1° Documento Riservato: Imprese: regime contabile applicabile e periodicità di liquidazione IVA 2026

CIRCOLARE MONOGRAFICA

Soglie e regole di calcolo, la gestione fiscale delle rimanenze nel cambio di regime e i riflessi su ISA e CPB

DI SANDRA PENNACINI | 3 DICEMBRE 2025

Con l’approssimarsi della chiusura dell’esercizio 2025, per le imprese si rende necessaria la verifica del regime contabile e della periodicità di liquidazione IVA applicabili per il 2026. L’analisi impone un controllo puntuale dei ricavi conseguiti e del volume d’affari IVA, al fine di confermare la permanenza nel regime semplificato o individuare l’eventuale obbligo di adozione della contabilità ordinaria oppure, viceversa, l’eventuale possibilità di abbandono della contabilità ordinaria in favore di quella semplificata, il tutto tenendo in considerazione i riflessi in ambito contabile, ISA e CPB.

Premessa

Il quadro normativo che disciplina i regimi contabili per le imprese resta ancorato alle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197), intervenute in modifica all’art. 18 del D.P.R. n. 600/1973. Con l’approssimarsi della chiusura dell’esercizio è fondamentale monitorare con attenzione il valore dei ricavi ed il volume d’affari IVA, tenuto conto anche delle modalità di calcolo specifiche previste per le attività miste e per particolari categorie di attività.

Le soglie della contabilità ordinaria e della contabilità semplificata

Per l’anno d’imposta 2026, il regime di contabilità semplificata rappresenta il “regime naturale” per le imprese individuali e le società di persone (S.n.c., S.a.s. e soggetti equiparati ai sensi dell’art. 5 del TUIR) che, nell’anno precedente (ovvero nel 2025), abbiano conseguito ricavi non superiori a determinati limiti.

Ai sensi del comma 1 dell’art. 18 del D.P.R. n. 600/1973, le soglie di ricavi che determinano l’obbligo di passaggio alla contabilità ordinaria sono fissate in:

  • 500.000 euro per le imprese che esercitano attività di prestazioni di servizi.
  • 800.000 euro per le imprese che esercitano altre attività (cessione di beni).

Il superamento di tali limiti nel corso del 2025 comporta l’adozione obbligatoria del regime di contabilità ordinaria a partire dal 1° gennaio 2026. Per le società di capitali, invece, vige sempre l’obbligo della contabilità ordinaria, indipendentemente dall’ammontare dei ricavi.

Modalità di calcolo e verifica delle soglie

La corretta individuazione del regime applicabile richiede una determinazione puntuale dell’ammontare dei ricavi, che deve essere effettuata secondo il principio di competenza o di cassa, a seconda del regime di provenienza e nel rispetto di specifici criteri di computo.

Ai fini della verifica, occorre assumere i ricavi di cui all’art. 85 del TUIR, sommando ad essi anche il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore (autoconsumo), come previsto dall’art. 57 del TUIR.

Non rilevano, invece, gli eventuali ulteriori componenti positivi indicati in dichiarazione per migliorare il punteggio ISA (adeguamento spontaneo).

Nel caso di esercizio contemporaneo di attività di prestazioni di servizi e altre attività (c.d. attività miste), il comma 1 dell’art. 18 detta un criterio specifico:

  • se i ricavi delle diverse attività sono annotati distintamente, si fa riferimento all’attività prevalente. Se l’attività prevalente è quella di servizi, il limite è 500.000 euro; se è la cessione di beni, il limite è 800.000 euro;
  • se i ricavi non sono annotati distintamente, si considerano prevalenti le “altre attività” e si applica indistintamente la soglia più elevata di 800.000 euro per il volume complessivo dei ricavi;
  • qualora l’ammontare complessivo dei ricavi superi il limite massimo di 800.000 euro, l’accesso al regime semplificato è in ogni caso precluso, anche se i ricavi da servizi fossero inferiori a 500.000 euro.

Deroghe ai criteri ordinari

Per alcune categorie, il comma 10 dell’art. 18 D.P.R. n. 600/1973 stabilisce criteri di calcolo dei ricavi in deroga al criterio ordinario, ai fini della verifica dei limiti di ammissione alla contabilità semplificata:

  • distributori di carburante e rivenditori di giornali/libri: per i distributori di carburante e per i rivenditori (in base a contratti estimatori) di giornali, libri e periodici, i ricavi percepiti si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. La verifica della soglia si basa dunque sul “margine” e non sul fatturato lordo;
  • rivendite generi di monopolio e valori bollati: per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e similari, si considerano ricavi esclusivamente gli aggi spettanti ai rivenditori.

Riflessi sulla periodicità di liquidazione IVA

Le soglie per l’accesso alla contabilità semplificata (art. 18 D.P.R. n. 600/1973) vanno ad incidere, con un effetto “a cascata”, anche sulle soglie previste per la definizione della periodicità di liquidazione IVA.

Il collegamento normativo è sancito dall’art. 14, comma 11, della Legge 12 novembre 2011, n. 183; tale disposizione stabilisce che:

limiti per la liquidazione trimestrale dell’IVA sono i medesimi previsti per la contabilità semplificata.

Di conseguenza, i limiti dei 500.000 o 800.000 euro, valevoli ai fini del regime contabile, valgono anche per la definizione della periodicità di liquidazione IVA.

Tuttavia, cambia il riferimento oggetto di verifica ai fini del calcolo della soglia. Sotto il profilo IVA, infatti, occorre guardare al volume d’affari IVA conseguito nell’anno solare precedente, variabile che non necessariamente coincide con i ricavi.

In sintesi, possono optare per la liquidazione IVA trimestrale (con maggiorazione dell’1% a titolo di interessi) le imprese che nel 2025 realizzano un volume d’affari IVA (come da quadro VE della dichiarazione annuale) non superiore a:

  • 500.000 euro per le imprese con oggetto prestazioni di servizi;
  • 800.000 euro per le imprese con oggetto altre attività.

Il passaggio di regime

Il transito dal regime semplificato a quello ordinario può avvenire per obbligo o per opzione.

Il regime semplificato è il “regime naturale” per le imprese minori. L’adozione della contabilità ordinaria per scelta, ovvero l’adozione della contabilità ordinaria seppure in presenza del rispetto dei requisiti previsti per la contabilità semplificata, comporta un vincolo triennale.

Un’impresa che ha optato su base volontaria per la contabilità ordinaria nel 2024, pur rispettando i limiti per poter essere in regime semplificato, è vincolata a tale regime per il triennio 2024-2026. Pertanto, anche se nel 2025 i suoi ricavi fossero inferiori alle soglie, nel 2026 dovrà comunque mantenere la contabilità ordinaria.

L’opzione si esercita per comportamento concludente e deve essere altresì comunicata nel quadro VO della dichiarazione IVA annuale relativa all’anno di imposta di avvenuta opzione (nell’esempio cui sopra, la comunicazione era dovuta nel modello IVA 2025 afferente all’anno 2024).

Il cambio di regime ed i salti di imposta

Il passaggio tra contabilità ordinaria (regolata dal principio di competenza) e contabilità semplificata (regolata dal principio di cassa o cassa “mista/virtuale”) richiede particolare attenzione per evitare doppie imposizioni o salti d’imposta, in applicazione dell’art. 1, comma 19, della Legge n. 232/2016.

Per principio generale i componenti di reddito che hanno già concorso alla tassazione in base alle regole del regime di provenienza non devono assumere rilevanza nel regime di destinazione.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito estesi chiarimenti operativi su questo tema con la circolare n. 11/E del 13 aprile 2017, che rappresenta il documento di prassi fondamentale per gestire il transito. La circolare specifica che, per evitare duplicazioni, i costi già dedotti per competenza non possono essere nuovamente dedotti per cassa, e i ricavi già tassati per competenza non rilevano all’atto dell’incasso.

Passaggio da ordinaria (2025) a semplificata (2026)
Se un’impresa in contabilità ordinaria nel 2025 emette una fattura di vendita per merce consegnata nel 2025, il ricavo è tassato per competenza nel 2025. Se l’incasso avviene nel 2026 (anno in cui l’impresa è in semplificata “per cassa”), tale incasso non concorrerà a formare il reddito del 2026, poiché già tassato nell’anno precedenteAnalogamente, un costo per servizi di competenza 2025, ma pagato nel 2026, non sarà deducibile nel 2026, in quanto già dedotto per competenza nel 2025.

La gestione delle rimanenze finali di magazzino

L’aspetto più critico del cambio di regime riguarda le rimanenze, data la loro diversa rilevanza fiscale (rilevanti in ordinariairrilevanti in semplificata).

  • Passaggio da semplificata a ordinaria (2025 à 2026): nel caso di passaggio dalla contabilità semplificata a quella ordinaria, le rimanenze finali 2025 (irrilevanti fiscalmente in semplificata) divengono esistenze iniziali 2026 in ordinaria. Si genera un disallineamento poiché ci si trova con un magazzino “non tassato” che diviene costo iniziale potenzialmente fiscalmente rilevante, nel rispetto delle condizioni precisate nella circolare AdE n. 11/E/2017

La citata circolare n. 11/E/2017 prescrive la redazione di un prospetto di raccordo (ex art. 6 D.P.R. n. 689/1974) per individuare quali costi relativi alle merci in giacenza siano già stati dedotti per cassa nel regime semplificato (merce a magazzino effettivamente pagata nell’esercizio di provenienza in contabilità semplificata per cassa effettiva, o fattura di acquisto annotata e spesa nel 2025 in presenza di cassa virtuale). Trattandosi di costi già dedotti nell’esercizio di provenienza, tali costi non possono essere dedotti nuovamente come esistenze iniziali nel 2026. Ai fini fiscali, quindi, occorre calcolare il costo medio delle rimanenze iniziali e, sotto il profilo fiscale, scomputare la parte già spesata nel 2025 (fatture pagate in regime di cassa effettiva o registrate in cassa virtuale).

  • Passaggio da ordinaria a semplificata (2025 à 2026): le rimanenze finali 2025, che hanno concorso a formare il reddito per competenza, saranno interamente deducibili come costo (esistenze iniziali) nel primo anno di regime semplificato (2026), in deroga al principio di cassa normalmente applicabile.

Riflessi su ISA e Concordato Preventivo Biennale (CPB)

Nel caso di cambio di regime contabile, sotto il profilo ISA occorre ricordare che occorre compilare i righi specifici previsti nel prospetto dati contabili (quadro F).

Al fine di garantire che le risultanze non siano distorte, i modelli ISA prevedono righi dedicati alla fattispecie qui in esame, nei quali dovranno essere separatamente indicati:

  • componenti positivi/negativi già tassati/dedotti, ovvero quelli che hanno già concorso alla formazione del reddito nel regime di “provenienza” e che, di conseguenza, pur verificandosi i presupposti di imponibilità/deducibilità nel nuovo regime di “destinazione”, non devono essere conteggiati nuovamente;
  • componenti positivi/negativi non ancora tassati/dedotti, ovvero i componenti che non hanno concorso al reddito nel regime di provenienza e che devono concorrere nel nuovo regime, anche se non si sono verificati i presupposti tipici del regime di destinazione.

Per concludere, si ricorda che per quanto riguarda gli effetti sul concordato preventivo biennale, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 18/E del 17 settembre 2024 (par. 6.3), ha chiarito che il passaggio da contabilità semplificata a ordinaria (o viceversa) non costituisce causa di cessazione o decadenza.

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