tale iscrizione, non hanno tuttavia, per ragioni reddituali, l’obbligo di iscriversi alla cassa di previdenza professionale e restano quindi obbligati al versamento del solo contributo cosiddetto integrativo, non anche di quello cosiddetto soggettivo, il solo a cui consegue la costituzione di una vera e propria posizione previdenziale”.
Successivamente, con la Sentenza n. 238 del 28 novembre 2022, la Corte Costituzionale ha precisato che “sono tenuti ad iscriversi alla Gestione separata tanto i lavoratori autonomi e i professionisti sprovvisti di un albo professionale, quanto quelli che, pur essendo iscritti, a causa dell’attività esercitata, a uno specifico albo (e versando, in ragione di tale iscrizione, il contributo integrativo), tuttavia non sono altresì iscritti alla relativa cassa professionale (e non versano pertanto il contributo soggettivo), sia che la non iscrizione alla cassa professionale sia dovuta alla mancata integrazione dei presupposti al verificarsi dei quali scatta l’obbligo di iscriversi, sia che dipenda, al contrario, dalla sussistenza di un divieto in tal senso, derivante dall’iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria”, come nel caso specifico di ingegneri e architetti.
Ciò in quanto la Gestione separata assolve, nel sistema della tutela previdenziale, una funzione di chiusura trovando “il suo fondamento nell’esigenza della «universalizzazione» della tutela previdenziale, rispondendo alla finalità di estendere la copertura assicurativa ai soggetti e alle attività non coperti da forme di assicurazione obbligatoria già realizzate o da realizzare nell’ambito della categoria professionale di riferimento” (cfr. Sentenza n. 104/2022).
Il chiarimento del Ministero del Lavoro
Il Ministero con la news in commento afferma che è possibile ricongiungere i contributi anche quando è coinvolta la Gestione separata dell’INPS.
In concreto, i periodi contributivi possono essere trasferiti sia verso la Gestione separata da altre gestioni previdenziali, sia dalla Gestione separata verso altre gestioni, comprese le Casse professionali, nel rispetto delle norme che disciplinano ciascun Ente.
In passato questa possibilità era stata esclusa perché la Gestione separata è nata fin dall’inizio interamente con il sistema contributivo, mentre altre gestioni erano ancora in una fase di transizione dal sistema retributivo al contributivo. Con il progressivo completamento di questa transizione, non vi è più motivo di tenere la Gestione separata “isolata” dalle altre forme di ricongiunzione.
Per il libero professionista questo significa poter valorizzare meglio tutta la propria storia contributiva. Chi ad esempio ha versato contributi sia alla propria Cassa professionale sia alla Gestione separata INPS può chiedere, nei limiti e secondo le regole previste, che tali periodi vengano riuniti, evitando che restino frammentati e poco utili ai fini della pensione.
La ricongiunzione si aggiunge così alle opzioni a disposizione del professionista a fianco della totalizzazione e del cumulo.
Riferimenti normativi:
Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.
Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.