RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA
A CURA DI BENEDETTA CARGNEL | 19 DICEMBRE 2025
ASSEGNO VITALIZIO
Prescrizione
La decorrenza della prescrizione in caso di richiesta di assegno vitalizio – Cass., Sez. Lav., ord. 4 dicembre 2025, n. 31705
Il Fatto
Una vittima del dovere adiva il Tribunale per ottenere l’assegno vitalizio non reversibile di cui all’art. 2 della legge n. 407 del 1998.
Il Tribunale e la Corte d’Appello riconoscevano la domanda nei limiti del quinquennio antecedente la notifica del ricorso.
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione.
Il Diritto
La Corte ribadisce che in tema di benefici in favore delle vittime del dovere il diritto alle somme pretese a titolo di rivalutazione automatica dell’assegno vitalizio è soggetto alla prescrizione decennale e non a quella quinquennale. Questo regime si applica quando le somme non siano state poste in riscossione o messe a disposizione dell’avente diritto, in quanto la prescrizione quinquennale presuppone la liquidità del credito, intesa come effetto del completamento del procedimento di liquidazione della spesa.
Poiché i giudici di merito non si sono attenuti a tale principio, la corte accoglie il ricorso.
DANNO DA DEMANSIONAMENTO
Quantificazione
La determinazione giudiziale della quantificazione del danno da demansionamento – Cass., Sez. Lav., ord. 28 novembre 2025, n. 31184
Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale per far accertare la sussistenza di un demansionamento ed ottenere il conseguente risarcimento del danno.
La Corte d’Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riduceva l’importo riconosciuto al lavoratore, che ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ricorda che la determinazione del danno è un’operazione rimessa alla liquidazione equitativa del giudice e non può essere vincolata dalle deduzioni delle parti; oltre tutto che l’onere della tempestiva e specifica contestazione investe soltanto i fatti costitutivi della domanda e non quelli secondari, ovvero le circostanze dedotte al solo fine di dimostrare l’esistenza dei fatti costitutivi.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
INPS
Contribuzione
La decorrenza della prescrizione in caso di richiesta di rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto – Cass., Sez. Lav., ord. 30 novembre 2025, n. 31223
Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale per ottenere la rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva l’appello di INPS, ritenendo prescritto il diritto alla richiesta di rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ribadisce che il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto è soggetto a prescrizione decennale con decorrenza dal momento in cui l’interessato abbia avuto conoscenza o potesse avere conoscenza effettiva di essere stato esposto oltre soglia all’amianto.
Poiché i giudici di merito non hanno svolto alcun accertamento sul punto, la corte accoglie il ricorso.
LICENZIAMENTO
Impugnazione
Il licenziamento in caso di unicità del centro di imputazione datoriale – Cass., Sez. Lav., ord. 1 dicembre 2025, n. 31309
Il Fatto
Un lavoratore impugnava il licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo deducendo l’unicità del centro di imputazione datoriale tra due diverse società e l’insussistenza del motivo addotto.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda.
Il secondo datore di lavoro ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ritiene corretta l’esclusione dell’onere di impugnazione stragiudiziale nei confronti del soggetto diverso dal formale datore di lavoro in mancanza di un atto formale da parte di quest’ultimo. La corte pertanto rigetta il ricorso.
MANSIONI SUPERIORI
Inquadramento contrattuale
Accertamento per espletamento di mansioni superiori – Cass., Sez. Lav., ord. 30 novembre 2025, n. 31200
Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale per far accertare l’espletamento di mansioni superiori.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda e il datore di lavoro ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La Corte ha rigettato il ricorso. I primi due motivi, che lamentavano la violazione delle disposizioni contrattuali e legislative, sono stati ritenuti infondati. La Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento interpretativo del CCNL Federambiente, secondo cui l’elemento di distinzione tra il terzo e il quarto livello dell’Area Impianti e Laboratori è l’attività di registrazione carico/scarico dei rifiuti su appositi registri e/o modulistica (come il FIR). Questa attività è esclusa dalle mansioni di terzo livello (“altre operazioni connesse”) e la sua esecuzione è stata accertata in fatto. Inoltre, la Corte ha confermato che l’ampia autonomia operativa accertata, connessa a “istruzioni generali non necessariamente dettagliate,” corrisponde alla descrizione del quarto livello, a differenza dell’autonomia “limitata all’esecuzione del proprio lavoro nell’ambito di istruzioni dettagliate” prevista per il terzo. Infine, il terzo motivo, relativo al presunto principio di parità di trattamento, è stato ritenuto infondato, in quanto la sentenza si basava sull’accertamento in fatto delle mansioni e sulla loro sussunzione nel IV livello, e non sull’inquadramento di un collega.
La corte rigetta il ricorso.
RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Cessione d’azienda
L’onere della prova gravante sul lavoratore in caso di cessione di azienda – Cass., Sez. Lav., ord. 30 novembre 2025, n. 31202
Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale per ottenere il pagamento di differenze retributive e TFR da parte de datore di lavoro sostanziale, subentrato dopo la morte del precedente datore di lavoro.
Il Tribunale e la corte di appello accoglievano la domanda, ritenendo la sussistenza di un trasferimento di azienda e il datore di lavoro ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La Corte rileva che la forma scritta ad probationem prevista dall’art. 2556 c.c. opera soltanto tra le parti contraenti e non è applicabile ai terzi, per i quali la prova del trasferimento d’azienda non è soggetta ad alcun limite e può essere data anche con testimonianze e presunzioni.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
Contributi
La decorrenza della prescrizione nel rapporto di lavoro subordinato – Cass., Sez. Lav., ord. 30 novembre 2025, n. 31237
Il Fatto
Un lavoratore chiedeva la condanna del proprio datore di lavoro a versare all’INPS (gestione ex Enpals) la contribuzione previdenziale sulle retribuzioni maturate, in forza di una precedente sentenza che aveva riqualificato il rapporto come lavoro subordinato.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda accogliendo però l’eccezione di prescrizione e ritenendo che l’accertamento dell’esistenza del rapporto non interrompesse la prescrizione.
Il lavoratore ricorreva per Cassazione.
Il Diritto
La corte ricorda che l’impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l’esercizio e non comprende anche gli ostacoli di mero fatto (come il ritardo indotto dalle necessità di accertamento del diritto) o gli impedimenti soggettivi, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione.
Poiché i giudici di merito si sono attenuti a detto principio, la corte rigetta il ricorso.
L’effetto di una transazione novativa sottoscritta dal lavoratore – Cass., Sez. Lav., sent. 30 novembre 2025, n. 31210
Il Fatto
Un lavoratore conveniva in giudizio la società datrice di lavoro e l’INPS per la restituzione di una somma di denaro, in base a un accordo transattivo raggiunto in sede di conciliazione sindacale, in cambio della stipula di un nuovo contratto di lavoro per contributi previdenziali dovuti dalla società all’INPS ma mai versati.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, respingeva la domanda del lavoratore, ritenendo che la transazione avesse natura novativa e che l’importo da restituire non potesse essere suddiviso in una quota retributiva e una contributiva, essendo dovuto per intero come importo predeterminato, prescindendo dalla sua natura e dagli oneri previdenziali.
Il lavoratore ricorreva per Cassazione.
Il Diritto
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore.
In merito al primo motivo, la corte conferma che l’importo oggetto di restituzione fosse predeterminato e non contestabile in quanto oggetto della natura novativa della transazione,, rendendo irrilevante l’accertamento sull’effettivo versamento della contribuzione.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
Pubblico impiego
La competenza del giudice amministrativo – Cass., Sez. Lav., ord. 30 novembre 2025, n. 31208
Il Fatto
In una controversia in tema di mancato versamento di contributi previdenziali per personale del pubblico impiego, il Tribunale e la corte d’appello dichiaravano l’incompetenza giurisdizionale a favore del Tribunale amministrativo.
INPS ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ricorda che laddove si è affermato che qualora venga dedotto in giudizio l’omesso versamento di contributi assicurativi obbligatori (con le relative somme accessorie), vantati da un istituto previdenziale nei confronti di un ente pubblico non economico in relazione a pretesi rapporti di lavoro subordinato instaurati con tale ente, la causa deve essere decisa dal giudice ordinario, dovendosi distinguere, in base al titolo, ai soggetti e al contenuto, tra il rapporto previdenziale e quello di pubblico impiego la cui cognizione, relativamente alle fattispecie in cui non trovi applicazione, ai fini della determinazione della giurisdizione, la nuova disciplina di cui al D.Lgs. n. 29 del 1993 e, successivamente, di cui al D.Lgs. n. 80 del 1998, è attribuita invece alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Poiché i giudici di merito si sono attenuti a detto principio, la corte rigetta il ricorso.
SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA
Contributi previdenziali
L’onere della prova per l’esenzione dalla contribuzione – Cass., Sez. Lav., ord. 21 novembre 2025, n. 30743
Il Fatto
Una società si opponeva avverso una cartella esattoriale INAIL per omesso pagamento di contributi relativi a istruttori sportivi.
Il Tribunale e la Corte d’Appello escludevano l’esenzione da contribuzione previdenziale ritenendo che l’esenzione dipendesse non dalla veste giuridica o dall’affiliazione CONI, ma dall’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio ricadeva sulla società e non era stato soddisfatto.
La società ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ricorda che ai fini del conseguimento dei benefici agevolativi fiscali e previdenziali (come l’esenzione dall’obbligo contributivo ex art. 67, comma 1, lett. m, TUIR), non è sufficiente il mero dato formale dell’affiliazione al CONI o della qualificazione come società sportiva dilettantistica. È indispensabile la verifica in concreto dell’effettiva natura dilettantistica del soggetto e delle prestazioni espletate, ossia l’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro. L’onere di provare la sussistenza di tali requisiti, che costituiscono un’ipotesi eccettuativa del generale obbligo contributivo, incombe sulla parte contribuente che invoca l’esenzione.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
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