3° Contenuto: Lavoratori stagionali rumeni: linee guida per l’assunzione

COMMENTO

DI ALICE CHINNICI | 29 DICEMBRE 2025

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha riepilogato, nel proprio documento Linee guida lavoratori stagionali rumeni, gli adempimenti da porre in essere per poter assumere lavoratori rumeni in Italia, con particolare attenzione al lavoro stagionale.

Premessa

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in collaborazione con l’Ambasciata di Romania in Italia, Malta e San Marino, ha redatto un documento per informare i lavoratori stagionali rumeni sui loro diritti e doveri in Italia.

Normalmente, per poter lavorare in Italia il cittadino straniero non comunitario deve essere in possesso del permesso di soggiorno che abilita al lavoro.

Attenzione

I lavoratori rumeni possono essere assunti in Italia alle stesse condizioni dei cittadini italianisenza la necessità di ottenere un’autorizzazione di assunzione o permesso di lavoro. Godono, pertanto, degli stessi diritti degli italiani, anche sul lavoro.

Documenti

Per poter essere assunti i lavoratori rumeni devono essere muniti di un documento d’identità valido (carta d’identità o passaporto in corso di validità) e di un codice fiscale rilasciato dall’autorità italiana competente (Agenzia delle Entrate).

Attenzione

Non occorre dunque il permesso di lavoro.

Come per la generalità dei lavoratori, almeno entro la mezzanotte del giorno prima dell’effettivo inizio del lavoro, il datore di lavoro ha l’obbligodi inviare online al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali italiano la comunicazione obbligatoria (COB-Unilav) relativa all’inizio del rapporto di lavoro.

Approfondimento

La comunicazione Unilav vale automaticamente anche per l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale – INPS e l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le Malattie Professionali – INAIL.

La comunicazione deve contenere informazioni riguardanti il lavoratore (codice fiscale, nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza/domicilio), la data di assunzione, la data di cessazione dell’attività, il tipo di contratto, la qualifica professionale del dipendente, l’indicazione del contatto collettivo di lavoro applicato e l’inquadramento professionale in base al quale viene stabilita la retribuzione.

Inoltre, prima dell’inizio dell’attività lavorativadeve essere consegnato al lavoratore il contratto di lavoro, dove devono essere indicati gli orari, se si tratta di contratto part time, le mansioni, il luogo di lavoro, la retribuzione, il periodo di prova, etc., ossia tutti gli aspetti che regolano il rapporto di lavoro.

Attenzione

Valgono gli stessi obblighi di informazione previsti dal D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152 e dal D.Lgs. 27 giugno 2022, n. 104.

Se il soggiorno in Italia supera i 3 mesi, è obbligatoria l’iscrizione all’Anagrafe comunale presso il Comune dove il lavoratore soggiorna.

Per soggiorni fino a 3 mesi, il lavoratore può richiedere l’iscrizione al Registro Temporaneo della Popolazione.

Retribuzione

Per quanto concerne gli aspetti retributivi ogni mese al lavoratore deve essere consegnato il cedolino paga da cui è possibile vedere se viene rispettato l’importo della retribuzione fissata dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del settore e se sono registrate tutte le ore di lavoro svolte.

Attenzione

Dal 2018 la retribuzione deve essere pagata con modalità tracciata (con bonifico bancario, pagamento elettronico o assegno) e, salvo eccezioni (ad esempio per il lavoro domestico), non può essere corrisposta in contanti.

Lavoro stagionale agricolo

Il contratto di lavoro agricolo stagionale è stipulato a tempo determinato per:

  • l’esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o occasionali (senza limite di un numero minimo di giornate);
  • l’esecuzione di più lavori stagionali o più fasi di lavoro, distribuiti nell’arco dell’anno, con garanzia di occupazione minima di almeno 100 giornate all’anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre);
  • di durata superiore a 180 giornate di effettivo lavoro, da svolgersi nell’ambito di un unico rapporto continuativo.
Se il lavoratore con contratto a tempo determinato svolge più di 180 giorni effettivi di lavoro nell’arco di 12 mesi dalla data di assunzione, può richiedere, nei sei mesi successivi, la conversione del contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato, tranne nei seguenti casi:
contratto di lavoro a termine stipulato sin dall’inizio con garanzia minima di 100 giornate all’anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre);
contratto di lavoro a termine stipulato sin dall’inizio con durata superiore a 180 giornate di effettivo lavoro all’anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre).
contratto stipulato per sostituire un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.

I lavoratori agricoli stagionali inoltre hanno diritto ad essere riassunti per l’esecuzione delle stesse lavorazioni nelle medesime aziende, secondo le modalità previste dai contratti provinciali.

Attenzione

Il salario minimo in agricoltura è stabilito dai contratti provinciali di lavoro e non può essere inferiore a quello stabilito dal contratto collettivo applicabile a livello nazionale (CCNL).

Tutele

I lavoratori – rumeni e non – che non hanno ricevuto integralmente il compenso dovuto per il lavoro svolto o che non abbiano beneficiato di tutti i diritti connessi al rapporto di lavoro, compresi i lavoratori che hanno lavorato senza contratto (in nero), possono rivolgersi al competente Ispettorato territoriale del lavoro per segnalare la violazione dei propri diritti sul lavoro.

Attenzione

Il modulo di richiesta di intervento è disponibile anche in rumeno al presente link.

Il modulo potrà essere inviato anche via e-mail all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, ovvero quello avente sede nella Provincia in cui si trova il luogo di lavoro

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