2° Contenuto Riservato: Le prestazioni occasionali in agricoltura

COMMENTO

DI GIULIO D’IMPERIO | 10 DICEMBRE 2025

Nell’ambito della legge sulla semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese (Legge n. 182 del 2 dicembre 2025) il legislatore ha disciplinato anche il lavoro occasionale in agricoltura.

Premessa

Il legislatore ha comunicato che è stato prorogato il lavoro occasionale in agricoltura fino al 31 dicembre 2025 soltanto nei casi di attività agricola di carattere stagionale, per tentare di arginare il fenomeno del lavoro irregolare in agricoltura.

Il lavoro occasionale in agricoltura è stato trattato all’articolo 23 della Legge n. 182 del 2 dicembre 2025.

Il lavoro occasionale per una azienda agricola ha come finalità quella di rendere più semplice il reperimento di operai da impiegare, anche se per un periodo limitato per un massimo di 45 giornate lavorate in 12 mesi, ovvero in un anno solare.

Un lavoratore può svolgere lavoro occasionale in un anno per compenso massimo di 5.000 euro nei confronti del totale dei committenti e per un massimo di euro 2.500 come prestazione svolta per un solo committente.

All’articolo 23 della Legge n. 182/2025 per l’applicazione del lavoro occasionale in agricoltura sono previsti oneri pari a 900.000 euro per l’anno 2025. Si ricava questo importo tramite la corrispondente riduzione dell’importo stanziato per il fondo speciale di parte corrente riportato nel bilancio triennale 2025-2027 nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” relativi alla missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze relativo all’anno 2025.

Chi può svolgere prestazioni occasionali in agricoltura

Un datore di lavoro agricolo può porre in essere prestazioni occasionali solo con soggetti aventi le seguenti caratteristiche:

  • disoccupati;
  • percettori di NASpI e DIS-COLL;
  • percettori di ammortizzatori sociali;
  • pensionati di vecchiaia o di anzianità;
  • giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso una università;
  • detenuti ed internati ammessi al lavoro esterno;
  • soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.

La prestazione di lavoro occasionale in agricoltura effettuata per un periodo non superiore a 45 giorni nell’anno civile, non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del lavoratore, ed è possibile cumulare tale prestazione lavorativa con qualsiasi trattamento pensionistico.

Datori di lavoro agricolo a cui è consentito avere lavoratori con prestazione occasionale

Possono stipulare contratti di prestazioni occasionali i datori di lavoro agricolo che sono regolarmente iscritti alle gestioni previdenziali agricole dell’INPS e che rispettano i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali del comparto agricolo comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Le prestazioni occasionali in agricoltura possono essere attivate solo per svolgere lavori stagionali, comprese le attività agricole connesse.

È opportuno precisare che il contratto di prestazione occasionale può essere applicato solo agli operai agricoli, purché assunti direttamente da un datore di lavoro agricolo e non attraverso un’agenzia di somministrazione. Questo significa che un datore di lavoro agricolo può comunque rivolgersi ad una agenzia di somministrazione per richiedere lavoratori che dovranno essere assunti regolarmente dalla stessa Agenzia.

Procedura per attivare una prestazione occasionale

Il datore di lavoro agricolo che intende porre in essere prestazioni occasionali è tenuto a rispettare il seguente iter:

  • verificare che il lavoratore sia in possesso dei requisiti per procedere all’assunzione, facendosi rilasciare una autocertificazione attraverso cui si riesca ad evincere la condizione soggettiva del lavoratore;
  • inviare al Centro per l’Impiego, competente territorialmente, un’unica comunicazione preventiva obbligatoria, anche se le 45 giornate annue lavorate possono essere svolte in periodi differenti;

È possibile inviare una comunicazione di assunzione che abbia, ad esempio, come data di inizio il 2 gennaio 2023 e data fine rapporto il 31 dicembre 2024 purchè si tenga conto delle giornate effettive di lavoro.

  • stipulare anche un unico contratto LOAgri di durata di 12 mesi.

L’obbligo posto in capo al datore di lavoro agricolo di inviare attraverso la lettera di assunzione l’informativa dovuta al lavoratore viene assolto, nei confronti dei lavoratori agricoli occasionali, consegnandogli copia della comunicazione di assunzione.

L’iscrizione del lavoratore occasionale nel Libro unico del lavoro può avvenire in una unica soluzione anche alla scadenza del rapporto di lavoro. Inoltre è data la possibilità al datore di lavoro di erogare i compensi al lavoratore anticipatamente, ovvero: settimanalmente, ogni 15 giorni, o con cadenza mensile in base a quanto previsto dalla contrattazione collettiva a cui fa riferimento il datore di lavoro agricolo.

Spetta al datore di lavoro agricolo procedere al pagamento della contribuzione unificata previdenziale ed assistenziale agricola costituita oltre che dall’importo spettante all’INPS anche dell’importo dovuto all’INAIL che verrà trasferito all’istituto assicuratore dall’INPS.

Apparato sanzionatorio

Il datore di lavoro agricolo che non rispetta quanto previsto dalle disposizioni normative relativamente al rapporto di lavoro effettuato con prestazioni occasionali, rischia di incorrere in sanzioni.

La prima sanzione comminabile al datore di lavoro agricolo riguarda il caso in cui dovessero essere superate le 45 giornate di lavoro nell’anno solare. In questo caso il contratto di prestazione occasionale a tempo determinato verrà trasformato in un contratto a tempo indeterminato.

Invece il datore di lavoro di lavoro agricolo rischia di vedersi comminare una sanzione amministrativa compresa tra euro 500 ed euro 2.500 per ogni giornata per la quale viene accertata una delle seguenti violazioni:

  • utilizzo di lavoratori differenti da quelli a cui può essere applicato il contratto di prestazione occasionale a tempo determinato in agricoltura;
  • sia accertato che sia stato violato l’obbligo di comunicazione relativa all’instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l’Impiego, tranne che le violazioni siano conseguenti ad informazioni incomplete o non veritiere a seguito dell’autocertificazione rilasciata dal lavoratore.

Nei casi di sanzione amministrativa non potrà essere applicata la procedura di diffida prevista dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 124 del 23 aprile 2004.

Riferimenti normativi:

  • D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, art. 13
  • Legge 2 dicembre 2025, n. 182, art. 23

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