COMMENTO
DI DEVIS NUCIBELLA | 17 DICEMBRE 2025
L’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento del 17 novembre 2025 ha aggiornato le modalità di presentazione del mod. AA5/6, utilizzato dagli enti e associazioni non obbligati alla dichiarazione di inizio attività IVA (es. condomini) per richiedere l’attribuzione del codice fiscale, nonché comunicare variazioni dati e operazioni straordinarie. Con l’aggiornamento (al fine di garantire maggiori controlli) il modello, in caso di cambio del rappresentante legale, andrà presentato all’ufficio dell’Agenzia competente per domicilio fiscale, o inviato con raccomandata, PEC o tramite il servizio web “Consegna documenti e istanze”.
Modello AA5/6
Il modello AA5/6 deve essere utilizzato:
- dai soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla dichiarazione di inizio attività IVA (enti, associazioni, condomini società semplici ecc., che non esercitano un’attività rilevante agli effetti dell’IVA);
- per richiedere l’attribuzione del numero di codice fiscale ai sensi del D.M. 28 dicembre 1987, n. 539, nonché per comunicare l’avvenuta estinzione, fusione, concentrazione, trasformazione ai sensi dell’art. 7, comma 8, del D.P.R. n. 605/1973.
| Modello AA5/6 | |
| Soggetti | Finalità |
| Enti non commerciali (associazioni, fondazioni, ecc.) privi di attività commerciale (nel momento in cui dovessero avviare un’attività commerciale si trovano a dover richiedere anche la P.IVA); società semplici e condomini (che non possono esercitare attività commerciale); consorzi con rilevanza interna (tuttavia, ove procedano al “ribaltamento dei costi” in capo ai consorziati, devono aprire la P.IVA in quanto operazione rilevante ai fini IVA). | Richiedere l’attribuzione del codice fiscale; comunicare variazioni dei dati anagrafici o statutari; comunicare operazioni straordinarie (fusione, trasformazione e cessazione). |
| Il modello |
Modalità di presentazione
Per l’attribuzione del codice fiscale il mod. AA5/6 può essere presentato all’Agenzia delle Entrate:
- presso qualunque Ufficio;
- tramite posta raccomandata o PEC ovvero tramite l’apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia.
Comunicazione variazione dati
Il modello consente di comunicare variazioni riguardanti:
- denominazione dell’ente;
- indirizzo della sede legale o amministrativa;
- domicilio fiscale (per soggetti non residenti) ;
- codice attività economica;
- dati anagrafici del rappresentante legale;
- altre informazioni precedentemente comunicate.
In caso di:
- variazione dati precedentemente comunicati (escluse quelle aventi ad oggetto il legale rappresentante)
- il modello può essere presentato anche in via telematica direttamente o tramite un intermediario abilitato (dottore commercialista, esperto contabile, consulente del lavoro, perito, responsabile fiscale CAF);
- comunicazione di estinzione (cessazione), fusione, concentrazione e trasformazione
- il modello va trasmesso esclusivamente in via telematica.
Cambio del legale rappresentante
Con il Provv. 17 novembre 2025 sono state apportate modifiche alle Istruzioni delle modalità di presentazione quando cambia il rappresentante legale.
In particolare per le variazioni aventi ad oggetto il legale rappresentante, il modello in esame può essere presentato all’Agenzia delle Entrate utilizzando esclusivamente una delle seguenti modalità:
- direttamente (anche tramite un soggetto delegato) presso l’Ufficio nella cui circoscrizione ha sede l’ente o associazione,
- a mezzo raccomandata A/R o PEC,
- tramite il servizio web “Consegna documenti e istanze” disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia.
È necessario allegare al modello i seguenti documenti:
• copia fotostatica documento di identità del nuovo rappresentante;
• dati anagrafici dell’ente;
• dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la qualità di rappresentante dell’ente per il quale viene resa la dichiarazione.
Rispetto alle istruzioni precedenti si evidenzia che:
- è stata aggiunta la possibilità di trasmettere la comunicazione tramite servizio web nell’Area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate;
- tra i documenti da allegare sono stati inseriti i documenti comprovanti i dati anagrafici dell’ente/associazione e del nuovo legale rappresentante.
La finalità è duplice: da un lato assicurare che i dati trasmessi siano sempre corretti e verificabili, dall’altro rendere più chiari e accessibili ai contribuenti gli strumenti normativi e amministrativi, in attuazione dello Statuto dei diritti del contribuente.
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, art. 7;
- Legge 27 luglio 2000, n. 212;
- Agenzia delle Entrate, Provv. 17 novembre 2025, n. 491453.
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