L’OPINIONE
DI GIUSEPPE BUSCEMA | 29 DICEMBRE 2025
La Circolare INPS n. 150 del 16 dicembre 2025 fornisce le prime indicazioni operative sulle modifiche introdotte dal D.L. n. 19/2024 all’articolo 1, comma 1175, della Legge n. 296/2006 e sull’inserimento del nuovo comma 1175-bis. Le novità chiariscono le condizioni per la fruizione dei benefici normativi e contributivi e disciplinano una specifica ipotesi di regolarizzazione postuma delle violazioni, volta a evitare o limitare il recupero delle agevolazioni già godute. Il contributo analizza il quadro normativo di riferimento e le istruzioni fornite dall’Istituto, con particolare attenzione ai profili applicativi e agli effetti in sede ispettiva.
Dopo un anno e nove mesi dall’entrata in vigore del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56, sono finalmente pervenute le attese indicazioni dell’INPS sulle modifiche apportate alla disciplina in materia di condizioni per la fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale.
Le nuove condizioni per l’accesso ai benefici normativi e contributivi
La Circolare INPS n. 150 del 16 dicembre 2025 illustra gli aspetti applicativi delle modifiche apportate dall’articolo 29, comma 1, del decreto in esame all’articolo 1, comma 1175, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché le modifiche contenute nel nuovo comma 1175-bis del medesimo articolo.
Tali disposizioni hanno specificato gli obblighi da rispettare per la fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale e hanno, inoltre, introdotto una specifica ipotesi di regolarizzazione volta a evitare il recupero di quanto già fruito.
Più precisamente, è previsto che tali benefici siano subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del DURC, all’assenza di violazioni in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, individuate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e dei contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Il comma 1175-bis: regolarizzazione delle violazioni e limiti al recupero delle agevolazioni
Il nuovo comma 1175-bis prevede, invece, che “resta fermo il diritto ai benefici di cui al comma 1175 in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché delle violazioni accertate di cui al medesimo comma 1175 , entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell’importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione“.
In buona sostanza, è consentita la regolarizzazione postuma delle violazioni entro i termini assegnati dagli organi di vigilanza; nel caso di violazioni amministrative non regolarizzabili, è invece previsto un limite massimo all’importo delle agevolazioni che possono formare oggetto di recupero.
Nonostante tali novità siano entrate in vigore già dal 2 marzo 2024, l’Istituto non era ancora intervenuto in modo organico sulla materia.
Le istruzioni operative INPS e il ruolo degli organi di vigilanza
La Circolare n. 150/2025 illustra le novità e fornisce indicazioni operative sia sulle modalità di addebito da parte degli organi di vigilanza sia sulle modalità di regolarizzazione.
Con riferimento alla prima modifica, come già evidenziato, il nuovo testo del comma 1175 demanda a un decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali l’individuazione delle violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che costituiscono causa ostativa alla fruizione dei benefici in materia di lavoro e di legislazione sociale.
Tale decreto non è ancora stato adottato; tuttavia, secondo l’INPS, ai fini dell’applicabilità della norma non sarebbe necessaria l’adozione del predetto provvedimento.
Pertanto, l’Istituto continuerà a fare riferimento all’elenco delle fattispecie riportate nell’Allegato A del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro per la Semplificazione e la pubblica Amministrazione, del 30 gennaio 2015, adottato ai fini dell’individuazione delle fattispecie che impediscono il rilascio del DURC, in attuazione dell’articolo 1, comma 1176, della Legge n. 296/2006.
A tal fine, la Circolare evidenzia che la verifica in merito all’esistenza di provvedimenti di carattere sanzionatorio nei confronti del soggetto richiedente l’agevolazione viene effettuata attraverso l’interrogazione, in cooperazione applicativa, del “Portale Nazionale del Sommerso”, istituito con l’articolo 10, comma 1, del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, come modificato dall’articolo 19 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79.
Con riferimento al nuovo comma 1175-bis, la Circolare ricorda, in via preliminare, che la previsione si affianca alla mitigazione dell’apparato sanzionatorio prevista dall’articolo 116, comma 8, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 30 del D.L. n. 19/2024, in vigore dal 1° settembre 2024.
È opportuno ricordare che tale nuova fattispecie di sanzione contributiva, prevista dalla lettera b-bis) del citato comma 8 dell’articolo 116 della Legge n. 388/2000, contempla la riduzione al 50% della sanzione nel caso di pagamento dei contributi entro 30 giorni dalla notifica della contestazione, in unica soluzione o in modalità rateale.
Secondo l’INPS, l’ulteriore ipotesi disciplinata dal nuovo comma 1175-bis riguarda le violazioni amministrative che, per loro natura o per espressa previsione normativa, non possono essere oggetto di regolarizzazione. In tali ipotesi, il recupero dei benefici, che incide sull’intera compagine aziendale e opera con riferimento a quelli fruiti dal datore di lavoro nei medesimi periodi per tutti i lavoratori, è limitato, con finalità mitigatoria, al doppio dell’importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.
La nuova disciplina si applica anche alle regolarizzazioni contributive che l’Istituto ritiene ontologicamente collegate alla già menzionata procedura di regolarizzazione che consente la riduzione delle sanzioni contributive entro 30 giorni dalla notifica del verbale di accertamento.
In buona sostanza, gli ispettori di vigilanza dovranno invitare il contribuente alla regolarizzazione senza l’addebito della quota relativa al recupero delle agevolazioni, atteso che solo in caso di mancato versamento entro il termine di trenta giorni si decade dalla possibilità prevista dall’articolo 1, comma 1175-bis, della Legge n. 296/2006.
La regolarizzazione deve, naturalmente, riguardare anche le sanzioni comminate per le violazioni di cui all’articolo 1, comma 1175, della Legge n. 296/2006, nei diversi termini fissati per ciascuna di esse.
A tal proposito, la Circolare evidenzia che, in considerazione della ratio della norma, si procede al recupero dei benefici sia in presenza della proposizione di gravami amministrativi o giudiziari avverso l’atto di accertamento sia in caso di pagamenti parziali degli addebiti rilevati in sede ispettiva, atteso il mancato perfezionamento della condizione dell’integrale pagamento dei contributi addebitati e delle sanzioni comminate nei termini assegnati con il verbale di accertamento.
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