COMMENTO
DI SANDRA PENNACINI | 27 NOVEMBRE 2025
Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il terzo Decreto correttivo IRPEF-IRES, rivedendo o, meglio, chiarendo, la nozione di familiare a carico ai fini fiscali. L’intervento normativo modifica l’art. 12 del TUIR al fine di garantire il mantenimento dei benefici fiscali collegati allo status di familiare a carico, indipendentemente dalla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia.
Premessa
Con la seduta n. 149 del 20 novembre 2025, il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame definitivo lo schema di Decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, in attuazione della delega fiscale di cui alla Legge 9 agosto 2023, n. 111.
Si tratta, in sostanza, del terzo Decreto correttivo alla riforma delle imposte dirette attuata in osservanza dei principi e dei criteri dettati dalla Legge delega per la riforma fiscale. Con il citato Decreto il legislatore ha inteso inserire alcune ulteriori novità alla norma oppure, come nel caso qui in esame, è intervenuto a chiarire il quadro di insieme che, di modifica in modifica, si era fatto poco coerente.
Nello specifico, l’art. 1 del Decreto interviene nuovamente sulla disciplina del trattamento fiscale dei familiari a carico, modificando il comma 4-ter dell’art. 12 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).
La norma nasce dall’esigenza di coordinamento scaturita dalla revisione dell’IRPEF e dall’introduzione dell’Assegno Unico, attuando il criterio di delega che prevede il riordino delle detrazioni tenendo conto della loro finalità e della composizione del nucleo familiare.
Vecchia e nuova norma a confronto
Per comprendere la portata dell’intervento, è utile procedere a un confronto testuale tra la disposizione previgente e quella introdotta dal correttivo. La precedente formulazione del comma 4-ter dell’art. 12 del TUIR, introdotta per sterilizzare gli effetti dell’Assegno Unico, disponeva che:
Ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione.
La norma appariva dunque circoscritta alla sola figura dei figli. Il nuovo testo, invece, amplia radicalmente la prospettiva, sancendo che:
Quando le disposizioni fiscali fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, si considerano, ancorché non spetti una detrazione per carichi di famiglia, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli (…), nonché le altre persone elencate nell’art. 433 del codice civile che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
Il nuovo dettato di norma, senza dubbio da accogliersi con favore, comporta un quadro più organico e coerente, di seguito esaminato.
I familiari fiscalmente rilevanti ai fini delle disposizioni fiscali
Come si è detto, la disposizione introdotta sostituisce integralmente il comma 4-ter dell’art. 12 del TUIR.
Il legislatore ha inteso stabilire che, quando le disposizioni fiscali fanno riferimento alle persone indicate nell’art. 12 (familiari a carico), tali disposizioni si applicano considerando una specifica platea di beneficiari, ancorché per essi non spetti la detrazione per carichi di famiglia.
La norma elenca tassativamente i soggetti che si considerano rilevanti ai fini dell’applicazione delle disposizioni fiscali che richiamano i familiari a carico:
• il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
• i figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati;
• i figli conviventi del coniuge deceduto;
• le altre persone elencate nell’art. 433 c.c. che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
La finalità della norma è dunque quella di chiarire che i citati soggetti sono considerati fiscalmente rilevanti anche se, in taluni casi, non è più prevista a loro favore una detrazione per carichi di famiglia.
È il caso, per esempio, dei figli di età fino a 21 anni (la cui detrazione è stata soppressa con il D.Lgs. n. 230/2021, Assegno Unico), e dei figli di età superiore a 30 anni nonché dei fratelli e sorelle conviventi, con riferimento ai quali le detrazioni sono state soppresse dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207, Legge di Bilancio 2025.
Le condizioni reddituali per la qualifica di familiare a carico
Il secondo periodo del nuovo comma 4-ter dispone che, qualora le norme fiscali richiamino le condizioni previste dal comma 2 dell’art. 12, ovvero facciano generico riferimento ai “familiari fiscalmente a carico”, i soggetti sopra elencati si considerano beneficiari solo se possiedono un reddito complessivo non superiore ai limiti di legge.
I limiti di reddito complessivo per l’applicazione della norma rimangono quelli indicati nel comma 2 dell’art. 12 del TUIR, vale a dire:
- 2.840,51 euro;
- ovvero 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni.
Riepilogando, quindi, ogniqualvolta una disposizione fiscale prevede un beneficio a favore dei familiari indicati nell’art. 12 o fa riferimento ai familiari fiscalmente a carico, rilevano tutti i familiari elencati nel precedente paragrafo “I familiari fiscalmente rilevanti ai fini delle disposizioni fiscali”,nel rispetto dei limiti reddituali sopra riportati.
Decorrenza delle nuove disposizioni
L’art. 1, comma 2, del Decreto stabilisce la tempistica di entrata in vigore della riforma: le disposizioni relative alla nuova definizione di familiare a carico si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del Decreto legislativo stesso, ovvero 2025.
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 12;
- Comunicato Stampa 20 novembre 2025.
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