2° Contenuto: Procedure di forfetizzazione del valore in dogana: nuove procedure

COMMENTO

DI ETTORE SBANDI, GIULIANO VASSALLO | 28 NOVEMBRE 2025

Nel caso in cui il valore doganale delle merci non sia quantificabile al momento dell’importazione, il codice doganale dell’UE consente agli operatori di ottenere uno specifico ruling che permette di determinare, su base convenzionale, l’imponibile da dichiarare all’atto dell’immissione in libera pratica di beni. Superando le precedenti procedure, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la circolare n. 30/2025 riscrive il procedimento amministrativo ed impone l’utilizzo del sistema informatico CDS, così da armonizzare processi e determinazioni a livello unionale e standardizzare i percorsi di riconoscimento di uno strumento di estrema utilità e che, in alcune ipotesi, si presenta come unica soluzione per l’apprezzamento di beni in importazione, come nel caso di utilizzo di prezzi di trasferimento, aggiustamenti, royalties, stampi, brevetti e altri elementi che, ai fini doganali, sono soggetti a dazio.

La procedura di forfetizzazione del valore doganale dell’art. 73 CDU

L’istituto della semplificazione del valore doganale (c.d. forfetizzazione), prevista dell’art. 73 del Reg. UE n. 952/2013  (Codice Doganale dell’UE – CDU), consente alle autorità doganali, in presenza di specifiche condizioni, di autorizzare la determinazione degli importi facenti parte del valore in dogana delle merci, che non sarebbero quantificabili alla data di accettazione della dichiarazione doganale.

L’istituto, in sostanza, consente di superare le criticità connesse alla determinazione, in un preciso momento, di valori che non sono noti o che sono provvisori e che fanno riferimento, in concreto, al valore di transazione (il prezzo pagato o da pagare per i beni importati nell’UE) e/o agli elementi che ad esso, ai sensi degli artt. 71 e 72 CDU, devono aggiungersi o non considerarsi.

Dunque, la semplificazione:

  • è autorizzata su istanza di parte;
  • può riguardare sia gli importi che devono essere inclusi nel valore in dogana, conformemente all’art. 70, par. 2 rego2013100900952ar0070a del CDU, sia gli elementi da aggiungere e sottrarre ad esso, di cui agli artt. 71 e 72 del CDU;
  • è ammessa per il solo regime dell’immissione in libera pratica;
  • può essere concessa solo nei casi in cui il valore in dogana delle merci importate è determinato con il metodo del valore di transazione di cui all’art. 70 del CDU e non anche con metodi secondari, quelli ai quali si ricorre quando un valore di transazione non esiste o non può essere considerato.

Questo sistema, che si compie con un provvedimento amministrativo che, di fatto, è un ruling sul valore doganale, consente all’operatore economico di determinare con certezza gli elementi del valore in dogana che all’atto dell’importazione non possono ancora essere conosciuti e, dall’altro, evitare il ricorso alla dichiarazione semplificata, che è un ulteriore, complesso istituto che consente di fornire alle autorità valori (o altri elementi) provvisori, che poi però devono essere definiti in un lasso di tempo preciso, con rilevanti aggravi per le imprese che effettuano flussi massivi, garantendo una corretta riscossione delle risorse proprie e dei diritti doganali in generale.

La nuova procedura della circolare Dogane n. 30/2025 – il Customs Decisions System ed i requisiti

A seguito dell’introduzione del sistema unionale delle Decisioni Doganali (Customs Decisions Management System – CDMS), messo a disposizione dai servizi della Commissione Europea in base al programma stabilito nella Decisione di esecuzione UE 578/2016, sono stati emanati numerosi provvedimenti, unionali e nazioni, di implementazione ed ora l’autorità nazionale apre al definitivo utilizzo di questo sistema per la richiesta (ed il riconoscimento) delle autorizzazioni.

Sono così chiariti, con la circolare n. 30/2025, i sistemi di dialogo tra amministrazione ed imprese e ridefiniti, per chiarimento, i requisiti per l’accesso al sistema.

Requisiti oggettivi:

  1. deve sussistere una sproporzione del costo amministrativo connesso all’utilizzo della dichiarazione semplificata. La presentazione della dichiarazione semplificata, prevista dall’art. 166 del CDU (ex dichiarazione incompleta), permette di “chiudere” le operazioni in momenti successivi, determinando periodicamente, bolletta per bolletta, la fissazione degli elementi della dichiarazione, presentandosi questo strumento come di assoluta utilità per operazioni spot o peculiari, ma estremamente gravoso per flussi che, come sopra cennato, sono continuativi e consistenti;
  2. il valore in dogana determinato non deve differire in modo significativo da quello determinato in assenza di un’autorizzazione. Questo è, come comprensibile, il punto più delicato della vicenda, sul quale l’Agenzia – nella circolare c0002025112400030 in commento – unicamente così osserva: “la condizione è soddisfatta quando, sulla base di dati oggettivi e quantificabili forniti dal richiedente, si può presumere che il valore in dogana dichiarato con il ricorso alla semplificazione ex art. 73 CDU non differirà sostanzialmente dal valore in dogana determinato in assenza della semplificazione. Va sottolineato che gli importi da includere o escludere dal valore in dogana nell’ambito della semplificazione in argomento, non possono essere quantificabili alla data di accettazione della dichiarazione d’importazione”.

Requisiti soggettivi:

  1. assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, compresa l’assenza di trascorsi di reati gravi in relazione all’attività economica del richiedente, come previsto dall’art. 39, lett. a), CDU;
  2. sistema contabile utilizzato compatibile con i principi contabili generalmente accettati, applicati nello Stato membro in cui è tenuta la contabilità e che faciliterà i controlli doganali mediante audit; il rispetto di questa condizione può essere verificato sulla base dei documenti contabili e commerciali relativi alle importazioni che saranno effettuate utilizzando la semplificazione richiesta (ad esempio contratti di vendita, accordi di licenza, assicurazioni), nonché sui dati storici relativi ai valori di transazione precedentemente accettati e riferiti ad operazioni doganali già effettuate, purché essi siano riferiti a merci identiche o simili a quelle che devono essere importate dal richiedente nell’ambito della semplificazione;
  3. organizzazione amministrativa corrispondente al tipo e alla dimensione dell’impresa in relazione alla gestione dei flussi di merci e dotata di un sistema di controllo interno, che permetta di individuare le transazioni illegali o irregolari.

Per l’ottenimento dell’autorizzazione, è evidente che il riconoscimento dell’operatore come AEO, qualificato affidabile dall’autorità doganale, consente di presumere la sussistenza dei requisiti per accedere alla forfetizzazione.

Il ruling sul valore è riconoscibile in presenza di:
• operazioni import (è escluso l’export)
• requisiti oggettivi sul valore
• requisiti soggettivi di affidabilità – AEO agevolato.

Casi pratici

L’istituto si presenta come strumento di straordinaria utilità in una serie assai numerosa di casistiche che si presentano come rebus dichiarativi spesso insuperabili, che si risolvono in sanzioni potenzialmente di concreta gravità, come ora rideterminate in sede di riforma fiscale con il D.Lgs. n. 141/2024.

Di seguito, alcuni esempi:

  • valore in dogana, transfer pricing e aggiustamenti: il valore dei beni è spesso oggetto di scambi infragruppo, determinati secondo le TP policy aziendali che, di base, considerano la possibilità, quasi una certezza (almeno su base storica) di aggiustamenti. Sempre se questi aggiustamentisono considerabili come interventi sul prezzo (e non sul margine) e sempre che siano comunque considerabili ai fini doganali nel senso della giurisprudenza UE, il loro realizzarsi imporrebbe una nuova dichiarazione doganale, evitabile con processi di forfetizzazione, in più o in meno (con conseguente versamento in più o in meno di diritti di confine);
  • royalties: sui beni in importazione può insistere una royalty che il compratore corrisponde al venditore o a persona ad esso legata, anche di fatto, pagamento che, se in grado di condizionare la compravendita internazionale, diventa imponibile in dogana. Questa royalty è calcolata, spesso, sul venduto dei beni prima importati, segnando un forte divario tra il momento doganale e la realizzazione dell’imponibile; problema, questo, risolvibile (solo) con la semplificazione dell’art. 73 CDU;
  • stampi: il valore dello stampo di produzione concorre alla base di calcolo del dazio, ma tale valore, unico, è difficile (o impossibile) da quantificare sulla produzione generata dallo stampo, che non è prevedibile. Anche qui, soccorre l’art. 73 CDU come (unica) possibile via dichiarativa e di immunizzazione da contestazioni e sanzioni.

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