2° Contenuto: Tutto Quesiti: il Terzo Settore dopo le recenti novità e l’emanazione del Decreto Controlli

CIRCOLARE TUTTOQUESITI

Le risposte alle domande dei professionisti

DI FABRIZIO G. POGGIANI | 1 DICEMBRE 2025

Si presentano le riposte ai quesiti pervenuti in occasione del corso specialistico “Il Terzo Settore dopo le recenti novità e l’emanazione del Decreto Controlli”.
Il Corso analizza le peculiarità degli ETS e delle imprese sociali alla luce delle più recenti modifiche normative introdotte per il comparto, a seguito del tanto atteso via libera della Comunità Europea e della conseguente applicazione delle disposizioni, soprattutto di natura tributaria, rimaste fino ad ora sospese. Dopo l’emanazione dei decreti correttivi e di altri importanti provvedimenti, l’incontro permette di fare il punto sulle modifiche intervenute, esaminare i vari regimi fiscali applicabili a partire dal prossimo 1° gennaio e analizzare i contenuti del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in materia di vigilanza, controlli e monitoraggio degli ETS, attuativo del Codice del Terzo settore.

Quesito n. 1 – Terzo Settore proroga dell’esenzione IVA

Domanda

Associazione culturale non iscritta al Terzo Settore: le entrate istituzionali (rette asili nido paritetiche) diventano commerciali e soggette a IVA?

Risposta

Con un Decreto approvato recentemente dal Consiglio dei Ministri, viene confermato fino al 2036, per gli enti associativi, il regime di esclusione IVA per i corrispettivi specifici versati da partecipanti o tesserati per lo svolgimento delle attività istituzionali, ai sensi del comma 4 dell’art. 4 del D.P.R. n. 633/1972. Quindi, fino a quella data, resta tutto inalterato.

Quesito n. 2 – ONLUS: tempo fino al 31 marzo 2026 per iscriversi al RUNTS

Domanda

Per le cooperative imprese sociali rimane tutto sostanzialmente invariato? Per la cancellazione ONLUS come si procede?

Risposta

Beneficiano “di diritto” di tale qualifica le cooperative sociali e i loro consorzi (art. 1, comma 4, del D.Lgs. n. 112/2017).

Per le imprese sociali non è prevista una specifica disciplina ai fini IVA. Pertanto, in linea generale, i soggetti che assumono la qualifica di impresa sociale applicano l’IVA secondo le modalità ordinarie, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 e quindi la modifica della disciplina IVA non avrebbe avuto alcun impatto per questa categoria di soggetti.

La riforma del Terzo Settore, attuata dal D.Lgs. n. 117/2017, abroga la nozione e la disciplina delle ONLUS, tra cui l’art. 20-bis del D.P.R. n. 600/1973. Tuttavia, l’abrogazione non ha effetto immediato, ma diverrà operativa a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (art. 102, comma 2, lett. a) e art. 104, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017, come modificato dall’art. 8 del D.L. n. 84/2025). Si ricorda che le ONLUS avranno tempo fino al 31 marzo 2026 per iscriversi al RUNTS senza perdere l’incremento del patrimonio acquisito negli anni in cui hanno goduto di tale qualifica.

Quesito n. 3 – Iscrizione dell’Associazione culturale non riconosciuta che si qualifica come APS

Domanda

Quali requisiti deve avere un’associazione culturale non riconosciuta che si iscrive al RUNTS per qualificarsi come APS, ed usufruire quindi dei maggiori benefici fiscali previsti dall’art. 86?

Risposta

La disciplina delle associazioni di promozione sociale (di seguito, APS) era contenuta nella Legge 7 dicembre 2000 n. 383. A decorrere dal 3 agosto 2017, tale Legge (fatta eccezione per alcune disposizioni) è stata abrogata e, dalla medesima data, le APS sono regolate dal D.Lgs. n. 117/2017(Codice del Terzo Settore), il quale prescrive l’osservanza delle norme generali dettate per tutti gli enti del Terzo Settore, nonché delle disposizioni specifiche per le associazioni, riconosciute e non riconosciute (artt. 2031 del D.Lgs. n. 117/2017) e delle associazioni di promozione sociale (artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 117/2017).

Gli statuti devono specificare i destinatari delle attività di interesse generale svolte (associati, loro familiari o terzi) e le modalità di svolgimento delle stesse (ricorso prevalente all’attività volontaria degli associati o delle persone aderenti agli enti associati) (Min. Lavoro e della Previdenza Sociale, circolare 27 dicembre 2018, n. 20).

Le APS erano iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dagli artt. 710 della Legge n. 383/2000. Tali registri sono stati sostituiti con il Registro Unico Nazione del Terzo Settore (art. 102, comma 4, del D.Lgs. n. 117/2017) nel quale una specifica sezione è dedicata alle APS (art. 46, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 117/2017). Per gli enti che intendano iscriversi in tale sezione la procedura di iscrizione è disciplinata dagli artt. 8 e seguenti del D.M. n. 106/2020. Limitatamente alle APS che risultavano iscritte nei previgenti registi di settore, l’iscrizione al RUNTS non ha richiesto la presentazione di una domanda, essendo contemplata una procedura di trasmigrazione automatica dei dati al RUNTS (art. 54 del D.Lgs. n. 117/2017 e artt. 3133 del D.M. n. 106/2020).

Quesito n. 4 – Iscrizione al RUNTS da parte del notaio

Domanda

Una cliente (associazione già esistente) ha appena ottenuto la personalità giuridica presso prefettura. L’iscrizione al RUNTS deve essere eseguita obbligatoriamente dal notaio che ha redatto lo statuto oppure può essere fatta dal legale rappresentante o suo delegato?

Risposta

La data di operatività del registro è stata fissata al 2 novembre 2021 (D.Dirett. 26 ottobre 2021, n. 561). Da tale data è stato avviato il trasferimento al RUNTS dei dati relativi alle APS e alle ODV già iscritte nei rispettivi registri di settore alla data del 22 novembre 2021 e la verifica delle singole posizioni. A decorrere dal 24 novembre 2021, è possibile presentare le domande di iscrizione al RUNTS (art. 38, comma 1, del D.M. n. 106/2020) e sono avviate le procedure per l’acquisizione della personalità giuridica, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 117/2017, mediante l’intervento del notaio.

Quesito n. 5 – Componenti del Comitato direttivo Professionisti

Domanda

Professionista (psicologo), che svolge l’attività nell’ambito dell’ETS sulla base di una convenzione con ente pubblico con compenso calcolato sulla base delle ore dedicate per l’attività prevalente, può ricoprire anche l’incarico nel Comitato direttivo come Presidente o Vicepresidente dell’ETS senza alcun compenso per questo incarico?

Risposta

Posta l’assenza di una norma che contempli la detta situazione e ancorché non si percepisca alcun compenso si ritiene che debba essere valutata l’opportunità di un evidente conflitto di interesse tra l’essere il Professionista di riferimento, sebbene in quella specifica area, e nel contempo consigliere, peraltro con la carica di Presidente dell’ente.

Quesito n. 6 – Qualificazione fiscale degli incassi di una sagra organizzata da una proloco

Domanda

Proloco che organizza una sagra di paese: gli incassi della serata possono essere considerati non commerciali in quanto “Non concorrono, in ogni caso, alla formazione del reddito degli Enti del Terzo Settore (ETS) non commerciali, ai sensi del comma 4 dell’art. 79 del D.Lgs. n. 117/2017: i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente”.

Risposta

Non concorrono, in ogni caso, alla formazione del reddito degli enti del Terzo Settore non commerciali (art. 79, comma 4, del D.Lgs. n. 117/2017) i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione e i contributi e gli apporti erogati da parte delle amministrazioni pubbliche per lo svolgimento, anche convenzionato o in regime di accreditamento, delle attività non commerciali.

Si considerano inoltre entrate derivanti da attività non commerciali (art. 79, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 117/2017) i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell’ente, i proventi non commerciali di cui agli artt. 84 e 85 del D.Lgs. n. 117/2017 (ODV e APS) e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti. Quindi, al fine di escludere da tassazione gli incassi delle serate della proloco si rende necessario qualificare i detti incassi e verificare se gli stessi appartengono alle categorie sopra indicate.

Quesito n. 7 – Disciplina IVA per gli incassi di eventi occasionali APS: analisi della somministrazione di alimenti e bevande

Domanda

APS che organizza una festa del quartiere una volta l’anno e offre nelle varie serate alimenti e bevande: gli incassi certificati da registratore di cassa sono soggetti IVA 10%, oppure, sono fuori campo applicazione IVA perché rientrano in fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente mediante offerte di servizi ai sovventori in occasione di celebrazioni?

Risposta

Per la generalità degli enti del Terzo Settore di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017 (CTS) non è prevista una specifica disciplina ai fini dell’IVA. Per gli ETS non commerciali di cui all’art. 79, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017 è previsto l’esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi per le attività di interesse generale, nonché per le attività diverse da queste, secondarie e strumentali rispetto alle prime, purché di natura non commerciale (art. 87, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017).

In caso di somministrazione di bevande svolte dalle associazioni di promozione sociale (APS) allo stato attuale e ai sensi dell’art. 4, l’attività è considerata esclusa (quindi non rilevante ai fini dell’IVA e delle sue applicazioni), mentre, in applicazione delle novità IVA rinviate al 2036, l’attività doveva essere considerata rilevante ai fini IVA e soggetta ai relativi adempimenti con la conseguenza che poteva essere classificata di volta in volta come imponibile (con applicazione dell’IVA al 10%) nella generalità dei casi o esente (senza applicazione dell’IVA sull’imponibile) solamente qualora sia svolta nei confronti di soggetti “indigenti” e senza che si creino “distorsioni del mercato”.

Quesito n. 8 – L’iscrizione al RUNTS è obbligatoria per gli enti del Terzo Settore

Domanda

Un ETS considerevole per quanto riguarda i compensi ha l’obbligo d’iscrizione nel registro o può farne a meno?

Risposta

L’iscrizione al RUNTS è obbligatoria per gli enti del Terzo Settore che si qualificano tali (ETS). Quindi, qualificarsi ETS non è obbligatorio per una associazione ma, una volta che ci si qualifica ETS, si deve applicare la disciplina del D.Lgs. n. 117/2017, pena applicazione delle sanzioni (si veda slide sui controlli con l’indicazione delle sanzioni pecuniarie per “utilizzo illegittimo dell’indicazione di Ente del Terzo Settore”).

Quesito n. 9 – Proroga al 2036 dell’esenzione dell’IVA

Domanda

Per le associazioni culturali e musicali che sino ad ora hanno erogato servizi solo ai loro associati godendo dell’esclusione dell’IVA e della decommercializzazione ai fini dei redditi, la proroga al 2036 dell’esenzione dell’IVA determina che nulla cambi? È possibile continuare ad emettere semplice ricevuta (no fattura)?

Risposta

Il rinvio del regime di esenzione IVA permette alle associazioni e fondazioni di non modificare l’atteggiamento tenuto fino ad ora e se sono esercitate attività istituzionali o decommercializzate di mantenere solo il codice fiscale evitando di richiedere la partita IVA, emettendo semplici ricevute.

Quesito n. 10 – APS iscritta al RUNTS e apertura di partita IVA: trattamento IVA delle prestazioni istituzionali verso gli associati dopo l’avvio delle attività in convenzione

Domanda

Una APS iscritta al RUNTS (senza partita IVA) eroga ai propri associati alcuni servizi (musicoterapia, arteterapia, ecc.) emettendo solo ricevute. Dal 2026 stipulerà convenzione con un Comune per aprire un centro diurno con obbligo emissione fattura (quindi aprirà partita IVA). Chiedo se tutte le altre prestazioni erogate agli associati rimarranno escluse da IVA o diventeranno esenti.

Risposta

Le APS, quando realizzano servizi verso i propri associati in linea con le finalità istituzionali, possono operare fuori dal campo IVA. Questo implica che tali attività, se non prevedono uno scambio commerciale diretto con il socio, sono considerate non commerciali e quindi escluse dall’IVA.

È importante riconoscere i criteri di tale esclusione per evitare errori di contabilizzazione e di dichiarazione IVA. Secondo il D.P.R. n. 633/1972, in particolare l’art. 4, comma 4, le prestazioni di servizi effettuate dalle associazioni ai propri membri, finalizzate agli scopi istituzionali, non sono considerate attività commerciali. Questo si applica a patto che le attività non siano rivolte a terzi e non si tratti di vendita di beni o servizi standard. Le prestazioni rivolte a soggetti esterni, al contrario, subiscono l’assoggettamento a IVA e dovranno essere tenute distinte da quelle verso gli associati.

È essenziale che le APS documentino adeguatamente le loro operazioni interne per garantire che rispettino le condizioni per essere considerate fuori campo IVA. Mantenere una chiara separazione tra le attività rivolte agli associati e quelle commerciali è fondamentale per evitare possibili contestazioni fiscali.

Quesito n. 11 – Transizione da ONLUS a ETS: obblighi e adeguamenti dell’organo di controllo alla luce del Codice del Terzo Settore

Domanda

Un’organizzazione, attualmente ONLUS, ha già nominato un revisore legale dei conti che svolge regolarmente il proprio incarico. Con il passaggio a ETS previsto per il 2026, in applicazione del Codice del Terzo Settore, chiedo chiarimenti in merito alla necessaria riorganizzazione dell’organo di controllo.

Risposta

La qualifica di ONLUS sarà ufficialmente eliminata con l’entrata in vigore della riforma fiscale del Terzo Settore a partire dal prossimo anno. Gli enti, però, potranno ancora decidere di entrare a far parte del RUNTS, il Registro Unico Nazionale e ci sarà tempo fino alla scadenza del 31 marzo 2026.

Di conseguenza, se l’attuale ONLUS diventa un ETS iscritto necessariamente al RUNTS dovrà applicare le disposizioni di cui all’art. 30 e all’art. 31del D.Lgs. n. 117/2017 e tenere conto delle soglie indicate (come riportate sulle slides a disposizione). L’attuale revisore, già nominato, dovrà restare in carica almeno fino alla scadenza della nomina e, successivamente, potrà o meno essere confermato in relazione a quanto appena indicato, valutando comunque l’opportunità di mantenere l’Organo di controllo (e/o di Revisione) anche per una mera utilità dell’Ente, al di là del superamento o meno delle soglie previste dalle disposizioni appena richiamate.

Quesito n. 12 – Obbligo di redazione del bilancio in forma ordinaria e non con rendiconto di cassa

Domanda

Una associazione culturale con ricavi, rendite al di sotto dei 300.000 euro, non iscritta al RUNTS, che ha ottenuto da anni il riconoscimento della personalità giuridica tramite l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche presso il Tribunale uff. Territoriale di Perugia, è obbligata a redigere il bilancio nella forma ordinaria o può farlo nella forma di rendiconto per cassa?

Risposta

Gli enti non commerciali “non” iscritti al RUNTS, quindi non qualificati come ETS, non devono applicare la disciplina di cui al D.Lgs. n. 117/2017(CTS) e quindi non hanno alcun obbligo di redigere i propri bilanci seguendo gli schemi rigidi del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale e non hanno alcun obbligo di deposito del rendiconto né devono preoccuparsi di alcun termine per la relativa redazione, se non quello previsto statutariamente.

Quesito n. 13 – Corretta rilevazione dei contributi iscritti come sconto in fattura: esclusione dai costi e applicazione dei principi OIC

Domanda

Per la contabilizzazione del contributo ricevuto sotto forma di sconto in fattura, quale metodologia è più corretta? È opportuno utilizzare la tecnica dei risconti passivi, imputando gradualmente il contributo agli esercizi in proporzione all’ammortamento del bene? Si chiede in funzione del limite del 6% dei costi.

Risposta

Posto che, per rispondere compiutamente, si rende necessario acquisire maggiore informazione, limitandosi a quanto indicato si ricorda che l’OIC 35 regola il trattamento contabile dei contributi pubblici tra le operazioni non sinallagmatiche, prevedendo un trattamento contabile distinto tra contributi pubblici in conto impianti ed in conto esercizio.

In relazione a quanto indicato, se il contributo è stato ottenuto come sconto in fattura, si ritiene di contabilizzare il costo di acquisizione al netto del contributo ricevuto (o da ricevere) procedendo alla sua valutazione in funzione della regolamentazione richiamata nell’atto che prevede la corresponsione del contributo.

Si deve anche considerare che, se l’acquisizione risulta a titolo gratuito o a titolo di liberalità, l’iscrizione deve avvenire tra le immobilizzazioni (se tale è) e, come contropartita, l’iscrizione del corrispondente valore in una riserva denominata “riserve per donazioni e liberalità”.

Per quanto indicato, quindi, è da escludere la contabilizzazione tra i costi.

Quesito n. 14 – Raccolta fondi occasionale

Domanda

Una APS iscritta al RUNTS sta partecipando per raccogliere fondi ai mercatini di Natale somministrando cibi caldi. Il mercatino si svolge per quattro diversi weekend. È considerata una raccolta fondi occasionale?

Risposta

La somministrazione di pasti, per espressa indicazione del comma 4 dell’art. 148 del TUIR così come ribadito nel Codice, resta attività commerciale ancorché diretta ai soci, salve le eventuali agevolazioni applicabili nel caso in cui l’attività sia realizzata nell’ambito di occasionali attività di raccolta fondi.

L’attuale comma 5 del medesimo art. 148 del TUIR per le APS esclude dalla qualifica di commerciale anche se eseguite mediante l’incasso di corrispettivi specifici la somministrazione di alimenti e bevande presso la propria sede e sempreché la stessa sia strettamente complementare a quelle attività attuate in attuazione degli scopi istituzionali e nei confronti di iscritti o associati anche partecipanti ad associazioni similari.

Peraltro, la lettera a), comma 4 dell’art. 79 del CTS dispone che non concorrono, in ogni caso, alla formazione del reddito “i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi offerti ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione”.

In risposta alla domanda, però, si ricorda che si configurano come “raccolta fondi”, anche la somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.

Quesito n. 15 – Proloco e convenzione con Amministrazione comunale

Domanda

La Proloco (ASP e iscritta al RUNTS) ha stipulato una convenzione con il Comune per l’organizzazione di un evento per euro 100.000,00. Dopo l’evento l’associazione dovrà portare fatture per euro 100.000 e verrà liquidata. Per tale evento la Proloco può raccogliere pubblicità per far fronte ad ulteriori spese. Tutto l’evento può considerarsi attività istituzionale? Sopra i 100.000 è commerciale?

Risposta

Se la Proloco organizza un evento in convenzione con un Comune e riceve un finanziamento a fronte di specifici servizi (come l’organizzazione di un festival), queste attività possono essere incluse tra le attività istituzionali se svolte conformemente agli scopi statutari. Raccolte fondi o sponsorizzazioni, raccolte autonomamente e superiori a quanto pattuito nella convenzione, si ritiene debbano essere considerate attività commerciali e, quindi, tassate.

Quesito n. 16 – Verifica della commercialità dell’ente – APS

Domanda

Una APS svolge l’attività di produzione e successiva cessione di libri in conformità alle attività di interesse generale (art. 5, lettere f e i). Se la cessione è effettuata nei confronti dei propri associati, i proventi ricadono nel comma 1 dell’art. 85, o ricadono invece nel comma 2 (cessione beni nuovi)? Ai fini della commercialità dell’ente sono di interesse generale o attività diverse?

Risposta

Se l’APS produce e cede libri ai suoi associati, nel rispetto delle finalità istituzionali definite all’interno dello statuto, l’attività si ritiene debba essere trattata ai sensi del comma 2 dell’art. 85 del CTS e quindi non deve essere considerata commerciale.

Se i ricavi della cessione coprissero esclusivamente i costi diretti di produzione senza generare profitto, questa attività potrebbe non essere considerata commerciale anche se effettuata nei confronti di soggetti terzi, sempre con previsione statutaria. Tuttavia, se i libri sono venduti a terzi a un prezzo di mercato, questi ricavi, che rappresentano corrispettivi specifici, devono essere considerati commerciali in quanto rientranti nel comma 2 dell’art. 85 del CTS in assenza di cessioni eseguite in prevalenza ad associati e/o familiari.

Quesito n. 17 – APS e raccolta fondi

Domanda

Una APS svolge due feste all’anno, con somministrazione di alimenti e bevande a terzi, in occasione del patrono e altra ricorrenza, e il ricavato sostiene le attività di interesse generale. Può considerare i proventi come raccolta fondi occasionale (art. 79, comma 4) o sono da attività diverse (art. 85, comma 2)?

Risposta

Si ritiene che, in tal caso, si debba far riferimento alla lettera a), comma 4 dell’art. 79 del CTS la quale dispone che non concorrono, in ogni caso, alla formazione del reddito “i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi offerti ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione”. Si evidenzia, quindi, che la raccolta deve essere occasionale e in relazione agli eventi indicati e che la stessa si configura, comunque, come “raccolta fondi”.

Quesito n. 18 – Applicazione del regime forfetario IVA da parte di un ETS dal 2026: condizioni, limiti e valore del comportamento concludente

Domanda

Un ETS che ha applicato il regime ordinario di detrazione IVA fino a tutto il 2025, può applicare dal 2026 il regime forfetario IVA? Occorre esercitare opzione nel Modello IVA oppure è sufficiente il comportamento concludente?

Risposta

La domanda è fin troppo generica. Gli ETS non dispongono di un regime forfetario specifico per l’IVA, ma devono invece valutare la natura delle loro operazioni per stabilire la loro posizione fiscale.

Nonostante non ci sia un regime forfetario IVA specificamente per ETS, questi adottano generalmente il regime ordinario, con alcune esenzioni applicabili a specifiche attività. È consigliato procedere con una chiara distinzione tra le attività commerciali e non commerciali per assicurare la corretta applicazione delle normative IVA. Se si faceva riferimento a quello per le ASD (Legge n. 398/1991), si ricorda che con il via libera dell’UE, il regime è applicabile soltanto per gli enti sportivi (ASD e SSD) e si ricorda che le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS) che hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro applicano, ai soli fini dell’IVA, il regime speciale di cui all’art. 1, commi 5863, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (regime forfetario).

Lo stesso art. 2, dello schema di Decreto legislativo correttivo prevede che all’art. 86, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., recante “Regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato” le parole contenute al comma 1: “130.000 euro o alla diversa soglia che dovesse essere autorizzata dal Consiglio dell’Unione europea in sede di rinnovo della decisione in scadenza al 31 dicembre 2019 o alla soglia che sarà eventualmente armonizzata in sede europea. Fino al sopraggiungere della predetta autorizzazione si applica la misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE” sono sostituite dalle parole “85.000 euro o alla diversa soglia che dovesse essere armonizzata in sede europea”.

Comunque, generalmente, la scelta per l’applicazione di un regime (dirette o IVA) o è naturale o è opzionale e in tale ultimo caso vale sempre il comportamento concludente, con sanzione di natura meramente formale.

Quesito n. 19 – Agevolazioni IVA ODV e APS

Domanda

Quali particolari agevolazioni IVA hanno le APS e ODV?

Risposta

Il regime speciale IVA per le APS e le ODV, è stato introdotto dall’art. 5, comma 15-quinquies, del D.L. n. 146/2021. Il detto regime, in vigore dal 1° gennaio 2024 prevede che, in attesa della piena operatività delle disposizioni del Titolo X del codice del Terzo Settore, di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS) che hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000 applicano, ai soli fini dell’IVA, il regime speciale di cui all’art. 1, commi 5863, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

L’art. 2 dello “Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di Terzo Settore, crisi d’impresa, sport e imposta sul valore aggiunto” prevede che all’art. 5, comma 15-quinquies, del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215, il quale afferma che in attesa della piena operatività delle disposizioni del Titolo X del codice del Terzo Settore, di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000 applicano, ai soli fini dell’imposta sul valore aggiunto, il regime speciale di cui all’art. 1, commi 5863, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, è introdotta una modifica, la quale dispone che le parole “non superiori a euro 65.000” siano sostituite dalle seguenti: “non superiori a euro 85.000”.

Quesito n. 20 – Associazioni non ETS dopo il 2026: mantenimento del solo codice fiscale e gestione delle attività istituzionali prive di rilevanza IVA

Domanda

Le associazioni che non sono iscritte al Terzo Settore non possono più applicare le agevolazioni tributarie forfetarie, ma determinano in modo normale il reddito imponibile, ma se svolgono attività esclusivamente non commerciale continuano a gestire come prima ovvero non devono aprire la partita IVA e rilasciano semplici ricevute come prima per le entrate istituzionali?

Risposta

Come già indicato, stante la proroga del regime di esenzione IVA, queste Associazioni che non si qualificheranno ETS e non si iscriveranno al RUNTS, avendo soltanto attività istituzionali e nessuna attività commerciale, potranno mantenere solo il codice fiscale e mantenere il regime attuale, senza poter utilizzare, però, dal 2026, il regime della Legge n. 398/1991 destinata esclusivamente, dal prossimo 1° gennaio, agli enti sportivi (ASD e SSd).

Quesito n. 21 – Fondazioni: contabilità separate per i fini della tassazione diretta

Domanda

Dal punto di vista IVA la fondazione detrae l’IVA sugli acquisti e versa l’IVA sulle vendite con il sistema della liquidazione IVA. Dal punto di vista fiscale ai fini del controllo dell’art. 79 conviene tenere una contabilità separata in base alle diverse attività svolte dalla fondazione e per ogni attività poi bisogna effettuare il calcolo di cui all’art. 79?

Risposta

Se il regime è il medesimo, dal punto di vista IVA, non è necessario tenere alcuna contabilità separata, ma è dal punto di vista della tassazione diretta che si rende necessario tenere separati gli introiti da attività di interesse generale rispetto alle attività diverse, anche ai fini del rispetto della soglia del comma 2-bis dell’art. 79 del D.Lgs. n. 117/2017 (CTS).

Quesito n. 22 – Trasformazione da APS a Fondazione di partecipazione

Domanda

Una l’APS in regime Legge 398 si è trasformata in fondazione con atto di metà ottobre 2025 ed effetto dopo 60 gg dall’atto per l’eventuale opposizione. Pertanto, la trasformazione ha effetto verso fine dicembre. Per l’anno 2025 bisogna redigere due dichiarativi uno come APS e sistema Legge 398 (quadro G unico ENC) e poi un dichiarativo come fondazione per i pochi gg del 2025?

Risposta

L’art. 98 del D.Lgs. n. 117/2017 ha introdotto nel Codice civile l’art. 42-bis, che prevede una disciplina unitaria per le operazioni di trasformazionefusione e scissione che riguardano gli enti non profit. Questa disciplina si rende applicabile a tutti gli enti del Libro I c.c. siano essi o meno ETS secondo la definizione di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017 (CTS).

In particolare, l’art. 42-bis, comma 1, c.c. stabilisce che, se non è espressamente escluso dall’atto costitutivo o dallo statuto sociale, le associazioni riconosciute e non conosciute di cui al Titolo II del Libro I c.c. possono operare reciproche trasformazioni. Gli aspetti reddituali dell’operazione variano a seconda che i beni, oggetto del processo di fusione, siano relativi ad un’attività di impresa o all’attività istituzionale dell’ente. Posta la necessità di conoscere ulteriori dettagli, si ritiene, in linea di principio e stante il fatto che non si tratta di una trasformazione eterogenea, si possa presentare un solo modello dichiarativo REDDITI ENC per tutto il periodo d’imposta.

In effetti, anche l’Agenzia delle Entrate ha più volte confermato che, per quanto riguarda la presentazione del modello REDDITI, l’art. 5-bis del D.P.R. n. 322/1998 stabilisce che in caso di trasformazione di una società non soggetta all’IRES e in società soggetta all’imposta, o viceversa, deliberata nel corso del periodo d’imposta, deve essere presentata la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio compresa tra l’inizio del periodo d’imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione, entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a tale data.

Quesito n. 23 – Interessi attivi su prestiti agli associati

Domanda

Un’associazione che ha come scopo quello di sostenere concretamente gli associati svantaggiati economicamente e concede agli stessi prestiti di microcredito giustificati da necessità economiche, percepisce interessi minimi su questi prestiti. Sono introiti da ritenersi aggiuntivi rispetto al reddito forfetizzato con il coefficiente di redditività pur rientrando nelle att. Statutarie?

Risposta

Premesso che non è stata indicata la qualifica di detta Associazione, ricordo che nell’ambito degli Enti del Terzo Settore, l’attività di microcredito è inserita tra le attività istituzionali dell’impresa sociale, di cui al D.Lgs. n. 112/2017, alla lettera s) del comma 1 dell’art. 2 microcredito, ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, quali “attività d’impresa di interesse generale”, si ritiene che gli interessi attivi percepiti siano di natura commerciale e, sempre se l’attività può essere esercitata dal detto Ente, possono essere tassati con i regimi forfetari attualmente presenti nel panorama tributario.

Quesito n. 24 – ETS commerciale obbligata alla tenuta del libro giornale e inventario

Domanda

Un ETS con reddito di 400.000 euro ha l’obbligo del libro inventari?

Risposta

Il comma 4 dell’art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017 stabilisce  che “gli enti del Terzo Settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono tenere le scritture contabili di cui all’articolo 2214 del codice civile”. Quindi, l’obbligo della tenuta del libro giornale e del libro inventari scatta in presenza della situazione appena acclarata.

Quesito n. 25 – ETS e dichiarativi fiscali

Domanda

ETS che opera solo con ente pubblico tramite convenzione e fattura allo stesso ai sensi dall’art. 10, comma 1, n. 27 Operazione esente: deve presentare la dichiarazione dei redditi e dichiarazione IVA?

Risposta

L’Agenzia delle Entrate con la risposta 27 maggio 2022, n. 312, ha affrontato i seguenti quesiti:

  1. sussiste o meno l’obbligo dichiarativo ai fini delle imposte dirette (IRES e IRAP) in capo ad un ente non commerciale esente?
  2. nel caso di risposta affermativa, come si compila la dichiarazione dei redditi?

La domanda posta è, di fatto, se un ente non commerciale titolare di partita IVA deve presentare la dichiarazione dei redditi anche se produce redditi non soggetti ad imposte. La risposta è affermativa giacché gli enti, titolari di partita IVA, devono sempre presentare la dichiarazione dei redditi anche se non hanno reddito imponibile e sono anche passibili di una sanzione pecuniaria amministrativa quando non presentano la dichiarazione dei redditi anche a zero. L’art. 1 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 prevede infatti che “se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000. Se la dichiarazione omessa è presentata dal contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 150 a euro 500. Le sanzioni applicabili quando non sono dovute imposte possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili”.

Quesito n. 26 – Somministrazione di alimenti e bevande in un’associazione culturale: condizioni per la non commercialità e necessità di qualifica come APS

Domanda

Una associazione culturale (Sodalizio di una tifoseria) ha intenzione di attivare al proprio interno, soltanto per i soci ed i relativi familiari, una piccola mescita (Bar). Quali sono gli adempimenti necessari affinché questa attività non venga considerata commerciale? È necessaria l’affiliazione ad un ente avente rilevanza nazionale?

Risposta

Posto che soltanto le Associazioni di Promozione Sociale (APS) possono svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande presso la propria sede senza che questa venga considerata attività commerciale, a patto che vengano rispettate alcune precise condizioni fissate dal Codice del Terzo Settore (art. 85, comma 4, D.Lgs. n. 117/2017), per gli altri Enti, in linea di principio, la detta attività è inquadrabile tra quelle commercialicon la conseguenza che se l’ente svolge sia attività istituzionali e/o decommercializzate sia attività commerciali, deve tenere una contabilità separata (art. 20-bis D.P.R. n. 600/1973 e art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017 – CTS), si rende necessario ottenere le opportune autorizzazioni comunali (SCIA sanitaria, licenza di somministrazione se aperta al pubblico o se l’attività è commerciale verso i soci), è necessario dotarsi di registratore telematico per la trasmissione dei corrispettivi e devono essere rispettate le normative igienico-sanitarie.

Quindi, stante la situazione indicata, è opportuna una qualificazione da APS con somministrazione rivolta ai propri soci, con iscrizione nel RUNT e qualificazione di ETS.

Quesito n. 27 – Gratuità incarico revisione in ETS

Domanda

L’attività svolta da molti anni da un revisore di una fondazione antiusura può essere mantenuta sotto forma di volontariato gratuito?

Risposta

L’equo compenso anche nell’ambito degli ETS è garanzia di appropriato impegno professionale e mantenimento dell’indipendenza e, quindi, è opportuno contenersi, ma percepire un compenso che, anche ai fini dei controlli del revisore, sia rapportato all’attività svolta (ore necessarie) sebbene ridotto.

Quesito n. 28 – Requisiti per nomina organo di controllo ETS

Domanda

I requisiti per poter essere nominato sindaco in un ETS devono coesistere con i requisiti derivanti dall’aver frequentato il corso di 40 ore e aver esperienza triennale in un ente ETS oppure è sufficiente aver frequentato il corso di formazione di 40 ore?

Risposta

Presumo di non essere stato chiaro nella mia relazione, ma si tratta di due qualifiche (anzi tre) diverse anche nella sostanza.

Infatti, un conto è la nomina come “sindaco” (organo di controllo) ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017, nell’ambito degli ETS o la nomina come “revisore” (revisore dei conti) ai sensi del successivo art. 31 del CTS e un conto è poter ottenere la qualifica di “soggetti incaricati ai controlli”, ai sensi dell’art. 8 del D.M. 7 agosto 2025 (controllo esterno) per l’attività svolta dal dicastero o dalle reti o dai centri di servizio autorizzati per l’attività di controllo della qualifica degli ETS e conseguente iscrizione al RUNTS.

Questi soggetti, che sono incaricati da dicastero, reti o centri di servizio, devono aver frequentato con esito positivo un corso di durata non inferiore a 40 ore o, alternativamente, avere comprovata esperienza triennale nella revisione, controllo di gestione e consulenza per gli ETS, essere un revisore legale o un iscritto all’Albo dei dottori commercialisti, degli avvocati, dei consulenti del lavoro o essere un professore universitario in materie economico giuridiche.

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