CIRCOLARE TUTTOQUESITI
Le risposte alle domande dei professionisti
DI ANDREA BALDUCCI, ALESSANDRO GRAZIANO | 2 DICEMBRE 2025
Nella presente circolare viene data risposta in maniera dettagliata ai quesiti pervenuti nella giornata di Aggiornamento e Applicazione pratica del Master MySolution Lavoro che si è svolta in diretta il 18 novembre e che ha analizzato il sistema UNIEMENS, con un focus specifico sulla fase post-dichiarativa e sugli adempimenti successivi all’invio dei flussi. Sono state illustrate le modalità di esposizione delle informazioni contributive e le procedure per la corretta determinazione della contribuzione dovuta. Un focus anche sulla gestione delle modifiche e delle regolarizzazioni, per distinguere le variazioni con e senza valenza contributiva, e alla corretta quadratura del DM, con l’esame della documentazione richiesta dall’INPS in fase di verifica.
Quesito n. 1 – Infortunio convertito in malattia
Domanda
Si chiede come si debba procedere sia a livello di Lul che di procedura Uniemens alla contabilizzazione ed alla variazione del flusso Uniemens in base alla convenzione INPS/INAIL per il passaggio di un evento di infortunio in un evento di malattia.
Risposta
In caso di conversione di un evento da infortunio a malattia, occorre procedere come segue:
- LUL – Il LUL del primo mese utile deve riportare il recupero delle somme gestite come infortunio integrazione carico ditta e eventuale indennità carico INAIL (se art. 70). Le giornate interessate devono essere ricalcolate come malattia, applicando le regole di trattamento economico previste.
Si ricorda che l’indennità di malattia a carico INPS non può essere recuperata con le modalità correnti e deve quindi essere gestita come variazione del flusso UniEmens.
- Flusso Uniemens – È necessario inviare una variazione con valenza contributiva, inserendo nel mese di competenza l’indennità di malattia a carico INPS. Vanno modificate, se l’evento supera i 6 giorni, anche le differenze accredito e le causali delle settimane con contribuzione ridotta.
- Ticket e variazione VIG – Nel cassetto dedicato occorre aprire la richiesta allegando:
- la comunicazione INPS/INAIL di conversione;
- il nuovo LUL rielaborato.
È necessario attendere la convalida da parte dell’operatore della proposta VIG, prima di procedere alla compensazione del credito secondo le modalità illustrate durante l’incontro.
Quesito n. 2 – Invio flussi Uniemens anni precedenti
Domanda
Il caso: nuovo cliente a novembre 2025. Da un controllo su cassetto si scopre che:
- assunzione dipendente 11/2021
- invio flussi Uniemens solo 12/2021 – 2/2022 e 3/2022
- non ci sono altri flussi Uniemens ma ci sono i pagamenti f24 da 11/2021 a 1/2025.
Si chiede se sia possibile oggi inviare Uniemens tardivi per i periodi pregressi e quali sanzioni siano previste.
Risposta
Qualora la contribuzione risulti interamente pagata e nei limiti prescrizionali dei 5 anni, è possibile procedere oggi all’invio dei flussi Uniemens mancanti come invii ordinari e non come variazioni del flusso. Consigliamo comunque di comunicare tramite cassetto bidirezionale con oggetto “Uniemens trasmessi”, illustrando l’operato e segnalando che i flussi vengono trasmessi per regolarizzare gli adempimenti formali.
Sanzioni:
- Se i versamenti contributivi sono stati effettuati nei termini previsti, non è applicata alcuna sanzione, in quanto non c’è omissione contributiva.
- In caso di tardato pagamento dei contributi, si applicherebbe la sanzione di evasione, pari al 30% annuo, fino a un massimo del 60%. Raggiunto tale limite, maturano gli interessi di mora.
- In caso di tardato pagamento dei contributi, qualora si invii il flusso regolarizzativo entro 1 anno dalla scadenza originaria si applicherebbe la sanzione di omissione, pari al 7,65% annuo, fino a un massimo del 40%. Raggiunto tale limite, maturano gli interessi di mora. È possibile utilizzare lo strumento INPS dedicato al calcolo delle sanzioni per eventuali verifiche.
Quesito n. 3 – Variazione sesso
Domanda
A fronte sentenza Tribunale, il dipendente varia nome e sesso: ci sarà nuovo c.f.; nel mese ci saranno due cedolini, una pre ed una post variazione del c.f.; il flusso sarà quindi con due c.f. senza cessazione del “primo” dipendente. Cosa occorre comunicare all’INPS per il buon fine della continuità sia sul conto individuale che aziendale? Va fatto un cassetto previdenziale?
Risposta
In caso di variazione di nome, sesso e conseguente attribuzione di un nuovo codice fiscale, è sufficiente inviare un unico flusso Uniemensriportando direttamente il nuovo codice fiscale, senza necessità di sdoppiare l’invio o effettuare variazioni sul pregresso. L’Agenzia delle Entrate mantiene infatti il collegamento tra il codice fiscale precedente e quello nuovo, garantendo la continuità anagrafica anche per INPS.
Quesito n. 4 – Anticipo TFR – Tesoreria
Domanda
Anni fa un’azienda anticipa TFR a dipendente non attingendo a fondo tesoreria ma come anticipo TFR in azienda (che non c’era). Il dipendente cesserà per pensionamento a fine anno. Come fare per recuperare da INPS la quota di TFR che il dipendente ha già di fatto incassato circa 10 anni fa?
Risposta
Trattandosi di una casistica molto particolare e non di immediata soluzione, consigliamo di procedere aprendo un cassetto bidirezionale INPS.
Solo la Sede territorialmente competente può infatti fornire indicazioni precise sulla modalità corretta di gestione del recupero, in base alla documentazione e alla situazione specifica. Cogliamo inoltre l’occasione, ancorché non espressamente richiesto, per ricordare che il recupero delle quote di TFR destinate alla Tesoreria non può in nessun caso superare il totale a debito risultante dal DM10.
Quesito n. 5 – Automaticità delle prestazioni
Domanda
Con riferimento al principio di automaticità delle prestazioni, in caso di mancato versamento della contribuzione si chiede di sapere la sorte dei contributi accreditati al dipendente, quando non solo non vengono più versati dall’impresa, ma la stessa cade in fallimento e anche in sede fallimentare non si addiviene al recupero. Restano accreditati o vengono tolti?
Risposta
In virtù del principio di automaticità delle prestazioni, i contributi risultanti dalle denunce contributive restano accreditati al lavoratore anche se l’azienda omette il versamento anche se successivamente risulta fallita.
Il mancato recupero in sede fallimentare non comporta la cancellazione della contribuzione: l’INPS riconosce comunque il periodo ai fini previdenziali, come previsto dalla normativa. L’unica eccezione riguarda i casi in cui, tramite la procedura FROZEN, l’Istituto rilevi tentativi fraudolenti nella denuncia: solo in queste circostanze la contribuzione dichiarata non produce effetti.
Quesito n. 6 – Note rettifica codice 2q
Domanda
Si è ricevuto per uno studio legale con dipendenti le note di rettifica in merito alla riduzione per riconoscimento codice 2q riduzione aliquote Fis/Fondi professionali. INPS a distanza di 1 mese dal riconoscimento delle note di rettifica a credito le ha cancellate e inviato messaggio su cassetto che per i crediti non si può usare DMRP ma va fatta compensazione su cassetto. Ma solo per questa matricola.
Risposta
Non era necessario aprire alcun cassetto previdenziale. Il Messaggio INPS n. 28798 dell’11 agosto 2005 stabilisce infatti in modo esplicito che il recupero dei crediti derivanti da nota di rettifica a credito deve avvenire tramite compensazione in F24, con apposita evidenza contabile. Confermiamo inoltre che le Sedi INPS di Milano hanno ribadito la piena validità di tale modalità di compensazione, senza necessità di ulteriori adempimenti tramite cassetto.
Quesito n. 7 – Variazione denuncia individuale e aziendale
Domanda
È possibile chiarire quando basta variare solo la denuncia individuale e quando invece è necessario variare anche la denuncia aziendale?
Risposta
In linea generale, la denuncia aziendale non deve essere variata quando si interviene esclusivamente su una o più denunce individuali. In questi casi è sufficiente trasmettere le sole denunce individuali corrette, lasciando invariata la denuncia aziendale già inviata.
La variazione della denuncia aziendale è invece necessaria solo quando deve essere modificato un dato che compare esclusivamente nella denuncia aziendale e non nelle posizioni individuali.
Un esempio tipico è la contribuzione di solidarietà 10% indicata con codice M900, che richiede obbligatoriamente la correzione della parte aziendale.
Quesito n. 8 – Dati retributivi variabili per ferie arretrate (18 mesi)
Domanda
Nel mese di 06 si versano i contributi su ferie arretrate (18 mesi) con aumento imponibile della denuncia del lavoratore. I giorni di ferie non vengono godute entro l’anno quindi senza diminuzione dell’imponibile della denuncia originaria del dipendente. A fine anno l’imponibile nella denuncia individuale del dipendente non corrisponderà all’imponibile previdenziale del cedolino né a quello che verrà riportato sulla CU. È corretto?
Risposta
Nel caso esposto è corretto che, a fine anno, l’imponibile previdenziale indicato nella denuncia individuale possa non coincidere con l’imponibile risultante dal cedolino e con quello riportato nella CU. Infatti, nella Certificazione Unica – Sezione 2.1, Sezione 1 – INPS Lavoratori Subordinati, l’imponibile deve comprendere anche il maggior imponibile contributivo derivante dalle ferie maturate e non godute entro i 18 mesi, per le quali sono stati versati i contributi in corso d’anno.
Qualora tale imponibile aggiuntivo non venga successivamente recuperato (perché le ferie non vengono godute), esso resta comunque parte dell’imponibile previdenziale da certificare.
Precisiamo inoltre che nelle istruzioni ufficiali della CU non vi è un’indicazione esplicita su questo specifico aspetto e, per quanto di nostra conoscenza, non esiste più un controllo di quadratura automatica da parte dell’INPS, come invece avveniva in passato.
Quesito n. 9 – Oggetto cassetto bidirezionale
Domanda
Sempre più spesso non si riesce a trovare l’oggetto corretto e le sedi INPS non agevolano ma respingono la comunicazione. Esiste uno schema per ovviare a questo problema? Si verificano atteggiamenti differenti a seconda delle sedi. Non sempre si trovano operatori zelanti.
Risposta
Ha perfettamente ragione: negli anni gli oggetti disponibili nel cassetto bidirezionale sono diventati numerosissimi e non sempre intuitivi, e purtroppo le Sedi INPS adottano comportamenti non omogenei nel valutare le richieste.
Alcune Direzioni territoriali hanno pubblicato guide operative interne per facilitare la scelta dell’oggetto corretto; tra queste ricordiamo in particolare la guida predisposta dalla Sede Regionale INPS Piemonte ancorché datata.
Quesito n. 10 – Verifica .2.0
Domanda
Nel punto Evidenze 2.0 si trova un elenco di note di rettifica. Non sempre queste note vengono ritrovate nel portale del contribuente. Come mai? Molte sono vecchie anni prescritti ma lo stato nel Verifica 2.0 porta la dicitura di “riattivata”. Come ci si deve comportare?
Risposta
A nostro avviso la differenza che riscontra tra Evidenze 2.0 e il Portale del Contribuente/Intermediario dipende dalla diversa logica con cui le due sezioni espongono le note di rettifica.
In particolare:
- Nel Portale del Contribuente e dell’Intermediario sono presenti tutte le note di rettifica, con i relativi stati (definite, annullate, prescritte, riattivate, ecc.). L’esposizione è molto più analitica e completa, ed è quindi lo strumento da preferire per interpretare correttamente le richieste dell’Istituto.
- In Evidenze 2.0, invece, vengono mostrate solo le note di rettifica non ancora definite, cioè quelle su cui l’INPS ritiene che vi sia ancora un’azione da parte del contribuente o dell’Istituto. Per questo motivo possono comparire note “riattivate”, anche se risalgono ad anni ormai prescritti, mentre altre – pur esistenti – non vengono mostrate perché già definite o chiuse.
Per tali motivi consigliamo sempre di fare riferimento prioritariamente al Portale del Contribuente/Intermediario, la cui consultazione permette una visione completa dello storico e dello stato effettivo di ciascuna nota, risultando molto più utile per una corretta analisi.
Quesito n. 11 – Codice agevolazione
Domanda
Si deve variare per una dipendente dal mese di 06_2022 il codice dell’agevolazione da tempo indeterminato under 30, incentivo Geco, esonero contributi nella misura del 50%, con codice incentivo GI36, Legge di Bilancio 2023, esonero 100%. Basta variare il solo codice dell’agevolazione? Occorre fare il ricalcolo dei contributi dovuti?
Risposta
Per effettuare la variazione dell’agevolazione da GECO – incentivo under 30 all’esonero 100% GI36 – è necessario procedere tramite regolarizzazione con valenza contributiva, come già illustrato nella risposta al Quesito n. 1.
Si conferma che non è richiesto alcun ricalcolo manuale dei contributi: è sufficiente modificare il codice incentivo e importo a credito. A seguito della regolarizzazione si genereranno:
- un VIG di tipo “G” per l’eliminazione dell’agevolazione GECO;
- un VIG di tipo “E” per l’inserimento dell’esonero GI36.
La differenza tra i due VIG costituirà il credito recuperabile, come già evidenziato nella risposta al Quesito n. 1.
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