PRIMA LETTURA
DI FRANCESCO GERIA – LABORTRE STUDIO ASSOCIATO | 17 DICEMBRE 2025
Con il proprio Messaggio 16 gennaio 2025, n. 3804 , l’INPS ha annunciato l’avvio della campagna di acquisizione delle domande di esonero contributivo per i datori di lavoro privati che abbiano conseguito la “Certificazione della parità di genere” entro il 31 dicembre 2025.
Il documento di prassi consegue a quanto stabilito dalle disposizioni di cui all’art. 5 della Legge 5 novembre 2021, n. 162 regolante l’esonero contributivo per i datori di lavoro privati che siano in possesso della “Certificazione della parità di genere” di cui all’articolo 46-bis del D.Lgs. n. 198/2006.
| Norma di riferimento | Articolo 5 della Legge 5 novembre 2021, n. 162: esonero dal versamento dei contributi previdenziali in misura non superiore all’1%, nel limite massimo di 50.000 euro annui; a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della “Certificazione della parità di genere” di cui all’articolo 46-bisdel D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198. La “Certificazione della parità di genere” viene rilasciata in conformità: ai parametri minimi di cui alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, dagli Organismi di valutazione della conformità accreditati in questo ambito ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008; ai sensi dell’articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna e del D.M. 29 aprile 2022; del D.M. 20 ottobre 2022, adottato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari Opportunità e la Famiglia e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze; della Circolare INPS n. 137 del 27 dicembre 2022 e dei Messaggi INPS n. 4614 del 21 dicembre 2023 e n. 4479 del 30 dicembre 2024. |
| Presentazione della domanda di esonero | Nel sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, è stato rilasciato il modulo di istanza online “SGRAVIO PAR_GEN”, volto all’inoltro delle domande di esonero contributivo da parte dei datori di lavoro privati che conseguano la “Certificazione della parità di genere” entro il 31 dicembre 2025. Per accedere al suddetto modulo è necessario selezionare l’anno di riferimento 2025. Al fine di garantire la possibilità di accedere all’esonero in argomento, ai datori di lavoro privati che conseguano la “Certificazione della parità di genere” entro il 31 dicembre 2025, le richieste di riconoscimento dell’agevolazione possono essere presentate fino al 30 aprile 2026. Resta fermo che, ai fini dell’ammissibilità all’esonero, fa fede la data di rilascio della certificazione, che non può in nessun caso essere successiva al 31 dicembre 2025. |
| Dati della domanda | La domanda contiene le seguenti informazioni: i dati identificativi del datore di lavoro (matricola e codice fiscale); la retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della “Certificazione della parità di genere” di cui all’articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna; l’aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della “Certificazione della parità di genere” di cui al citato articolo 46-bis ; la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità della “Certificazione della parità di genere” di cui al citato articolo 46-bis ; la dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di essere in possesso della “Certificazione della parità di genere” la data di emissione della suddetta certificazione, nonché il periodo di validità della stessa. Retribuzione media mensile globale: l’indicazione della retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della “Certificazione della parità di genere” è un elemento essenziale del modulo di domanda e che il riconoscimento del beneficio è strettamente correlato a quanto indicato dal datore di lavoro in fase di richiesta della misura agevolata; deve essere intesa come la sommatoria di tutte le retribuzioni mensili medie corrisposte dal datore di lavoro nel periodo di validità della certificazione; si riferisce al cumulo di tutte le retribuzioni medie corrisposte o da corrispondere da parte del datore di lavoro interessato a beneficiare dell’esonero in oggetto e non alla retribuzione media dei singoli lavoratori. Le domande inoltrate per il riconoscimento dell’esonero in trattazione rimarranno nello stato “trasmessa” fino alla data di elaborazione massiva, che verrà effettuata solo successivamente alla scadenza del periodo volto all’acquisizione delle istanze (30 aprile 2026). |
| Misura dell’esonero | Il beneficio è ammesso: nella misura non superiore all’1% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro dallo stesso indicati nella domanda di autorizzazione; fermo restando il limite massimo di 50.000 euro annui per ciascun beneficiario. L’ammontare massimo di 50.000 euro annui per beneficiario presentate più domande per posizioni aziendali (matricole) associate allo stesso codice fiscale, l’Istituto provvederà a riconoscere l’esonero nei limiti del massimale annuo di 50.000 euro per codice fiscale. |
| Esito delle istanze | All’esito dell’elaborazione delle istanze, alle posizioni contributive per le quali sarà possibile procedere al riconoscimento dell’esonero verrà attribuito il codice di autorizzazione (CA) “4R”, avente il significato di “Azienda autorizzata all’esonero di cui all’articolo 5 della Legge n. 162/2021”. L’esonero autorizzato potrà essere fruito dal primo mese di validità della certificazione e per l’intero periodo di durata della stessa, come previsto dall’articolo 3, comma 3, del D.M. 20 ottobre 2022. I datori di lavoro privati che hanno presentato nelle precedenti campagne di acquisizione delle richieste la domanda di esonero e che siano ancora in possesso della “Certificazione della parità di genere”, non devono ripresentare domanda, in quanto, a seguito dell’accoglimento della stessa, l’esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione stessa. Pertanto, qualora la medesima posizione aziendale abbia già ricevuto un esito di accoglimento della domanda presentata nelle precedenti campagne volte al riconoscimento dell’esonero, la richiesta inoltrata per la certificazione conseguita nell’anno 2025 sarà respinta. |
Riferimenti normativi:
- Legge 5 novembre 2021, n. 162, art. 5
- D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198, art. 46-bis
- INPS, Messaggio 16 gennaio 2025, n. 3804
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