3° Contenuto Riservato: Rimborso al dipendente: imponibile se non tracciato

COMMENTO

DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 15 DICEMBRE 2025

Se il pagamento delle spese da parte del dipendente avviene in contanti, anche per trasferte dentro il territorio nazionale, il rimborso di queste somme da parte del sostituto di imposta concorrerà a formare reddito da lavoro dipendente e sarà soggetto ad imposizione fiscale, applicando l’aliquota IRPEF marginale, ossia quella più elevata che si applica al reddito del dipendente. Con la Risposta n. 302, del 4 dicembre 2025, l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti in merito al rimborso delle spese sostenute in Italia dai lavoratori dipendenti, alla luce delle novità introdotte dal legislatore.

Il caso

Nel caso in esame il Ministero, nel porre una istanza all’Agenzia delle Entrate, fa presente che deve provvedere, “con riferimento a tre missioni svolte da una dipendente (sia in Italia che all’estero)”, al rimborso delle spese sostenute per gli spostamenti in taxi.

Il Ministero, nel sottolineare che l’utilizzo del taxi è avvenuto in Italia con relativo pagamento in contanti, chiede quale sia il corretto trattamento fiscale del rimborso spese in oggetto.

Le modifiche introdotte dal legislatore in materia di tracciabilità delle spese

Occorre evidenziare che a far data dal 2025 le spese sostenute dai dipendenti relative a prestazioni alberghiere, somministrazioni di alimenti e bevande, viaggi e trasporti mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi e noleggi di veicoli con conducente), sono deducibili per il datore di lavoro solo se i pagamenti sono eseguiti nel territorio dello Stato con modalità “tracciabile”, vale a dire con bonifico, assegno, carta di credito o di debito, ecc.

La novità è stata introdotta dall’art. 95, comma 3-bis del D.P.R. n. 917/1986, TUIR, e si applica anche ai rimborsi spese ai dipendenti dei lavoratori autonomi, come confermato dall’art. 54-septies, comma 5 del TUIR in vigore dal 2024.

Analogo obbligo è stato introdotto come condizione perché il rimborso continui a non costituire reddito di lavoro dipendente per il lavoratore (art. 51, comma 5, ultimo periodo, TUIR).

La lettera b), dell’art. 1, del D.L. 17 giugno 2025, n. 84, convertito in Legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, Legge 30 luglio 2025, n. 108, modificando l’art. 51, comma 5, quinto periodo, del TUIR dispone, ai fini della non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente), che l’obbligo di tracciabilità dei metodi di pagamento degli stessi (versamento bancario o postale ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari) si applichi solo per quelle sostenute nel territorio nazionale.

Pertanto, la detassazione dei rimborsi spese per vittoalloggioviaggio e trasporto sostenute dal dipendente per trasferte fuori dal territorio dello Stato non è condizionata all’obbligo di tracciabilità dei relativi pagamenti.

Va ricordato, infatti, che l’art. 51, comma 5, quinto periodo, del TUIR, a seguito delle modifiche introdotte, dispone che i rimborsi delle spese sostenute nel territorio dello Stato per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, per le trasferte o le missioni, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Tale disposizione è stata introdotta dall’art. 3, comma 1, lett. b), n. 3, del D.Lgs. n. 192/2024 e, successivamente, modificata dall’art. 1, comma 81, lett. a), della Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), con decorrenza dal 1° gennaio 2025, ed applicazione estendibile anche ai fini IRAP.

Pagamento del taxi in contanti il rimborso al dipendente è imponibile IRPEF

Osserva l’Agenzia delle Entrate che l’art. 51, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986, prevede che costituiscono reddito di lavoro dipendente “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.

L’Agenzia delle Entrate ricorda che l’effettuazione dei pagamenti con strumenti tracciabili è condizione necessaria affinché i rimborsi di spese sostenute nel territorio dello Stato non concorrano a formare reddito di lavoro dipendente.

L’art. 29, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973, dispone che:

Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che corrispondono le somme e i valori di cui all’articolo 23, devono effettuare all’atto del pagamento una ritenuta diretta in acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti. La ritenuta è operata con le seguenti modalità:
a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all’articolo 48 [ora articolo 51], del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle successive lettere b) e c), aventi carattere fisso e continuativo, con i criteri e le modalità di cui al comma 2, articolo 23;
b) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, nonché su ogni altra somma o valore diversi da quelli di cui alla lettera a) e sulla parte imponibile delle indennità di cui all’articolo 48 [ora articolo 51], commi 567 e 8, del citato testo unico, con la aliquota applicabile allo scaglione di reddito più elevato della categoria o classe di stipendio del percipiente all’atto del pagamento o, in mancanza, con l’aliquota del primo scaglione di reddito; 
(…).

Osserva l’Agenzia delle Entrate, in conclusione, che poiché nel caso in esame l’utilizzo del taxi è avvenuto nel territorio dello Stato, con pagamento effettuato in contanti, il conseguente rimborso di tale spesa concorrerà a formare reddito di lavoro dipendente con l’applicazione dell’aliquota marginale.

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