1° Documento Riservato: Omaggi 2025: disciplina fiscale aggiornata e adempimenti operativi

CIRCOLARE MONOGRAFICA

Trattamento fiscale degli omaggi nel 2025: obbligo della tracciabilità dei pagamenti ai fini della deducibilità e la detraibilità dell’IVA e valore unitario di 50 euro quale soglia rilevante ai fini fiscali

DI STEFANO SETTI | 28 NOVEMBRE 2025

Con l’avvicinarsi delle festività, la prassi di distribuire omaggi a clienti e partner commerciali torna al centro dell’attenzione delle imprese, rendendo necessario un corretto inquadramento fiscale e amministrativo di tali operazioni. Le regole applicabili agli omaggi, infatti, coinvolgono sia l’IVA sia le imposte dirette e richiedono di considerare limiti, condizioni e modalità operative specifiche. Il presente articolo. offre un’analisi aggiornata del trattamento fiscale degli omaggi nel 2025, evidenziando gli aspetti che influenzano la deducibilità e la detraibilità dell’IVA e richiamando il valore unitario di 50 euro quale soglia rilevante ai fini fiscali. L’obiettivo è fornire ai contribuenti un quadro chiaro e pratico delle regole vigenti, così da gestire correttamente gli omaggi e prevenire contestazioni in sede di controllo.

Novità dal 2025: tracciabilità dei pagamenti

Si ricorda che da quest’anno, 2025, cambia la disciplina fiscale applicabile agli omaggi natalizi destinati a clienti e fornitori: infatti, la Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) ha introdotto l’obbligo della tracciabilità dei pagamenti ai fini della deducibilità delle spese di rappresentanza e degli omaggi aziendali.

La modifica incide in modo significativo sulla gestione amministrativa delle imprese, imponendo l’utilizzo esclusivo di strumenti di pagamento previsti dall’art. 23 del D.Lgs. n. 241/1997 (carte, bonifici, assegni, strumenti elettronici quali ad esempio Satispay, Paypal, ApplePay).

Infatti, dal 1° gennaio 2025 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), l’art. 108, comma 2, TUIR è stato modificato dall’art. 1, comma 81, lett. d), Legge n. 207/2024.

La norma stabilisce che: le spese per omaggi e di rappresentanza sono deducibili solo se pagate con mezzi tracciabili.

Sono considerati “mezzi idonei” ai fini della deduzione:

  • bonifici bancari o postali;
  • carte di debito, credito e prepagate;
  • strumenti di pagamento elettronici ex art. 23 D.Lgs. n. 241/1997 (es.: Paypal, Satispay, Apple Pay, Google Pay);
  • assegni bancari e circolari.

Non sono più deducibili gli omaggi acquistati in contantiindipendentemente dal valore e dalla natura del bene.

L’obbligo riguarda anche gli acquisti effettuati all’estero, poiché la norma non limita la tracciabilità ai costi sostenuti in Italia (al contrario delle spese di trasferta, per le quali esiste una norma specifica).

Al di là dell’obbligo di tracciabilità, restano immutate le regole generali dell’art. 108, comma 2, TUIR:

  • gli omaggi di valore unitario non superiore a 50 euro sono interamente deducibili;
  • gli omaggi di valore superiore a 50 euro costituiscono spese di rappresentanza, deducibili entro i limiti percentuali previsti dalla norma e secondo i criteri della circolare 34/E/2009

È fondamentale individuare correttamente il valore unitario dell’omaggio. La prassi (circolare n. 34/E/2009, par. 5.4) chiarisce che: si considera l’omaggio nel suo complesso, non il valore dei singoli beni che lo compongono.

Un cesto da 3 prodotti del valore di € 20 ciascuno:
• valore unitario omaggio: € 60
• classificazione: spesa di rappresentanza con deducibilità limitata.

Quando, invece, l’omaggio sia costituito da beni autoprodotti, occorre distinguere:

  1. Valore normale del bene (art. 9 TUIR):
  • serve per verificare se si supera la soglia dei 50 euro,
  • individua se il bene è un omaggio deducibile integralmente o una spesa di rappresentanza
  • è la base di calcolo per determinare l’importo deducibile.
  1. Costo di produzione effettivo:

La risoluzione n. 27/E/2014 chiarisce che:

  • se il valore normale > 50 euro, l’omaggio è una spesa di rappresentanza, ma ai fini del plafond si considera il costo di produzione, anche se inferiore ai 50 euro;
  • se il valore normale ≤ 50 euro, il costo è integralmente deducibile.

• Valore normale: € 80
• Costo produzione: € 40 → spesa di rappresentanza, deducibile nei limiti, per € 40.

Gli omaggi ai dipendenti seguono una disciplina separata:
• per l’impresa, la deduzione avviene ex art. 95, comma 1, TUIR;
• non valgono né il limite dei 50 euro  l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti.

Sul punto, preme ricordare che le spese per le cene natalizie con i dipendenti:

  • non rientrano tra le spese di rappresentanza;
  • sono deducibili ai sensi dell’art. 100, comma 1, TUIR nei limiti del 5‰ delle spese per il personale.

Inoltre, l’art. 109, comma 5, TUIR prevede che: le spese per somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili solo al 75%.

Restano validi i chiarimenti della risoluzione n. 34/2004 sul ricorso a ristoranti o strutture esterne.

Tabella riepilogativa

Tipologia di spesaRiferimento normativoDeducibilitàTracciabilità obbligatoria?Note
Omaggi ≤ 50 euro (beni acquistati)Art. 108, comma 2 TUIRIntegraleValore unitario del bene nel suo complesso
Omaggi > 50 euro (beni acquistati)Art. 108, comma 2 TUIRSpese di rappresentanza con limitiDeducibilità proporzionale ai ricavi
Omaggi autoprodottiArt. 108, comma 2 e art. 9 TUIRValore normale per la qualificazione; costo per deduzioneSe valore normale ≤ 50 euro → deduzione integrale
Omaggi sotto forma di servizicircolare n. 34/E/2009  Spese di rappresentanzaNon applicabile la soglia 50 euro
Omaggi ai dipendentiArt. 95, comma 1 TUIRIntegraleNoNon sono spese di rappresentanza
Cene/attività natalizie dipendentiArt. 100, comma 1TUIR; art. 109, comma 5 TUIRDeducibili al 5‰ e al 75% per alimenti e bevandeIniziative ricreative e culturali

Omaggi fatti da lavoratori autonomi

Trattamento IVA

Nel caso in cui un esercente arti e professioni (e più in generale lavoratori autonomi con partita IVA) ponga in essere una cessione di beni a titolo gratuito, l’operazione non è rilevante ai fini IVA perché priva del requisito oggettivo (natura di cessione di bene ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 633/1972) e quindi tale da considerarsi fuori dal campo di applicazione del tributo. Va da sé che per tali cessioni non vi sarà l’obbligo di emissione di fattura.

Infatti, la previsione normativa di cui all’art. 2, comma 1, n. 4, prima parte, del D.P.R. n. 633/1972 relativa alle cessioni “senza corrispettivo” (omaggi), non si applica agli esercenti arti e professioni.

La disposizione di legge fa riferimento ai beni oggetto della “attività propria dell’impresa”, conseguentemente non può che riferirsi esclusivamente ai soggetti di cui all’art. 4 D.P.R. n. 633/1972, ovvero i soggetti che esercitano attività d’impresa e non anche con riferimento agli artisti e professionisti soggetti passivi IVA. La circolare 30 aprile 1980, n. 20, prot. n. 270516 ha chiarito che “le cessioni gratuite di beni poste in essere da artisti e professionisti sono invece da considerare fuori del campo di applicazione del tributo, non esistendo disposizioni – analogamente a quanto previsto per le cessioni gratuite effettuate nell’esercizio di impresa – che ne prevedono la imponibilità”.

Si fa presente, comunque, che gli artisti e professionisti possono procedere alla detrazione dell’IVA per i beni, ceduti gratuitamente, di costo unitario pari o inferiore ad euro 50,00.

Trattamento ai fini delle imposte dirette

Gli omaggi offerti dai professionisti ai propri clienti rientrano tra le spese di rappresentanza, così come previsto dall’art. 54, comma 2 del TUIR. Queste spese sono deducibili dal reddito del professionista nel limite dell’1% dei compensi percepiti durante l’anno fiscale, purché rispettino il principio di inerenza stabilito dal D.M. 19 novembre 2008, come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34 del 13 luglio 2009

A differenza del regime applicabile al reddito d’impresa, per il reddito da lavoro autonomo non si fa distinzione in base al valore minimodell’omaggio. Anche i beni con un costo unitario fino a 50 euro concorrono al plafond delle spese di rappresentanza deducibili entro il limite dell’1% dei compensi percepiti.

Le spese per omaggi offerti ai dipendenti non sono specificamente regolamentate per i professionisti dal TUIR, ma si considerano integralmente deducibili ai sensi dell’art. 54, comma 1analogamente alle liberalità verso i dipendenti previste per le imprese (art. 95 del TUIR).

Dal lato del dipendente, i regali sono imponibili come fringe benefitsalvo che il loro valore totale non superi i limiti previsti dall’art. 51, comma 3del TUIR:

  • limite generale: 258,23 euro.
  • per gli anni dal 2024 al 2027: elevato a 1.000 o 2.000 euro per dipendenti con figli a carico.

Invece, le regole IRAP variano a seconda della destinazione degli omaggi:

  • clienti: segue le stesse regole del reddito d’imposizione diretta, poiché l’IRAP prende a riferimento i valori rilevanti nella dichiarazione dei redditi (art. 8 del D.Lgs. n. 446/1997);
  • dipendenti/collaboratorise considerate spese per prestazioni di lavoro, queste non sono deducibili IRAP, salvo che:
    • siano funzionali all’attività e prive di natura retributiva;
    • riguardino lavoratori con deducibilità analitica IRAP (si pensi ad esempio ai dipendenti a tempo indeterminato o impegnati in ricerca e sviluppo).
AspettoRegola applicabile
Omaggi a ClientiDeducibili come spese di rappresentanza entro l’1% dei compensi
Anche i beni < 50 euro concorrono al plafond deducibile
Omaggi a DipendentiIntegralmente deducibili come spese di liberalità (art. 54, comma 1)
Imponibilità dipendentiFringe benefit imponibili oltre i limiti di 258,23 € (elevati per il periodo 2024-2027 a 1.000/2.000 € per dipendenti con figli)
Trattamento IRAPClienti: deducibilità secondo regole per imposte dirette
Dipendenti: deducibilità esclusa salvo particolari condizioni (es. ricerca e sviluppo)

Omaggi fatti da soggetti esercenti attività d’impresa

Trattamento IVA

Le cessioni “senza corrispettivo” (ovvero omaggi) di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa sono imponibili ai fini IVA (art. 2, comma 2, punto 4, del D.P.R. n. 633/1972), con diritto alla detrazione IVA senza limitazioni (sempre che non vi siano limitazioni al diritto della detrazione IVA proprie della società, ad es. pro-rata di detrazione).

Le cessioni gratuite di beni che rientrano nell’attività propria dell’impresa comportano l’emissione del documento di trasporto al fine di superare le presunzioni di cessione e di acquisto per il destinatario degli stessi, di cui al D.P.R. n. 441/1997 così come precisato dalla circolare 23 luglio 1998, n. 193. Si evidenzia, inoltre, che risulta opportuno indicare la causale del trasporto come ad es. omaggio, cessione gratuita, ecc.

Operativamente la società che produce ovvero commercializza il bene ceduto gratuitamente potrà procedere nei confronti del cliente:

  • con la rivalsa dell’IVA (quindi, applicando l’IVA in fattura che verrà pagata dal cliente e versata all’erario dalla società, fermo restando il diritto alla detrazione dell’IVA in capo al cliente) ovvero
  • senza procedere a rivalsa dell’IVA.

A seconda di cosa decide la società di seguito si riportano le regole amministrative/fiscali da seguire.

TABELLA: Le diverse casistiche

Casistica – rivalsa o meno dell’IVA da parte del cedenteAdempimenti fiscali/amministrativi
Profili operativi per il versamento dell’IVA da parte del cedente che ha proceduto alla rivalsa dell’IVAIl cedente:
deve emettere fattura in duplice copia, così realizzando l’addebito dell’IVA;
il cessionario annota la fattura ricevuta nel registro IVA acquisti e può, conseguentemente, esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA.
Profili operativi per il versamento dell’IVA da parte del cedente in assenza della rivalsa dell’IVAIl cedente potrà seguire una delle seguenti modalità operative, alternative tra loro:
a) emissione di fattura ordinaria: il soggetto cedente emette fattura in duplice copia e non esercita la rivalsa, specificandolo nella fattura con adeguata dicitura; il cessionario cui è destinato l’omaggio riceve la fattura e la annota nel registro IVA acquisti senza procedere alla detrazione dell’IVA;
b) tenuta (art. 39 del D.P.R. n. 633/1972) e annotazione sul registro omaggi (C.M. 27 aprile 1973, n. 32/501388): l’annotazione delle cessioni gratuite deve riportare: l’ammontare globale dei valori normali delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno distinto per aliquota; l’ammontare globale della relativa imposta distinta per aliquota. Il registro non deve essere bollato prima della messa in uso, essendo sufficiente la sola numerazione progressiva delle pagine, inoltre, non è soggetto ad imposta di bollo;
Esempioregistro omaggi
Ditta o ragione sociale: Beta s.r.l.
Domicilio fiscale: Via Fiume 2, Riva del Garda (TN)
C.F. e P. IVA: 2222222222
Data
Quantità
Denominazione omaggi
Imponibile
Percentuale IVA
IVA
Importo complessivo
12/12/2025
1
Zaino pelle nero
100,00
22%
22,00
122,00
14/12/2025
1
Trolley pelle nero
200,00
22%
44,00
244,00
Totali
300,00

66,00
366,00
 
c) emissione autofattura: risulta possibile anche emettere una sola autofattura mensile per tutte le cessioni del mese. In tale ipotesi il documento, con la dicitura “autofattura per omaggi”, deve contenere indicazione: del valore normale dei beni ceduti; delle aliquote IVA applicabili; delle relative imposte. Il documento segue la numerazione delle fatture di vendita e viene annotato unicamente nel registro delle fatture emesse. L’imponibile fa parte del volume d’affari IVA. Si ricorda che dal 1° gennaio 2019 tali autofatture vanno emesse esclusivamente in formato elettronico così come chiarito da ultimo da parte dell’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 14/E/2019. Sul punto si evidenzia che la citata circolare n. 14/E/2019, in merito alle autofatture elettroniche per omaggi, ha chiarito che i dati del cedente/prestatore vanno inseriti sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore” sia nella sezione “Dati del cessionario/committente”. Come tipo documento andrà utilizzato il TD27.

Invece, sono fuori campo di applicazione IVA le cessioni gratuite di beni per i quali, all’atto dell’acquisto, non è stata operata la detrazione dell’imposta ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972 e quelle dei beni, la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa, di costo o valore unitario non superiore a euro 50,00 (punto 4) del comma 2 dell’art. 2 del D.P.R. n. 633/1972.

Al riguardo si evidenzia che la circolare n. 188/E del 16 luglio 1998 ha chiarito che “… Gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio, non rientrano nell’attività propria dell’impresa, costituiscono sempre spese di rappresentanza con conseguente indetraibilità dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 19-bis1, del D.P.R. n. 633/1972, a prescindere dal loro valore unitario e dal loro costo. Ne consegue che la successiva cessione gratuita costituisce operazione non rilevante ai fini dell’IVA ai sensi dell’art. 2, comma 2, n. 4). Viceversa, gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresanon costituiscono spese di rappresentanza e le relative cessioni gratuite devono essere assoggettate ad imposta ai sensi dell’art. 2, comma 2, n. 4), del D.P.R. n. 633 del 1972”.

Anche per il trasporto di beni in omaggio non oggetto dell’attività propria è consigliata l’emissione del documento di trasporto, sul quale annotare la causale del trasporto (ad es. omaggio, cessione gratuita, ecc.) allo scopo di documentare le generalità del donatario ai fini della verifica dell’inerenza della spesa promozionale e di consentire al donatario di vincere la presunzione di acquisto/cessione di cui al D.P.R. n. 441/1997.

Omaggi effettuati da soggetti esercenti attività d’impresa: profili IVA
Tipologia di impresaCosto dei beni ceduti gratuitamenteRilevanza o meno ai fini IVA
Impresa che produce o che commercializza il bene cedutoBeni di costo < o ≥ ad euro 50Cessione rilevante ai fini IVA (*)
Impresa che non produce e non commercializza il bene cedutoBeni di costo < o ≥ ad euro 50Cessione fuori campo IVA(**)
(*) Ammessa la detrazione dell’IVA sull’acquisto del bene.
(**) Ammessa la detrazione dell’IVA sull’acquisto del bene se di costo unitario uguale o inferiore ad euro 50; invece, non è ammessa la detrazione dell’IVA sull’acquisto del bene se lo stesso ha un costo unitario superiore ad euro 50. Si ricorda che dal 2014, a seguito delle “novità” introdotte ad opera del Decreto “Semplificazioni”, il costo o valore unitario rilevante degli omaggi di beni non rientranti nell’attività propria d’impresa è pari a 50 euro, sia ai fini della detrazione IVA (quindi, è venuta meno la precedente soglia di euro 25,82), sia con riferimento alla deducibilità ai fini delle imposte sui redditi. Di fatto, il Decreto “Semplificazioni” ha innalzato il valore unitario rilevante ai fini IVA allo scopo di allinearlo a quello previsto dal TUIR.

Trattamento ai fini delle imposte dirette

Gli omaggi di beni costituiscono spese di rappresentanza (aventi i requisiti prescritti dal D.M. 19 novembre 2008), quindi, ai fini della deducibilità in tema di imposte sui redditi valgono le regole dettate dal comma 2 dell’art. 108 del TUIR:

  • se di valore unitario non superiore ad euro 50,00 (al lordo dell’IVA indetraibile), sono interamente deducibili;
  • se di valore unitario superiore ad euro 50,00 (al lordo dell’IVA indetraibile), tali spese sono deducibili in percentuale rispetto ai ricavi della gestione caratteristica. E più precisamente:
  1. nel limite dell’1,5%: fino a 10 milioni di euro di ricavi/proventi della gestione caratteristica (massimo di spesa di euro 150.000);
  2. nel limite dello 0,6%: per la parte eccedente i 10 milioni di euro fino a 50 milioni di euro di ricavi/proventi della gestione caratteristica (massimo di spesa di euro 390.000);
  3. nel limite dello 0,4%: per la parte eccedente i 50 milioni di euro di ricavi/proventi della gestione caratteristica (massimo di spesa di euro 390.000 + lo 0,4% del fatturato caratteristico).

Tenendo presente che la parte di spesa che eccede tali limiti percentuali va considerata interamente indeducibile.

Con riferimento, invece, all’IRAP si fa presente che:

  • se si utilizza il “metodo di bilancio” ex art. 5, D.Lgs. n. 446/1997, riservato ai soggetti IRES e alle ditte individuali o società di persone in contabilità ordinaria che hanno optato per tale metodo, le spese in esame rientrano nella voce B.14 del Conto economico, quindi, interamente deducibili ai fini IRAP;
  • se si utilizza il “metodo fiscale” ex art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/1997, riservato ai soggetti IRPEF, le spese in esame non rientrano tra i componenti rilevanti espressamente previsti e quindi le stesse risultano indeducibili ai fini IRAP.

Trattamento IVA degli omaggi con soggetti esteri

Gli omaggi, spesso, vengono effettuati ovvero ricevuti con controparti estere. Quindi a seconda dei soggetti coinvolti qui di seguito si riportano gli adempimenti amministrativi/fiscali da seguire ai fini IVA a seconda che l’operazione avvenga con soggetti di Paesi della UE ovvero extra-UE.

UE ovvero extra-UECaratteristica dell’omaggioRegime IVA
Aspetti IVA degli omaggi con soggetti di altri Paesi della UECessioni di beni prodotti o commercializzati abitualmente dall’impresa cedenteAnche nel caso in cui il cessionario sia un soggetto passivo IVA “stabilito” in altro Paese della UE non si è in presenza di una cessione intracomunitaria di beni di cui all’art. 41 del D.L. n. 331/1993 in quanto manca l’onerosità della cessione;
ne consegue che la cessione a titolo gratuito è imponibile ai fini IVA (così come chiarito dalla C.M. n. 13/E/1994, torna applicabile la medesima disciplina prevista per le cessioni in Italia).
Cessioni di beni non prodotti o commercializzati abitualmente dall’impresa cedenteCessione fuori campo IVA;
così come chiarito dalla C.M. n. 13/E/1994, torna applicabile la medesima disciplina prevista per le cessioni in Italia.
Omaggi ricevuti da altro Paese della UEL’operazione è soggetta ad IVA nel Paese UE di provenienza. L’operatore italiano non effettua un acquisto intracomunitario;
l’eventuale fattura non va integrata, né va emessa autofattura. Occorre in ogni caso vincere la presunzione di acquisto “in nero” e sembra ragionevole ritenere che la documentazione estera valga ai fini della prova contraria.
Aspetti IVA degli omaggi con soggetti extra-UECessioni di beni prodotti o commercializzati abitualmente dall’impresa cedenteCessioni non imponibili IVA ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. n. 633/1972;
obbligo da parte del cedente di porre in essere tutti i connessi adempimenti contabili e di documentazione dell’uscita dei beni dal territorio doganale dell’UE;
essendo cessioni senza corrispettivo non rilevano ai fini del plafond per l’esportatore abituale.
Cessioni di beni non prodotti o commercializzati abitualmente dall’impresa cedenteCessioni fuori campo IVA ai sensi dell’art. 2, comma 2, n. 4, del D.P.R. n. 633/1972;
necessità di redigere apposito documento comprovante l’operazione stessa (ad es. fattura pro forma).
Omaggi ricevuti da Paese extra-UEAll’atto dell’introduzione sarà emessa regolare la bolletta doganale anche in relazione ai beni non oggetto dell’attività, da trattare come qualsiasi altra importazione, salvo il pagamento del corrispettivo;
ai fini dell’evasione di dazi ed IVA, la Dogana assume quale imponibile un valore di mercato dei beni, concetto simile al valore normale di cui all’art. 14 del D.P.R. n. 633/1972.
necessario conservare i documenti doganali esteri per vincere la presunzione di acquisto “in nero”.

Riferimenti normativi:

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