1° Documento Riservato: Tutto Quesiti: Antiriciclaggio: le novità 2025 per gli Studi Professionali

CIRCOLARE TUTTOQUESITI

Le risposte alle domande dei professionisti

DI ANNALISA DE VIVO, ARMANDO URBANO | 10 DICEMBRE 2025

Si presentano le riposte ai quesiti pervenuti in occasione del Master MySolution Fisco 2025/2026 dal titolo “Antiriciclaggio: le novità 2025 per gli Studi professionali”. L’incontro, un approfondimento tecnico-operativo, rivolto ai professionisti impegnati nell’applicazione del D.Lgs. n. 231/2007. Il Corso si focalizza sull’analisi delle Regole tecniche del CNDCEC aggiornate nel 2025, con particolare attenzione ai presidi organizzativi e procedurali richiesti per l’effettiva attuazione degli obblighi di autovalutazione del rischio, adeguata verifica della clientela e conservazione dei dati e delle informazioni. Vengono inoltre esaminate le novità inerenti alcune recenti modifiche legislative del D.Lgs. n. 231/2007, allo stato dell’arte del Registro dei titolari effettivi e alle nuove istruzioni operative per le Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS), in corso di approvazione definitiva.

Quesito n. 1 – Dichiarazione del cliente a distanza con firma digitale

Domanda

Abbiamo alcuni clienti la cui procedura di antiriciclaggio è stata effettuata diversi anni fa e per tal motivo vorrei riproporgli un nuovo modello dichiarazione del cliente AV.4 aggiornato e recente. Vorrei sapere se posso farla a distanza inviandogli il modello da firmare elettronicamente con firma digitale. Si può fare? Ci sono particolari tipi di firma di cui tenere conto?

Risposta

La dichiarazione del cliente, redatta su modello AV.4 o in qualsiasi altro formato conforme al D.Lgs. n. 231/2007, può essere trasmessa al cliente e da lui firmata digitalmente con un dispositivo conforme ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice Amministrazione Digitale). Resta fermo che ai fini del corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica la dichiarazione dovrà essere acquisita entro 30 giorni dal conferimento dell’incarico, in tal senso farà fede la data riportata nella firma digitale del documento.

Quesito n. 2 – Codice prestazione per adempimenti fiscali

Domanda

Ma nel caso di tenuta contabilità semplificata con dichiarativi e tutti gli adempimenti fiscali, che codice di prestazione va indicato?

Risposta

La tenuta della contabilità rientra tra le prestazioni classificate dalle Regole tecniche a rischio inerente abbastanza significativo (pari a 3).

Quesito n. 3 – Esclusione della compilazione della Tabella B per consulenze fiscali a partire dal 16 gennaio 2025

Domanda

Dalla modifica delle Regole tecniche risulta che non deve essere compilata la Tabella B per la consulenza fiscale, oltre che per la tenuta della contabilità. Ciò vale da ora in poi o è una precisazione che vale anche per il passato? Per esempio, per incarico di consulenza contabile e fiscale riguardante tenuta della contabilità e adempimenti fiscali conseguenti non è mai stata compilata la tabella B.

Risposta

La precisazione vale esclusivamente per gli incarichi acquisiti a partire dal 16 gennaio 2025 (data di approvazione delle Regole tecnicheaggiornate). Nondimeno, la logica che ha condotto ad estendere l’esclusione anche alla consulenza fiscale può eventualmente essere fatta valere in sede difensiva, laddove al professionista venisse contestata l’omessa compilazione della Tabella B per i relativi incarichi.

Quesito n. 4 – È sufficiente l’annotazione della variazione del personale all’interno del fascicolo esistente

Domanda

La variazione della composizione dello studio professionale tramite assunzione / licenziamento di personale, è uno dei requisiti che deve portare alla redazione di un nuovo fascicolo antiriciclaggio? Considerato che la prima pagina del fascicolo prevede l’elenco dell’organizzazione interna dello studio.

Risposta

Posto che la creazione di un fascicolo di studio non è prevista né dalla legge né dalle Regole tecniche, risultando lo stesso opportuno ai soli fini della dimostrazione dell’esistenza di una compliance antiriciclaggio da parte del professionista, risulta più che sufficiente un’annotazionedella variazione del personale all’interno del fascicolo esistente.

Quesito n. 5 – Collaboratore di studio con partita IVA soggetto a obblighi antiriciclaggio

Domanda

Collaboratore di studio (no commercialista), con sua partita IVA, emette direttamente fattura al suo cliente ditta per la tenuta della contabilità. Utilizza però il software dello studio, da cui poi vengono elaborate ed inviate le varie dichiarazioni, con indicato come intermediario abilitato il titolare dello studio. Chi deve effettuare adeguata verifica del cliente e formare il fascicolo?

Risposta

Per rispondere correttamente alla domanda bisognerebbe conoscere il codice ATECO del collaboratore. Qualora il codice ATECO fosse inerente alla fornitura di sevizi in materia di contabilità e tributi il collaboratore sarebbe soggetto a tutti gli obblighi antiriciclaggio e dovrebbe fare l’adeguata verifica della clientela.

Quesito n. 6 – Antiriciclaggio: chiarimenti sul titolare effettivo in caso di nuda proprietà

Domanda

Nel caso di una s.r.l. con tre soci al 33,33% ciascuno, di cui il 25% detenuto in proprietà e l’8,33% detenuto in nuda proprietà in quanto il padre detiene l’usufrutto, per una quota complessiva in usufrutto del 25%, che è anche il legale rappresentante della società, chi è il titolare effettivo?

Risposta

Nei casi in cui le azioni o quote siano detenute in usufrutto, salvo diversa convenzione tra le parti, il diritto di voto spetta all’usufruttuario.

Tale circostanza induce a ritenere che, in caso di usufrutto su azioni o quote di ammontare superiore al 25% del capitale sociale, il titolare effettivo sia da individuarsi esclusivamente nell’usufruttuario, in quanto soggetto legittimato ad esercitare i principali diritti sociali connessi alla partecipazione.

Nel caso in esame non viene specificato se il genitore è nudo proprietario solo di un 25% o se detiene la nuda proprietà delle 3 quote sociali. Qualora avesse solo il 25% il padre non sarebbe titolare effettivo e lo sarebbero gli altri due soci. Qualora il padre avesse la nuda proprietà del 25% sulle 3 quote sociali, sarebbe l’unico titolare effettivo.

Quesito n. 7 – Verifica dello status di PEP indiretto nei titolari effettivi di una società cliente

Domanda

Se tra i titolari effettivi di una società cliente c’è un soggetto che è titolare effettivo anche di un’altra società (non cliente) che ha tra i propri titolari effettivi un PEP, come faccio a sapere che il mio cliente è indirettamente PEP?

Risposta

Sono persone politicamente esposte “le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami”.

Il professionista deve accertarsi se nella società cliente vi sia o meno un titolare effettivo che sia un PEP e la dichiarazione di tale status deve essere rilasciata dal legale rappresentante della società cliente.

La Regola tecnica n. 2.6. precisa che in relazione agli obblighi di adeguata verifica rafforzata, in presenza di titolare effettivo qualificabile come Persona Politicamente Esposta ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. dd), del Decreto, il concetto di titolarità effettiva congiunta si riferisce evidentemente non a tutti i casi in cui una PPE sia socio in affari con uno o più soggetti non PPE, ma solo ai casi in cui lo status di persona politicamente esposta di questi ultimi ricorra per effetto, appunto, della titolarità congiunta, da determinarsi secondo le indicazioni fornite dal Decreto, di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari con taluno dei soggetti titolari delle cariche pubbliche indicate dal legislatore.

Quesito n. 8 – Fusione di società professionali: adempimenti antiriciclaggio

Domanda

Nel caso di fusione di due studi s.r.l. e STP, in cui uno ha la fascicolazione cartacea e uno ha fascicolazione digitale, deve essere tutto portato preferibilmente o digitale o cartaceo? Inoltre, devono essere rielaborati tutti i fascicoli con la nuova denominazione di studio anche se i professionisti titolari/valutatori sono gli stessi?

Risposta

Nel caso di fusione tra due STP e s.r.l. gli adempimenti antiriciclaggio ante fusione devono essere archiviati singolarmente dai singoli studi professionali e devono essere conservati (in formato cartaceo per l’una e in formato informatico per l’altra) dalla STP s.r.l. incorporante o dalla new-co risultante dalla fusione per unione.

La conservazione ha come obiettivo quello di impedire la perdita o la distruzione dei documenti e di mantenere nel tempo le loro caratteristiche di integrità, leggibilità e reperibilità.

Gli adempimenti post fusione dovranno essere espletati dalla società superstite o dalla new-co.

Quesito n. 9 – Identificazione del titolare effettivo

Domanda

Ho costituito una s.r.l., in cui sono socio al 30%, che seguirò personalmente. Come faccio a identificare me stessa come titolare effettivo?

Risposta

Il legale rappresentante della società quando compilerà il modello AV.4 relativo alla dichiarazione del cliente indicherà i titolari effettivi della società, tra cui la professionista che detiene il 30%, anche se la stessa è il tenutario delle scritture contabili.

Quesito n. 10 – Individuazione titolare effettivo di un consorzio

Domanda

In un consorzio istituito sotto forma di ente pubblico economico i cui soci sono in prevalenza Comuni, tra i quali un Comune detiene quasi il 40% delle quote del fondo di dotazione consortile, quest’ultimo o, meglio, il sindaco di quel Comune è il titolare effettivo, anche se non esercita un effettivo controllo, insieme al legale rappresentante del consorzio ed ai consiglieri delegati?

Risposta

Nei consorzi con quattro o più consorziati, il titolare effettivo potrà essere individuato nelle persone degli amministratori con rappresentanza legale e dotati dei poteri di amministrazione o direzione, conformemente al proprio assetto organizzativo o statutario.

Quesito n. 11 – Clienti non più gestiti dallo studio per cessazione mandato: obblighi antiriciclaggio

Domanda

Clienti non più gestiti dallo studio per cessazione mandato, per tali clienti si chiede se si può eliminare il fascicolo o tenerlo separatamente da quelli in corso di mandato e per quanto tempo deve essere conservato il fascicolo?

Risposta

Il fascicolo deve essere conservato per 10 anni a partire dalla cessazione dell’incarico. Si ritiene che il fascicolo del cliente cessato possa essere conservato anche separatamente da quelli relativi ai clienti in essere.

Quesito n. 12 – Causale antiriciclaggio per consulenza del lavoro

Domanda

Nel caso di elaborazioni di busta paga e consulenza del lavoro varie quale causale utilizzare?

Risposta

La tenuta delle buste paga non è soggetta ad obblighi di adeguata verifica della clientela (art. 17, comma 7, D.Lgs. n. 231/2007). Per la consulenza del lavoro è possibile fare riferimento a prestazioni affini quali, ad esempio, consulenza aziendale.

Quesito n. 13 – Antiriciclaggio: obbligo di conservazione dei documenti

Domanda

Il Registro antiriciclaggio è obbligatorio?

Risposta

Il Registro antiriciclaggio è stato abrogato a partire dal 4 luglio 2017.

Da quella data gli obblighi di registrazione sono stati sostituiti da obblighi di conservazione dei documenti in modalità cartacea, informatica o mista (artt. 3134, D.Lgs. n. 231/2007).

Quesito n. 14 – CED è obbligato alla normativa antiriciclaggio

Domanda

Vorrei sapere se anche un CED è obbligato alla normativa antiriciclaggio. Nel caso specifico, il CED fattura le prestazioni ai clienti e il professionista fattura le prestazioni di consulenza al CED.

Risposta

Ai fini della normativa antiriciclaggio, il professionista e il CED sono due soggetti distinti ed entrambi obbligati al rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

I fascicoli antiriciclaggio e gli adempimenti da porre in essere, anche se i clienti sono gli stessi, dovranno essere predisposti singolarmente dal professionista e dal CED e dovranno contenere gli stessi documenti, tranne la lettera di incarico, che sarà predisposta autonomamente da ogni soggetto (il CED la deve predisporre per tutti i clienti e il professionista la predisporrà solo nei confronti del CED).

Al fine di razionalizzare e semplificare l’adempimento, in luogo dell’adeguata verifica, il professionista potrebbe richiedere al CED l’attestazione di cui agli artt. 26 ss. del D.Lgs. n. 231/2007 per i clienti comuni.

Quesito n. 15 – Autovalutazione del rischio da adeguarsi

Domanda

Per quanto concerne l’autovalutazione del rischio da adeguare entro il 27 maggio 2026, va rifatta per ciascun cliente con il nuovo modello?

Risposta

L’autovalutazione del rischio viene effettuata dallo studio professionale e deve essere documentata – a tal fine può essere utilizzato il modello AV.0 (solo per i dottori commercialisti e gli esperti contabili) o altro ritenuto utile – e riguarda l’esposizione complessiva del professionista/studio associato/STP al rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo; quindi, non deve essere effettuata per ciascun cliente ma per lo studio nel suo complesso.

Quesito n. 16 – Autovalutazione del rischio: ripartizione degli obblighi tra società di servizi s.r.l. e professionista

Domanda

In caso di una società di servizi s.r.l. che fattura direttamente ai clienti e il professionista fattura tutte le prestazioni effettuate ai clienti alla società di servizio s.r.l., l’autovalutazione del rischio e della clientela deve essere fatta dalla società s.r.l. o deve essere predisposta la documentazione come s.r.l., ma nello specifico compilata e firmata dal professionista?

Risposta

Nel caso descritto, la s.r.l. effettua l’autovalutazione del rischio secondo le modalità previste dall’organismo di autoregolamentazione di riferimento (CNDCEC se i soci della s.r.l. sono tutti iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) e il relativo documento è firmato dal rappresentante legale. 
Il professionista effettua a sua volta l’autovalutazione del rischio in quanto, pur fatturando esclusivamente alla s.r.l., deve comunque considerare il rischio associato ai clienti e alle prestazioni professionali da lui specificamente effettuate.

Quesito n. 17 – Autovalutazione e adeguata verifica nelle STP: ruolo del responsabile e dei professionisti

Domanda

In caso di STP quindi l’alternativa è la nomina di un responsabile con autovalutazione in capo alla STP oppure affidare ad ogni professionista l’adempimento con autovalutazione personale? Nel primo caso chi svolge l’adeguata verifica della clientela vengono delegati i singoli professionisti che seguono i clienti o il responsabile antiriciclaggio?

Risposta

Occorre fare molta attenzione a non confondere gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela grava in capo al soggetto obbligato (professionista), il quale può demandare al personale amministrativo esclusivamente alcuni adempimenti formali – ad es. acquisizione e conservazione del documento di riconoscimento del cliente – mentre deve svolgere personalmente la valutazione del rischio cliente/prestazione, l’individuazione del titolare effettivo, l’acquisizione di informazioni su natura e scopo della prestazione. Ciò anche nel caso di nomina del responsabile antiriciclaggio, al quale sono rimesse esclusivamente funzioni di supervisione degli adempimenti dello studio professionale. L’autovalutazione del rischio, invece, è adempimento che nella STP può essere svolto in modalità accentrata – in tal caso il relativo documento sarà firmato dal rappresentante legale – oppure da ciascun singolo socio individualmente.

In sintesi: l’adeguata verifica va sempre assolta individualmente dal soggetto obbligato, l’autovalutazione può (ma non necessariamente deve) essere svolta anche a livello accentrato.

Quesito n. 18 – Mitigazione del rischio

Domanda

Il concetto legato ad un rischio abbastanza significativo, nel concreto, quindi declinato nella organizzazione d’ufficio, cosa significa esattamente? Cosa occorre fare/implementare?

Risposta

Il rischio è abbastanza significativo quando lo studio è esposto a fenomeni di riciclaggio, da un lato, a causa della tipologia di clientela presente (es. PEP, strutture societarie complesse, soggetti indagati o con procedimenti penali in corso), delle prestazioni che rende (es. consulenza in operazioni/finanza straordinarie) e dell’area geografica in cui opera (es. Provincia ad alto rischio per elevato utilizzo del contante e/o per elevato numero di SOS) e, dall’altro, per l’assenza o l’insufficienza dei presidi antiriciclaggio (es. non viene effettuata l’adeguata verifica della clientela, non sono analizzate le operatività anomale ai fini della segnalazione). In tal caso, occorre innanzitutto verificare la correttezza dei presidi: effettuare l’adeguata verifica secondo il profilo di rischio rilevato e monitorare il cliente con una cadenza periodica legata al rischio rilevato è il minimo per assolvere correttamente gli obblighi di legge. Inoltre, ai fini di mitigazione del rischio, rileva l’attività di formazione rivolta al personale di studio, con l’intento di accrescerne la sensibilità e la capacità di rilevare situazioni anomale. Infine, la nomina di un responsabile antiriciclaggio per la supervisione dei presidi può essere una misura efficace di mitigazione e rischio negli studi associati/STP.

Quesito n. 19 – Variazione del personale: autovalutazione del rischio e aggiornamento fascicolo

Domanda

Nei casi in cui ci siano variazioni di personale all’interno dello studio (entra un dipendente ed esce un altro), deve essere fatta una nuova autovalutazione del rischio e di conseguenza aggiornato l’antiriciclaggio o non è uno dei requisiti previsti per una nuova autovalutazione?

Risposta

Le variazioni del personale non inficiano l’autovalutazione, a meno che ciò non impatti sulla vulnerabilità dello studio (aumento/diminuzione dell’efficacia dei presidi antiriciclaggio). Ovviamente i nuovi dipendenti dovranno essere adeguatamente formati.

Quesito n. 20 – Trasformazione da studio professionale a STP e obblighi antiriciclaggio

In caso di trasformazione da studio associato a STP (lo studio ha un unico presidio) è necessario rifare tutta la documentazione prevista dalle Regole tecniche o basta l’annotazione che lo studio è diventato STP?

Risposta

In assenza di variazioni, cioè se i soci della STP sono gli stessi associati dello studio e il rischio non è mutato, allora non è necessario, essendo sufficiente annotare sui fascicoli che a partire dalla data X la clientela dello studio (in essere alla data della trasformazione) diviene clientela della STP. Ovviamente, alla scadenza prevista per il controllo costante, è invece opportuno aggiornare l’intera documentazione riferendola alla STP. Stesso dicasi per il documento di autovalutazione del rischio, che comunque dovrà essere aggiornato entro il 27 maggio 2026.

Quesito n. 21 – Cooperativa sociali e misure antiriciclaggio adottate dal revisore

Domanda

Una società cooperativa sociale, viene considerata soggetto molto rischioso? Un revisore contabile deve pertanto adottare tutte le misure conseguenti ai fini antiriciclaggio?

Risposta

Le cooperative sociali appartengono al Terzo settore di conseguenza il revisore, nell’effettuare l’analisi del rischio, secondo i parametri previsti dal D.Lgs. n. 231/2007, deve opportunamente valorizzare il parametro natura giuridica. Ciò non significa che l’adeguata verifica dovrà essere svolta in modalità rafforzata in quanto, con riferimento al caso concreto, il cliente potrebbe risultare a rischio poco significativo per effetto della scarsa rilevanza in concreto di un rischio di riciclaggio.

Quesito n. 22 – Fascicoli cartacei e valutazioni standardizzate: quali sono le criticità ai fini antiriciclaggio?

Se uno studio non ravvisa per i propri clienti alcuna particolare pericolosità e redige a livello cartaceo, ogni tre anni, i fascicoli evidenziando indici uguali per tutti i clienti, reputando tutti di uguale pericolosità, ci possono essere problemi in fase di controllo? Deve tenere anche un registro o bastano i fascicoli cartacei sottoscritti con documenti in pdf conservati nelle cartelle pc?

Risposta

Per come posta, la domanda lascia presagire una compliance eccessivamente formale. Infatti, se non vi è alcun dubbio che l’esito delle singole verifiche del professionista possa essere il medesimo per tutti i clienti (rischio basso), è un po’ difficile che i singoli indici di rischio possano essere gli stessi (es. natura giuridica del cliente, comportamento tenuto al momento della prestazione, area geografica di riferimento, tipologia di prestazione richiesta). In altre parole, se non vi è stata una reale analisi del rischio, ciò sicuramente potrà creare problemi in una eventuale fase di verifica degli adempimenti antiriciclaggio.

Quesito n. 23 – Impresa non iscritta RI e INPS: maggior rischio per gli obblighi antiriciclaggio

Domanda

Potenziale cliente che consegna giornali alle edicole (emette fattura all’agenzia di distribuzione) ha aperto solo la p. IVA, ma non può iscriversi all’Albo autotrasportatori per mancanza dei requisiti finanziari, di conseguenza, non è iscrivibile al RI né all’INPS. In questo caso, la mancata iscrizione incide sulla valutazione del rischio e sugli obblighi antiriciclaggio?

Risposta

Sicuramente la mancata iscrizione per assenza dei requisiti finanziari deve essere considerata dal professionista quale indicatore di un maggior rischio, nell’ambito della valutazione complessiva richiesta dalla normativa, imponendo di conseguenza un approccio particolarmente prudente e un monitoraggio del cliente a scadenze ravvicinate.

Quesito n. 24 – Conferma autovalutazione del rischio

Domanda

Come aggiornare l’autovalutazione triennale del rischio se non ci sono variazioni, si può confermare il grado di rischio nello stesso modello AV1 o si deve compilare un nuovo modello?

Risposta

Le Regole tecniche del CNDCEC del gennaio 2025 hanno previsto l’eliminazione della scadenza triennale per l’aggiornamento dell’autovalutazione del rischio. L’adempimento deve essere effettuato, mediante compilazione del modello AV.0, ogni qualvolta il professionista lo ritenga opportuno/necessario in ragione del rischio (soprattutto se cambia l’assetto organizzativo dello studio), ovvero entro un anno dalla pubblicazione dell’aggiornamento periodico dell’Analisi nazionale dei rischi AML/FDT a cura del CSF (l’ultima analisi è di maggio 2025).

Per i neoiscritti all’Albo, soggetti agli obblighi antiriciclaggio, la prima autovalutazione del rischio dovrà invece essere effettuata entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di inizio dell’attività professionale.

Quesito n. 25 – Manuale procedure antiriciclaggio

Domanda

C’è un modello di manuale procedure antiriciclaggio?

Risposta

Il CNDCEC ha pubblicato il 7 gennaio 2016 un modello di Manuale delle procedure antiriciclaggio. Da allora lo stesso non è stato più aggiornato nonostante la normativa abbia subito notevoli variazioni ad opera del D.Lgs. n. 90/2017. Si consiglia di prendere spunto da tale elaborato del CNDCEC per redigere un proprio manuale dello studio che possa tener conto del novellato D.Lgs. n. 231/2007 e di quanto stabilito dalle Regole tecniche e dalle Linee guida emanate dal CNDCEC.

Quesito n. 26 – Documentazione, rinnovo controllo periodico e documentazione base

Domanda

Si chiede di sapere se in occasione della adeguata verifica dopo 24 mesi o 36 mesi, una volta controllata la situazione del soggetto e verbalizzata la nuova mutata o immutata posizione del cliente, si sia a posto e se la documentazione verbalizzata e firmata dal cliente vada interamente rifirmata dopo un numero di anni prestabiliti.

Risposta

La documentazione non deve essere rifirmata nel caso in cui non vi sono variazioni di alcun genere.

Quesito n. 27 – Invio delle sole dichiarazioni fiscali: professionista esonerato dall’obbligo di adeguata verifica

Domanda

Se in uno studio ci si occupa solo dell’invio dei dichiarativi fiscali avendo un incarico professionale meramente per quest’attività (es. una persona fisica che dà in locazione un immobile e ha del personale domestico) si ha l’obbligo di procedere a redigere il fascicolo e predisporre l’adeguata verifica?

Risposta

Se lo studio si occupa solo di mera compilazione e trasmissione delle dichiarazioni, come prescritto dal comma 7 dell’art. 17 del D.Lgs. n. 231/2007, vi è l’esonero dall’obbligo di adeguata verifica del cliente. A ciò si aggiunga che le Regole tecniche del CNDCEC precisano che la “Predisposizione e/o invio telematico di pratiche varie agli uffici pubblici competenti” come, ad esempio, la compilazione di questionari, dichiarazioni, istanze, raccolte e l’invio di dati verso Enti/Autorità Pubbliche (ad esempio CCIAA/Registro Imprese, Ministeri, Agenzia Entrate), poiché valgono ad integrare mere funzioni operative di carattere telematico, che non consentono alcuna valutazione in merito alle operazioni del cliente, del tutto analoghe alle prestazioni considerate esenti ex art. 17, comma 7, D.Lgs. n. 231/2007, non richiedono alcun tipo di adempimento ai fini antiriciclaggio.

Quesito n. 28 – Chiarimento su modelli da utilizzare e tempistiche da rispettare

Domanda

Controllo cliente già esistente, effettuato in novembre 2019. Utilizzati mod. AV.1 e AV.7, corretto? Tali modelli si utilizzano dal 26 maggio 2019 in avanti, sia per i clienti in essere che per quelli nuovi, corretto? Risultando controllo semplificato, i 36 mesi scattano dalla data indicata su AV.7 di novembre 2019?

Risposta

modelli allegati alle Linee guida del CNDCEC possono essere utilizzati dal 26 maggio 2019.

Con l’Informativa n. 68 del 18 luglio 2019 il CNDCEC ha prorogato al 1° gennaio 2020 l’entrata in vigore delle Regole tecniche in materia di antiriciclaggio e il conseguenziale obbligo di utilizzo della modulistica allegata alle Linee guida.

I nuovi modelli devono essere utilizzati sia per i clienti già in essere nello studio che per i nuovi clienti e all’esito della valutazione del rischio il monitoraggio costante dovrà essere effettuato ogni 36, 24, 12 o 6 mesi a seconda della rischiosità rilevata.

Nel caso proposto se il controllo costante è stato effettuato nel mese di novembre 2019 il monitoraggio successivo, in mancanza di variazioni, dovrà essere effettuato dopo 36 mesi, ovvero nel novembre 2022.

Quesito n. 29 – Antiriciclaggio e incarichi esterni: obblighi di verifica tra commercialista e consulente del lavoro

Domanda

Un commercialista che affida l’elaborazione delle buste paga di alcuni clienti dello studio ad un professionista consulente del lavoro esterno allo studio, che fattura la prestazione al menzionato commercialista, chi deve compilare, far firmare ed esibire i documenti sull’adeguata verifica della clientela e antiriciclaggio?

Risposta

In base a quanto precisato dal chiarimento UIC 21 giugno 2006, n. 18: nel caso in cui un professionista A conferisca incarico ad altro professionista B in relazione a clientela propria di A (il cliente di A non conferisce un incarico congiunto ai due professionisti) il professionista B dovrà considerare, ai fini dell’espletamento degli obblighi di adeguata verifica, quale cliente sia il professionista A sia il cliente di A.

Quesito n. 30 – Professionista e CED: adempimenti antiriciclaggio da predisporre da entrambi i soggetti

Domanda

La titolare di studio professionale come ditta individuale, che ha affidato la tenuta contabilità dei propri clienti a CED s.r.l. in cui la stessa è socio di maggioranza e amministratore, come si deve comportare con gli adempimenti dell’antiriciclaggio per i propri clienti? L’adeguata verifica si deve predisporre, oltre che per il proprio studio professionale nei confronti dei clienti, anche per il CED?

Risposta

Ai fini della normativa antiriciclaggio, il professionista e il CED sono due soggetti distinti ed entrambi obbligati al rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

fascicoli antiriciclaggio e gli adempimenti da porre in essere, anche se i clienti sono gli stessi, dovranno essere predisposti singolarmente dal professionista e dal CED e dovranno contenere gli stessi documenti, tranne la lettera di incarico, che sarà predisposta autonomamente da ogni soggetto.

Al fine di razionalizzare e semplificare l’adempimento, in luogo dell’adeguata verifica, il professionista potrebbe richiedere al CED l’attestazione di cui agli artt. 26 ss. del D.Lgs. n. 231/2007 per i clienti comuni.

Si precisa che, qualora il titolare dello studio professionale sia un dottore commercialista o un esperto contabile iscritto all’Ordine si configura una situazione di incompatibilità con la partecipazione e l’amministrazione del CED s.r.l..

Infatti, il Pronto ordini del CNDCEC ha precisato che l’assunzione di cariche gestionali con tutti o ampi poteri (es. amministratore unico), ove accompagnata da un interesse economico diretto e prevalente (es. titolarità del 51% del capitale sociale), dà luogo a una situazione di incompatibilità.

Quesito n. 31 – Zona geografica per la valutazione del rischio

Domanda

Da dove si può ricavare la zona geografica per la valutazione del rischio?

Risposta

La si ricava dall’Analisi nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, pubblicata dal Comitato di Sicurezza finanziaria del Ministero dell’Economia e Finanze.

Quesito n. 32 – Obblighi antiriciclaggio esclusi per la trasmissione dei soli dichiarativi

Domanda

Nel caso di clienti per i quali si predispongano unicamente la dichiarazione dei redditi 730 bisogna predisporre il fascicolo antiriciclaggio con adeguata verifica o basta unicamente l’incarico professionale?

Risposta

Gli obblighi relativi all’antiriciclaggio sono esclusi per la redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali (modelli Redditi e 730).

Nel caso della mera compilazione e trasmissione del Mod. 730 è preferibile creare un fascicolo del cliente, dove si inserirà solo il mandato professionale, gratuito od oneroso, e il documento di identità.

Quesito n. 33 – Distribuzione di dividenti: compilazione modello AV1 e AV3

Domanda

Una società dà incarico per assistenza nella pratica per distribuzione dividendi, l’amministratore verbalmente comunica che il dividendo proposto in assemblea sarà di X euro, nel modello AV3 come valore della prestazione inserisco il valore X o indeterminato? Nel caso in cui non ho nessun riferimento inserisco nel modello AV3 valore indeterminato e, in questo caso, nel mod AV1 il rigo B3 ammontare dell’operazione cosa indicare?

Risposta

Se la pratica riguarda solo la registrazione del verbale di assemblea dei soci che prevede la distribuzione dei dividendi si è in presenza di “predisposizione e/o invio telematico di pratiche varie agli uffici pubblici competenti” in quanto trattasi di mere funzioni operative di carattere telematico, che non consentono alcuna valutazione in merito alle operazioni del cliente, del tutto analoghe alle prestazioni considerate esenti exart. 17, comma 7, D.Lgs. n. 231/2007, che non richiedono alcun tipo di adempimento ai fini antiriciclaggio.

Qualora la tipologia d’incarico fosse diversa da quanto sopra ipotizzato bisognerebbe innanzi tutto verificare se si è in presenza di un’operazione occasionale del professionista il che richiederebbe l’adeguata verifica del cliente solo qualora l’ammontare dei dividendi fosse pari o superiore a 15.000 euro, in tal caso bisognerebbe compilare i modelli AV.4, AV.1 e AV.7 e il valore dell’operazione sarebbe dato dall’ammontare complessivo dei dividendi distribuiti. Non deve essere compilata la parte relativa all’ammontare dell’operazione.

Quesito n. 34 – Valutazioni del rischio datate: quando è obbligatorio rifare l’adeguata verifica

Domanda

Nel caso di schede di valutazione del rischio, per clienti che erano presenti già nel 2010, fatte prima dell’adeguata verifica con rischio inerente, rischio specifico, rischio effettivo. Le adeguate verifiche vanno rifatte?

Risposta

Le schede di valutazione del rischio dovevano essere compilate, per ogni singolo cliente, per il periodo dal 2008 al 2019 annualmente, mentre dal 2020 il monitoraggio costante doveva essere effettuato ogni 36, 24, 12 o 6 mesi in base al livello di rischio rilevato.

Quesito n. 35 – Tabelle riepilogative valutazione del rischio

Domanda

Dove posso trovare delle Tabelle riepilogative relative alla valutazione del rischio per ogni voce? Esempio, tenuta contabilità 1 provincia Milano 3.

Risposta

Per compilare correttamente i campi dei modelli AV.0 e AV.1 si possono utilizzare le schede di autovalutazione del rischio e di valutazione del rischio in formato Excel, con i collegamenti testuali da poter cliccare o visualizzare, presenti sul sito del CNDCEC al sito: commercialisti.it/documenti-studio/22123/.

Quesito n. 36 – Adeguata verifica: il cliente ha l’obbligo di comunicare al professionista la variazione dei suoi dati

Domanda

Prima dell’adeguata verifica periodica di un cliente, bisogna riconvocarlo per raccogliere nuovamente la sua dichiarazione (dati anagrafici, residenza, esposizione politica, ecc. che potrebbero essere cambiati senza ch’io ne sia venuta a conoscenza) o la svolgo in base alle osservazioni oggettive? Il documento di identità va richiesto alla scadenza o solo se è scaduto al momento dell’adeguata verifica?

Risposta

Il cliente ha l’obbligo di comunicare al professionista la variazione dei suoi dati. Per maggiore tranquillità il professionista può convocare il cliente per sapere se i suoi dati sono variati e, solo nel caso in cui sono cambiati, bisognerà compilare nuovamente la dichiarazione del cliente (Modello AV.4).

Il documento d’identità qualora fosse scaduto deve essere aggiornato solo quando il professionista effettua il monitoraggio costante del fascicolo.

Quesito n. 37 – Banche dati per indagare

Domanda

Sappiamo che molte banche dati sono a pagamento. Quello che non è chiaro è se sia possibile limitarsi a una ricerca su Registro Imprese e su Google, oppure se è necessario mantenere l’abbonamento al servizio consultazione banche dati, che comporta un costo fisso annuale più un costo per ogni consultazione (consultazione che devo fare ogni tot anni, a seconda del rischio del cliente).

Risposta

Non vi è obbligo di acquistare una banca dati a pagamento, dal momento che la normativa (art. 19, D.lgs. n. 231/2001) si limita a disporre che la verifica dell’identità può essere effettuata anche attraverso il ricorso ad altre fonti attendibili e indipendenti tra le quali rientrano le basi di dati, ad accesso pubblico o condizionato al rilascio di credenziali di autenticazione, riferibili ad una pubblica amministrazione nonché quelle riferibili a soggetti privati autorizzati al rilascio di identità digitali.

Di conseguenza, la consultazione può limitarsi ad Albi ed elenchi accessibili a chiunque, né può essere sanzionata in alcun modo l’omessa consultazione di una banca dati a pagamento.

Quesito n. 38 – Tabella rischio territorialità

Domanda

Dov’ è possibile trovare la tabella aggiornata dell’area geografica di residenza o sede del cliente per attribuire il livello di rischio specifico?

Risposta

L’analisi nazionale del rischio di riciclaggio/fdt è disponibile al seguente link: https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/prevenzione_reati_finanziari/prevenzione_reati_finanziari/Sintesi-NRA-ML_TF-versione-finale-clean-rev-1.pdf. Tuttavia, a differenza dell’analisi precedente, non è disponibile una tabella analitica delle Province, ma soltanto una mappa più generica.

Quesito n. 39 – Conservazione per 10 anni del fascicolo clienti cessato dell’incarico

Domanda

È da conservare il fascicolo del cliente che non è più cliente? Nel caso affermativo per quanto tempo?

Risposta

L’art. 31, comma 3, del D.Lgs. n. 231/2007 impone di conservare il fascicolo del cliente per 10 anni dalla cessazione dell’incarico.

Quesito n. 40 – Perizia di stima e fascicolo antiriciclaggio

Domanda

Nel redigere una perizia di stima per la trasformazione da ASD a SSD bisogna predisporre il fascicolo antiriciclaggio?

Risposta

Bisogna distinguere due casi:

  1. cliente già esistente: occorre effettuare una specifica valutazione del rischio relativa al nuovo incarico ricevuto (perizia di stima) e aggiungerla al fascicolo del cliente già precedentemente istituito, modificando se necessario le modalità di adeguata verifica.
  2. Nuovo cliente: occorre effettuare la valutazione del rischio cliente e prestazione (redazione di una perizia di stima) ed effettuare l’adeguata verifica a seconda del rischio rilevato (semplificata/ordinaria/rafforzata), istituendo il fascicolo del cliente.

Quesito n. 41 – Mandato professionale consigliato per fascicolo antiriciclaggio

Domanda

Uno studio si occupa in prevalenza di clienti che sono tali da oltre 15 anni e per i quali non era mai stato redatto un mandato professionale. Per il fascicolo dell’antiriciclaggio il mandato va predisposto ora?

Risposta

La predisposizione del mandato in forma scritta, ancorché non obbligatoria, è senz’altro preferibile al fine di determinare univocamente la data di inizio del rapporto professionale.

Quesito n. 42 – Commercialista PEP e parenti assistiti: quando i familiari diventano PEP?

Domanda

Commercialista soggetto PEP, che ha tra i suoi clienti anche il fratello e i nipoti, ai quali presta in via continuativa attività di consulenza societaria e fiscale e tenuta della contabilità. Sono soggetti PEP anche il fratello e i nipoti, in quanto da considerarsi soggetti con i quali la persona politicamente esposta intrattiene notoriamente stretti legami?

Risposta

La risposta è negativa. Infatti, sono da considerarsi PEP esclusivamente i familiari elencati nell’art. 1, comma 2, lett. dd) del D.Lgs. n. 231/2007: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili.

Né i soggetti richiamati nel quesito possono considerarsi soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami, essendo questi ultimi individuati dal legislatore esclusivamente:

  • nelle persone fisiche che detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d’affari,
  • nelle persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un’entità notoriamente costituita, di fatto, nell’interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

Quesito n. 43 – Revisore componente del collegio sindacale incaricato anche della revisione: deve adempiere agli obblighi antiriciclaggio

Domanda

In merito agli adempimenti in tema di antiriciclaggio, un revisore membro di un collegio sindacale incaricato anche della revisione legale, cosa deve fare? E il revisore unico di una fondazione non ETS cosa deve fare?

Risposta

Il sindaco-revisore deve adempiere a tutti gli obblighi antiriciclaggio: adeguata verifica della clientela, conservazione, segnalazione all’UIF delle operazioni sospette (se necessaria), comunicazione al MEF delle violazioni alla normativa sull’uso del contante (se necessaria). A tal fine, se iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, il sindaco-revisore adempie secondo le Regole tecniche CNDCEC. Identica risposta vale per il revisore di una fondazione non ETS.

Quesito n. 44 – Revisione in s.r.l. ed esistenza di PEP: chiarimenti sui casi che non richiedono misure rafforzate

Domanda

Il sindaco unico e revisore legale di una s.r.l. che svolge attività di costruzioni edili nella quale il presidente è PEP perché è socio in una s.p.a. dove la maggioranza è detenuta da un ente pubblico (il Comune). La misura di adeguata verifica in base al rischio è semplificata e bisogna effettuare adeguata verifica rafforzata a causa della presenza di PEP?

Risposta

Il presidente della s.r.l. non è una PEP in quanto non rientrante nell’elenco tassativo di cui all’art. 1, comma 2, lett. dd) del D.Lgs. n. 231/2007 (la qualifica di PEP non si acquisisce in quanto socio di società a partecipazione pubblica). Di conseguenza, non è dovuta l’adeguata verifica rafforzata da parte del revisore.

Quesito n. 45 – Donazioni tracciate e natura dell’ente: quando è possibile mantenere la verifica semplificata

Domanda

Qualora l’ente raccolga fondi attraverso donazioni tramite versamenti con bonifico sul conto corrente dell’associazione, quindi tracciate, si deve comunque aumentare la valutazione del rischio? È prudente effettuare la verifica con modalità ordinaria o può rimanere in semplificata?

Risposta

La raccolta di fondi tramite donazioni tracciate non configura un rischio significativo, in quanto la modalità descritta consente di risalire alla provenienza del denaro. Nella valutazione del cliente, in ogni caso, il professionista deve tenere conto della natura giuridica dell’ente, oggettivamente più rischiosa. Nondimeno, all’esito di tale valutazione, il rischio complessivo potrebbe comunque risultare poco significativo in ragione di tutti gli elementi considerati (ad es. comportamento tenuto al momento del conferimento dell’incarico, area geografica, tipologia di prestazione, ecc.), determinando modalità semplificate di adeguata verifica.

Quesito n. 46 – Acquisizione dati su fonti aperte tramite l’utilizzo di AI

Domanda

Il professionista può acquisire dati da fonti aperte tramite l’AI alla quale deve però comunicare dati del soggetto nei confronti del quale si fa la ricerca?

Risposta

La modalità descritta potrebbe comportare una serie di violazioni ecco perché l’eventuale utilizzo dell’AI nello svolgimento dell’adeguata verifica della clientela deve essere conforme, da un lato, a quanto stabilito dal GDPR e, dall’altro, alle prescrizioni della recente Legge n. 132/2025.

Quesito n. 47 – Passaggio da professionista autonomo a STP e autovalutazione del rischio

Domanda

Un professionista autonomo sta trasformando il proprio studio in STP s.r.l. nella quale sarà, al momento, unico socio e professionista. L’autovalutazione del rischio, i mandati professionali e le dichiarazioni dei clienti antiriciclaggio sono intestati al professionista autonomo e non alla STP. Si chiede di sapere se e cosa bisogna fare per normalizzare la posizione del professionista e la società.

Risposta

Nel caso descritto, si ritiene che la trasformazione in STP s.r.l. unipersonale non muti la sostanza degli adempimenti, riferibili comunque al professionista socio unico. Ovviamente quest’ultimo dovrà avere cura di annotare nel fascicolo di ciascun cliente la data a partire dalla quale lo studio unipersonale si è trasformato, mutando l’intestazione degli incarichi già esistenti in sede di controllo costante (o alla prima variazione utile del fascicolo). Lo stesso dicasi dell’autovalutazione del rischio, nella sostanza non modificata per effetto della trasformazione, in quanto gli adempimenti e la responsabilità permangono in capo al professionista unico socio.

Quesito n. 48 – SIAR per la segnalazione di operazioni sospette

Domanda

Per i commercialisti è obbligatoria la registrazione al SIAR per ottenere l’accreditamento, come deve essere eseguita?

Risposta

La registrazione al SIAR non è obbligatoria, dal momento che la relativa comunicazione può essere trasmessa anche in modalità cartacea o a mezzo PEC alla Ragioneria territoriale competente per territorio. Il link per registrarsi al SIAR è il seguente: https://siar.rgs.mef.gov.it/siar-web/homepage.

Quesito n. 49 – Autovalutazione del rischio dei consulenti del lavoro

Domanda

Per l’autovalutazione del rischio, qualora il rischio sia abbastanza significativo, è necessario compilare il modello AV1 per la determinazione del rischio specifico? Un consulente del lavoro che svolge la propria attività all’interno dello studio di un commercialista, con clienti che coincidono con quelli di quest’ultimo, è soggetto agli stessi obblighi? Ci sono documenti dell’Ordine?

Risposta

L’autovalutazione del rischio, riferita all’esposizione globale dello studio professionale a rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, è diversa dalla valutazione del rischio effettivo connesso al cliente e alla prestazione.

Per la prima può essere utilizzato il modello AV.0 allegato alle Linee guida CNDCEC (o altro equivalente), per la seconda il modello AV.1 (o altro equivalente).

Per i consulenti del lavoro, invece, la valutazione del rischio deve essere effettuata secondo le Regole tecniche emanate dal Consiglio Nazionale di riferimento e disponibili al seguente link: https://www.cnoconsulentidellavoro.it/files/PDF/AmministrazioneTrasparente/Regole_tecniche_Organismi_autoregolamentazione%20per_CdL-obblighi-antiriciclaggio-e-fdt.pdf.

Quesito n. 50 – Invio dichiarazione di successione esonerata degli obblighi di adeguata verifica

Domanda

In caso di formazione e invio dichiarazione successione dove non ci sono importi finanziari superiori a 15 mila euro la prestazione è esentata dagli adempimenti?

Risposta

La redazione e l’invio della dichiarazione di successione sono adempimenti esonerati dall’obbligo di adeguata verifica della clientela ai sensi dell’art. 17, comma 7, D.Lgs. n. 231/2007. Restano fermi gli obblighi di segnalazione di eventuali operazioni sospette.

Quesito n. 51 – Compilazione dei modelli pe la verifica di un cliente PEP

Domanda

Per un cliente PEP, come va svolta la verifica rafforzata? Quali modelli inoltre vanno compilati? Servono dichiarazioni anche dai familiari? È possibile utilizzare un modello personalizzato diverso dai modelli AV5 e AV7?

Risposta

L’adeguata verifica rafforzata è svolta attraverso l’acquisizione di documenti e informazioni aggiuntive, ivi comprese quelle sulla provenienza dei fondi eventualmente utilizzati dal cliente PEP. In tal senso, il professionista valuta la tipologia dei documenti da acquisire, ma non è tenuto a richiedere dichiarazioni ai familiari del cliente.

La modulistica allegata alle Linee guida CNDCEC costituisce un mero supporto operativo, potendo gli obblighi essere assolti anche attraverso documentazione equivalente, purché sia garantito il rispetto della normativa.

Quesito n. 52 – Consulenza fiscale operazione immobiliare con obbligo di adeguata verifica

Domanda

Per una consulenza fiscale relativa ad una cessione immobiliare con controparte un non cliente di studio ma una parte occasionale, è necessario esperire l’adeguata verifica?

Risposta

La consulenza fiscale è una prestazione professionale che comporta l’obbligo di adeguata verifica della clientela. Oggetto dell’adeguata verifica è esclusivamente il cliente che conferisce l’incarico e non anche la controparte dello stesso, con riferimento alla quale il professionista è obbligato esclusivamente a rilevare anomalie significative ai fini di una eventuale segnalazione di operazioni sospette.

Quesito n. 53 – Società cartiere con verifica rafforzata

Che controlli si possono effettuare per i clienti perché non incorrano in operazioni con società fornitrici definite cartiere, che mettono in atto condotte fraudolente per trarre illeciti vantaggi fiscali? Come tutelarsi per l’antiriciclaggio?

Risposta

Il professionista è tenuto a svolgere una adeguata verifica rafforzata secondo le modalità previste dalla legge e dalle Regole tecniche. In particolare, deve analizzare più approfonditamente la natura e lo scopo dell’operazione, accertare l’eventuale presenza di identità false, società di copertura o soggetti interposti e richiedere ulteriori informazioni sui titolari effettivi.

Qualora il sospetto persista, il professionista si astiene e valuta se effettuare una SOS.

Quesito n. 54 – Documenti da inserire nel fascicolo antiriciclaggio del cliente

Domanda

In sostanza, quali documenti vanno conservati nel fascicolo, oltre i dati del soggetto al momento dell’identificazione e dell’adeguata verifica? Durante il c.d. controllo continuo, con la tenuta della contabilità o pratica straordinaria, avrei bisogno di alcuni esempi di documenti da inserire nel fascicolo.

Risposta

Quando si acquisisce un cliente bisogna inserire nel fascicolo antiriciclaggio il modello AV.4 – dichiarazione del cliente, il modulo AV.1 per la valutazione del rischio effettivo del cliente, il modello AV.7 per il monitoraggio costante, il documento d’identità del cliente, dell’esecutore (se esistente) e del/i titolare/i effettivo/o (non vi è obbligo di conservazione ma vi è l’obbligo di riscontrare i dati dichiarati, quindi è preferibile conservarlo), visura camerale, mandato professionale, preventivo e privacy.

Le Linee guida consigliano d’inserire nel fascicolo, ma non è obbligatorio, anche il modello AV.2 – Check list ai fini della formazione del fascicolo del cliente, il modello AV.3 – Istruttoria Cliente, nonché per le società l’atto costitutivo e lo statuto e i successivi atti modificativi.

Allo scadere del periodo del monitoraggio costante (36, 24, 12 o 6 mesi), se non sono intervenute variazioni di alcun genere, deve essere nuovamente il modulo AV.1 per la valutazione del rischio effettivo del cliente e il modello AV.7 per il monitoraggio costante.

Qualora dovessero intervenire delle variazioni (legale rappresentante, compagine societaria, persone politicamente esposte, titolari effettivi sede dell’attività, nuova attività, ecc.) bisognerà aggiornato il fascicolo antiriciclaggio e bisognerà acquisire eventuali documenti d’identità, i nuovi dati relativi al modello AV.4 – dichiarazione del cliente ((se ci sono variazioni in tali dati), il nuovo modulo AV.1 per la valutazione del rischio effettivo del cliente e il nuovo modulo AV.7 per il monitoraggio costante.

Inoltre, il fascicolo va aggiornato ogni volta che venga eseguita una nuova prestazione professionale.

Quesito n. 55 – Documenti relativi alla privacy

Domanda

È consigliato o meno mettere all’interno del fascicolo anche la documentazione inerente alla privacy?

Risposta

Nel fascicolo antiriciclaggio del cliente è preferibile inserire, oltre al mandato professionale, anche l’informativa privacy ex art. 13 del Reg. UE n. 2016/679.

Quesito n. 56 – Tenuta fascicolo in forma mista

Domanda

È possibile ancora tenere il fascicolo in forma mista? Ovvero cartaceo ed elettronico.

Risposta

Il fascicolo può essere tenuto in modalità mista (cartaceo-informatico), come previsto nella Regola tecnica CNDCEC n. 3.

Quesito n. 57 – Aggiornamento dei documenti del cliente nel fascicolo antiriciclaggio

Domanda

Nel fascicolo antiriciclaggio di ogni cliente, bisogna tenere aggiornato i documenti di identità degli stessi se sono trascorsi più di 3 anni dalla creazione del fascicolo? Bisogna, inoltre, inserire le eventuali visure in seguito a variazioni in Camera di Commercio, ad esempio, inserendo se la ditta varia sede o aggiunge un codice attività?

Risposta

L’aggiornamento del documento di identità nel fascicolo può essere ricollegato alla scadenza prevista per il controllo costante (3 anni nel caso di AV semplificata, 2 anni in caso di AV ordinaria, 12-6 mesi in caso di AV rafforzata).

Fuori da questi casi, è evidente che il documento dovrà comunque essere nuovamente acquisito anche nel caso di eventuali situazioni di maggior rischio rilevate dal professionista.

In caso di variazioni in CCIAA, è opportuno aggiornare la valutazione del rischio solo laddove il professionista ritenga che la modifica impatti sul livello di rischio rilevato (es. trasferimento della sede all’estero, nuova attività svolta, ecc.).

Quesito n. 58 – Antiriciclaggio: passaggio da professionista individuale a studio associato

Domanda

Come ci si deve comportare ai fini antiriciclaggio nel caso in cui il commercialista che esercita in forma individuale conferisca un ramo dell’attività in uno studio professionale associato ai fini della gestione degli adempimenti antiriciclaggio? Considerando che gli obblighi antiriciclaggio fanno capo ai singoli professionisti è possibile mantenere la documentazione esistente integrandola?

Risposta

Nel caso descritto, il professionista mantiene i fascicoli antiriciclaggio già creatispecificando in ciascuno di essi che a partire dalla data X lo studio individuale si è trasformato in studio associato. Ciò è possibile in quanto nello studio associato descritto nel quesito gli adempimenti antiriciclaggio sono comunque assolti individualmente da ciascun professionista.

Quesito n. 59 – Invio di pratiche della propria clientela al patronato non soggette ad adeguata verifica

Domanda

Lo studio di tanto in tanto invia via mail a un patronato pratiche NASPI. Nella mail si allegano: documenti di riconoscimento contribuente, contratti di lavoro e/o UNILAV, busta paga, IBAN. È necessario fare delle pratiche per antiriciclaggio? Se si quale? Lo studio emette per il servizio al contribuente una fattura per il servizio prestato.

Risposta

Gli adempimenti in questione non sono soggetti ad adeguata verifica della clientela in quanto trattasi del mero invio di pratiche (rif. Regola tecnica CNDCEC n. 2, Tabella n. 1). Ovviamente resta fermo l’obbligo di segnalare le eventuali operazioni sospette che il professionista dovesse rilevare nello svolgimento di questa attività.

Quesito n. 60 – Sospensione pratiche sezione TE Registro Imprese

Domanda

Una società è stata costituita il 1° gennaio 2025. Non è stata effettuata la comunicazione del titolare effettivo alla CCIAA. A Vostro parere, non appena verrà ripristinata la sezione TE del Registro Imprese, bisognerà effettuare la comunicazione mantenendo la decorrenza dell’evento del 1° gennaio 2025? E i 12 mesi per la conferma dei dati, decorreranno dal giorno in cui verrà effettuata la pratica?

Risposta

La comunicazione del TE non era dovuta in quanto, alla data di costituzione della società il Registro non era operativo. Verosimilmente, i 30 gg. per la comunicazione decorreranno a partire dalla data che verrà indicata dal MEF-MISE non appena il Registro sarà riattivato e, conseguenzialmente, sarà effettuato anche il computo dei 12 mesi per la conferma.

Quesito n. 61 – Riscontro dei dati contenuti nel Registro

Domanda

Ma se il Registro e l’accesso al momento è sospeso il Registro non è alimentato per cui non dovrebbe esserci obbligo per il professionista di fare un estratto per aggiungerlo alle nostre carte da conservare nel fascicolo. È così?

Risposta

Al momento non c’è alcun obbligo di estrarre il certificato dal Registro dei titolari effettivi, ma occorre precisare che non ci sarà nemmeno a Registro riattivato, dal momento che la norma dispone che la consultazione è un adempimento a supporto (e non sostitutivo) dell’adeguata verifica della clientela. In altre parole, ai fini dell’individuazione del titolare effettivo, il professionista può anche consultare il Registro, ma deve comunque procedere secondo le indicazioni fornite dal D.Lgs. n. 231/2007.

Quesito n. 62 – “Denaro in cassa” se dato non reale si è tenuti a segnalazione di operazione sospetta all’UIF

Domanda

Il solo dato di una cassa molto alta nella contabilità del cliente può portare alla sanzione antiriciclaggio per il professionista? E in caso di risposta positiva, l’importo della sanzione a cosa sarebbe parametrato?

Risposta

Se la cassa è reale nessun problema mentre, se non è reale e il professionista ne ha sentore, si è tenuti a fare la segnalazione di operazione sospetta all’UIF (tramite il software ArSos del CNDCEC).

In mancanza di segnalazione di operazione sospetta, qualora vi fosse un controllo di natura antiriciclaggio, il professionista potrebbe essere assoggettato alla sanzione prevista dall’art. 58 del D.Lgs. n. 231/2007 che prevede una sanzione base di 3.000 euro. In caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 300.000 euro.

Quesito n. 63 – Invio telematico attraverso SIAR

Domanda

La richiesta di adesione alla modalità di invio telematico via web tramite SIAR delle segnalazioni è obbligatoria? Come deve essere fatta la registrazione e l’accreditamento?

Risposta

L’iscrizione al SIAR non è obbligatoria, in quanto la comunicazione delle violazioni all’art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007 (diversa dalla segnalazione di operazioni sospette, da trasmettere all’UIF) può essere inviata anche in modalità cartacea o tramite PEC alla ragioneria territoriale competente per territorio.

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