COMMENTO
A CURA DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 3 DICEMBRE 2025
Il legislatore autorizza l’INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e nel rispetto dell’equilibrio della gestione tariffaria, alla revisione delle aliquote per l’oscillazione in bonus per andamento infortunistico, con esclusione dal riconoscimento delle medesime aliquote di oscillazione in bonus per i datori di lavoro che hanno riportato negli ultimi 2 anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e dei contributi INAIL in agricoltura.
Premessa
Con il D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, attualmente in discussione nelle aule parlamentari, il Governo, all’articolo 1, ha autorizzato l’INAIL ad effettuare la revisione dei contributi assicurativi per il settore agricolo e ad introdurre un “bonus” destinato ai datori di lavoro della gestione industria che sono risultati virtuosi nel migliorare le misure di sicurezza per ridurre infortuni e malattie professionali.
Va ricordato che a decorrere dal 1° gennaio 2019 sono entrate in vigore le nuove Tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni Industria, Artigianato, Terziario, Altre Attività e le relative modalità di applicazione approvate con il Decreto Ministeriale 27 febbraio 2019, emanato in attuazione dell’articolo 1, comma 1121, della Legge 30 dicembre 2018, n.145.
Vediamo di analizzare la novità con l’ausilio della documentazione che accompagna il Decreto-Legge in discussione (cfr. dossier Ufficio Studi del Senato n. 584 del 4 novembre 2025).
La modifica introdotta al sistema tariffario
Va ricordato, preliminarmente, che a seguito della modifica del sistema tariffario operata nel 2019, è stato introdotto un nuovo criterio di determinazione dell’oscillazione del tasso, basato non più sugli oneri economici sostenuti dall’INAIL, ma sulla gravità dell’evento e sulle sue conseguenze ed è stato stabilito che l’oscillazione venga applicata con riferimento all’andamento infortunistico della posizione assicurativa territoriale (PAT) nel suo complesso (quindi, con riferimento a tutte le lavorazioni assicurate nella medesima sede dei lavori e non più con riferimento alle singole voci di tariffa).
Le modalità di applicazione delle tariffe approvate con D.M. 27 febbraio 2019 (MAT 2019) hanno riprodotto le disposizioni delle precedenti modalità approvate con D.M. 12 dicembre 2000 (MAT 2000).
La principale novità ha riguardato l’introduzione dei nuovi criteri di determinazione dell’oscillazione del tasso medio in relazione all’andamento infortunistico della posizione assicurativa territoriale (PAT) dopo i primi 2 anni di attività. Sono confermati pertanto gli indirizzi sinora seguiti dall’Istituto diffusi con la Circolare 11 febbraio 2002, n. 9, a eccezione delle modalità di determinazione dell’oscillazione del tasso per andamento infortunistico.
Le disposizioni delle MAT 2019 sono state riarticolate in dieci capi in relazione alla materia trattata. Per esempio, al capo II, rubricato “Inquadramento”, sono stati disciplinati sia i criteri di inquadramento nelle gestioni tariffarie (articoli 4 e 5), in precedenza previsti dagli articoli 2 e 3 delle MAT 2000, che la variazione dell’inquadramento e la rettifica dello stesso (articoli 6, 7 e 8), in precedenza regolamentate dagli articoli 11, 14 e 15 delle MAT 2000, conservando il medesimo testo normativo. Essendo invariata la disciplina continuano ad applicarsi i paragrafi 2, 5 e 6 della Circolare 11 febbraio 2002, n. 9 dell’INAIL, salvo che per le modalità di rideterminazione dell’oscillazione del tasso per andamento infortunistico.
Allo stesso modo, al capo III, rubricato “Classificazione”, sono stati disciplinati i criteri di classificazione delle lavorazioni (articolo 9), in precedenza previsti dagli articoli da 4 a 7 delle MAT 2000; nell’ambito del medesimo capo è stata regolamentata la variazione della classificazione delle lavorazioni e la rettifica della stessa (articoli 10, 11 e 12), in precedenza prevista agli articoli 11, 16 e 17 delle MAT 2000. Essendo invariato il contenuto delle disposizioni, continuano ad applicarsi i paragrafi 3, 5 e 7 della citata Circolare Inail 11 febbraio 2002, n. 9, salvo che per le modalità di rideterminazione dell’oscillazione del tasso per andamento infortunistico.
Trascorsi i primi 2 anni dalla data di inizio dell’attività, il tasso medio di tariffa è, ogni anno, suscettibile di un’oscillazione in riduzione(bonus) o in aumento (malus) in relazione all’andamento degli infortuni e delle malattie professionali. La determinazione dell’oscillazione del tasso è data dal confronto tra l’indice di sinistrosità aziendale (ISA) della PAT e l’indice di sinistrosità medio ponderato (ISM) rapportato con quest’ultimo. Qualora il valore di ISA sia minore di zero si avrà una riduzione del tasso medio (bonus), se maggiore di zero si avrà invece un aumento (malus).
Le ulteriori disposizioni
Il citato articolo 1, del D.L. n. 159/2025, introduce, inoltre, l’esclusione dal riconoscimento delle aliquote di oscillazione in bonus per le aziende che abbiano riportato negli ultimi 2 anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. A tale scopo, nelle more della realizzazione di sistemi informativi di cooperazione applicativa dei dati, l’autorità giudiziaria comunica tempestivamente all’INAIL, anche con modalità informatiche, le sentenze definitive di condanna.
La definizione delle modalità di attuazione di tale previsione è demandata ad apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della Giustizia e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, su proposta dell’INAIL, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto-Legge in commento (comma 4).
L’INAIL è altresì autorizzato, ai sensi della normativa vigente (di cui al Titolo II del D.P.R. n. 1127/1965), che disciplina l’assicurazione infortuni e malattie professionali nell’agricoltura e a decorrere dalla medesima data del 1° gennaio 2026, a effettuare la revisione dei contributi INAIL in agricoltura (comma 2 ).
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