PRIMA LETTURA
DI FRANCESCO GERIA – LABORTRE STUDIO ASSOCIATO | 28 NOVEMBRE 2025
Con la propria Circolare 27 novembre 2025, n. 147, l’INPS ha fornito le istruzioni operative inerenti all’incentivo all’autoimpiego per i settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.
Il provvedimento consegue a quanto stabilito dall’art. 21 del D.L. 7 maggio 2024, n. 60 (c.d. Decreto Coesione) recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”.
| Premesse | Beneficio: consiste in un esonero dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti sopra descritti, in qualità di datori di lavoro, in relazione alle nuove assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025, di lavoratori che alla data di assunzione non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età. Misura dell’incentivo: pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore e, comunque, nei limiti della spesa autorizzata. Esclusi dal beneficio: i contratti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato, in relazione ai quali il quadro normativo già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria. L’esonero contributivo in oggetto spetta per la durata massima di 3 anni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028. Imprese avviate dai medesimi soggetti: possono richiedere all’INPS un contributo per l’attività pari a 500 euro mensili per la durata massima di 3 anni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028 erogato dall’Istituto anticipatamente per il numero di mesi interessati allo svolgimento dell’attività imprenditoriale e liquidato annualmente in forma anticipata e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). |
| Datori di lavoro che possono accedere al beneficio | L’esonero contributivo in argomento è riconosciuto per le assunzioni effettuate dai datori di lavoro che rispettano contestualmente le seguenti condizioni: disoccupati alla data dell’avvio dell’attività imprenditoriale e non hanno compiuto 35 anni di età (dovendosi intendere un’età inferiore o uguale a 34 anni e 364 giorni); hanno avviato sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un’attività imprenditoriale operante nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, qualificata come tale secondo i criteri stabiliti dal decreto attuativo di seguito illustrati. Sono criteri concorrenti di qualificazione dell’impresa operante nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica: i valori medi percentuali degli investimenti in tecnologie green e digitali sul totale degli investimenti; i valori medi percentuali della domanda di lavoro; i valori medi di competitività delle imprese rispetto ai seguenti parametri, complessivamente valutati, per dipendente: ricavi totali, salario medio, investimento totale, investimento in tecnologie digitali e investimento in tecnologie green. La Circolare in esame individua le tipologie di imprese beneficiare dei benefici e quelle escluse. |
| Rapporti di lavoro incentivati | L’esonero contributivo in oggetto spetta: per le nuove assunzioni a tempo indeterminato; effettuate dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025; di soggetti che, alla data dell’evento incentivato, non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età (dovendosi intendere un’età inferiore o uguale a 34 anni e 364 giorni). Il beneficio non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di lavoro di apprendistato, in relazione ai quali il quadro normativo vigente già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria. L’esonero in argomento non può essere riconosciuto nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere. Non rientra, fra le tipologie incentivate, l’assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, ancorché stipulato a tempo indeterminato. L’esonero contributivo è applicabile in caso di rapporto di lavoro part-time, nonché ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della Legge 3 aprile 2001, n. 142. |
| Assetto e misura dell’incentivo | L’incentivo è pari all’esonero del versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, per un periodo massimo di 3 anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028, nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore. Per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 25,80 euro (euro 800/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. Nelle ipotesi di rapporti di lavoro part-time, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto. Il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, comprese le ipotesi di interdizione anticipata dal lavoro, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio. L’agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027. |
| Condizioni di spettanza dell’incentivo | Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto: dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, disciplinati dall’articolo 31 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150; delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, nonché di taluni presupposti specificamente previsti dal D.L. n. 60/2024 ; di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, della Legge n. 296/2006; della normativa in materia di aiuti di Stato e del computo ULA. |
| Coordinamento con altri incentivi | L’agevolazione in trattazione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente e nello specifico con: gli esoneri e le riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente in relazione alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro (es l’incentivo per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi o prive di impiego da almeno 6 mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni, di cui all’articolo 4, commi da 8 a 11, della Legge 28 giugno 2012, n. 92; la c.d. “Decontribuzione Sud”, disciplinata dall’articolo 1, commi da 161 a 168, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, da ultimo, dall’articolo 1, commi da 406 a 422, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 come espressamente previsto dai commi 411 e 419 della medesima disposizione); l’incentivo previsto per l’assunzione di lavoratori disabili di cui all’articolo 13 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, come modificato dall’articolo 10 del D.Lgs. n. 151/2015, né con l’incentivo previsto per l’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI di cui all’articolo 2, comma 10-bis, della Legge n. 92/2012 pari, a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 24, comma 3, del D.Lgs. n. 150/2015, al 20% dell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento; l’assunzione di lavoratori occupati in Paesi extracomunitari non convenzionati, in considerazione della disciplina speciale del D.L. 31 luglio 1987, n. 317, recante “Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall’INPS”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 ottobre 1987, n. 398, che prevede una contribuzione previdenziale speciale, con l’applicazione di retribuzioni convenzionali; “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa” si fa, inoltre, presente che il beneficio in trattazione non è cumulabile con le riduzioni contributive previste per il settore dell’edilizia. Cumulabilità con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 4del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216 (cfr. l’art. 21, comma 2 , del Decreto Coesione); con l’esonero disciplinato dall’articolo 5 della Legge 5 novembre 2021, n. 162, pari all’1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della “Certificazione della parità di genere” di cui all’articolo 46-bis del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, nei limiti e nel rispetto della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro effettivamente dovuta; con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore, quale, ad esempio, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico della lavoratrice madre previsto dall’articolo 1, commi 180 e 181, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024). |
| Procedimento di ammissione all’incentivo. Adempimenti dei datori di lavoro | Il datore di lavoro richiedente l’esonero contributivo in argomento deve inoltrare all’INPS la domanda di ammissione all’agevolazione in trattazione avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line reperibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Incentivi Decreto Coesione- Articolo 21”. L’INPS, una volta ricevuta la domanda telematica sia per i rapporti di lavoro in corso che per i rapporti di lavoro non ancora instaurati, mediante i propri sistemi informativi centrali provvede ad effettuare tutte le operazioni necessaria alla concessione del beneficio. |
| Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’incentivo nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens | Per potere esporre l’agevolazione contributiva, dal mese di competenza successivo a quello di pubblicazione della presente circolare, i datori di lavoro autorizzati a fruire della misura devono valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi: nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “EA34”, avente il significato di “Esonero autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica. Art. 21 del D.L. n. 60/2024”; nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il numero di protocollo della domanda telematica; nell’attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> deve essere indicato il valore “PROTOCOLLO”; nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio; nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese; tale elemento deve essere valorizzato esclusivamente per i periodi arretrati, ossia tali che <AnnoMeseRif> sia diverso dal periodo di competenza della denuncia; nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza. Si fa presente che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento alle mensilità da luglio 2024 al mese precedente l’esposizione del corrente può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di dicembre 2025, gennaio 2026 e febbraio 2026. Il datore di lavoro che stia usufruendo di altri incentivi non cumulabili con gli esoneri in trattazione e voglia fruire della misura in argomento, deve procedere alla restituzione dell’agevolazione già fruita tramite flussi regolarizzativi che vengono elaborati senza l’aggravio delle sanzioni civili. |
Riferimenti normativi:
- D.L. 7 maggio 2024, n. 60, art. 21
- INPS, Circolare 27 novembre 2025, n. 147
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