COMMENTO
DI MARCO BOMBEN | 19 DICEMBRE 2025
Con il Provvedimento n. 560356 del 10 dicembre 2025 l’Agenzia delle Entrate ha definito i controlli che devono essere operati dall’Amministrazione finanziaria ai fini dell’adozione del regime di franchigia IVA transfrontaliero, introdotto dal D.Lgs. n. 180/2024 in attuazione della Direttiva UE n. 2020/285. Tale regime è finalizzato a semplificare gli obblighi IVA per i soggetti passivi di piccole dimensioni che operano a livello intracomunitario, riducendo gli oneri amministrativi e favorendo la crescita economica transfrontaliera.
Premessa
Il regime di franchigia IVA consente ai soggetti passivi stabiliti in Italia di beneficiare della non applicazione dell’IVA per operazioni intracomunitarie in altri Stati membri, a patto che siano rispettati i requisiti previsti dall’art. 70-terdecies del D.P.R. n. 633/1972. Le operazioni interessate includono, ad esempio:
- prestazioni di servizi B2C, rilevanti territorialmente in Stati membri diversi da quello del prestatore, ai sensi degli artt. 7-quater–7-octies del D.P.R. n. 633/1972;
- vendite a distanza intracomunitarie, soggette a imposta nello Stato membro di destinazione.
Questo regime è pensato per ridurre gli oneri burocratici per le piccole imprese, migliorando la competitività e facilitando il commercio intracomunitario.
Le modalità attuative sono state stabilite con il Provv. Agenzia delle Entrate 30 dicembre 2024, n. 460166.
Il Provvedimento 10 dicembre 2025, n. 560356 definisce i controlli che l’Agenzia delle Entrate compie sugli adempimenti:
• sia dei soggetti stabiliti che intendono avvalersi del regime di franchigia in uno o più Stati di esenzione,
• sia dei soggetti non stabiliti che intendono avvalersi del regime di franchigia nel territorio dello Stato.
| Adempimenti e condizioni per il regime di franchigia UE | |
| Profilo | Contenuto in sintesi |
| Soggetti interessati | Soggetti passivi stabiliti in Italia che intendono avvalersi del regime di franchigia in uno o più Stati di esenzione UE. |
| Limite volume d’affari UE | Accesso precluso se il volume d’affari nel territorio dell’Unione europea supera 100.000 euro nell’anno precedente o in corso. |
| Soglie per Stato di esenzione | Esclusione se il volume d’affari nel singolo Stato di esenzione supera il massimale previsto dalla direttiva SME‑SS per quello Stato. |
| Comunicazione preventiva | Presentazione tramite servizi online AdE con dati identificativi, attività, Stati di esenzione, volumi d’affari per Stato e settore. |
| Correzione dati | Possibile entro 5 giorni lavorativi dalla trasmissione; oltre il termine, sospesa fino al riscontro degli Stati di esenzione. |
| Aggiornamenti | Obbligatori in caso di variazione dati, ingresso in nuovi Stati di esenzione o cessazione del regime in uno o più Stati. |
| Decorrenza 35 giorni | I 35 giorni lavorativi decorrono dal ricevimento della comunicazione preventiva da parte dell’Agenzia delle Entrate. |
| Attribuzione codice “EX” | Rilascio dopo esito positivo o mancata risposta nei termini da almeno uno Stato di esenzione, con consultazione via procedura web. |
Controlli sulla comunicazione preventiva
Le verifiche riguardano in primis la comunicazione preventiva che il soggetto passivo deve presentare ai fini dell’accesso al regime transfrontaliero di franchigia IVA.
Nel dettaglio, viene verificata la coerenza dei dati indicati nella comunicazione rispetto alle basi informative già disponibili da parte dell’Agenzia delle Entrate.
| Fonte dati | Descrizione controllo |
| Fatture elettroniche | Congruenza con “dati fattura” per operazioni nazionali e PA |
| Esterometro | Congruenza dati per operazioni verso non residenti comunicate ai sensi del comma 3-bis dell’art. 1 del D.Lgs. n. 127/2015 |
| Corrispettivi giornalieri telematici | Congruenza dati dei corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate |
| Dichiarazioni IVA e LIPE | Dati indicati nella dichiarazione IVA annuale e liquidazioni IVA periodiche e annuali |
In caso di scostamenti sui volumi di affari dichiarati rispetto ai dati in possesso dell’Agenzia relativi al medesimo soggetto:
• la comunicazione viene scartata con messaggio motivato “incongruenza sui dati dei volumi d’affari comunicati”;
• con possibilità di ripresentazione dal giorno successivo per beneficiare del regime in analisi.
Verifica delle soglie di ammissione
Ulteriori verifiche bloccano le condizioni necessarie per l’accesso con particolare riguardo alla soglia di volume d’affari.
| Contribuente | Condizioni per l’ammissione |
| Soggetto Stabilito in altro Stato UE | Un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro può accedere al regime di franchigia in Italia se: volume d’affari UE nell’anno precedente e in corso non superiore a 100.000 euro; volume d’affari in Italia non superiore a 85.000 euro; comunicazione preventiva al proprio Stato di stabilimento. |
| Soggetti italiani in Stati UE | Un soggetto italiano può accedere al regime di franchigia in altri Stati membri se: volume d’affari UE entro i limiti definiti dallo Stato di esenzione; comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate italiana. |
Qualora, a seguito dei controlli, l’Agenzia dovesse riscontrare che le soglie di ammissione risultano superate, i soggetti passivi riceveranno un messaggio di scarto. La presentazione della nuova comunicazione di accesso sarà possibile:
- a partire dall’anno successivo, in caso di superamento della soglia del volume d’affari dell’UE (100.000 euro) nell’anno precedente;
- a partire dal secondo anno successivo, laddove sia stato superato il limite di 100.000 euro nel periodo dell’anno civile in corso che precede la presentazione della comunicazione.
Nel caso in cui i controlli evidenzino che il volume d’affari annuo realizzato nel territorio dello Stato di esenzione sia superiore a quello previsto da tale Stato, per l’applicazione del regime di franchigia:
- il contribuente visualizzerà il relativo messaggio di scarto;
- potrà presentare una nuova comunicazione preventiva nei termini previsti dalla normativa dello Stato di esenzione interessato.
Assegnazione suffisso EX
Ai sensi dell’art. 70-noniesdecies D.P.R. n. 633/1972, il suffisso EX viene assegnato dopo risposta positiva degli Stati di esenzione.
In assenza di riscontro, l’Agenzia ribadisce che:
- lo stesso verrà assegnato entro 35 giorni lavorativi dalla di ricevimento della comunicazione preventiva (art. 70-octiesdecies e Provvedimento 4 dicembre 2024, prot. n. 551770),
- salvo richiesta di proroga motivata da parte di tali Stati per esigenze di prevenzione dell’evasione o dell’elusione.
In concreto, una volta superati i controlli formali e sostanziali sulla comunicazione e acquisito il riscontro (o decorso il termine) da almeno uno Stato di esenzione, l’Agenzia attribuisce il numero di identificazione “EX”, che abilita a effettuare operazioni in franchigia negli Stati esteri indicati.
Comunicazione trimestrale
I controlli delle Entrate possono riguardare altresì la comunicazione trimestrale che va trasmessa:
- entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre;
| Trimestre di riferimento | Termine di presentazione comunicazione trimestrale |
| I trimestre | 30 aprile |
| II trimestre | 31 luglio |
| III trimestre | 31 ottobre |
| IV trimestre | 31 gennaio anno successivo |
- entro 15 giorni dal superamento della soglia di 100.000 euro di volume d’affari annuo nell’UE.
I controlli verificano:
- la tempestività della comunicazione: in caso di omessa presentazione è previsto l’invio di messaggi agli altri Stati membri;
- la congruenza dei dati e del volume d’affari rispetto alle soglie previste dalla normativa nazionale e unionale.
Cessazione regime e identificazione obbligatoria
Come previsto dal Provvedimento si provvede a tempestiva disattivazione del suffisso EX in caso di:
- cessazione dell’attività: presunta dopo otto comunicazioni trimestrali a zero verso uno o più Stati di esenzione + assenza trasmissione dati di operazioni verso soggetti stabiliti in uno o più Stati di esenzione ex art. 1, comma 3-bis del D.Lgs. n. 127/2015;
- cessazione d’ufficio partita IVA (art. 35, comma 15-quinquies D.P.R. n. 633/1972).
In tal caso si prevede:
- l’invio di messaggi di cessazione agli Stati di esenzione interessati;
- notifica al contribuente in area riservata,
- possibilità per quest’ultimo di rientrare nel regime presentando una nuova comunicazione preventiva nel rispetto di eventuali periodi di “quarantena” previsti dagli Stati.
Per i soggetti non stabiliti (art. 70-sexiesdecies, comma 2), dopo due messaggi consecutivi di mancato invio della comunicazione trimestrale dallo Stato di stabilimento, l’Agenzia comunica allo Stato di stabilimento che il soggetto non stabilito deve identificarsi in Italia e presentare la dichiarazione IVA annuale.
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 7-quater–7-octies, 70-terdecies, 70-noniesdecies;
- D.Lgs. 13 novembre 2024, n. 180, art. 3;
- Legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- Agenzia delle Entrate, Provv. 10 dicembre 2025, n. 560356;
- Agenzia delle Entrate, Provv. 5 dicembre 2025, n. 551770;
- Agenzia delle Entrate, Provv. 30 dicembre 2024, n. 460166.
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