COMMENTO
DI ALICE CHINNICI | 17 DICEMBRE 2025
Con il Messaggio 5 dicembre 2025, n. 3708 l’INPS ha reso noto che, al termine delle attività istruttorie, sono state elaborate le graduatorie definitive dei beneficiari per la fruizione del Bonus psicologo.
Premessa
Il contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, c.d. Bonus psicologo – volto a fornire assistenza psicologica alle persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica – è stato introdotto dall’art. 1-quater, co. 3, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15.
Successivamente la misura è stata resa strutturale dall’art. 1, co. 538, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023).
Infine, il decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 10 luglio 2025, definisce le modalità di presentazione delle domande e di erogazione del contributo per l’annualità 2025, individuando le quote spettanti alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano-Alto Adige delle risorse per l’anno 2024 e 2025.
Requisiti e misura del beneficio
Il beneficio è riconosciuto 1 sola volta per ciascuna annualità ai soggetti in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di seguito descritti:
- residenza in Italia;
- valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, ordinario corrente, ai sensi dell’articolo 9 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 50.000 euro.
Il contributo, che non può essere superiore a 1.500 euro per ogni persona, viene modulato in base all’ISEE del richiedente.
In particolare, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.L. 2025, al fine di sostenere le persone con ISEE più basso, l’importo complessivo massimo del beneficio è parametrato in base alle seguenti fasce:
- con un valore ISEE inferiore a 15.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.500 euro per ogni beneficiario;
- con un valore ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.000 euro per ogni beneficiario;
- con un valore ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 500 euro per ogni beneficiario.
La domanda per l’anno 2025 poteva essere presentata dal 15 settembre 2025 al 14 novembre 2025.
Graduatorie e tempistiche 2025
Come anticipato, con il Messaggio 5 dicembre 2025, n. 3708 l’INPS ha comunicato che, all’esito dell’attività istruttoria delle domande per l’anno 2025 per l’erogazione del contributo per sostenere le spese relative alle sessioni di psicoterapia (Bonus psicologo), sono state elaborate le graduatorie definitive dei beneficiari distinte per Regioni e Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige.
I beneficiari sono stati individuati tenendo conto del valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) più basso e, a parità del valore dell’ISEE, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande, nei limiti dell’ammontare delle risorse.
Il Ministero della Salute, allo scopo di riallineare le annualità dei fondi e le procedure volte al loro utilizzo, ha unificato i fondi del 2024 e del 2025 con la conseguente elaborazione di un’unica graduatoria, per l’anno 2025, in modo tale da soddisfare un maggiore numero di richieste, anche in considerazione della forte valenza sociale rivestita dalla misura in argomento. Pertanto, il Ministero della Salute ha comunicato all’Istituto che le risorse per gli anni 2024 e 2025, di ammontare complessivo pari a 21,5 milioni di euro, sono integralmente destinate alla procedura in corso.
Le domande con l’ISEE recante omissioni e/o difformità, non sanate nei termini indicati nella Circolare n. 124 dell’11 settembre 2025(ossia quindici giorni, dal termine ultimo di presentazione della domanda) sono state considerate improcedibili e, pertanto, non rilevate ai fini della redazione delle graduatorie.
L’utente può consultare la propria posizione nelle già menzionate graduatorie tramite il sito istituzionale dell’Istituto (www.inps.it), digitando nella barra di ricerca testuale le parole “Bonus psicologo” e selezionando il servizio “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Bonus psicologo”.
Una volta autenticati, i soggetti richiedenti possono visionare l’esito della richiesta e, in caso di esito positivo, l’importo del contributo riconosciuto e il codice univoco assegnato per usufruire delle sedute di psicoterapia, da comunicare al professionista.
Il beneficiario ha 270 giorni di tempo dal 5 dicembre 2025, data di pubblicazione del messaggio in commento, per usufruire del contributoper sostenere le sessioni di psicoterapia; decorso tale termine il codice univoco assegnato è automaticamente annullato d’ufficio.
L’articolo 6, co. 10, del D.L. ha previsto che, a decorrere dall’annualità 2025, i destinatari del contributo che non abbiano effettuato almeno una seduta entro 60 giorni dalla data di accoglimento della domanda, decorrente dal 5 dicembre 2025, decadono dal beneficio e si provvede, una sola volta, allo scorrimento delle graduatorie.
L’erogazione dell’importo spettante, nella quota massima di 50 euro a seduta, avviene direttamente a favore del professionista secondo le modalità dallo stesso indicate; pertanto, nessun accredito di somme è effettuato ai beneficiari della prestazione.
Riferimenti normativi:
- D.L. 30 dicembre 2021, n. 228(convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15)
- Legge 25 febbraio 2022, n. 15
- Legge 29 dicembre 2022, n. 197
- D.M. 10 luglio 2025
- INPS, Circolare 11 settembre 2025 n. 124
- INPS, Messaggio 5 dicembre 2025, n. 3708
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