1° Documento Riservato: Comunicazione d’opzione: errori nel quadro C di tipo sostanziale ma il credito resta valido

COMMENTO

DI MARCO BOMBEN | 4 DICEMBRE 2025

Con la Risposta n. 295/E del 24 novembre 2025, l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti sulle conseguenze dell’errata compilazione del modello di comunicazione dell’opzione per il superbonus, nel caso in cui, per errore, si sia indicata la cessione del credito in luogo dello sconto in fattura ex art. 121 D.L. n. 34/2020. In particolare, il cessionario conserva la possibilità di compensare in F24 il credito d’imposta ricevuto, ma non può cederlo a soggetti non qualificati in quanto risultano irrilevanti sia gli accordi civilistici dello sconto in fattura stipulati con il contribuente sia l’avere indicato in fattura lo sconto applicato.

Comunicazione di opzione

Sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura, nei casi previsti:

  • deve essere comunicato all’Agenzia delle Entrate,
  • utilizzando il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate.

A seguito di tali procedure, nella piattaforma sono resi visibili i soli importi emendati, correttamente indicati con l’ultima comunicazione inviata (nel caso di annullamento, gli importi vengono azzerati).

Il Provv. Agenzia delle Entrate 7 agosto 2025, n. 321370 ha approvato il nuovo modello, unitamente alle relative istruzioni, per trasmettere la comunicazione di opzione per il c.d. “sconto sul corrispettivo” e la cessione del credito relativo alla detrazione spettante, di cui all’art. 121del D.L. n. 34/2020, in relazione alle spese sostenute nel 2025 che danno diritto al superbonus.

Correzione di errori formali e sostanziali

Per le comunicazioni di opzione ex art. 121, comma 1 D.L. n. 34/2020, trasmesse dal 1° aprile 2024 al 4 aprile 2024 (relative alle spese sostenute nell’anno 2023 o alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022), il termine ultimo per la loro sostituzione mediante procedura telematica è stato fissato al 4 aprile 2024 (art. 2, comma 2, D.L. n. 39/2024).

Se la comunicazione viene accettata e, successivamente, ci si accorge di aver commesso degli errori dopo il termine suddetto, occorre distinguere in base al tipo di errore, formale o sostanziale.

Tipo erroreIn cosa consisteEsempi (circolare n. 33/E/2022)Effetti
FormaleErrore riguardante elementi che non comportano la modifica di elementi essenziali della detrazione spettante e del credito cedutoQuadro
Dato errato o omesso
Frontespizio
Recapiti
CF rappresentante del beneficiario e relativo codice carica
A
SAL
Protocollo comunicazione primo SAL
B
Dati catastali
D
Data esercizio opzione
Tipologia cessionario
Secondo quando chiarito con la circolare n. 33/E/2022
l’opzione si considera validaai fini fiscali ed il relativo credito può essere ceduto o utilizzato;
il contribuente è tenuto a segnalare l’errorecommesso e ad indicare i dati corretti ai fini dell’attività di controllo;
a tal fine è sufficiente procedere all’invio di una “comunicazione” in forma libera tramite PEC (*).
SostanzialeErrore relativo ai dati della comunicazione che incidono su elementi essenziali della detrazione spettante e quindi del credito ceduto.Quadro
Dato errato o omesso
C
Tipologia di opzione
Importo cessione
Al fine di consentire la corretta circolazione dei crediti ed evitare difficoltà ai titolari delle detrazioni, oltre che ai cessionari e ai fornitori:
è consentito l’annullamento, su richiesta delle parti, dell’accettazione di crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette;
con l’annullamento dell’accettazione del credito il plafond del credito compensabile in capo al cessionario viene contestualmente ridotto del relativo importo;
occorre utilizzare il modelloRichiesta di annullamento dell’accettazione dei crediti ceduti” che deve essere:sottoscritto(digitalmente o con firma autografa, allegando copia del documento d’identità) sia dal cessionario che dal cedente;
inviato via PEC (*).
(*) all’indirizzo annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it

La fattispecie oggetto di interpello

La società edile istante rappresenta di aver eseguito lavori agevolati con il superbonus in relazioni ai quali ha emesso a un condominio tre fatture nel 2023 e due nel 2024, tutte recanti la dicitura “sconto in fattura”.

In seguito:

  • il condominio: ha inviato all’Agenzia delle Entrate le comunicazioni di opzione per la rinuncia della detrazione dell’imposta dall’IRPEF da parte dei condòmini e per il trasferimento dei relativi crediti alla società;
  • la società edile:
    • ha accettato, nel proprio cassetto fiscale, il credito maturato per le fatture emesse nel 2023 e nel corso del 2024,
    • ha compensato in F24 la quota del credito compensabile nel 2024 (importo corrispondente alla rata annuale delle quattro complessive).

Successivamente, tuttavia, la società:

  • si è accorta che, per un errore di compilazione (nel quadro C “Opzione” della sezione I “Beneficiario”, è stata barrata la casella B “Cessione del credito d’imposta”, anziché la corretta casella A “Contributo sotto forma di sconto”), nelle comunicazioni inviate dall’intermediario del condominio risulta erroneamente barrata la casella prevista per la cessione del credito, in luogo di quella riferita allo sconto in fattura;
  • pertanto non ha accettato il credito relativo alle fatture emesse nel 2024.

Con il quesito oggetto dell’interpello l’istante chiede quindi al Fisco di chiarire la natura dell’errore commesso dall’intermediario e se questo comporti o meno la preclusione della fruizione del credito (mediante compensazione oppure ulteriore cessione secondo le disposizioni di cui all’art. 121).

I chiarimenti delle Entrate

Nell’affrontare la questione l’Agenzia esclude, innanzitutto, la possibilità per il cedente di procedere ora alla modifica o alla sostituzione delle comunicazioni inviate:

  • sia con riguardo alle fatture emesse nel 2023: per le quali, peraltro, il cessionario ha già accettato il credito e compensato la quota di credito relativa al 2024;
  • sia con riguardo alle fatture emesse nel 2024: sebbene in relazioni a tali spese il cessionario non abbia ancora accettato il credito nel proprio cassetto fiscale:
    • risulta ormai decorsa la scadenza per l’invio di una nuova comunicazione (16 marzo anno successivo a quello di sostenimento della spesa);
    • dal 30 marzo 2024 l’art. 2, comma 1 del D.L. n. 39/2024 ha soppresso la possibilità di avvalersi della remissione in bonis per tali correzioni dopo la scadenza.

Venendo alla tipologia di errore commesso, l’Amministrazione finanziaria:

  • qualifica la violazione in argomento – che interessa il campo “tipologia di opzione” del quadro C – come errore sostanziale,
  • in quanto dalla scelta effettuata derivano, infatti, diversi adempimenti e diverse conseguenze con riguardo al numero delle successive possibili cessioni.

Tale errore sostanziale, tuttavia, secondo la stessa Agenzia:

  • non fa perdere al committente il diritto di beneficiare della detrazione nella forma dell’opzione che ha prescelto;
  • non determina l’inesistenza dei crediti d’imposta sorti a fronte della detrazione nel “cassetto fiscale” dell’impresa edile (istante).

Detto in altri termini, per effetto dell’erronea compilazione dell’opzione il singolo condomino/persona fisica:

  • può comunque pagare con bonifico il corrispettivo indicato in fattura dalla società edile (fornitore) al netto dell’importo del credito “ceduto” alla stessa (importo del “teorico” sconto in fattura);
  • operando una specie di “compensazione finanziaria” tra il corrispettivo che la ditta avrebbe dovuto riconoscere per l’acquisto del credito (erroneamente indicato nella comunicazione) ed il corrispettivo “lordo” dovuto.

Diversamente, se l’Agenzia avesse scelto un’interpretazione più rigida si sarebbe potuti arrivare a mettere in dubbio l’esistenza del creditospettante per il mancato pagamento della quota parte di spese non scontate a causa dell’errore.

Quanto al cessionario, infine, lo stesso mantiene la possibilità di compensare in F24 il credito d’imposta ricevuto, ma non può cederlo a soggetti non qualificati, in quanto risultano irrilevanti sia gli accordi civilistici dello sconto in fattura stipulati con il contribuente sia l’avere indicato in fattura lo sconto applicato.

Riferimenti normativi:

Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.

Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.