1° Contenuto riservato: L’Approfondimento – Incentivo all’autoimpiego: domande al via

CIRCOLARE MONOGRAFICA

Disciplina del Decreto Coesione e i chiarimenti INPS sulla gestione dell’incentivo

DI FRANCESCO GERIA – LABORTRE STUDIO ASSOCIATO | 19 DICEMBRE 2025

L’articolo 21, comma 3, del D.L. 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95 (di seguito, Decreto Coesione), ha introdotto un aiuto economico a favore dei soggetti che non hanno compiuto i 35 anni di età e che avviano sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un’attività imprenditoriale in settori considerati strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.

Con Circolare 28 novembre 2025, n. 148, e successivo Messaggio 1° dicembre 2025, n. 3633, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per la fruizione del beneficio. 

Incentivo all’autoimpiego: la disciplina del Decreto Coesione

Come evidenziato in premessa, il D.L. 7 maggio 2024, n. 60 (c.d. Decreto Coesione), convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95, ha previsto una serie di incentivi in favore dell’occupazione. In particolare, il comma 3 dell’articolo 21 del Decreto Coesione ha introdotto un aiuto economico per i soggetti che non hanno compiuto i 35 anni di età e che avviano sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un’attività imprenditoriale in settori considerati strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.

L’identificazione dei suddetti settori, nonché dei criteri e delle modalità di accesso alla misura di sostegno sono stati definiti con il D.M. 3 aprile 2025, adottato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 111 del 15 maggio 2025 ed entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

L’incentivo in argomento è costituito da un contributo economico di importo pari a 500 euro mensili, finalizzato a supportare l’avvio dell’attività imprenditoriale, corrisposto dall’Istituto per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028, liquidato annualmente in forma anticipata per il numero di mesi interessati dall’attività imprenditoriale, tenuto conto delle disponibilità finanziarie.

Datori di lavoro che possono accedere al beneficio

L’esonero contributivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate dai datori di lavoro che rispettano contestualmente le seguenti condizioni:

  • disoccupati alla data dell’avvio dell’attività imprenditoriale e non hanno compiuto 35 anni di età (dovendosi intendere un’età inferiore o uguale a 34 anni e 364 giorni);
  • hanno avviato sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un’attività imprenditoriale operante nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, qualificata come tale secondo i criteri stabiliti dal decreto attuativo e di seguito illustrati.

Sono criteri concorrenti di qualificazione dell’impresa operante nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica:

  1. i valori medi percentuali degli investimenti in tecnologie green e digitali sul totale degli investimenti;
  2. i valori medi percentuali della domanda di lavoro;
  3. i valori medi di competitività delle imprese rispetto ai seguenti parametri, complessivamente valutati, per dipendente: ricavi totali, salario medio, investimento totale, investimento in tecnologie digitali e investimento in tecnologie green.

Nel dettaglio, secondo i criteri stabiliti dall’articolo 2, comma 1 , del decreto attuativo sono ammesse all’incentivo economico le attività intraprese nei settori a 2 digit di seguito indicati.

C – Attività manifatturiere

10 INDUSTRIE ALIMENTARI

11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE

13 INDUSTRIE TESSILI

14 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA

15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI

16 INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO

17 FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA

18 STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI

20 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI

21 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI

22 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE

23 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI

241 SIDERURGIA

242 FABBRICAZIONE DI TUBI, CONDOTTI, PROFILATI CAVI E RELATIVI ACCESSORI IN ACCIAIO (ESCLUSI QUELLI IN ACCIAIO COLATO)

243 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA PRIMA TRASFORMAZIONE DELL’ACCIAIO

244 PRODUZIONE DI METALLI DI BASE PREZIOSI E ALTRI METALLI NON FERROSI, TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI (AD ECCEZIONE DEL SETTORE 2446 «TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI»)

26 FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI

27 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE

28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE N.C.A.

29 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI

30 FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO

31 FABBRICAZIONE DI MOBILI

32 ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE

33 RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE

D – Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

351 PRODUZIONE, TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

353 FORNITURA DI VAPORE E ARIA CONDIZIONATA

353 FORNITURA DI VAPORE E ARIA CONDIZIONATA

E – Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento

36 RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA

37 GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE

381 RACCOLTA DEI RIFIUTI

383 RECUPERO DEI MATERIALI

39 ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI

F – Costruzioni

41 COSTRUZIONE DI EDIFICI

42 INGEGNERIA CIVILE

43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI

H – Trasporto e magazzinaggio

49 TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE

50 TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D’ACQUA

51 TRASPORTO AEREO

52 MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI

53 SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE

J – Servizi di informazione e comunicazione

58 ATTIVITÀ EDITORIALI

59 ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, DI REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE

60 ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE

61 TELECOMUNICAZIONI

62 PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE

63 ATTIVITÀ DEI SERVIZI D’INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI

M – Attività professionali, scientifiche e tecniche

69 ATTIVITÀ LEGALI E CONTABILITÀ

70 ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE

71 ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D’INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE

72 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO

73 PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO

74 ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE

75 SERVIZI VETERINARI

N – Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese

81 ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO

P – Istruzione

85 ISTRUZIONE

Q – Sanità e assistenza sociale

86 ASSISTENZA SANITARIA

87 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE

88 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE

R – Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

90 ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO

91 ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI

S – Altre attività di servizi

94 ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE

95 RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA

96 ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA

Inoltre, ai sensi dell’articolo 6, comma 3 , del decreto attuativo, la fruizione del contributo per l’attività è subordinata al rispetto delle condizioni di cui al Capo I e all’articolo 22 del Regolamento UE 651/2014, che al paragrafo 2 prevede le seguenti condizioni cumulative:

“È ammissibile ogni piccola impresa non quotata, per un periodo di cinque anni dalla sua iscrizione al registro delle imprese, che soddisfa le seguenti condizioni cumulative: 

  1. non ha rilevato l’attività di un’altra impresa, a meno che il fatturato dell’attività rilevata non rappresenti meno del 10% del fatturato realizzato dall’impresa ammissibile nell’esercizio precedente l’acquisizione; 
  2. non ha ancora distribuito utili; 
  3. non ha acquisito un’altra impresa o non è stata costituita mediante concentrazione, a meno che il fatturato dell’impresa acquisita non rappresenti meno del 10% del fatturato dell’impresa ammissibile nell’esercizio precedente l’acquisizione o il fatturato dell’impresa costituita mediante concentrazione non sia superiore di più del 10% al fatturato combinato realizzato dalle imprese partecipanti alla concentrazione nell’esercizio precedente la concentrazione. 

Per le imprese ammissibili non soggette all’obbligo di iscrizione al registro delle imprese, il periodo di ammissibilità di cinque anni inizia a decorrere dalla prima tra le seguenti date: il momento in cui l’impresa avvia la sua attività economica o il momento in cui è soggetta per la prima volta ad un’imposizione fiscale per le sue attività economiche. 

In deroga al primo comma, lettera c), le imprese costituite mediante concentrazione tra imprese ammissibili agli aiuti ai sensi del presente articolo sono anch’esse considerate imprese ammissibili per un periodo di cinque anni dalla data di iscrizione al registro delle imprese”.

Con riferimento al requisito dimensionale di piccola impresa, ai sensi dell’articolo 2 , paragrafo 2, dell’Allegato I al Regolamento UE 651/2014 “[…] si definisce piccola impresa un’impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR”.

due requisiti previsti devono essere valutati congiuntamente.

La fruizione del contributo è altresì vincolata al finanziamento delle spese sostenute per l’avviamento e il mantenimento dell’attività imprenditoriale, secondo il piano aziendale adottato e per ogni mese di attività. I costi ammissibili devono essere accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate.

In merito alla natura e fattispecie di “costi ammissibili” non è stata fornito alcun chiarimento e indicazione. Si ritiene che possano essere computati tutti i costi attinenti all’avvio della nuova attività imprenditoriale (mobili ed immobili, immateriali e strumentali etc.) nel rispetto dei limiti e dei requisiti previsti dalla normativa introdotta.

Rapporti di lavoro incentivati

La medesima disposizione, oltra a prevedere il contributo a favore dell’autoimpiego come sopra disciplinato, stabilisce, per le stesse nuove attività, un esonero contributivo:

  • per le nuove assunzioni a tempo indeterminato;
  • effettuate dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025;
  • di soggetti che, alla data dell’evento incentivato, non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età (dovendosi intendere un’età inferiore o uguale a 34 anni e 364 giorni).

Il beneficio non si applica:
– ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di lavoro di apprendistato, in relazione ai quali il quadro normativo vigente già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria;
– nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere;
– all’assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, ancorché stipulato a tempo indeterminato.

L’esonero contributivo è applicabile in caso di rapporto di lavoro part-time, nonché ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della Legge 3 aprile 2001, n. 142.

Assetto e misura dell’incentivo

L’incentivo è pari all’esonero del versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, per un periodo massimo di tre anni, e comunque non oltre il 31 dicembre 2028, nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore.

Per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 25,80 euro (€ 800/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro part-time, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, comprese le ipotesi di interdizione anticipata dal lavoro, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

L’agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027.

Condizioni di spettanza dell’incentivo

Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto:

  • dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, disciplinati dall’articolo 31 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;
  • delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, nonché di taluni presupposti specificamente previsti dal D.L. n. 60/2024;
  • di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, della Legge n. 296/2006;
  • della normativa in materia di aiuti di Stato e del computo ULA.

Coordinamento con altri incentivi

L’agevolazione in trattazione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente e nello specifico con:

  • gli esoneri e le riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente in relazione alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro (es. l’incentivo per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi o prive di impiego da almeno 6 mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni, di cui all’articolo 4, commi da 8 a 11, della Legge 28 giugno 2012, n. 92; la c.d. “Decontribuzione Sud”, disciplinata dall’articolo 1, commi da 161 a 168, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, da ultimo, dall’articolo 1, commi da 406 a 422, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 come espressamente previsto dai commi 411 e 419 della medesima disposizione);
  • l’incentivo previsto per l’assunzione di lavoratori disabili di cui all’articolo 13 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, come modificato dall’articolo 10 del D.Lgs. n. 151/2015, né con l’incentivo previsto per l’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI di cui all’articolo 2, comma 10-bis, della Legge n. 92/2012 pari, a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 24, comma 3, del D.Lgs. n. 150/2015, al 20% dell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento;
  • assunzione di  lavoratori occupati in Paesi extracomunitari non convenzionati, in considerazione della disciplina speciale del D.L. 31 luglio 1987, n. 317, recante “Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall’INPS”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 ottobre 1987, n. 398, che prevede una contribuzione previdenziale speciale, con l’applicazione di retribuzioni convenzionali;
  • con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa” si fa, inoltre, presente che il beneficio in trattazione non è cumulabile con le riduzioni contributive previste per il settore dell’edilizia.

Diversamente, ne è ammessa la cumulabilità:
– con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 4 del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216 (cfr. l’art. 21, comma 2 , del Decreto Coesione);
– con l’esonero disciplinato dall’articolo 5 della Legge 5 novembre 2021, n. 162, pari all’1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della “Certificazione della parità di genere” di cui all’articolo 46-bis del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, nei limiti e nel rispetto della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro effettivamente dovuta;
– con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore, quale, ad esempio, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico della lavoratrice madre previsto dall’articolo 1, commi 180 e 181, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024).

I chiarimenti dell’INPS sulla gestione dell’incentivo

Con la propria Circolare 27 novembre 2025, n. 147, l’INPS ha fornito le istruzioni operative inerenti all’incentivo all’autoimpiego per i settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.

Nel dettaglio, l’Istituto precisa che le modalità di richiesta del contributo per l’avvio dell’attività sono declinate dall’articolo 6, comma 6 , del decreto attuativo, secondo cui i soggetti interessati devono inoltrare all’Istituto, in modalità esclusivamente telematica, apposita domanda contenente le seguenti informazioni:

  1. dati identificativi dell’impresa, con indicazione della data di costituzione della stessa, di quella di invio all’Ufficio del Registro delle imprese della Comunicazione Unica per la nascita delle imprese di cui al D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40;
  2. l’appartenenza alle categorie di attività ammesse al contributo;
  3. dati anagrafici e lo stato occupazionale del soggetto richiedente posseduti alla data di avvio dell’attività imprenditoriale.

Quanto all’impresa per cui il soggetto presenta domanda di ammissione al beneficio, l’Istituto provvede – prima del riconoscimento dell’incentivo medesimo – a verificare l’appartenenza della stessa alle categorie di attività ammesse al contributo.

In merito al requisito dello stato di disoccupazione – che, unitamente al requisito anagrafico, rappresenta una delle condizioni di accesso alla misura – lo stesso è oggetto di dichiarazione di responsabilità resa dall’istante in sede di presentazione della domanda, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la cui veridicità è verificata dall’Istituto in sede di istruttoria della domanda, attraverso la consultazione della banca dati messa a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

L’erogazione del contributo, liquidato annualmente in forma anticipata tramite pagamento diretto da parte dell’Istituto, è subordinata altresì alla verifica con esito positivo della regolarità contributiva dell’attività imprenditoriale avviata, da verificare con le modalità previste dalla normativa vigente all’atto di ciascun pagamento.

L’articolo 6, comma 5 , del decreto attuativo, prevede che la domanda deve essere trasmessa, a pena di decadenza, entro 30 giorni dall’avvio dell’attività imprenditoriale o entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto attuativo se successivo.

In fase di prima applicazione della norma si precisa che:
– nell’ipotesi in cui l’avvio dell’attività imprenditoriale sia antecedente alla data di pubblicazione della Circolare in commento, il termine di 30 giorni per la presentazione della domanda decorre da quest’ultima data;
– per le attività imprenditoriali avviate, invece, in data successiva alla pubblicazione della Circolare in commento, il termine di 30 giorni per la presentazione della domanda decorre, in via ordinaria, dalla data di avvio dell’attività imprenditoriale, come sopra specificata.

Al riguardo, con successivo Messaggio 1° dicembre 2025, n. 3633, l’INPS precisa che nell’ipotesi in cui l’avvio dell’attività imprenditoriale sia antecedente alla data del 28 novembre 2025, data di pubblicazione della Circolare n. 148/2025, il termine di 30 giorni per la presentazione della domanda decorre da quest’ultima data.

Ne deriva che, è reso disponibile, sul sito istituzionale, il servizio per la presentazione della domanda di accesso all’incentivo in argomento, accedendo con la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE 3.0, CNS o eIDAS) al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > ”Utilizza lo strumento” > “Incentivo Decreto Coesione”.

Per coloro che non sono in possesso di una propria identità digitale, è possibile presentare domanda tramite gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi. In alternativa, il contributo può essere richiesto tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

L’INPS, una volta ricevuta la domanda telematica sia per i rapporti di lavoro in corso che per i rapporti di lavoro non ancora instaurati, mediante i propri sistemi informativi centrali provvede ad effettuare tutte le operazioni necessaria alla concessione del beneficio.

Per potere esporre l’agevolazione contributiva, dal mese di competenza successivo a quello di pubblicazione della Circolare n. 148/2025 , i datori di lavoro autorizzati a fruire della misura devono valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

  • nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “EA34”, avente il significato di “Esonero autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica. Art 21 del  D.L. n. 60/2024”;
  • nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il numero di protocollo della domanda telematica;
  • nell’attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> deve essere indicato il valore “PROTOCOLLO”;
  • nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
  • nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese; tale elemento deve essere valorizzato esclusivamente per i periodi arretrati, ossia tali che <AnnoMeseRif> sia diverso dal periodo di competenza della denuncia;
  • nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

Si fa presente che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento alle mensilità da luglio 2024 al mese precedente l’esposizione del corrente può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di dicembre 2025gennaio 2026 e febbraio 2026.
Il datore di lavoro che stia usufruendo di altri incentivi non cumulabili con gli esoneri in trattazione e voglia fruire della misura in argomento, deve procedere alla restituzione dell’agevolazione già fruita tramite flussi regolarizzativi che vengono elaborati senza l’aggravio delle sanzioni civili.

Infine, l’articolo 8 del decreto attuativo prevede che coloro che hanno beneficiato indebitamente del contributo in argomento per mancanza o perdita di uno dei requisiti di accesso e/o di fruizione alla misura, sono tenuti alla restituzione di quanto percepito dal mese successivo a quello in cui è venuto meno il requisito. Resta salva l’eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.

Ai fini della corretta percezione del contributo in argomento, si precisa che:

  • l’attività imprenditoriale, con le caratteristiche utili all’ammissione alla misura come illustrate nei precedenti paragrafi, deve persistere per tutto il periodo di godimento del beneficio;
  • laddove l’attività sia svolta in forma societaria, il richiedente percettore del contributo deve fare parte dell’assetto societario per tutto il periodo di durata del beneficio. In caso di cessione delle quote societarie, il contributo può essere legittimamente percepito solo fino alla data di cessione di tali quote;
  • le spese, attestate con periodicità annuale dall’impresa beneficiaria, devono essere effettivamente sostenute e rispondere ai requisiti di ammissibilità di cui alla normativa di riferimento.

Relativamente all’incentivo all’autoimpiego di 500 euro, la Circolare INPS 28 novembre 2025, n. 148 ha chiarito quanto segue.

Misura e decorrenza

L’incentivo di cui all’articolo 21, comma 3, del Decreto Coesione è costituito da un contributo economico di importo pari a 500 euro mensilicorrisposto dall’Istituto per la durata massima di 3 anni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028.

Il contributo è riconosciuto con decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è erogato annualmente, in forma anticipata, per il numero di mesi interessati dall’attività imprenditoriale, tenuto conto delle disponibilità finanziarie.

Esclusivamente in fase di prima applicazione delle disposizioni in argomento, nella sola ipotesi in cui l’avvio dell’attività imprenditoriale sia antecedente alla data di pubblicazione della presente circolare, il contributo è riconosciuto con decorrenza dal mese successivo alla data del 15 maggio 2025, data di pubblicazione del decreto attuativo, sempre che la domanda sia presentata nei termini previsti.

Regime fiscale

Ai sensi del comma 3, ultimo periodo, dell’articolo 21 del Decreto Coesione, il contributo in oggetto non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR e, pertanto, ai fini fiscali non è soggetto a ritenuta. Come per tutte le altre prestazioni che non concorrono a formare il reddito ai fini IRPEF, l’Istituto è tenuto a indicare il contributo in questione nella Certificazione Unica – Redditi esenti con l’apposito codice.

Modalità di presentazione delle domande

Anche qui, le modalità di richiesta del contributo per l’avvio dell’attività sono declinate dall’articolo 6, comma 6 , del decreto attuativo, secondo cui i soggetti interessati (come indicati al paragrafo 2 della Circolare ) devono inoltrare all’Istituto, in modalità esclusivamente telematica, apposita domanda contenente le seguenti informazioni:

  • dati identificativi dell’impresa, con indicazione della data di costituzione della stessa, di quella di invio all’Ufficio del Registro delle imprese della Comunicazione Unica per la nascita delle imprese di cui al D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40;
  • l’appartenenza alle categorie di attività ammesse al contributo, come riportate al precedente paragrafo 3;
  • dati anagrafici e lo stato occupazionale del soggetto richiedente posseduti alla data di avvio dell’attività imprenditoriale.

L’erogazione del contributo, liquidato annualmente in forma anticipata tramite pagamento diretto da parte dell’Istituto, è subordinata altresì alla verifica con esito positivo della regolarità contributiva dell’attività imprenditoriale avviata, da verificare con le modalità previste dalla normativa vigente all’atto di ciascun pagamento.

L’articolo 6, comma 5 , del decreto attuativo, prevede che la domanda deve essere trasmessa, a pena di decadenza, entro 30 giorni dall’avvio dell’attività imprenditoriale o entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto attuativo se successivo.

La medesima disposizione prevede altresì che, ai fini della decorrenza del predetto termine di 30 giorni, per avvio dell’attività deve intendersi la data di invio all’Ufficio del Registro delle imprese della Comunicazione Unica per la nascita delle imprese di cui al D.L. n. 7/2007.

In fase di prima applicazione della norma si precisa che, nell’ipotesi in cui l’avvio dell’attività imprenditoriale sia antecedente alla data di pubblicazione della circolare, il termine di 30 giorni per la presentazione della domanda decorre da quest’ultima data.
Per le attività imprenditoriali avviate, invece, in data successiva alla pubblicazione della circolare, il termine di 30 giorni per la presentazione della domanda decorre, in via ordinaria, dalla data di avvio dell’attività imprenditoriale, come sopra specificata.

Con riferimento alla Comunicazione Unica per la nascita d’impresa di cui al D.L. n. 7/2007 si evidenzia che gli adempimenti oggetto della stessa possono essere, tra gli altri, i seguenti:

  1. Nuova impresa con immediato inizio attività economica”. L’impresa viene costituita e inizia immediatamente la propria attività economica;
  2. Costituzione nuova impresa senza immediato inizio attività economica”. L’impresa viene costituita e inizia l’attività solo in un secondo momento;
  3. Inizio attività per impresa già iscritta al Registro delle Imprese”. Un’impresa già iscritta nel Registro delle imprese inizia la propria attività economica.

Considerato che presupposto e requisito di accesso al contributo in argomento è l’avvio dell’attività, si precisa che nell’ipotesi in cui la Comunicazione Unica abbia a oggetto “Costituzione nuova impresa senza immediato inizio attività economica”, il predetto requisito di avvio dell’attività non si intende soddisfatto.

La domanda deve essere presentata esclusivamente utilizzando l’apposito servizio messo a disposizione dall’Istituto sul proprio sito internet, accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile attraverso il seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; successivamente all’autenticazione con la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE 3.0, CNS o eIDAS) è necessario selezionare “Incentivo Decreto Coesione”.

Riferimenti normativi:

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