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A CURA DI STUDIOMARINI.NET | 16 DICEMBRE 2025
IN BREVE
DIRITTO DEL LAVORO
Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche
Nella Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2025, n. 281, è stata pubblicata la legge 2 dicembre 2025, n. 182, recante “Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese”.
Il provvedimento è composto da 74 articoli, suddivisi in quattro Titoli:
- Titolo I – Misure di semplificazione in favore delle attività economiche;
- Titolo II – Misure di semplificazione in favore dei cittadini;
- Titolo III – Ulteriori misure di semplificazione;
- Titolo IV- Disposizioni finali.
Con riferimento alle novità in materia di lavoro e immigrazioni, si segnalano i seguenti articoli:
- Art. 4 – semplificazioni delle procedure per l’ingresso dei lavoratori stranieri;
- Art. 12 – modifiche alla disciplina agevolativa, recata dall’art. 14, commi 1-4, decreto legge n. 95/2025, per gli interventi, iniziati entro il 31 dicembre 2026, di ristrutturazione destinati ai lavoratori del settore turistico-ricettivo;
- Art. 20 – inserimento delle strutture territoriali annesse alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nell’ambito delle procedure per il rilascio di nulla osta al lavoro per soggetti stranieri;
- Art. 21 – riduzione da 90 a 30 giorni il termine per il rilascio del nulla osta al lavoro per i lavoratori altamente qualificati da parte dello sportello unico per l’immigrazione (Carta blu UE);
- Art. 22 – introduzione dell’obbligo per il lavoratore che fruisce del trattamento di integrazione salariale di informare immediatamente il datore di lavoro, che ha richiesto il relativo intervento, di aver intrapreso un’attività lavorativa;
- Art. 23 – proroga per il 2025 della disciplina transitoria relativa al lavoro occasionale in agricoltura (LOAgri), introdotto in via sperimentare, per il biennio 2023-2024, dall’art. 1, commi da 343 a 354, legge n. 197/2022.
INAIL, PRESTAZIONI
Autoliquidazione INAIL: le istruzioni operative per il 2026
Istruzione Operativa del 10 dicembre 2025, n. 10896 e n. 10899
In data 10 dicembre 2025, l’INAIL ha pubblicato due provvedimenti riguardanti l’Autoliquidazione del 2025/2026.
Nel dettaglio:
- Istruzione operativa del 10 dicembre 2025, n. 10896 – al fine di non penalizzare le aziende che potrebbero beneficiare di una riduzione del premio già a partire da febbraio 2026, è stata autorizzata l’applicazione, in via provvisoria, delle nuove aliquote di cui alla citata deliberazione n. 146/2025 per determinare il tasso applicabile 2026 ai fini dell’autoliquidazione 2025/2026. In via provvisoria, pertanto, i tassi applicabili 2026 sono calcolati applicando la nuova tabella A “Bonus” e l’aliquota di oscillazione in riduzione nella misura fissa del 13% (anziché del 5%) nei casi di non significatività della posizione assicurativa territoriale (PAT), di cui ai commi 5, 8 e 9 dell’articolo 20 delle MAT.
- Istruzione operativa del 10 dicembre 2025, n. 10899 – il servizio online relativo alla Comunicazione delle Basi di Calcolo per l’autoliquidazione 2025/2026 è disponibile in www.inail.it nella sezione “Fascicolo Aziende – Visualizza Comunicazioni” dal 12 dicembre 2025. Dalla stessa data saranno disponibili anche i servizi online “Visualizza Basi di Calcolo” e “Richiesta Basi di Calcolo”, nonché il servizio “Visualizza elementi di calcolo” dedicato alle posizioni assicurative navigazione (PAN).
INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI
INPS: esonero parziale dei contributi previdenziali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri
INPS, Messaggio 4 dicembre 2025, n. 3703
L’INPS – con Messaggio del 4 dicembre 2025, n. 3703 – ha comunicato che sono stati completati i controlli ex post per accertare l’effettiva sussistenza dei requisiti di legge previsti per l’accesso all’esonero parziale dei contributi, ex art. 1, commi da 20 a 22-bis, legge n. 178/2020, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e che è in corso l’invio dei provvedimenti di annullamento parziale o totale dell’esonero già concesso ai soggetti interessati.
Al riguardo, viene precisato che è possibile procedere al pagamento degli importi dovuti utilizzando le indicazioni disponibili nel “Cassetto previdenziale del contribuente” alla voce “Telematizzazione” > “Esonero contributivo art. 1, co 20-22 bis L. 178/2020” > “Controlli ex post” > “Dettaglio”, accedendo sul sito istituzionale www.inps.it con la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE 3.0, CNS o eIDAS).
Avverso tali provvedimenti, è possibile proporre istanza di riesame utilizzando la funzionalità descritta nel Messaggio INPS n. 803/2022 e inviare la documentazione necessaria per supportare la stessa attraverso il link “Riesame” raggiungibile, autenticandosi con la propria identità digitale, al seguente percorso: “Cassetto previdenziale del contribuente” > “Telematizzazione” > “Esonero contributivo art. 1, co 20-22 bis L. 178/2020” > “Riesame”.
Gestioni Artigiani e Commercianti: emissione Avvisi Bonari per le rate con scadenza febbraio e maggio 2025
INPS, Messaggio 10 dicembre 2025, n. 3734
L’INPS – con Messaggio del 10 dicembre 2025, n. 3734 – ha comunicato che sono in corso le elaborazioni per l’emissione degli Avvisi Bonari relativi alle rate riguardanti la contribuzione fissa con scadenza nei mesi di febbraio e maggio 2025, per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni degli Artigiani e Commercianti.
Gli Avvisi Bonari sono a disposizione del contribuente all’interno del “Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti” al seguente percorso: “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Posizione Assicurativa” > “Avvisi Bonari”.
Contestualmente, verrà inviata una e-mail di alert ai titolari della posizione contributiva e ai loro intermediari che abbiano fornito il proprio indirizzo di posta elettronica.
Qualora l’iscritto avesse già effettuato il pagamento, potrà comunicarlo utilizzando l’apposito servizio presente sul sito istituzionale al seguente percorso: “Cassetto Previdenziale del Contribuente” > “Contatti” > “Nuova Richiesta> “Invio quietanza di versamento”.
Flusso Uniemens: posticipata l’esposizione degli eventi e del conguaglio dell’indennità economica di malattia
INPS, Messaggio 10 ottobre 2025, n. 3029
L’INPS – con Messaggio del 10 ottobre 2025, n. 3029 – ha reso note le nuove modalità di esposizione degli eventi e del conguaglio dell’indennità economica di malattia nel flusso Uniemens per rapporti di lavoro dipendente dei datori di lavoro del settore privato.
Nella compilazione del flusso Uniemens, deve essere valorizzata la causale dell’assenza nell’elemento <CodiceEvento> di <Settimana> procedendo alla valorizzazione del “tipo copertura” delle settimane in cui si colloca l’evento “MAL” con le consuete modalità. Analogamente, l’elemento <DiffAccredito> deve essere valorizzato indicando la “retribuzione persa” nel mese riferita alle settimane di assenza per malattia con codice evento “MAL”.
La compilazione del calendario giornaliero riguarda tutti gli eventi di malattia, sia quelli di durata pari o superiore a sette giorni che quelli di durata inferiore, atteso che si pone l’esigenza di verificare nei flussi Uniemens il periodo di durata dell’evento anche nel caso in cui tale evento non sia coperto da contribuzione figurativa e/o non sia indennizzato.
Ora, l’Istituto – con Messaggio del 10 dicembre 2025, n. 3743 – ha comunicato che le nuove modalità di esposizione degli eventi e del conguaglio dell’indennità economica di malattia nel flusso Uniemens per i rapporti di lavoro dipendente dei datori di lavoro del settore privato, così come riportate nel citato messaggio n. 3029/2025, sono differite al mese di competenza di marzo 2026.
I chiarimenti INPS su libretto famiglia e prestazioni occasionali
INPS, Comunicato 2 dicembre 2025
L’INPS – con comunicato del 2 dicembre 2025 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai versamenti F24 per Libretto Famiglia e Contratto di prestazioni occasionali.
Al riguardo, a causa delle procedure di rendicontazione dell’Agenzia delle Entrate, i pagamenti effettuati negli ultimi giorni di dicembre potrebbero essere accreditati solo a gennaio.
Pertanto, al fine di evitare difficoltà nell’inserimento delle comunicazioni preventive (per il Contratto di prestazioni occasionali) e nella comunicazione/consuntivazione delle prestazioni (per il Libretto Famiglia) in merito alle attività svolte nella seconda metà di dicembre 2025 e nei primi giorni di gennaio 2026, l’INPS ha raccomandato di effettuare le ricariche del portafoglio elettronico tramite modello F24 entro il 18 dicembre 2025.
Resta sempre disponibile la possibilità di alimentare il portafoglio elettronico tramite PagoPA.
Infine, l’INPS ha ricordato che in assenza di fondi sul portafoglio elettronico, non sarà possibile utilizzare Libretto Famiglia e Prestazioni Occasionali. In tali casi, il datore di lavoro potrà ricorrere ad altre modalità di regolarizzazione del rapporto di lavoro.
LAVORATORI EXTRACOMUNITARI
In GU la legge di conversione del decreto flussi migratori
Nella Gazzetta Ufficiale del 1 dicembre 2025, n. 279 è stata pubblicata la legge 1 dicembre 2025, n. 179, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio”.
Di seguito la sintesi dei principali ambiti di intervento del decreto legge n. 146/2025:
- la messa a regime di alcune misure sperimentate con il decreto flussi 2005 per ridurre le strumentalizzazioni, come la precompilazione delle domande di nulla osta, che consente di effettuare controlli prima del click day, e il limite di 3 domande per i datori che le presentano come utenti privati, senza affidarsi agli intermediari autorizzati;
- l’esplicita previsione, anche nel Testo Unico Immigrazione, che sia possibile impiegare regolarmente il cittadino straniero anche nelle more della conversione del permesso di soggiorno, oltre che mentre attende il primo rilascio o il rinnovo del documento;
- il prolungamento a un anno e l’armonizzazione della durata dei permessi di soggiorno rilasciati a tutte le vittime di sfruttamento lavorativo, che potranno accedere all’Assegno di Inclusione, oltre che alle vittime di tratta e di violenza domestica;
- la proroga per il triennio 2026-2028 della sperimentazione sugli ingressi al di fuori delle quote del decreto flussi (ma comunque nel limite di 10.000 annui) lavoratori stranieri da impiegare nell’assistenza di persone ultraottantenni o disabili;
- la definizione di un contingente triennale di ingressi per stranieri ammessi a partecipare a programmi di attività di volontariato di interesse generale e di utilità sociale, definito dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con i ministeri dell’Interno e degli Affari Esteri, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore;
- il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare entro 150 giorni dalla richiesta (anziché 90 giorni come previsto precedentemente).
LAVORO AUTONOMO
Al via i nuovi voucher dedicati a PMI e lavoratori autonomi
MIMIT, Comunicato 3 dicembre 2025
Il Ministero delle imprese e del made in Italy – con comunicato del 3 dicembre 2025 – ha reso noto che dal 2026 sarà possibile richiedere i nuovi voucher per le PMI (piccole e medie imprese) e gli autonomi gestiti dal MIMIT. Si tratta di contributi a fondo perduto fino ad € 20.000, pensati per favorire l’adozione di servizi di cloud computing e soluzioni di cybersecurity.
La misura, disciplinata dal Decreto ministeriale del 18 luglio 2025, nasce con l’obiettivo di sostenere la domanda di tecnologie digitali più avanzate e sicure, incoraggiando imprese e professionisti ad acquisire strumenti nuovi o migliorativi rispetto a quelli già in uso.
La dotazione finanziaria complessiva della misura ammonta a 150 milioni di euro, provenienti dal Fondo sviluppo e coesione relativo al periodo di programmazione 2014-2020.
Una parte significativa delle risorse, pari a 71 milioni di euro, è destinata alle Regioni del Mezzogiorno, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Le agevolazioni spettano alle PMI (Piccole e Medie Imprese) e ai lavoratori autonomi operanti su tutto il territorio nazionale che, al momento della presentazione della domanda, dispongano di un contratto di connettività con velocità minima in download pari a 30 Mbps.
Per accedere al beneficio, le imprese devono:
- essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese, nonché risultare attive;
- trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria né sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- essere in regola con gli obblighi assicurativi a copertura dei danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali, come previsto dalla legge 30 Dicembre 2023 n. 213 e dal Decreto Legge 31 Marzo 2025 n. 39;
- non aver ricevuto aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea senza averli rimborsati o depositati in un conto bloccato;
- non operare nei settori esclusi dal regolamento de minimis;
- non incorrere nelle cause di esclusione previste dalla normativa vigente.
APPROFONDIMENTI
DIRITTO DEL LAVORO
Le novità in ambito lavoristico della legge sulle semplificazioni amministrative
Nella Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2025, n. 281 – è stata pubblicata la legge 2 dicembre 2025, n. 182, recante “Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese”.
Andando nel dettaglio, con l’art. 4 si semplificano le procedure per il rilascio dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato a cittadini extracomunitari, dettate dal Testo unico sull’immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998), intervenendo sull’art. 5-bis, comma 1, lett. a).
Con la modifica si aggiornano i requisiti della sistemazione alloggiativa da indicare nel contratto di soggiorno per lavoro subordinato (contratto che, al fine del rilascio del permesso di soggiorno, deve essere stipulato dal lavoratore, successivamente all’ingresso nel territorio nazionale, con il datore di lavoro), prevedendo che l’alloggio deve rientrare nei parametri minimi previsti dal decreto del Ministro della sanità del 5 luglio 1975 (ante modifica, invece, l’alloggio doveva rientrare nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale).
L’art. 12 apporta le seguenti modifiche alla disciplina dei contributi per le “staff house”:
- viene stabilito che gli interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e ricostruzione iniziati entro il 31 dicembre 2026 sono consentiti con SCIA e possono prevedere un incremento fino a un massimo del 20% della volumetria o della superficie lorda esistente. Viene poi specificato che per tali finalità è previsto un vincolo decennale di destinazione d’uso;
- viene disposto che per il mutamento di destinazione d’uso degli edifici, funzionale all’impiego di tali immobili si applica la disciplina del mutamento d’uso urbanisticamente rilevante prevista dall’art. 23-ter del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico in materia edilizia), per le singole unità immobiliari;
- viene previsto che, per mitigare il carico urbanistico, i soggetti beneficiari dei contributi devono stipulare con enti o soggetti gestori di parcheggi apposite convenzioni, comunque idonee, tenuto conto della destinazione d’uso dell’immobile, quale risultante a seguito del mutamento, e del numero dei potenziali soggetti alloggiati nell’immobile;
- viene chiarito che restano comunque ferme le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. n. 42/2004.
Il decreto prevede due tipi di interventi finanziabili:
- i contributi in conto capitale volti a sostenere progetti di riqualificazione, ammodernamento o completamento di immobili già esistenti, anche sotto il profilo dell’efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, destinati alla creazione di alloggi per i lavoratori. Gli interventi devono garantire la disponibilità di almeno 10 posti letto per singolo intervento;
- i contributi volti a sostenere i costi per la locazione degli alloggi destinati a condizioni agevolate ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo (contributi di parte corrente – Titolo III del D.M. 18 settembre 2025). Tali alloggi possono essere una o più unità immobiliari, purché insistenti nella stessa provincia della struttura turistico-ricettiva o comunque nel raggio di 40 chilometri. Il beneficio deve essere garantito per un periodo non inferiore a cinque anni.
L’art. 20interviene sull’art. 24-bisdel Testo unico sull’immigrazione, prevedendo le seguenti modifiche:
- anche le strutture territoriali potranno effettuare la verifica dei requisiti richiesti dalla normativa vigente ai fini dell’assunzione di lavoratori stranieri, funzione in precedenza riservata all’Ispettorato nazionale del lavoro, a specifiche categorie di professionisti, ovvero alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a cui il datore di lavoro aderisca o conferisca mandato;
- le istanze escluse dall’asseverazione che, in via generale, viene rilasciata a seguito dell’esito positivo delle verifiche richieste per l’assunzione come lavoratori subordinati di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea (nonché di apolidi) non sono solo quelle presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ma anche quelle presentate dalle strutture territoriali ad esse annesse. Resta fermo l’impegno delle organizzazioni a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti previsti, nonché la possibilità per l’Ispettorato nazionale del lavoro di effettuare controlli a campione.
L’art. 21 interviene sull’art. 27-quater del Testo Unico sull’Immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998) in materia di ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati.
In particolare, con la modifica del comma 6 si riduce da 90 a 30 giorni il termine per il rilascio del nulla osta al lavoro per i lavoratori altamente qualificati da parte dello sportello unico per l’immigrazione (Carta blu UE).
Ai sensi del richiamato art. 27-quater, possono presentare domanda di nulla osta al lavoro i datori di lavoro che intendono assumere alle loro dipendenze per almeno sei mesi, lavoratori stranieri altamente qualificati in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- un titolo di studio di livello terziario che attesti il completamento di una qualifica professionale di livello post secondario di almeno 3 anni o corrispondente almeno al livello 6 del Quadro nazionale delle qualificazioni (decreto Ministero Lavoro 8 gennaio 2018 istitutivo del quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nel Sistema nazionale di certificazione delle competenze);
- possesso dei requisiti previsti per le professioni regolamentate;
- qualifica professionale superiore attestata da un’esperienza quinquennale di livello paragonabile a quello terziario pertinenti al settore alla professione o all’offerta di lavoro;
- qualifica professionale superiore attestata da 3 anni di esperienza professionale pertinente nei 7 anni precedenti alla presentazione dell’istanza per dirigenti o specialisti delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Le domande devono essere presentate al competente Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo sul sito https://portaleservizi.dlci.interno.it.
Non possono essere oggetto della procedura per ottenere il nulla osta al lavoro, seppure altamente qualificati i titolari di:
- permesso di soggiorno rilasciato per protezione temporanea;
- permesso di soggiorno per motivi umanitari;
- permesso di soggiorno per protezione internazionale;
- permesso di soggiorno per lavoro stagionale;
- permesso di soggiorno di lungo periodo.
Non possono aderire alla suddetta procedura i lavoratori che sono distaccati in Italia; che fanno ingresso in uno Stato Membro in virtù di accordi internazionali che agevolano l’ingresso per motivi commerciali o di investimento di persone fisiche; che hanno presentato istanza di nulla osta per ricerca scientifica; coloro che in qualità di familiari di cittadini dell’Unione, o in virtù di accordi conclusi tra un Paese Terzo e l’Unione, esercitano il diritto alla libera circolazione.
L’art. 22 modifica l’art. 8, D.Lgs. n. 148/2015, che detta la disciplina sulle comunicazioni relative ad attività di lavoro dipendente o autonomo, svolta da lavoratori titolari di trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale al di fuori del rapporto di lavoro oggetto del trattamento.
In particolare, si introduce l’obbligo per il lavoratore che fruisce del trattamento di integrazione salariale di informare immediatamente il datore di lavoro, che ha richiesto il relativo intervento, di aver intrapreso un’attività lavorativa.
L’art. 23 proroga per il 2025 la disciplina transitoria relativa al lavoro occasionale in agricoltura (LOAgri), introdotto in via sperimentare, per il biennio 2023-2024, dalla legge n. 197/2022.
Com’è noto, l’art. 1, comma 344, legge di Bilancio 2023 definisce le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato come quelle attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese dai seguenti soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti alla prestazione LOAgri, quali:
- disoccupati e percettori di alcune prestazioni previdenziali o assistenziali;
- pensionati;
- giovani con meno di 25 anni di età impegnati in un ciclo di studi;
- detenuti o internati ammessi al lavoro esterno, nonché soggetti in semilibertà.
Il venire meno, nel corso della durata del rapporto lavorativo, dei suddetti requisiti soggettivi che legittimano la stipulazione di un contratto di LOAgri implica la risoluzione automatica dello stesso. In tali casi, è onere del lavoratore fornire tempestiva comunicazione al datore di lavoro.
Il contratto può avere una durata di 12 mesi, nel corso del quale possono essere espletate non più di 45 giornate lavorative.
Possono stipulare contratti di LOAgri esclusivamente i datori di lavoro che operano nel settore economico dell’agricoltura e che sono iscritti, quali datori di lavoro agricoli, alle specifiche Gestioni previdenziali dell’INPS.
INAIL, PRESTAZIONI
Le prime indicazioni INAIL sulla prossima Autoliquidazione
L’INAIL – con Nota n. 10899/2025 – ha reso noto che il servizio online relativo alla Comunicazione delle basi di calcolo per l’autoliquidazione 2025/2026 è disponibile a decorrere dal 12 dicembre 2025.
Il servizio è rivolto ai datori di lavoro e agli altri soggetti assicurati tenuti all’autoliquidazione, nonché agli intermediari abilitati per i codici ditta in delega.
Nel caso in cui, per una medesima posizione assicurativa, siano presenti più basi di calcolo, ad esempio a seguito di variazioni o di una nuova elaborazione da parte delle Sedi INAIL, le comunicazioni sono rese disponibili in ordine decrescente di dati di elaborazione, consentendo così di individuare immediatamente la versione più aggiornata.
A partire dalla medesima data del 12 dicembre 2025, risultano inoltre attivi i servizi online “Visualizza Basi di Calcolo” e “Richiesta Basi di Calcolo”, accessibili dalla sezione “Accedi ai Servizi Online” del sito INAIL.
Per l’annualità in corso, il servizio “Richiesta Basi di Calcolo” consente di acquisire le basi di calcolo sia in formato PDF sia nel formato JSON, agevolando l’integrazione dei dati con i sistemi informatici degli intermediari e dei consulenti.
Sempre dal 12 dicembre 2025 è infine disponibile il servizio online “Visualizza elementi di calcolo”, dedicato alle posizioni assicurative navigazione (PAN), che permette la consultazione degli elementi utilizzati per il calcolo del premio.
La messa a disposizione dei servizi online costituisce un passaggio fondamentale per la corretta gestione dell’autoliquidazione 2025/2026, consentendo alle imprese e agli intermediari di verificare tempestivamente i dati di riferimento per il calcolo del premio assicurativo dovuto.
Sempre il 10 dicembre 2025, L’INAIL – con Nota n. 10896/2025 – ha recepito delibera n. 146 del 21 luglio 2025, e provvede all’aggiornamento delle aliquote di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico favorevole (“bonus”).
Com’è noto, l’art. 1, comma 1, decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 ha autorizzato l’INAIL a procedere alla revisione delle aliquote di oscillazione in bonus, demandando l’attuazione della misura a un decreto interministeriale da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge stesso.
L’art. 1, comma 4 ha inoltre previsto l’esclusione dal riconoscimento del bonus per le aziende che abbiano riportato, nei due anni precedenti, sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Al fine di evitare penalizzazioni per le aziende potenzialmente beneficiarie della riduzione del premio già a partire dal mese di febbraio 2026, e nelle more dell’emanazione del decreto interministeriale attuativo, il Presidente dell’INAIL, con deliberazione n. 17 del 10 novembre 2025, ratificata dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 186 del 19 novembre 2025, ha autorizzato l’applicazione in via provvisoria delle nuove aliquote definite dalla deliberazione n. 146/2025.
Pertanto, ai fini dell’autoliquidazione 2025/2026, i tassi applicabili per l’anno 2026 sono determinati applicando la nuova Tabella A – Bonus, nonché un’aliquota di oscillazione in riduzione pari al 13%, in luogo del precedente 5%, nei casi di non significatività della posizione assicurativa territoriale (PAT), come previsto dai commi 5, 8 e 9 dell’articolo 20 delle MAT.
Restano invece invariate le aliquote di incremento del tasso medio di tariffa (“malus”) previste dalla Tabella B del medesimo articolo 20, applicabili in caso di andamento infortunistico sfavorevole.
Nel medesimo provvedimento, l’INAIL ha precisato che l’applicazione provvisoria delle nuove aliquote di oscillazione in bonus è stata indicata nelle comunicazioni del tasso applicabile per l’anno 2026 (modello 20SM), con espressa riserva di recupero dei maggiori premi eventualmente dovuti qualora:
- non venga adottato il decreto interministeriale attuativo o questo riformuli in modo diverso la proposta approvata dall’INAIL;
- il soggetto assicurante risulti destinatario di sentenze definitive di condanna per gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, secondo le modalità che saranno stabilite dal decreto interministeriale previsto dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 159/2025.
LAVORATORI EXTRACOMUNITARI
Le novità del nuovo decreto flussi
Nella Gazzetta Ufficiale del 1 dicembre 2025, n. 279 è stata pubblicata la legge 1 dicembre 2025, n. 179, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio”.
Andando nel dettaglio, il termine entro il quale, dopo il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, il datore di lavoro deve confermare la richiesta è elevato da 7 a 15 giorni.
Il termine per la stipula del contratto di soggiorno del lavoratore straniero, decorrente dalla data di ingresso nel territorio nazionale, è elevato da 8 a 15 giorni.
Entrambe le modifiche semplificano la gestione operativa delle imprese nei processi di assunzione di cittadini stranieri, dando più margine per la regolarizzazione documentale.
Con riferimento alla precompilazione delle richieste e controlli preventivi, si stabilisce la modalità della precompilazione della domanda di nulla osta al lavoro, come fase propedeutica. All’Ispettorato Nazionale del Lavoro è riconosciuta la possibilità di effettuare verifiche preventive sulle domande, comprendendo datori di lavoro o organizzazioni datoriali potenzialmente escluse dagli ingressi.
È confermato il limite massimo di 3 richieste di nulla osta per datori privati, salvo eccezioni tramite organizzazioni rappresentative o professionisti abilitati.
Il provvedimento, poi, estende fino al 2028 la possibilità di ingressi senza quota (extra-flusso) di cittadini stranieri da impiegare nel settore dell’assistenza familiare o sociosanitaria.
Tra le novità, viene previsto che tali ingressi siano destinati anche all’assistenza di bambini da 0 a 6 anni, oltre che persone ultraottantenni o disabili.
La durata dei permessi di soggiorno rilasciati a vittime della tratta, grave sfruttamento o intermediazione illecita viene elevata da 6 a 12 mesi, con possibilità di proroga, per favorire l’inserimento socio-lavorativo.
Tali soggetti possono accedere anche all’Assegno di inclusione, con condizioni più favorevoli.
Le aziende che assumono lavoratori vulnerabili devono essere consapevoli delle nuove tutele e degli obblighi contrattuali e documentali aggiuntivi.
Il termine per il rilascio del nulla osta di ricongiungimento familiare è esteso da 90 a 150 giorni.
Viene eliminato l’obbligo che la domanda di visto di ingresso sia corredata dalla conferma di assunzione del datore, per soggetti formati all’estero.
Il termine per presentare la domanda di visto dopo il completamento della formazione nei Paesi d’origine è prorogato da 6 a 12 mesi, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2027.
Questo semplifica l’accesso al mercato del lavoro per profili qualificati formati all’estero e richiede alle aziende di considerare percorsi di reclutamento specifici.
Si segnalano, infine, altre disposizioni:
- la stabilizzazione del Tavolo Caporalato (“Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura”), che si apre anche agli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- la ridefinizione dei soggetti che possono accedere al Fondo per il contrasto del reclutamento illegale della manodopera straniera istituito dalla legge di Bilancio 2025;
- la proroga al 31 dicembre 2027 dell’affidamento a Croce Rossa Italiana della gestione del punto di crisi (hot spot) di Lampedusa per assicurare adeguati livelli di accoglienza.
PRINCIPALI SCADENZE
| Data scadenza/decorrenza | Ambito | Attività | Soggetti obbligati | Modalità |
| Martedi 16/12/2025 | INPS | Versamento contributo Tfr al Fondo di Tesoreria | Datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti | Modello F 24 on line |
| Martedi 16/12/2025 | INPS | Versamento alla Gestione separata dei contributi calcolati su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoria | Committenti | Modello F 24 on line |
| Martedi 16/12/2025 | INPS | Versamento dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti corrisposte nel mese precedente | Datori di lavoro | Modello F 24 on line |
| Martedi 16/12/2025 | INPS | Versamento contributo ordinario fondo di integrazione salariale | Datori di lavoro operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale (Codice autor. INPS 0J) | Modello F 24 on line |
| Martedi 16/12/2025 | INPS ex ENPALS | Versamento contributi previdenziali relativi al mese precedente | Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport | Modello F 24 on line |
| Martedi 16/12/2025 | IRPEF | Versamento in acconto imposta sostitutiva sulla rivalutazione delTFR | Sostituti d’imposta | Modello F 24 on line |
| Martedi 16/12/2025 | IRPEF | Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, provvigioni, indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedente | Sostituti d’imposta | Modello F 24 on line |
| Martedi 16/12/2025 | IRPEF | Versamento addizionale regionale: rata addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno o in unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro. | Sostituti d’imposta | Modello F 24 on line |
| Martedi 16/12/2025 | IRPEF | Versamento addizionale comunale: calcolo del saldo a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno. L’importo sarà trattenuto in 11 rate mensili a decorrere dall’anno successivo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, l’addizionale è versata in un’unica soluzione. | Sostituti d’imposta | Modello F 24 on line |
| Martedi 16/12/2025 | INPGI | Versamento dei contributi mensili dovuti dai giornalisti con contratto di collaborazione (Gestione Separata) | Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti con contratti di collaborazione | Modello F24/Accise |
| Martedi 16/12/2025 | INPS | Versamento trimestrale dei contributi per gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato | Aziende agricole | Modello F 24 on line |
| Sabato 20/12/2025 | FASC | Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati | Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logistica | Bonifico bancario – Denuncia telematica |
| Lunedì 29/12/2025 | ENPAIA | Denuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegati | Aziende agricole | Sistema di pagamento PagoPa |
| Mercoledì 31/12/2025 | INPS ex ENPALS | Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi | Aziende settori sport e spettacolo | Trasmissione telematica |
| Mercoledì 31/12/2025 | INPS | Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi | Datori di lavoro | Trasmissione telematica |
| Mercoledì 31/12/2025 | LUL | Stampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedente | Datori di lavoro, intermediari obbligati alla tenuta | Stampa meccanografica – Stampa Laser |
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