4° Contenuto Riservato: Circolare per il Cliente 17 dicembre 2025, n. 478

CIRCOLARE PER IL CLIENTE

A CURA DI STUDIO MELI S.T.P. S.R.L. | 17 DICEMBRE 2025

IN BREVE

ADEMPIMENTI

Operativa la “delega unica” per i servizi online di Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione

In vigore ed operativa, dallo scorso 8 dicembre, la nuova procedura esclusivamente telematica che consente ai contribuenti, con una sola comunicazione, di attivare il mandato al professionista di fiducia per operare in area riservata sui siti dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Con un’unica operazione, la nuova delega unica consente di comunicare i dati delle deleghe rilasciate agli intermediari riferite ad uno o più servizi online dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, unificando anche le scadenze, semplificando così la gestione operativa da parte dei professionisti.
In particolare, dopo aver stipulato un accordo con l’intermediario, in formato cartaceo o digitale, i contribuenti possono attivare con un’unica operazione le deleghe rilasciate agli intermediari riferite ad uno o più servizi online di entrambe le Agenzie, tra cui quelli disponibili nel “Cassetto fiscale delegato” e nel portale “Fatture e corrispettivi” per Agenzia delle Entrate e quelli disponibili in “Equipro” per Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Attenzione alle scadenze.
Le nuove deleghe resteranno efficaci fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di conferimento, salvo revoca o rinuncia. La scadenza, invece, è fissata al 28 febbraio 2027 per quelle già attive alla data del 5 dicembre 2025, se non ancora scadute.
Ci sono due possibilità per l’attivazione della delega:

  • il contribuente comunica la delega unica direttamente online, accedendo con Spid, Cie o Cns alla propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate e indicando l’intermediario e i servizi da attivare;
  • la comunicazione della delega viene effettuata dall’intermediario con modalità esclusivamente digitali, con mandato che resta valido fino al 31 dicembre del quarto anno successivo alla sua attivazione, a meno di revoca o rinuncia.

Per agevolare i contribuenti nella transizione al nuovo sistema l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione hanno realizzato una guida, disponibile sui rispettivi siti, che illustra in modo dettagliato i passaggi da seguire per l’attivazione della nuova delega.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Gli avvisi di accertamento in scadenza al 31 dicembre 2025

Il termine di decadenza ordinario per l’accertamento delle imposte sui redditi è individuato dall’art. 43, D.P.R. n. 600/1973 (al quale rimanda l’art. 25del D.Lgs. n. 446/1997 per l’IRAP); per l’IVA, la norma di riferimento è l’art. 57 del D.P.R. n. 633/1972.
In linea generale, gli avvisi di accertamento devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Tuttavia, il calendario delle scadenze di quest’anno è reso particolarmente complesso dall’incrocio tra i regimi “premiali” (ISA e tracciabilità) e le nuove norme sul concordato preventivo biennale (CPB).

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ADEMPIMENTI

Le modalità di conservazione e sottoscrizione delle dichiarazioni

Con la risposta a istanza di interpello 12 dicembre 2019, n. 518, l’Agenzia delle Entrate aveva fornito chiarimenti in merito alle modalità di conservazione delle dichiarazioni fiscali, presentate in via telematica da parte dei commercialisti e degli altri intermediari abilitati.
Si ricorda che le istruzioni alla compilazione dei modelli di dichiarazioni fiscali (redditi, IVA, IRAP o dei sostituti d’imposta) prevedono la sottoscrizione da parte dell’intermediario del riquadro relativo all’impegno alla presentazione telematica, presente nel frontespizio delle dichiarazioni.
La sottoscrizione dell’intermediario precede l’invio telematico e, quindi, non è chiesta dopo la presentazione della dichiarazione. Perciò, la dichiarazione inviata deve essere sottoscritta dal solo contribuente e/o sostituto d’imposta e non anche dall’intermediario.

Vedi l’Approfondimento

IVA

Testo Unico IVA al 2027

Consiglio dei Ministri, Comunicato 11 dicembre 2025

Per mesi, commercialisti, responsabili amministrativi e operatori del settore hanno cerchiato in rosso sul calendario la data del 1° gennaio 2026. Quello doveva essere il giorno zero: l’addio allo storico D.P.R. n. 633/1972 e l’ingresso in una nuova era con l’entrata in vigore del nuovo Testo Unico IVA.
La genesi del nuovo Testo Unico sembrava ben avviata. Il 14 luglio 2025, il Consiglio dei Ministri aveva approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo. L’obiettivo era ambizioso ma chiaro: riordinare una materia stratificata in oltre cinquant’anni di modifiche, raccogliendo in un unico corpus normativo (composto da 171 articoli) le disposizioni sparse in decine di leggi speciali, decreti legge e decreti legislativi.
Eppure, mentre ci avviciniamo alla fine dell’anno, del testo definitivo in Gazzetta Ufficiale non v’è traccia operativa per l’immediato futuro. Che fine ha fatto la riforma? La risposta arriva proprio dalle cronache parlamentari e governative più recenti: il progetto non è scomparso, ma è stato messo “in pausa”.
La “doccia fredda” sulle tempistiche è arrivata con il decreto Milleproroghe approvato dal Consiglio dei Ministri l’11 dicembre 2025. Di fronte al rischio di creare un “ingorgo normativo” e mettere in difficoltà le software house e gli studi professionali, il Governo ha optato per la prudenza: l’entrata in vigore dei nuovi Testi Unici tributari, compreso quello IVA, è stata ufficialmente posticipata al 1° gennaio 2027.
Cosa dobbiamo aspettarci ora? Lo scenario più probabile è che il 2026 diventi un anno di “transizione attiva”. Il testo approvato in via preliminare non verrà cestinato, ma subirà un’opera di “limatura” tecnica. È prevedibile che il Governo utilizzi i prossimi mesi per recepire le osservazioni delle Commissioni parlamentari e degli ordini professionali, correggendo errori materiali e aggiornando i riferimenti alle ultime novità unionali, come le norme del pacchetto ViDA (VAT in the Digital Age) che stanno per essere finalizzate a Bruxelles).

IVA

Il versamento dell’acconto IVA 2025

Lunedì 29 dicembre 2025 (il 27 cade di sabato) sarà l’ultimo giorno utile per versare l’acconto IVA 2025.
Sono tenuti al versamento dell’acconto i titolari di partita IVA che hanno chiuso il periodo fiscale 2024 con un debito IVA.
L’eventuale versamento dovrà essere effettuato per via telematica (direttamente o tramite intermediario abilitato) con modello F24, codice 6013 per i contribuenti mensili e 6035 per i trimestrali.
Sul versamento dell’acconto da parte dei contribuenti con liquidazione trimestrale (“per opzione”) non è dovuta la maggiorazione per interessi dell’1%.
L’acconto pagato verrà successivamente scomputato dall’ammontare dell’IVA dovuta per il mese di dicembre 2025 (nel caso dei contribuenti mensili) ovvero per il quarto trimestre 2025 (nel caso dei contribuenti trimestrali).
È ammesso il pagamento mediante compensazione con altre imposte e contributi, ma nel rispetto delle condizioni previste dall’attuale normativa.
L’importo da versare (eventualmente) può essere determinato utilizzando tre differenti metodi di calcolo:

  • storico: 88% del versamento relativo all’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente (nel calcolo bisogna tenere conto dell’acconto versato lo scorso anno);
  • analitico: 100% dell’imposta risultante a debito dalla liquidazione straordinaria alla data del 20 dicembre 2025;
  • previsionale: 88% dell’IVA che si prevede di dover versare per l’ultima liquidazione periodica dell’anno in corso.

CRISI D’IMPRESA

Composizione negoziata: nel 2025 è lo strumento più efficace contro la crisi d’impresa

Nel 2025 il principale strumento di soluzione della crisi di impresa è la composizione negoziata, introdotta per consentire il risanamento di aziende in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario.
Oltre ad aumentare sensibilmente il numero delle istanze presentate (3.483 complessive, +1.623 rispetto a novembre 2024, grazie a una crescita incrementale nei primi tre trimestri del 2025), nel 2025 sono raddoppiati i casi di successo dell’istituto, passando da 205 dello scorso anno a 410. Il tasso di successo, in media del 20%, ha raggiunto il 25% nell’ultimo trimestre del 2025.
Sul totale delle istanze presentate, 2.043 risultano archiviate mentre 210 sono state rifiutate. Le istanze attualmente in gestione presso i vari esperti incaricati sul territorio nazionale sono 1.230.
I dati sono stati diffusi da Unioncamere lo scorso 13 novembre, durante il convegno “La composizione negoziata della crisi di impresa: il bilancio di 4 anni”.
L’attrattività di questo strumento stragiudiziale, spiega Unioncamere, si deve a diversi vantaggi, tra i quali il carattere stragiudiziale e volontario, le tempistiche brevi stabilite per legge, le trattative riservate tra debitore e creditore, i costi contenuti e la salvaguardia della continuità aziendale, la gestione diretta dell’impresa e l’accesso alle misure protettive del patrimonio.
La composizione negoziata funziona sempre più: il numero delle aziende in difficoltà che vi ricorre cresce e gli esiti positivi sono raddoppiati rispetto allo scorso anno, ha sottolineato il segretario generale di Unioncamere, Giuseppe Tripoli. “Questo strumento realmente contribuisce ad evitare la chiusura di tante aziende e a salvare decine di migliaia di posti di lavoro. Sono soprattutto le imprese più grandi a farvi ricorso. Servirebbe quindi rendere più semplici alcune procedure che facilitino in particolare le aziende più piccole”.

SOCIETÀ

Al via il Registro per le Imprese Culturali e Creative (ICC)

Il settore culturale italiano compie un passo decisivo verso il riconoscimento formale del suo valore economico e sociale. Con l’istituzione della sezione speciale per le Imprese Culturali e Creative (ICC) presso il Registro delle imprese, si aprono nuove prospettive per società, fondazioni, start-up e professionisti del settore.
Non si tratta solo di un adempimento burocratico, ma di un’opportunità strategica: l’iscrizione garantisce l’accesso a finanziamenti dedicati, agevolazioni fiscali e una visibilità istituzionale che certifica la qualità e la specificità del lavoro svolto.
Il percorso legislativo, avviato con la legge n. 206/2023, si è completato nel corso del 2024 e 2025. Le tappe fondamentali che hanno reso operativa la sezione speciale sono:

  • definizione delle regole: il D.M. 25 ottobre 2024, n. 402 ha stabilito condizioni e modalità di revoca;
  • apertura del Registro: il decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made In Italy (MIMIT) del 10 luglio 2025 ha ufficializzato la sezione speciale e l’elenco dei codici ATECO ammessi.
  • Modulistica operativa: con il decreto direttoriale 7 agosto 2025, sono state aggiornate le specifiche tecniche (modelli S5 e I2) per l’invio telematico delle domande, in vigore dal 30 settembre 2025.

L’iscrizione è riservata a soggetti che operano in via esclusiva o prevalente nel settore culturale e creativo. Possono presentare istanza, purché già iscritti al Registro delle imprese o al REA:

  1. enti e società: società di persone, di capitali, cooperative, consorzi e società costituite all’estero;
  2. lavoratori autonomi;
  3. start-up innovative (ex art. 25, D.L. n. 179/2012);
  4. imprese sociali (D.Lgs. n. 112/2017);
  5. enti del terzo settore (ETS): a patto che esercitino attività d’impresa diversa da quella di interesse generale in misura non prevalente;
  6. associazioni e fondazioni riconosciute: se svolgono prevalentemente attività culturali/creative in forma di impresa.

Per ottenere la qualifica di ICC, è necessario soddisfare due macro-condizioni:

  • l’attività deve essere stabile e continuativa, con sede in Italia (o in UE/SEE purché soggetti passivi d’imposta in Italia);
  • il soggetto deve svolgere in forma d’impresa attività di ideazione, produzione, sviluppo, diffusione, conservazione o valorizzazione di beni, attività e prodotti culturali.

Rientrano in questa definizione:

  • beni materiali e immateriali (patrimonio culturale);
  • musica, audiovisivo e radio;
  • moda, architettura e design;
  • arti visive e spettacolo dal vivo;
  • artigianato artistico;
  • editoria, libri e letteratura;
  • videogiochi e software.

Per le società e i lavoratori autonomi è ammessa l’iscrizione anche se svolgono attività ausiliarie o di supporto strettamente funzionali alla filiera culturale (es. logistica specializzata per l’arte).
Si considera “attività prevalente” quella che genera ricavi superiori al 50% del volume d’affari complessivo nel periodo d’imposta di riferimento.
Il MIMIT ha individuato specifici codici ATECO che danno diritto all’iscrizione. Di seguito l’elenco suddiviso per macro-aree (si consiglia di verificare la corrispondenza esatta del proprio codice):

SettoreCodici ATECO principali
Architettura71.11.00, 71.11.01, 71.11.09, 71.12.10, 71.12.20
Arti Visive47.69.91, 90.12.00, 90.31.00, 94.99.20 e correlati
Artigianato ArtisticoVasta gamma tra cui: 13.93.00 (tappeti), 23.41.00 (ceramica), 32.12.10 (gioielleria), 95.24.01 (restauro mobili)
Audiovisivo59.11.00 (produzione), 59.20.10, 60.20.00, 77.22.90 e correlati
Design74.11.10, 74.12.01, 74.13.00, 74.14.09
Editoria e Libri58.11.00 (libri), 58.13.00 (quotidiani), 47.61.00 (commercio libri) e correlati
Fotografia74.20, 74.99.93, 94.99.20
Letteratura90.11.01, 90.11.02, 90.11.09
ModaProduzione abbigliamento (es. 14.10.20), tessuti (13.92.10), pelletteria (15.12.00) e design moda (74.11.20)
Musica32.20.00 (strumenti), 59.20.10 (registrazione), 90.20.09 (supporto rappresentazioni)
Patrimonio Culturale91.11.00 (musei), 91.12.00 (monumenti), 91.21.00 (orti botanici)
Radio60.10.00 (trasmissioni radiofoniche) e correlati
Spettacolo dal vivo90.12.00, 90.31.00, gestione teatri (90.39.01)
Videogiochi/Software58.21.00 (edizione giochi), 62.10.00 (programmazione), 58.29.00

Il Conservatore del Registro delle imprese effettua verifiche periodiche (d’ufficio o su segnalazione). Se vengono meno i requisiti o se i controlli danno esito negativo, viene disposta la cancellazione dalla sezione speciale entro 90 giorni. Mantenere la conformità dei requisiti nel tempo è quindi fondamentale tanto quanto l’iscrizione stessa.

AGEVOLAZIONI

Decadenza agevolazioni “prima casa”: quando il beneficio si conserva anche dopo la vendita

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato, tramite la sua rivista specializzata, le condizioni che evitano la decadenza dalle agevolazioni “prima casa” a seguito della vendita o donazione dell’immobile.
In particolare, il beneficio fiscale non si perde quando il contribuente, entro un anno dalla cessione:

  • acquista un immobile all’estero, purché lo Stato in cui è situato consenta strumenti di cooperazione amministrativa utili a verificare che l’immobile sia stato effettivamente adibito a dimora abituale;
  • acquista un terreno e vi realizza un fabbricato da destinare ad abitazione principale, anche se non ancora ultimato. Ai fini del mantenimento dell’agevolazione è sufficiente che l’edificio, entro l’anno, abbia acquisito rilevanza urbanistica, ossia sia presente un rustico completo di muri perimetrali e copertura (risposta ad interpello n. 29/2025);
  • costruisce un nuovo immobile abitativo su un terreno di cui era già proprietario al momento della vendita dell’immobile agevolato.

Dunque, in presenza delle condizioni sopra indicate, il contribuente mantiene pienamente i benefici “prima casa” senza incorrere nella decadenza.

INCENTIVI

Contributo di 500 euro mensili per under 35 che avviano nuove imprese in settori strategici

INPS, Circolare 28 novembre 2025, n. 148

Un’importante opportunità è stata introdotta dal decreto Coesione (art. 21, D.L. n. 60/2024) e recentemente resa operativa dall’INPS con la circolare n. 148 del 28 novembre 2025. Si tratta di un incentivo economico volto a sostenere l’autoimpiego giovanile nei settori della transizione digitale ed ecologica.
Di seguito si riporta una sintesi operativa dei requisiti, degli importi e delle scadenze imminenti.
L’incentivo prevede l’erogazione di un contributo economico mensile pari a 500 euro.
Durata: il contributo è riconosciuto per un massimo di 36 mesi (3 anni) e comunque non oltre il 31 dicembre 2028.
Modalità di erogazione: il pagamento avviene annualmente in via anticipata, previa verifica della regolarità contributiva.
Regime fiscale: il contributo non concorre alla formazione del reddito (è esentasse ai fini IRPEF) e non è soggetto a ritenute.
Possono accedere al beneficio i soggetti che, alla data di avvio dell’attività, possiedono congiuntamente i seguenti requisiti:

  • età: essere under 35 (non aver ancora compiuto il 35° anno di età);
  • stato occupazionale: essere disoccupati ai sensi del D.Lgs. n. 150/2015.

Nota per le società: nel caso di attività avviata in forma societaria, il contributo può essere riconosciuto a un solo socio, purché in possesso dei requisiti sopra elencati.
L’agevolazione spetta per le nuove attività imprenditoriali avviate nel periodo compreso tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025.
L’impresa deve rispettare i requisiti dimensionali di “piccola impresa” (meno di 50 occupati e fatturato/bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro).
Per quanto riguarda i settori ammessi (codici ATECO), l’attività deve rientrare nei settori strategici per lo sviluppo tecnologico, digitale ed ecologico. Di seguito una sintesi delle macro-categorie ammesse:

  • Manifatturiero (C): alimentari, tessile, legno, chimica, farmaceutica, elettronica, macchinari, mobili, ecc.;
  • Energia e Utilities (D, E): energia elettrica, gestione rifiuti, reti fognarie, acqua;
  • Costruzioni (F): edifici, ingegneria civile, lavori specializzati;
  • Trasporti e Magazzinaggio (H): terrestre, marittimo, aereo, corrieri;
  • Informazione e Comunicazione (J): software, telecomunicazioni, editoria;
  • Attività Professionali (M): studi legali, contabilità, architettura, ingegneria, ricerca e sviluppo, pubblicità, servizi veterinari;
  • Istruzione, Sanità e Assistenza (P, Q): istruzione, servizi sanitari e sociali;
  • Attività Artistiche e Culturali (R): musei, attività creative;
  • Servizi (S, N): riparazione computer, servizi per la persona, servizi di supporto alle imprese.

I termini per la domanda sono molto stretti e variano in base alla data di avvio dell’attività.

  • per attività avviate prima del 28 novembre 2025: il termine di 30 giorni decorre dalla pubblicazione della circolare INPS;
  • per attività avviate dopo il 28 novembre 2025: la domanda va presentata entro 30 giorni dalla data di avvio dell’attività.

Cosa si intende per “Avvio attività”: fa fede la data di invio della Comunicazione Unica al Registro delle imprese con dicitura “immediato inizio attività economica” o la comunicazione di inizio attività per impresa già iscritta. La sola costituzione senza inizio attività (impresa inattiva) non fa decorrere i termini e non soddisfa il requisito.
La domanda deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica tramite il portale INPS.
Percorso: Portale INPS > “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Incentivo Decreto Coesione”.
È necessario SPID (livello 2), CIE o CNS.
Per quanto riguarda la ripartizione dei fondi, le risorse sono limitate e ripartite su base territoriale (es. 63,58% per le regioni meno sviluppate, 30,95% per le più sviluppate). L’INPS monitorerà le domande e potrà bloccare l’accesso in caso di esaurimento fondi.

APPROFONDIMENTI

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Termini di decadenza dell’accertamento fiscale al 31 dicembre 2025

Il termine di decadenza ordinario per l’accertamento delle imposte sui redditi è individuato dall’art. 43, D.P.R. n. 600/1973 (al quale rimanda l’art. 25del D.Lgs. n. 446/1997 per l’IRAP); per l’IVA, la norma di riferimento è l’art. 57 del D.P.R. n. 633/1972.
In linea generale, gli avvisi di accertamento devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Tuttavia, il calendario delle scadenze di quest’anno è reso particolarmente complesso dall’incrocio tra i regimi “premiali” (ISA e tracciabilità) e le nuove norme sul concordato preventivo biennale (CPB).
Per determinare la scadenza corretta, dobbiamo distinguere tre situazioni in base alle scelte fatte dal contribuente in merito al CPB:

  1. soggetti NO CPB: per chi non aderisce al concordato, valgono i termini ordinari (eventualmente ridotti dai regimi premiali ISA/tracciabilità);
  2. soggetti CON CPB (senza sanatoria): l’adesione al concordato comporta, ai sensi dell’art. 34, comma 2, del D.Lgs. n. 13/2024, la proroga automatica di un anno dei termini di accertamento in scadenza al 31 dicembre dell’anno di adesione;
  3. soggetti CON SANATORIA (ravvedimento speciale): per chi aderisce alla sanatoria ex art. 2-quater del D.L. n. 113/2024, i termini relativi alle annualità sanate sono prorogati al 31 dicembre 2027.

Le scadenze al 31 dicembre 2025
Al netto delle proroghe sopra citate, al 31 dicembre 2025 scadrebbero naturalmente i termini per:

  • il periodo d’imposta 2019 (regime ordinario);
  • il periodo d’imposta 2020 (solo per chi ha punteggio ISA 8, grazie alla riduzione di 1 anno);
  • il periodo d’imposta 2021 (solo per chi usa mezzi tracciati ex art. 3, D.Lgs. n. 127/2015, grazie alla riduzione di 2 anni).

Attenzione però: se il contribuente che ricade in queste casistiche ha aderito al CPB 2025-2026, la scadenza di queste annualità (che cadrebbe il 31 dicembre 2025) slitta automaticamente al 31 dicembre 2026, anche senza aver aderito alla sanatoria.

Condizioni di validità
I termini indicati si intendono validi per dichiarazioni regolarmente presentate e subordinati a:

  • assenza di dichiarazione integrativa: la presentazione di una integrativa riapre i termini per i soli elementi oggetto di integrazione;
  • rispetto del contraddittorio: se l’Ufficio notifica lo schema di atto e i termini a difesa scadono dopo il 31 dicembre (o nei 120 giorni precedenti), la decadenza è posticipata (art. 6-bis, legge n. 212/2000);
  • attività estere (black-list): resta fermo il raddoppio dei termini (art. 12, D.L. n. 78/2009) per investimenti in paradisi fiscali non dichiarati nel quadro RW.

Di seguito una tabella di sintesi per orientarsi tra le diverse scadenze.

Tabella di riepilogo: scadenza termini accertamento al 31 dicembre 2025

Periodo di impostaRegime del contribuenteScadenza se NO CPBScadenza se SÌ CPB 2025-26 (senza sanatoria)Scadenza se SÌ SANATORIA
2019Ordinario31/12/202531/12/202631/12/2027
2020Premiale ISA31/12/202531/12/202631/12/2027
2021Tracciabilità31/12/202531/12/202631/12/2027

Attenzione: si ricorda che l’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n.127 prevede che i professionisti, le imprese, i lavoratori autonomi che garantiscono “la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500”, possono usufruire della riduzione di due anni dei termini di accertamento dell’IVA e delle imposte sui redditi. Per usufruire dell’agevolazione i contribuenti interessati devono comunicare, con riguardo a ciascun periodo d’imposta, l’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza nella dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi.”

ADEMPIMENTI

La conservazione delle dichiarazioni fiscali

Con la risposta a istanza di interpello 12 dicembre 2019, n. 518, l’Agenzia delle Entrate aveva fornito chiarimenti in merito alle modalità di conservazione delle dichiarazioni fiscali, presentate in via telematica da parte dei commercialisti e degli altri intermediari abilitati.
Si ricorda che le istruzioni alla compilazione dei modelli di dichiarazioni fiscali (redditi, IVA, IRAP o dei sostituti d’imposta) prevedono la sottoscrizione da parte dell’intermediario del riquadro relativo all’impegno alla presentazione telematica, presente nel frontespizio delle dichiarazioni.
La sottoscrizione dell’intermediario precede l’invio telematico e, quindi, non è chiesta dopo la presentazione della dichiarazione. Perciò, la dichiarazione inviata deve essere sottoscritta dal solo contribuente e/o sostituto d’imposta e non anche dall’intermediario.
Infatti, in merito alla modalità di conservazione, l’interpello aveva chiarito che:

  1. la dichiarazione trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate può essere messa a disposizione del contribuente su una piattaforma internet o inviata al suo indirizzo di posta elettronica, ordinaria o pec, previa “specifica richiesta” sottoscritta dal contribuente stesso. A tal proposito già la risposta ad interpello n. 97, pubblicata il 6 dicembre 2018, aveva chiarito che è ammessa la consegna al cliente della dichiarazione in modalità telematica, in luogo della consegna fisica;
  2. le parti, quindi, possono liberamente scegliere tra l’invio tramite mail o pec;
  3. una volta ricevuta la dichiarazione, qualora il contribuente intenda stamparla, firmarla e conservarla su supporto analogico, la medesima può comunque essere conservata anche in modalità elettronica senza applicare le regole specifiche del C.A.D., ma dev’essere esibita esclusivamente su supporto analogico con sottoscrizione autografa. Già la circolare 25 gennaio 2002, n. 6/E, consentiva, in alternativa alla conservazione delle dichiarazioni cartacee, di “tenere memoria delle dichiarazioni presentate su supporti informatici”. In tal caso il contribuente deve riprodurre la dichiarazione su modello cartaceo qualora l’Amministrazione finanziaria, in sede di controllo, ne faccia richiesta;
  4. se invece il contribuente intende conservare la dichiarazione esclusivamente in formato digitale, si applicano gli artt. 2 del D.M. 17 giugno 2014, e 20, comma 1-bis, del Codice dell’Amministrazione Digitale e quindi, trattandosi di documento fiscalmente rilevante, la sua formazione e conservazione devono rispettare i requisiti di sicurezza, integrità e immodificabilità del documento, che devono essere garantiti dalla firma digitale o da un altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata, apposta dallo stesso contribuente.

Infine, viene ribadito che la sottoscrizione del modello da parte del contribuente è un elemento essenziale del modello stesso che deve essere conservato dal contribuente e che la copia conservata dal soggetto incaricato alla sottoscrizione può non riportare la sottoscrizione del contribuente.
Tale impostazione è stata ribadita dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 217 del 26 aprile 2022.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenzaAmbitoAttivitàSoggetti obbligatiModalità
Lunedì 29 dicembre 2025IVATermine per il versamento dell’acconto IVASoggetti esercenti attività d’impresa e/o arti e professioni in regime IVA.Mod. F24 online

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