4° Contenuto Riservato: Accertamento da redditometro: le spese che derivano da redditi esenti o non imponibili vanno provate

COMMENTO

DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 10 DICEMBRE 2025

Nel giudizio tributario è legittimo l’utilizzo del metodo sintetico di determinazione del reddito, il quale stabilisce una presunzione legale di capacità contributiva basata sulle spese sostenute dal contribuente nel periodo d’imposta. In tale contesto, spetta al contribuente dimostrare che le spese sono state finanziate con redditi non imponibili o con risorse provenienti da terzi. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 31114 del 28 novembre 2025, ha stabilito che per “sconfessare” il redditometro occorre provare che le spese derivano da redditi esenti o non imponibili.

Il caso

La vicenda nasce a seguito del fatto che l’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di contribuente un avviso di accertamento con il quale determinava con metodo sintetico, ai sensi dell’art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973, il reddito complessivo ai fini dell’IRPEF in relazione all’anno 2014, operando le conseguenti riprese a tassazione e irrogando le sanzioni pecuniarie previste dalla legge.

I rilievi formulati dall’Ufficio si fondavano sulla contestazione di:

  1. spese certe” (canoni di locazione, energia elettrica, gas, telefono, altri beni e servizi) per un importo complessivo di 39.081 euro;
  2. spese per elementi certi” (acqua, oneri condominiali, manutenzione ordinaria) inerenti a beni immobili ritenuti di proprietà o in possesso del contribuente, per un totale di 3.356 euro;
  3. spese per investimenti”, ammontanti a 99.000 euro.

Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale la quale dichiarava cessata la materia del contendere limitatamente alle riprese riguardanti le “spese per elementi certi”, nel frattempo annullate in via di autotutela dall’Amministrazione finanziaria, e accoglieva, per il resto, il ricorso del contribuente.

La pronuncia veniva, però, successivamente riformata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che in parziale accoglimento dell’appello erariale, confermava la legittimità dell’atto impositivo con esclusione delle riprese fiscali concernenti le “spese certe” per canoni di locazione, quantificate in 24.000 euro (oltre che di quelle “per elementi certi” già annullate dall’Ufficio in via di autotutela).

A fondamento della decisione adottata il collegio regionale osservava quanto segue: la prova che nel 2014 il contribuente accertato non avesse realmente sopportato spese per canoni di locazione emergeva dalla dichiarazione resa dalla figlia nella qualità di legale rappresentante della società locatrice.

La riferita dichiarazione, avente di per sé valore indiziario, risultava corroborata dalla circostanza che in quello stesso anno il contribuente aveva acquisito la titolarità del 99% delle quote della società, così “di fatto divenendo il proprietario dell’immobile da lui utilizzato come abitazione” ciò rendeva plausibile il mancato pagamento dei canoni di locazione.

Era, invece, rimasto sfornito di idoneo supporto probatorio l’assunto del contribuente secondo cui le altre “spese certe” e quelle “per investimenti” sarebbero state sostenute, rispettivamente, dalla predetta figlia e dalla moglie.

La sentenza della Cassazione

Osservano i giudici di legittimità che la Commissione tributaria regionale, secondo il contribuente ricorrente, ha erroneamente ritenuto legittimol’utilizzo da parte dell’Agenzia delle Entrate del metodo sintetico di determinazione del reddito.

I giudici regionali avrebbero tralasciato di considerare che il contribuente è una persona di 80 anni, che, data la sua età, non produce redditi o per lo meno è lecito presumere che alla sua età non svolga attività lavorativa produttiva di redditi, così come è lecito che le sue spese possano essere finanziate dai propri figli benestanti.

Viene, inoltre, evidenziato che nulla impediva di dimostrare che le spese contestate dall’Ufficio fossero state sostenute con provvista derivante da finanziamenti concessi da terzi.

Per la Cassazione il motivo è in parte inammissibilein parte infondato.

Accogliendo solo parzialmente il ricorso del contribuente, la CTP aveva implicitamente riconosciuto la legittimità del metodo sintetico di determinazione del reddito utilizzato dall’Ufficio.

I giudici tributari del merito non hanno affatto negato che il contribuente potesse dimostrare di aver sostenuto le spese in discorso con provvista derivante da finanziamenti concessi da terzi, bensì ha esclusoall’esito della valutazione del compendio istruttorio acquisito al processo, che tale prova fosse stata concretamente offerta.

Il ricorrente censura la sentenza della Commissione regionale per aver a torto ritenuto mancante la prova del fatto che le “spese certe” e quelle “per investimenti” fossero state sostenute dal contribuente ricorrente con denaro proveniente dalla figlia e dalla moglie.

In particolare afferma che, contrariamente a quanto affermato dai giudici di appello, tale prova sarebbe stata fornita dal contribuente mediante la produzione:

  1. delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese dalla predetta figlia;
  2. di copia dell’atto di cessione di quote della s.r.l. da cui si evinceva che il pattuito corrispettivo di 99.000 euro era stato versato dall’acquirente a mezzo di assegno bancario.

La Commissione regionale avrebbe, inoltre, omesso di rilevare che nessuna prova era stata offerta dall’Agenzia delle Entrate a supporto dell’avanzata pretesa tributaria, la quale si basava su mere presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

Anche questo motivo è in parte inammissibilein parte infondato.

Osserva la Cassazione che per, consolidata giurisprudenza di legittimità, la denuncia di violazione dell’art. 2697 c.c. è consentita in sede di legittimità ove si contesti al giudice di aver attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole discomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, e non invece quando oggetto di censura sia la valutazione che il giudice medesimo abbia svolto delle prove proposte dalle parti, essendo la stessa sindacabile in cassazione entro i ristretti limiti stabiliti dal novellato art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c.

Occorre, inoltre, considerare che l’art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973, nella versione, che qui viene in rilievo, vigente a seguito delle modificheintrodotte dal D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, prevede la possibilità di determinare sinteticamente il reddito complessivo della persona fisica sulla base delle spese di qualsiasi genere da questa sostenute nel corso del periodo d’imposta, “salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile”.

Esso stabilisce, quindi, una presunzione legale “iuris tantum” di capacità contributiva, per effetto della quale l’Amministrazione finanziaria è dispensata da ulteriori prove, rimanendo a carico del contribuente l’onere di dimostrare la provenienza non reddituale delle somme occorrenti per far fronte alle dette spese.

In conclusione la Corte di Cassazione rigetta integralmente il ricorso del contribuente.

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