3° Contenuto Riservato: Contingenti tariffari: doppia opzione per le quote sui dazi di salvaguardia

COMMENTO

DI ETTORE SBANDI | 23 DICEMBRE 2025

Con la circolare n. 33/2025

Circ. 18 dicembre 2025 n. 33/2025

Gestione delle richieste di prelievo da contingenti tariffari l’Agenzia delle Dogane fornisce importanti e molto attesi chiarimenti sulla corretta gestione dei contingenti di importazione, chiarendo la procedura per le richieste alla Commissione UE di accedere a quote agevolate a dazio ridotto o nullo.

I contingenti tariffari all’importazione

Con la circolare n. 33/2025 l’Agenzia delle Dogane chiarisce la procedura per le richieste alla Commissione UE di accedere a quote agevolate a dazio ridotto o nullo.

In particolare, il contingente doganale (o contingente tariffario) è, come noto, la quota quantitativa massima di merci che può essere importata a un’aliquota di dazio ridotta o a dazio zero, proteggendo così il mercato interno da importazioni eccessive di prodotti che sono considerati sensibili e meritevoli di speciale tutela.

Superata la quantità stabilita, si applica l’aliquota di dazio piena e più elevata, con l’obiettivo di bilanciare l’approvvigionamento e le esigenze del mercato interno con la tutela della produzione locale, specialmente nel settore acciaio o in quello agricolo.

Dal punto di vista esecutivo, gli importatori richiedono queste quote direttamente tramite una dichiarazione doganale di importazione e l’assegnazione avviene, quasi sempre, con il criterio “primo arrivato, primo servito”, gestito dalla Commissione europea che valida le richieste ed acconsente agli ingressi di beni extra UE a fiscalità ridotta.

Ovviamente, una volta esaurito il contingente, le importazioni successive pagano l’aliquota standard, molto più alta di quella ridotta o nulla, perché in generale i dazi di salvaguardia hanno aliquote elevate, formando di fatto un blocco o, per lo meno, un forte deterrente all’importazione.

Il sistema è pensato per assicurare che ci sia sempre disponibilità di prodotti essenziali a prezzi ragionevoli, ma i suoi tecnicismi operativi si mostrano molto spesso complessi ed insistono su settori particolarmente delicati, ragione per cui l’autorità doganale, con la circolare n. 33/2025 ha inteso fornire rilevanti chiarimenti operativi.

• Dazio in quota: zero o ridotto/Dazio oltre quota: aliquota elevata da tariffa speciale.
• Vale il meccanismo “primo arrivato, primo servito”.
• La richiesta di accesso al contingente viene effettuata direttamente all’importazione.

Il doppio binario di importazione

La circolare n. 33/2025, in particolare, interviene per fornire chiarimenti per casi di mancata assegnazione del contingente ovvero di assegnazione di un quantitativo inferiore al richiesto, consentendo rispettivamente di invalidare la dichiarazione ovvero di rettificare il quantitativo da importare con riferimento al solo quantitativo assegnato dal sistema QUOTA.

In linea generale, conferma la circolare, per il prelievo dei contingenti tariffari sono distinte due opzioni per gli operatori economici.

Procedura con sospensione dello svincolo

Si tratta della procedura che prevede la sospensione sistematica dello svincolo, in attesa dell’esito della richiesta di prelievo, in base alla quale le imprese possono chiedere l’importazione in quota di un quantitativo preciso e se la quota viene concessa parzialmente o negata, la dichiarazione è annullata o invalidate parzialmente, liberandosi solo per la quota eventualmente concessaoppure eseguita con pagamento integrale dei dazi compensativi.

Per queste modalità operative – che in caso di contingente critico esigono una garanzia – viene introdotto il codice bolla 68YY, che sospende lo svincolo fino alla concessione o meno di una quota.

Qualora le merci fossero oggetto, in tutto o in parte, di una richiesta di rettifica e/o di annullamento della dichiarazione, esse “ritornano” nella loro condizione antecedente alla presentazione della dichiarazione di importazione (temporanea custodia, deposito doganale, etc.). Nel caso, invece, di merci precedentemente vincolate al regime di transito, il dichiarante dovrà presentare la relativa dichiarazione per vincolarle ad un regime doganale ovvero per la loro introduzione in un deposito di temporanea custodia, in modo da consentire un adeguato ripristino della vigilanza doganale

Procedura senza sospensione dello svincolo

In alternativa, si procede con una procedura che consenta lo svincolo senza attendere l’esito della richiesta di prelievo. Anche in questo frangente, in caso di contingente critico, dove la possibilità di non accedere all’’agevolazione è concreta, si procede con la presentazione di una garanzia.

In generale, infatti, si ricorda che alla richiesta di prelievo da contingente tramite dichiarazione doganale, non sempre consegue l’assegnazione della totalità del dichiarato, perché le richieste, una volta trasmesse alla Commissione, vengono lavorate ed accettate proporzionalmente alle richieste pervenute da tutta l’Unione; tuttavia, l’esito dell’assegnazione da parte della Commissione rappresenta elemento imprescindibile per la chiusura definitiva dell’operazione doganale, che non può dirsi conclusa fino ad accertamento del buon fine dell’assegnazione unionale.

In merito al momento in cui sorge l’obbligazione doganale, la Commissione ha precisato che trova applicazione l’art. 105.3 del CDU, che prevede che, quando l’obbligazione doganale sorge in circostanze peculiari come quella che ci occupa, l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione dovuti è contabilizzato entro quattordici giorni dalla data in cui le autorità doganali sono in grado di determinare l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione in questione e di prendere una decisione, cioè dal giorno in cui la prenotazione è stata accettata parzialmente o respinta.

In presenza di assegnazioni pro-rata ovvero di mancato accoglimento della richiesta di prelievo per l’intero quantitativo, gli operatori economici e/o i loro dichiaranti saranno immediatamente informati, con mail bonaria:

  1. della mancata assegnazione totale del contingente prenotato, quindi invitati alla presentazione della dichiarazione doganale di rettifica ed al pagamento dei maggiori diritti di confine dovuti;
  2. delle conseguenze derivanti dalla mancanza di riscontro positivo entro 5 giorni dall’invio della mail bonaria di cui al punto a), e precisamente:
    1. la notifica al dichiarante di un invito al pagamento e
    2. l’escussione immediata della garanzia prestata sugli eventuali diritti di confine dovuti in conseguenza dello stato “critico” del contingente.

• Procedura con sospensione svincolo: in assenza di quota, l’operatore sceglie nuovo regime doganale;
• Procedura senza sospensione svincolo: dazio da corrispondere in assenza di quota.

Elementi per l’applicazione del dazio e misure speciali – il caso acciaio

Infine, si rappresenta una particolarità relativa ai contingenti di cui al Reg. UE n. 2019/159 e ss.mm. per l’importazione di determinati prodotti di acciaio, per i quali vige un sistema di attribuzione quote peculiare e favorevole agli importatori, se correttamente gestito.

Nell’ambito di questa norma speciale, l’assegnazione relativa all’ultimo trimestre prevede la possibilità, in caso di mancata o parziale assegnazione del contingente per uno specifico Paese, di attingere – per la parte residua – al contingente previsto per la medesima categoria di prodotti di altri Paesi.

In tali casi, dunque, oltre alla rettifica della dichiarazione doganale originaria con le modalità sopra descritte, è necessario che l’Ufficio locale competente proceda, nella medesima giornata in cui ha dato corso alla rettifica della dichiarazione, all’inserimento manuale della richiesta di contingente con il nuovo numero d’ordine relativo agli altri Paesi, in quanto la Commissione europea provvede ad effettuare la validazione di tali nuove richieste, compiendosi il procedimento entro le ore 14.00 di ciascun giorno feriale.

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