CIRCOLARE MONOGRAFICA
Evoluzione degli Enti bilaterali con evidenza su funzioni, obblighi, differenze e criticità operative
DI ALESSIA NOVIELLO | 16 DICEMBRE 2025
La bilateralità rappresenta un pilastro del sistema delle relazioni industriali in Italia: attraverso gli organismi paritetici, costituiti da associazioni datoriali e sindacali, vengono erogati servizi e prestazioni di welfare, formazione, sicurezza, intermediazione del lavoro e integrazione del reddito. L’istituzione e la regolazione degli Enti bilaterali (o organismi bilaterali) avviene attraverso i contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) applicabili ai diversi settori economici, con modalità e funzioni che possono variare da settore a settore.
Con questa circolare analizziamo la modalità con la quale gli Enti bilaterali si sono evoluti nei settori del Commercio/Terziario, Metalmeccanica, Turismo e Pubblici Esercizi, mettendo in evidenza le funzioni, gli obblighi, le differenze e le criticità operative.
Quadro normativo di riferimento
Definizione di Ente bilaterale
- La normativa italiana attribuisce agli Enti bilaterali una definizione precisa: ai sensi del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 – art. 2, comma 1, lett. h) – gli enti bilaterali sono: “organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro”.
Le funzioni loro attribuite includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
– Formazione e aggiornamento professionale: con offerte di corsi e iniziative formative per migliorare le competenze dei lavoratori e renderli più competitivi nel mercato del lavoro.
– Welfare aziendale e assistenza: fornendo servizi integrativi a quelli pubblici quali piani di previdenza complementare, assistenza sanitaria integrativa, rimborsi per spese scolastiche, assegni familiari o bonus per eventi specifici.
– Sostegno al reddito: supportando i lavoratori nei casi di perdita del lavoro, riduzione dell’attività lavorativa o altre necessità, ad esempio attraverso sussidi o finanziamenti per percorsi di riqualificazione.
– Sicurezza sul lavoro: promuovendo e finanziando iniziative volte a migliorare la sicurezza negli ambienti di lavoro e a ridurre il rischio di infortuni e malattie professionali.
– Mediazione e conciliazione: intervenendo in caso di controversie tra lavoratori e datori di lavoro per favorire una soluzione amichevole, offrendo servizi di mediazione e conciliazione.
– Monitoraggio del mercato del lavoro: raccogliendo dati e analizzando le tendenze del mercato del lavoro per sviluppare strategie e politiche volte al miglioramento dell’occupazione.
– Incentivazione e supporto alle imprese: offrendo consulenza e supporto alle aziende, anche attraverso la possibilità di finanziare attività formative per i propri dipendenti.
– Vigilanza sul rispetto dei contratti: garantendo il rispetto dei contratti collettivi nazionali e monitorando l’effettività delle relazioni sindacali nel settore di riferimento.
Origine contrattuale e ruolo della contrattazione collettiva
- L’istituzione degli Enti bilaterali è realizzata, dunque, tramite la contrattazione collettiva: i CCNL nazionali e/o gli accordi interconfederali, definiscono la loro costituzione, le funzioni, le modalità di adesione e le quote di contribuzione.
- La contrattazione determina anche le specifiche prestazioni erogabili, le regole di contribuzione, la governance, e la natura “tipizzata” o “non tipizzata” dell’Ente bilaterale.
In altri termini: la legge stabilisce il “modello” e le funzioni potenziali; la contrattazione decide se e come attivarle, in quali settori e con quali modalità.
Differenziazione fra “bilateralità tipizzata” e “non tipizzata”
La dottrina distingue tra bilateralità non tipizzata – quando l’Ente bilaterale non ha una finalità predeterminata dalla legge, ma è interamente disciplinato dal contratto collettivo – e bilateralità tipizzata – quando l’Ente realizza funzioni specifiche previste da norme di legge (es. fondi pensione, assistenza sanitaria integrativa, sostegno al reddito).
A seconda di questa distinzione, l’efficacia dell’Ente bilaterale può essere limitata ai soli soggetti che volontariamente vi aderiscono, oppure può assumere una funzione più ampia, anche nei confronti di datori di lavoro che non aderiscono formalmente all’Ente.
Funzioni e prestazioni tipiche degli enti bilaterali
Gli enti bilaterali svolgono una serie di servizi nei confronti sia delle imprese sia dei lavoratori, normalmente finanziati mediante contributi obbligatori (o para-obbligatori) previsti dal CCNL. Le principali aree di intervento sono:
| Area funzionale | Prestazioni / Attività tipiche |
| Formazione e qualificazione professionale | Corsi di formazione continua, formazione iniziale (es. apprendistato), piani formativi, aggiornamenti obbligatori (es. sicurezza sul lavoro), riqualificazione. |
| Intermediazione e incontro domanda/offerta lavoro | Banche dati per il collocamento, orientamento, placement, aiuto all’assunzione. |
| Welfare / prestazioni sociali | Assistenza sanitaria integrativa, sostegno al reddito, sussidi straordinari, assistenza per famiglie (asili nido, sostegno figli), rimborso spese mediche, borse di studio, sostegno economico in caso di malattia prolungata. |
| Sostegno alle imprese | Consulenza su salute e sicurezza, supporto tecnico-organizzativo, convenzioni, riduzione costi tramite accordi collettivi, agevolazioni per l’apprendistato e l’assunzione. |
| Certificazione e controllo del rapporto di lavoro | Verifica di regolarità contributiva, certificazione dei contratti di lavoro, controllo delle assunzioni, congruità contrattuale. |
| Promozione di politiche attive e inclusione | Progetti per l’occupazione di categorie svantaggiate, anti-discriminazione, inclusione sociale, formazione per persone vulnerabili. |
Queste attività – se attivate dal CCNL o dagli accordi – contribuiscono a rendere il sistema della bilateralità uno strumento flessibile e adattabile ai bisogni specifici dei settori, delle imprese e dei lavoratori coinvolti.
Principali enti bilaterali e applicazione per settore
Ecco alcuni esempi di enti bilaterali con riferimento a CCNL o contrattazioni tipiche per Commercio, Turismo, Terziario, Metalmeccanica.
| Settore | Esempi di enti bilaterali / organismi | Note operative / funzioni prevalenti |
| Commercio / Terziario / Distribuzione | EBINTER (e sue articolazioni territoriali), altri enti, anche come ad esempio in ambiti regionali/locali. | Costituito nel 1995 dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori: CONFCOMMERCIO e FILCAMS-Cgil, FISASCAT-Cisl, UILTuCS-Uil sulla base di quanto stabilito dal CCNL del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi. Servizi: Welfare, formazione, intermediazione del lavoro, sostegno imprese e lavoratori. |
| Turismo / Pubblici Esercizi / Servizi | EBNT ENTE BILATERALE NAZIONALE DEL TURISMO (o altri enti bilaterali afferenti al turismo/terziario) | Costituito pariteticamente dalle Associazioni Datoriali (Federalberghi, Fipe, Fiavet, Faita – aderenti a Confcommercio) e dalle Organizzazioni Sindacali costituita pariteticamente dalle Associazioni Datoriali (Federalberghi, Fipe, Fiavet, Faita – aderenti a Confcommercio) e dalle Organizzazioni Sindacali (Filcams – CGIL, Fisascat – CISL, Uiltucs – UIL) comparativamente più rappresentative nel settore Turismo. Servizi: Fondo a sostegno del reddito, Assistenza tecnica alle aziende che presentano piani formativi nazionali e aziendali a valere sugli Avvisi Pubblici pubblicati dal Fondo For.Te, Commissione Paritetica Bilaterale apprendistato. |
| Metalmeccanica / Industria Confapi | EBM (o, in alternativa per alcuni ambiti, enti come ENBIMS per cooperative / frigoristi / servizi ausiliari) | Costituito con accordo sottoscritto in data 15 novembre 2013 tra Unionmeccanica, unione di categoria di Confapi, e Fiom-Cigl e, a seguito del rinnovo del CCNL del 3 luglio 2017, con integrazione anche di Fim-Cisl e Uilm-Uil. Servizi: Formazione professionale, sicurezza sul lavoro, tutela welfare, sostegno per apprendistato, conciliazioni, intermediazione. Il sistema è formato da 13 enti bilaterali e comprende: EBM – Ente Bilaterale del settore metalmeccanici; EBM SALUTE – Fondo di assistenza sanitaria integrativa del settore metalmeccanico; ENFEA – Ente Nazionale per la Formazione e l’Ambiente; ENFEA SALUTE – Sanità integrativa per lavoratori della piccola e media industria privata; OPNM – Organismo Paritetico Nazionale Metalmeccanici; OPNC – Organismo Paritetico Nazionale Confapi; FAPI – Fondo Formazione PMI; FONDAPI – Fondo Nazionale Pensione complementare per i lavoratori delle piccole e medie imprese; FASDAPI – Fondo di assistenza e solidarietà per dirigenti e quadri superiori della piccola e media industria; PREVINDAPI – Fondo pensione per i dirigenti e i quadri superiori della piccola e media industria; FONDO DIRIGENTI PMI – Fondo per la formazione professionale continua dei dirigenti delle piccole e medie imprese industriali; FONDAZIONE IDI – Fondazione per l’Istituto Dirigenti Italiani; PMI WELFARE MANAGER – Fondo di solidarietà per manager e quadri superiori; |
Obbligatorietà dell’adesione e “prestazione equivalente”
Volontarietà dell’adesione – principio e limiti
- L’adesione all’Ente bilaterale non è obbligatoria di per sé, ma lo diventa se l’azienda applica un CCNL che lo prevede come obbligo contrattuale. L’adesione è generalmente riservata alle imprese che aderiscono alle associazioni datoriali firmatarie del CCNL. In caso di mancata adesione, l’azienda deve comunque garantire ai propri lavoratori le stesse prestazioni previste dal sistema della bilateralità, spesso tramite il versamento di un importo sostitutivo (come l’Elemento Aggiuntivo della Retribuzione – EAR).
- In particolare, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la sua Circolare n. 43 del 15 dicembre 2010, ha ribadito che l’iscrizione a un Ente bilaterale non può essere imposta a chi non aderisce alle associazioni datoriali (libertà sindacale).
Un primo ordine di problemi, secondo il Ministero, attiene alla riconduzione del versamento contributivo in favore dell’Ente bilaterale alla parte economico/normativa ovvero alla parte obbligatoria del contratto. Sul punto il Ministero si è più volte pronunciato – a partire dalla Circolare n. 4 del 2004, in merito alla interpretazione dell’articolo 10 della Legge n. 30 del 2003 (Circolari nn. 40 del 2004 e 30 del 2005, nonché la risposta interpello del 21 dicembre 2006 prot. 25/SEGR/0007573) – nel senso di ritenere non obbligatoria la iscrizione all’Ente bilaterale. Ciò in coerenza con i principi e le disposizioni previste dalla Carta costituzionale in materia di libertà associativa e, segnatamente, di libertà sindacale negativa, nonché con i principi e le regole del diritto
Un secondo e distinto ordine di problemi attiene invece alla diversa ipotesi in cui i contratti collettivi di lavoro, dopo aver definito un sistema bilaterale volto a fornire tutele aggiuntive ai prestatori di lavoro nell’ottica di un innovativo welfare negoziale, dispongano l’obbligatorietà non della iscrizione all’Ente bilaterale, quanto del riconoscimento al prestatore di lavoro, per quei datori di lavoro che non vogliano aderire al sistema bilaterale, di analoghe forme di tutela (per esempio una assistenza sanitaria o una previdenza integrativa) anche attraverso una loro quantificazione in termini economici. È il caso di quei contratti o accordi collettivi che dispongano – come nel settore dell’artigianato – sia la corresponsione a favore dei prestatori di lavoro di taluni importi forfettari (su base mensile e/o annuale) sia l’erogazione diretta da parte del datore di lavoro di prestazioni equivalenti quale alternativa al versamento del contributo all’Ente bilaterale di riferimento.
In questa diversa ipotesi, l’obbligatorietà della tutela – ovvero del versamento a favore del prestatore di lavoro di una somma forfettaria o anche della erogazione diretta, da parte del datore di lavoro, di prestazioni equivalenti a quelle della bilateralità – va, infatti, correttamenteriferita alla parte economico-normativa del contratto collettivo, avendo efficacia sul contenuto delle situazioni di diritto che regolano il rapporto individuale di lavoro tra l’impresa – o, più in generale, il datore di lavoro (si pensi agli studi professionali) – e ciascuno dei propri dipendenti.
Di conseguenza, una volta riconosciuto da parte del contratto collettivo di riferimento che una determinata prestazione (per esempio una assistenza sanitaria integrativa ovvero il trattamento di sostegno al reddito erogato dagli enti bilaterali) rappresenta un diritto contrattuale del singolo lavoratore, l’iscrizione all’Ente bilaterale rappresenta nient’altro che una modalità per adempiere al corrispondente obbligo del datore di lavoro. Sicché, là dove espressamente previsto dai contratti collettivi, ogni singolo prestatore di lavoro matura un diritto contrattuale di natura retributiva – alla stregua di una retribuzione aggiuntiva o integrativa – nei confronti di quei datori di lavoro non aderenti al sistema bilaterale di riferimento che potrà essere adempiuto attraverso il riconoscimento di una somma o di una prestazione equivalenti a quella erogata dal sistema bilaterale di riferimento ai diversi livelli, nei limiti ovviamente degli importi stabiliti dalla contrattazione collettiva.
Conseguenze della mancata adesione: la “prestazione equivalente”
Tuttavia, la mancata adesione non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di garantire al lavoratore le prestazioni che il CCNL prevede come parte integrante del trattamento economico/assistenziale. In sostanza, se l’Ente bilaterale offre welfare, integrazioni, benefici o prestazioni economiche, il datore che non aderisce deve comunque riconoscere al dipendente un importo equivalente (denominato “elemento sostitutivo”) per non creare disparità tra lavoratori dello stesso settore.
Nella prassi, questa facoltà permette di garantire i diritti del lavoratore, pur lasciando flessibilità di adesione al datore di lavoro. Alcuni CCNL, tuttavia, hanno eliminato l’obbligo della prestazione equivalente, prevedendo solo l’erogazione dell’indennità economica in caso di mancata adesione all’Ente.
Rischi e criticità della non adesione
- La mancata adesione può comportare una riduzione delle prestazioni effettive: il lavoratore potrebbe non fruire di servizi come formazione, sostegno sociale, welfare collettivo, con ripercussioni sulla sicurezza, sulla formazione, sul benessere complessivo.
- Dal punto di vista dell’Ente bilaterale, la sostenibilità economica del sistema si basa su contributi mutualistici: se il numero di adesioni scende, la capacità di erogare prestazioni può risultare compromessa.
Specificità settoriali: Commercio, Turismo, Metalmeccanica
Settore Commercio / Terziario
- Il settore del terziario presenta una forte frammentazione dell’associazionismo datoriali, mentre le rappresentanze sindacali sono relativamente stabili. Per questo motivo, la contrattazione collettiva ha svolto un ruolo centrale nella costruzione di un sistema bilaterale strutturato, assicurando una copertura più omogenea del welfare e della formazione.
- L’Ente bilaterale (es. EBINTER) consente di offrire servizi diversificati: formazione continua e obbligatoria, sostegno al reddito, welfare, intermediazione, sicurezza, conciliazione contrattuale, agevolazioni per le imprese.
Settore Turismo e Pubblici Esercizi
- Anche in questi settori la bilateralità riveste un ruolo importante, grazie a enti come EBNT, che raccolgono le esigenze specifiche del turismo, dell’accoglienza, dell’ospitalità e dei servizi connessi.
- Le attività sono spesso orientate a formazione professionale (lingue, hospitality, somministrazione, sicurezza alimentare), conciliazione lavoro/famiglia, welfare, intermediazione, aggiornamenti normativi, regolazione del mercato del lavoro.
Settore Metalmeccanica
- Nel settore metalmeccanico gli enti bilaterali come EBM (o per alcune aree ENBIMS) sono lo strumento con cui datori e lavoratori gestiscono formazione continua e obbligatoria, sicurezza sul lavoro, sostegno alla professionalità, conciliazione e welfare collettivo.
- Tali enti sono particolarmente utili per un settore caratterizzato da complessità produttive, esigenze formative specialistiche, sicurezza elevata, mobilità e contratti differenziati (appalti, cooperative, sub-fornitura).
Criticità, limiti e aree di attenzione
Sostenibilità e trasparenza gestionale
Gli enti bilaterali sono in gran parte basati su meccanismi mutualistici: le prestazioni sono erogabili solo se il montante contributivo è sufficiente. In caso di crisi, riduzione adesioni o minore contribuzione, rischiano di vedersi compromesse le prestazioni.
Molti enti – pur erogando servizi rilevanti – soffrono di carenze in termini di trasparenza: non sempre è garantito il diritto dei lavoratori o dei datori di conoscere il bilancio, struttura, utilizzo dei fondi, attività svolte.
Variabilità tra settori / contratti / aree territoriali
Non esiste un modello unico di bilateralità: ogni CCNL può prevedere modalità diverse (contributi, prestazioni, obblighi), con conseguente complessità operativa per imprese che operano in settori misti o cambiano contratto nel tempo.
Il numero e la tipologia degli enti bilaterali possono essere molto elevati – a livello nazionale, regionale, territoriale – con differenze nei servizi offerti e talvolta sovrapposizioni, che complicano la gestione amministrativa e la trasparenza.
Libertà sindacale e autonomia del datore di lavoro
L’adesione a un Ente bilaterale non deve violare il principio costituzionale della libertà di associazione dei datori di lavoro e dei lavoratori, tuttavia, affinché i lavoratori possano effettivamente beneficiare delle prestazioni, è necessario che il datore di lavoro garantisca comunque l’equivalente economico o prestazionale: altrimenti si creerebbero disparità di trattamento tra lavoratori dello stesso settore.
Attenzione e Novità: evoluzione della bilateralità
- Attenzione: la distinzione tra bilateralità “tipizzata” e “non tipizzata” comporta conseguenze operative rilevanti. Quando l’Ente bilaterale è “tipizzato” (con funzioni previste dalla legge), le regole di contribuzione, bilancio, governance possono essere più stringenti, ma in molti casi la bilateralità resta “contrattuale”, cioè, definita solo dal CCNL.
Ciò significa che due imprese dello stesso settore, ma aderenti a associazioni diverse o in territori diversi, possono avere trattamenti e coperture molto differenti.
- Evoluzione: con la crisi economica, la mobilità dei lavoratori, l’aumento della flessibilità e del lavoro atipico, gli enti bilaterali hanno assunto un ruolo sempre più centrale come “infrastrutture collettive di welfare e formazione”: la contrattazione ha intensificato l’uso della bilateralità per garantire tutela, formazione continua, sicurezza, e strumenti di intermediazione del lavoro.
- Approfondimento: la bilateralità può rappresentare un’alternativa efficiente e flessibile rispetto a modelli di welfare pubblici o aziendali singoli, soprattutto in settori caratterizzati da elevata frammentazione, imprese di piccole dimensioni, alta mobilità, lavori precari o stagionali.
Gestione operativa
| Verificare sempre il CCNL applicato | controllare se il contratto include l’istituzione di un Ente bilaterale e quali sono le sue funzioni, le modalità di adesione, la contribuzione prevista. |
| Esaminare lo statuto / regolamento dell’Ente bilaterale | per capire quali prestazioni sono effettivamente attive, condizioni, oneri, prestazioni erogabili, governance. |
| Valutare costi/benefici di adesione vs. “prestazione equivalente” | rispetto all’indennità sostitutiva che il datore di lavoro dovrebbe erogare in caso di non adesione, può risultare economicamente conveniente aderire all’Ente bilaterale, soprattutto per imprese medio-piccole. |
| Garantire trasparenza e informazione ai lavoratori | informare i dipendenti delle prestazioni disponibili, delle modalità di adesione, dei diritti di welfare, formazione e sostegno. |
| Monitorare la sostenibilità del sistema bilaterale | verificare che l’Ente mantenga equilibrio finanziario, trasparenza contabile, effettiva erogazione delle prestazioni. |
Conclusioni
Il sistema degli enti bilaterali rappresenta una componente stabile e strutturale della contrattazione collettiva italiana: grazie al modello paritetico e mutualistico consente di offrire servizi di welfare, formazione, intermediazione, sicurezza e sostegno sociale adeguati alle esigenze dei lavoratori e delle imprese, soprattutto nei settori del Commercio/Terziario, Turismo, Pubblici Esercizi e Metalmeccanica. Tuttavia, la sua efficacia dipende in larga misura dalle scelte contrattuali, dall’adesione delle imprese, dalla trasparenza gestionale e dalla concretizzazione delle prestazioni.
Una corretta gestione della bilateralità richiede attenzione nella fase di applicazione del CCNL, consapevolezza degli obblighi e dei diritti, e un’adeguata informazione ai lavoratori. Per le imprese, aderire all’Ente bilaterale spesso rappresenta un vantaggio pratico e organizzativo; per i Consulenti del Lavoro, conoscere la struttura e le dinamiche della bilateralità è essenziale per garantire conformità contrattuale e tutela dei diritti.
Riferimenti normativi:
- D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 2, comma 1, lett. h)
- MLPS, Circolare 15 dicembre 2010, n. 43
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