CIRCOLARE MONOGRAFICA
Disciplina delle detrazioni per carichi familiari alla luce delle novità introdotte ad inizio anno 2025 e dei possibili riflessi in arrivo tramite il Decreto fiscale Correttivo Ter
DI FRANCESCO GERIA – LABORTRE STUDIO ASSOCIATO | 5 DICEMBRE 2025
Con l’avvicinarsi della fine del periodo di imposta i datori di lavoro, quali sostituti di imposta, sono chiamati a svolgere il c.d. “conguaglio di fine anno”.
Tra i valori da tenere in considerazione al fine di determinare la giusta imposta netta dovuta dai lavoratori dipendenti e collaboratori, vi sono quelli relativi alle detrazioni per carichi di famiglia che nel corso dell’anno possono essere stati oggetto di variazioni non comunicate al proprio datore (es. familiare a carico che a seguito di nuova occupazione comporta la perdita della detrazioni fruita).
Diviene quindi importante porre l’attenzione sulla disciplina delle detrazioni per carichi familiari in particolare alla luce delle novità introdotte ad inizio anno 2025 e dei possibili riflessi in arrivo tramite il Decreto fiscale Correttivo-ter.
Le detrazioni per carichi di famiglia
Già a decorrere dalla Legge di Bilancio 2022 sono state apportate fondamentali modifiche alle modalità di calcolo delle detrazioni d’imposta spettanti per familiari a carico.
A decorrere dal 1° marzo 2022, infatti, in ragione dell’introduzione dell’Assegno unico e universale per i figli, le detrazioni per figli a carico sono state assorbite in questo nuovo strumento.
Tuttavia, continuavano ad essere applicate:
- le detrazioni per familiari a carico diversi dai figli;
- le detrazioni per figli a carico se di età superiore a 21 anni.
Le detrazioni per carichi di famiglia sono concesse in base all’esistenza, presso il nucleo famigliare, di soggetti che non sono in grado di produrre redditi e quindi possono essere definite “fiscalmente a carico”.
I soggetti fiscalmente a carico per poter mantenere tale requisito devono dimostrare:
- di possedere un reddito complessivo annuo lordo non superiore a euro 2.840,51 (euro 4.000 per i figli sino a 24 anni). Nel reddito devono essere ricomprese tutte le tipologie di reddito computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari, missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa, dagli enti centrali della Chiesa cattolica e la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nella zona di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- di essere a carico del contribuente principale anche nel caso di non convivenza.
Le detrazioni per carichi di famiglia sono riconosciute su base annua e in proporzione ai mesi di effettiva esistenza a carico del contribuente.
Inoltre, i familiari a carico portatori di handicap devono essere riconosciuti disabili ai sensi della Legge n. 104/1992.
Successivamente, la Legge di Bilancio 2025 ha introdotto ulteriori disposizioni e modifiche all’impianto di cui all’art. 12 del TUIR. Viene, infatti, modificato il regime di detrazione per i figli a carico, con estensione della detrazione solo ai figli di età tra i 21 e i 30 anni, o ai figli con disabilità accertata.
In riferimento al vincolo di parentela dal 1° gennaio 2025 sono definibili fiscalmente a carico:
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati;
- gli ascendenti del contribuente (genitori, nonni, bisnonni).
Più nel dettaglio, viene previsto che dall’imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:
- 800 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104;
- 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ciascun ascendente che conviva con il contribuente.
Dal 2025, le detrazioni non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all’estero.
Detrazione per coniuge a carico
L’art. 12, al comma 1 del TUIR stabilisce che, per il 2025, dall’imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:
a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:
- 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;
- 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;
- 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;
Se il rapporto di cui al numero 1), è uguale a uno, la detrazione compete nella misura di 690 euro.
Se i rapporti di cui ai numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non compete.
b) inoltre, la detrazione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di un importo pari a:
- 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro;
- 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro;
- 30 euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro;
- 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro;
- 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro;
| Importo detrazione | Reddito complessivo (1) |
| 800 – [110 x (reddito complessivo/15.000)] | Non superiore ad euro 15.000 |
| 690 | Da euro 15.001 a euro 29.000 |
| 700 | Da euro 29.001 a euro 29.200 |
| 710 | Da euro 29.201 a euro 34.700 |
| 720 | Da euro 34.701 a euro 35.000 |
| 710 | Da euro 35.001 a euro 35.100 |
| 700 | Da euro 35.101 a euro 35.200 |
| 690 | Da euro 35.201 a euro 40.000 |
| 690 x (80.000 – reddito complessivo)/40.000 | Da euro 40.001 a euro 80.000 |
| Zero | Oltre euro 80.000 |
| 1) Al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze. | |
Maggiorazione detrazione per coniuge a carico
La detrazione spettante come sopra indicata è aumentata di un importo pari a:
| Reddito complessivo (1) | Maggiorazione |
| Oltre 15.000 e fino a 29.000 euro | zero |
| Oltre 29.000 e fino a 29.200 euro | 10 euro |
| Oltre 29.200 e fino a 34.700 euro | 20 euro |
| Oltre 34.700 e fino a 35.000 euro | 30 euro |
| Oltre 35.000 e fino a 35.100 euro | 20 euro |
| Oltre 35.100 e fino a 35.200 euro | 10 euro |
| Oltre 35.200 | zero |
| (1) Al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze. | |
Il Sig. Verdi, lavoratore dipendente, ha un reddito complessivo stimato per l’anno 2025 pari a € 52.160,21. La moglie è a suo carico. Sulla base del reddito stimato va applicata la formula corrispondente alla fascia reddituale:
690 x (80.000 – reddito complessivo) / 40.000)
Pertanto: 690 x (80.000 – 52.160,21) / 40.000) = 690 x 0,6959 = € 480,17
L’importo, spettante su base annua, va rapportato su base mensile = € 480,17 / 12 = € 40,01
Detrazione per figli a carico
Come anticipato in precedenza, sempre l’art. 12, comma 1 del TUIR indica come, a decorrere dal 1° gennaio 2025, le detrazioni per carichi di famiglia spettano con riferimento ai figli a carico nella misura:
- di 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, nonché i figli del coniuge deceduto conviventi con il coniuge superstite;
- di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni;
- nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità.
- se il figlio non possiede un reddito annuo di euro 2.840,51 elevati a euro 4.000 per i figli sino a 24 anni.
La detrazione spetta:
– per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 95.000 euro;
– diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro.
In presenza di più figli che danno diritto alla detrazione, l’importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.
La detrazione è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato.
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore.
Quest’ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all’altro genitore affidatario un importo pari all’intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50% della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo.
Infine, se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste per il coniuge a carico.
Interpello n. 243/2025 – Il genitore che ha sostenuto spese nell’interesse dei figli che sono fiscalmente a carico, in quanto possiedono un reddito complessivo non superiore a quello indicato al comma 2 dell’articolo 12 del TUIR, può fruire, ai sensi del comma 2 dell’articolo 15del TUIR, delle corrispondenti detrazioni in sede di dichiarazione dei redditi anche se non spettano più le detrazioni indicate nel medesimo articolo 12.
Circolare n. 4/E/2025 – Atteso che le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate al mese e competono per i mesi in cui sussistono le condizioni richieste, la detrazione di cui al novellato articolo 12, comma 1, lettera c), del TUIR spetta dal mese del compimento dei 21 anni di età del figlio fino al mese antecedente al compimento dei 30 anni.
Tabella detrazione:
- figli maggiori di 21 anni e reddito sino a 4.000,00 euro o maggiori di 24 anni e sino a 30 anni e reddito sino a 2.840,51 euro;
- figli disabili maggiori di 21 anni e reddito sino a 4.000,00 euro o maggiori di 24 anni e reddito sino a 2.840,51 euro.
| N. Figli | Detrazione teorica | Importo detrazione (*) |
| 1 | 950 | 950 x (95.000 – reddito complessivo)/95.000 |
| 2 | 1.900 | 1.900 x (110.000 – reddito complessivo)/110.000 |
| 3 | 2.850 | 2.850 x (125.000 – reddito complessivo)/125.000 |
| 4 | 3.800 | 3.800 x (140.000 – reddito complessivo)/140.000 |
| 5 | 4.750 | 4.750 x (155.000 – reddito complessivo)/155.000 |
| 6 | 5.700 | 5.700 x (170.000 – reddito complessivo)/170.000 |
| 7 | 6.650 | 6.650 x (185.000 – reddito complessivo)/185.000 |
| 8 | 7.600 | 7.600 x (200.000 – reddito complessivo)/200.000 |
| 9 | 8.550 | 8.550 x (215.000 – reddito complessivo)/215.000 |
| 10 | 9.500 | 9.500 x (230.000 – reddito complessivo)/230.000 |
| (*) Al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze. | ||
Se i rapporti di cui sopra sono pari a zero, minori di zero o uguali a uno, le detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato dei già menzionati rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali.
Relativamente alla posizione dei figli disabili maggiori di 21 anni e reddito sino a 4.000,00 euro o maggiori di 24 anni e reddito sino a 2.840,51 euro, si precisa che l’assegno unico ed universale ai figli sarà compatibile con il riconoscimento delle detrazioni per figli a carico. Le due misure, dunque, andranno a sommarsi.
Il Sig. Verdi, lavoratore dipendente, ha un reddito complessivo stimato per l’anno 2025 pari a € 40.00,00 e un figlio a carico di 22 anni. Sulla base del reddito stimato va applicata la formula corrispondente alla fascia reddituale:
950 x [(95.000 – Reddito Complessivo) / 95.000
Pertanto: 950 x [(95.000 – 40.000) / 95.000] = 950 x 0,5789 = 549,96 euro
L’importo, spettante su base annua, va rapportato su base mensile = € 549,96 / 12 = € 45,83
Detrazione per altri familiari a carico
Infine, l’articolo 12, comma 1 del TUIR, con le modifiche introdotte dal 2025, prevede che gli altri familiari ascendenti che convivono con il contribuente sia riconoscibile una detrazione d’imposta pari a 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ciascun ascendente che conviva con il contribuente.
La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.
Tabella detrazione per altri familiari ascendenti a carico
| N. altri familiari | Detr. Teorica | Importo detrazione (*) | |
| Per ogni altro familiare a carico | 750 | (750 x n. altri familiari) x (80.000 – reddito complessivo)/80.000 |
Se i rapporti di cui sopra sono pari a zero, minori di zero o uguali a uno, le detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato dei già menzionati rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali.
Novità Decreto fiscale Correttivo-ter
Infine, è opportuno segnalare una possibile novità in via di introduzione a cura del Decreto fiscale Correttivo-ter recentemente licenziato dell’Esecutivo.
L’attuale articolo 12, comma 4-ter del TUIR indica come, ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel medesimo articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione.
La novella estende questo principio prevedendo che, quando le disposizioni fiscali fanno riferimento alle persone indicate nell’art. 12 del Tuir, si considerano, ancorché non spetti una detrazione per carichi di famiglia:
– il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
– i figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto;
– nonché le altre persone elencate nell’articolo 433 del codice civile che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
Qualora siano anche richiamate le condizioni previste dal comma 2 dell’art. 12 del TUIR (e cioè i limiti reddituali per definirsi a carico fiscalmente) , ovvero se si fa riferimento ai familiari fiscalmente a carico, si considerano i soggetti di cui al primo periodo che possiedono un reddito complessivo non superiore ai limiti indicati nello stesso comma 2.
In pratica, tali soggetti andranno considerati anche se, in taluni casi, non è più prevista, a loro favore, una detrazione per carichi di famiglia; si pensi ai figli di età fino a 21 anni (detrazione soppressa con l’art. 10, comma 4, D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230) o superiore a 30 anni nonché ai fratelli e sorelle conviventi (detrazioni soppresse con l’art. 1, comma 11, lettera a), Legge 30 dicembre 2024, n. 207).
Inoltre, nel novellato comma 4-ter dell’art. 12 del TUIR si prevede, al secondo periodo, che se una disposizione fiscale prevede un beneficio a favore dei familiari di cui all’art. 12 per i quali ricorrono le condizioni previste dal comma 2 del medesimo, ovvero se si fa genericamente riferimento ai familiari fiscalmente a carico, si devono considerare fra i beneficiari i soggetti sopra elencati che possiedono un reddito complessivo non superiore ai limiti indicati nello stesso comma 2 dell’art. 12 vale a dire 2.840,51 euro, ovvero 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni.
Inoltre, tali nuove disposizioni si andranno ad applicare a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto emanando. Tant’è che, qualora tale Decreto dovesse vedere la luce entro il 31 dicembre 2025, le nuove disposizioni potranno sortire effetti sui conguagli di fine anno 2025.
| Attuale testo art. 12, c. 4-terdel TUIR | Emanando testo art. 12, c. 4-ter del TUIR |
| Ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione. | 1. Quando le disposizioni fiscali fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, si considerano, ancorché non spetti una detrazione per carichi di famiglia, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, nonché le altre persone elencate nell’articolo 433 del codice civile che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Qualora siano anche richiamate le condizioni previste dal comma 2, ovvero se si fa riferimento ai familiari fiscalmente a carico, si considerano i soggetti di cui al primo periodo che possiedono un reddito complessivo non superiore ai limiti indicati nello stesso comma 2.».2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto |
Modello richiesta detrazioni
Al fine di poter gestire al meglio le detrazioni, in particolare in sede di conguaglio di fine anno, i sostituti d’imposta dovranno raccogliere le dovute informazioni e i relativi dati attinenti ai familiari a carico o meno. Difatti, tale conoscenza permetterà di gestire correttamente le dovute attribuzioni e fruizioni delle detrazioni e permettere così anche una corretta compilazione della Certificazione Unica 2026.
Di seguito si riporta un bozza di comunicazione che il lavoratore è tenuto a rilasciare al proprio datore di lavoro al fine del godimento delle detrazioni di imposta.
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 12
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