4° Contenuto riservato: Lavoratori sportivi dipendenti e autonomi: riflessi sul regime forfettario

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11 DICEMBRE 2025

A seguito della riforma introdotta dal D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, la disciplina fiscale dei compensi sportivi dilettantisticiha subito una profonda trasformazione. È stata, infatti, soppressa la precedente qualificazione di tali emolumenti nella categoria dei “redditi diversi”, come previsto dall’art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR. La nuova normativa inquadra i redditi derivanti da lavoro sportivo, a seconda della natura del rapporto, tra quelli di lavoro dipendente, assimilato, o di lavoro autonomo con impatti diversi sulla “convivenza” con il regime forfettario ex Legge n. 190/2014.

Lavoratore sportivo dipendente – Nel caso in cui i redditi da lavoro sportivo siano riconducibili tra quelli di lavoro dipendente o assimilato tale importo dovrà essere considerato ai fini della valutazione della causa di esclusione del regime prevista dalla lett. d-ter) del comma 57 art. 1, legge n. 190/2014 (reintrodotta dalla Legge di bilancio 2020). La norma, infatti, prevede l’esclusione dal regime forfetario per coloro che, nel periodo d’imposta precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR), per un importo superiore, per il solo 2025, a 35.000 euro (a regime 30.000 euro). La verifica del limite è irrilevante qualora il rapporto di lavoro sia cessato nell’anno precedente.

Il limite di reddito è stato elevato, per il solo 2025, da 30.000 a 35.000 euro per effetto della legge di bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 12). Nella Manovra 2026 tale innalzamento dovrebbe però trovare conferma anche per il periodo d’imposta 2026.

Esempio – Un contribuente in regime forfettario nell’anno 2025, presenta la seguente situazione:

  • reddito di lavoro sportivo riconducibile a lavoro dipendente 36.800 euro;
  • reddito di lavoro autonomo 5.000 euro.

In tale ipotesi, il soggetto nel 2026 non può continuare ad adottare il regime forfettario, in quanto il limite di 35.000 euro è superato.

Lavoratore sportivo autonomo e regime forfettario – Per i lavoratori sportivi autonomi che esercitano l’attività in modo abituale, i compensi rientrano ora a pieno titolo tra i redditi di lavoro autonomo professionale (art. 53, comma 1, del TUIR). Questa modifica ha sollevato dubbi interpretativi circa la coesistenza del nuovo regime sportivo con quello forfetario (legge n. 190/2014), in particolare riguardo all’applicazione della specifica franchigia fiscale.

A decorrere dal 1° luglio 2023, l’art. 52 , comma 2-bis, del D.Lgs. n. 36/2021 ha abrogato la parte dell’art. 67 , comma 1, lett. m) del TUIR, relativa alle associazioni sportive dilettantistiche; pertanto, da luglio 2023, le somme corrisposte ai lavoratori sportivi non sono più da considerare redditi diversi con esenzione da tassazione fino a 10.000 euro. Ai fini fiscali si prevede ora che i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile fino all’importo complessivo annuo di 15.000 euro (art. 36 , comma 6, del D.Lgs. n. 36/2021).

Le previsioni della riforma non recano specifiche preclusioni per il regime c.d. “forfetario” ex legge n. 190/2014. Pertanto, tale franchigia opera per tutte le tipologie di “lavoro sportivo”, anche nei confronti dei contribuenti che adottano il forfait, i quali:

  • applicano il proprio coefficiente di redditività (correlato al codice Ateco);
  • ai compensi percepiti dal contribuente;           
  • calcolati al netto della franchigia di 15.000 euro (cfr. risposta n. 14 del 30 settembre 2025).

Se da un lato la franchigia di 15.000 euro riduce la base imponibile, dall’altro non ha alcun effetto sulla verifica del limite dei ricavi o compensi per la permanenza nel regime forfetario, fissato a 85.000 euro. Ai fini di tale verifica, occorre considerare l’ammontare lordo dei compensi percepiti, inclusa quindi la quota esente di 15.000 euro. 

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