4° Contenuto Riservato: Estinzione del giudizio e pagamento della prima rata: l’interpretazione autentica accolta dalla Cassazione

COMMENTO

DI PAOLA SABATINO | 1 DICEMBRE 2025

In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione ex art. 1, commi 231252, Legge n. 197/2022 (c.d. “rottamazione-quater”), come interpretato dall’art. 12-bis D.L. n. 84/2025, conv. dalla Legge n. 108/2025, il perfezionamento della procedura, ai soli fini dell’estinzione del giudizio pendente, si realizza con la presentazione della dichiarazione di adesione, con la comunicazione dell’esito da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute, senza che rilevi l’integrale pagamento del piano rateale. Ne consegue che il giudice deve dichiarare d’ufficio l’estinzione del processo, restando esclusa l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002. Così si è espressa la Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 29574 depositata il 7 novembre 2025.

Premessa

L’introduzione dell’art. 12-bis del D.L. n. 84/2025 è senza dubbio frutto di un’esigenza emersa nella prassi applicativa della rottamazione-quater. Il comma 236 della Legge n. 197/2022, infatti, pur prevedendo l’effetto estintivo dei giudizi pendenti, non specificava quando la definizione potesse dirsi perfezionata e quali documenti il contribuente dovesse depositare in giudizio.

La mancanza di una disciplina chiara aveva determinato applicazioni divergenti tra le Corti Tributarie e, in minor misura, anche in alcuni arresti di Cassazione, rendendo necessario un intervento stabilizzatore.

L’art. 12-bis chiarisce che il perfezionamento della definizione, ai soli fini dell’estinzione del giudizio, si realizza con la presenza congiunta di tre elementi:

  1. la presentazione della domanda di definizione agevolata,
  2. la comunicazione dell’esito da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione,
  3. la documentazione del versamento della prima (o unica) rata.

È quindi irrilevante, per lo specifico fine processuale dell’estinzione, che il contribuente abbia integralmente eseguito il piano di pagamento. Si tratta di una fattispecie a formazione progressiva, in cui l’effetto estintivo (processuale) si produce solo con la presenza congiunta dei summenzionati tre elementi.

Il caso

La controversia ha origine dalla notifica di un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2004 basato sugli studi di settore emesso nei confronti di un contribuente, con recupero di maggiori ricavi e conseguente imposta dovuta.

A seguito della conferma delle pretese nei due gradi di giudizio, il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione.

Nel corso del giudizio di legittimità il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, avendo perso l’interesse a coltivare la lite in ragione della domanda di adesione per la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione ex art. 1, commi 231252 della Legge n. 197/2022, per il pagamento del debito residuo collegato all’avviso di accertamento oggetto del giudizio in questione, con cui il medesimo contribuente aveva altresì richiesto il pagamento rateale mediante diciotto rate. Tale domanda, trovava accoglimento da parte dell’Ente della Riscossione. Il contribuente, dimostrava, inoltre, di aver provveduto al pagamento delle rate previste dal piano.

La decisione della Corte

La Suprema Corte, allineandosi all’orientamento espresso con la sentenza n. 24428/2024 ha affermato che “in tema di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, ex art. 1, commi 231252, della Legge n. 197/2022, il comma 236 prevede una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell’intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente il perfezionamento della procedura amministrativa di rottamazione – in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso seguita dalla comunicazione dell’Agenzia su numero, ammontare delle rate e relative scadenze – ed il riscontro documentale dei soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta”.

Un profilo rilevante a parere della Corte riguarda il contributo unificato in quanto l’estinzione ai sensi dell’art. 12-bis  non integra un’ipotesi di inammissibilità, improcedibilità o infondatezza e, pertanto, non opera il raddoppio del contributo unificato.

Conclusioni

L’ordinanza n. 29574/2025 conferma la linea interpretativa favorevole alla semplificazione e all’efficienza del processo tributario. L’estinzione del giudizio in presenza del solo pagamento della prima rata rappresenta un modello di collaborazione tra contribuente e Amministrazione, sostenuto da una disciplina normativa che privilegia forme rapide di definizione.

La decisione si pone come riferimento autorevole per tutte le controversie pendenti interessate dalla rottamazione-quater e chiarisce definitivamente l’ambito applicativo dell’istituto, riducendo ulteriori margini di incertezza.

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