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4 DICEMBRE 2025
L’INPS – con Circolare del 3 dicembre 2025, n. 149 – ha illustrato le modalità di liquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola riferita all’anno 2025 in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 10-bis, decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92 (convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2025, n. 113).
Tale norma, nel disciplinare il trattamento di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) riconosciuto per emergenze climatiche, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2025, sia agli operai agricoli a tempo indeterminato che agli operai agricoli a tempo determinato, dispone che i periodi di CISOA fruiti sono equiparati al lavoro ai fini del calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola.
L’indennità di disoccupazione agricola, in presenza di tutti i prescritti requisiti, è erogata per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell’anno di competenza della prestazione entro il limite di 365 giornate (366 in relazione agli anni bisestili) del parametro annuo di riferimento, dal quale sono detratti i periodi di lavoro agricolo e non agricolo dipendente e autonomo, le giornate indennizzate ad altro titolo (ad esempio, per malattia, maternità o infortunio) e quelle non indennizzabili.
Ai fini del calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola riferita all’anno 2025, alle giornate di lavoro effettivo sono aggiunti i periodi di CISOA fruiti ai sensi della normativa in argomento nel periodo compreso tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2025.
Atteso che la citata indennità può essere erogata solo in relazione alle giornate dell’anno non coperte da alcun tipo di contribuzione, l’incremento delle giornate di lavoro ottenuto sommando i periodi di CISOA a quelli di lavoro effettivo determina un beneficio in termini di giornate indennizzabili per disoccupazione agricola solo per i lavoratori in relazione ai quali la predetta somma non supera per il 2025 il limite di 182 giornate.
Circolare 3 dicembre 2025, n. 149
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