COMMENTO
DI SANDRA PENNACINI | 31 DICEMBRE 2025
La Legge di Bilancio 2026, Legge n. 199/2025, all’articolo 1, commi da 111 a 115, ha introdotto nuove misure di contrasto agli inadempimenti in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto. Tra queste, la nuova ritenuta d’acconto che troverà applicazione a partire dal 2028 nei rapporti B2B, misura che senza dubbio è destinata a fare discutere.
Premessa
L’introduzione di una ritenuta d’acconto sulle transazioni tra soggetti esercenti attività d’impresa rappresenta una delle novità di maggior rilievo della Legge di Bilancio 2026. La misura è stata introdotta con il dichiarato intento di contrastare l’evasione fiscale e, rispetto alla prime formulazioni, non solo non è stata accantonata, ma addirittura anticipata di un anno nell’applicazione: non più dal 2029, bensì già a partire dal 2028, con percentuale allo 0,5% per il primo anno e, a regime, 1%. Di seguito la disamina di quanto sino ad ora noto e le prime considerazioni in termini di criticità.
La nuova ritenuta tra imprese
L’assoggettamento a ritenuta d’acconto di tutte le transazioni B2B nasce con l’intento dichiarato di intercettare il fenomeno dell’omessa dichiarazione dei redditi, con conseguente mancato versamento del tributo dovuto e il mancato versamento, totale o parziale, di quanto regolarmente esposto nelle dichiarazioni fiscali. Le attese di gettito sono consistenti. La relazione tecnica stima che, per quanto concerne il contrasto all’omessa dichiarazione, si possa giungere a un maggior gettito annuale a regime pari a 0,3 miliardi di euro. Se si considera invece il recupero derivante dal contrasto al mancato versamento per i soggetti passivi IRES e IRPEF, le proiezioni indicano un incremento del gettito pari a 734,5 milioni di euro per l’anno 2028, destinato a raddoppiare a 1.469 milioni di euro a decorrere dall’anno 2029.
La norma interviene in modifica all’articolo 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che assumerà la nuova rubrica di “Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo, sui redditi di impresa e su altri redditi”.
A partire dal 1° gennaio 2028 la ritenuta d’acconto si applicherà anche in sede di pagamenti corrisposti a soggetti residenti che esercitano attività di impresa. La base imponibile sarà quella del corrispettivo pattuito per la cessione di beni o la prestazione di servizi, al netto dell’IVA.
Quanto alla percentuale della ritenuta d’acconto, è previsto un graduale innalzamento. La norma stabilisce lo 0,5% per i pagamenti effettuati nell’anno 2028, mentre a regime, a partire dal 1° gennaio 2029, la percentuale sarà pari all’1%
Soggetti esclusi
Il legislatore ha previsto specifiche cause di esclusione volte a premiare i contribuenti che dimostrano un elevato livello di affidabilità fiscale.
La nuova ritenuta B2B non si applicherà infatti ai contribuenti che hanno aderito alla proposta di concordato preventivo biennale (CPB). Saranno inoltre esclusi i soggetti che si trovano nel regime di adempimento collaborativo (cooperative compliance).
Sotto questo profilo emerge una prima criticità, ovvero la circostanza che la ritenuta si renda applicabile o meno in presenza di condizioni che sono strutturalmente dinamiche, visto che l’adesione al CPB può avvenire entro il 30 settembre del primo anno del biennio concordatario. Tale criticità risulta essere ulteriormente amplificata dalla circostanza che la ritenuta deve essere applicata all’atto del pagamento, che ovviamente può non coincidere con il momento di avvenuta emissione della fattura. Pertanto, fatto salvo il fatto che i dettagli della norma dovranno essere definiti in un secondo momento, laddove la ritenuta dovesse essere esposta all’atto dell’emissione della fattura, ciò potrebbe generare delle inevitabili incongruenze.
Per espressa previsione di norma restano fuori dal nuovo meccanismoi pagamenti già soggetti alla ritenuta automatica dell’11% operata da banche e Poste Italiane S.p.a. in relazione ai bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili o detrazioni d’imposta (bonus edilizi).
Si ritiene, inoltre, che resteranno fuori dal nuovo meccanismo i contribuenti in regime forfettario, in quanto non assoggettati a ritenuta d’acconto.
Non si prospetta alcuna duplicazione di ritenuta per i lavoratori autonomi (esercenti arti e professioni), poiché la novella normativa riguarda esclusivamente gli esercenti attività di impresa.
Diverso è invece il caso degli esercenti attività di impresa che già subiscono ritenuta d’acconto in ragione delle provvigioni percepite(agenti e rappresentanti, mediatori ecc.). Per questa tipologia di contribuenti, invece, l’attuale formulazione della norma non prevede alcun esonero dall’applicazione della nuova ritenuta B2B; di conseguenza, tali contribuenti subiranno una doppia ritenuta, quella “storica” su provvigioni e la neo introdotta ritenuta B2B.
Le misure attuative
Immaginare la concreta applicazione delle nuove disposizioni non può che generare grande apprensione. Basti pensare all’enorme quantità di ritenute d’acconto da gestire, nonché agli adempimenti “a valle”, quali l’emissione della CU e la gestione del 770.
In questo quadro, tuttavia, è doveroso ricordare che le disposizioni attuative e le indicazioni operative sono demandate a un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che, si spera, terrà conto di una realtà fattuale pressoché ingestibile con le regole attualmente in vigore.
Solo con l’emanazione di tale provvedimento si potrà comprendere la reale portata degli oneri amministrativi in capo ai sostituti d’imposta, una volta chiarito se verrà introdotto un nuovo meccanismo atto a semplificare una gestione che potrebbe comportare un reale raddoppio degli adempimenti per tutti i soggetti interessati, nonostante le declamate intenzioni di semplificazione.
Vi è però da chiarire sin d’ora che le disposizioni attuative ad oggi non sono note nemmeno nelle intenzioni, ma è possibile fissare alcuni punti fermi: la ritenuta dovrà essere operata all’atto del pagamento dei corrispettivi per cessioni di beni e prestazioni di servizi (pagamento di fatture) tra imprese, indipendentemente dalla modalità prescelta di pagamento. Non corrisponde dunque a realtà una prima ipotesi circolata, ovvero che la stessa potesse essere gestita in automatico dal sistema bancario con un sistema simile a quello previsto per i bonus edilizi (sempre che, ovviamente, il futuro provvedimento non disponga qualche novità in tal senso).
Riferimenti normativi:
- Legge di Bilancio 2026, arti. 1, commi 111-115;
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 25.
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