3° Contenuto Riservato: Rassegna di giurisprudenza 2 gennaio 2026, n. 783

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

A CURA DI FABIO PACE | 2 GENNAIO 2026

ACCERTAMENTO

Bancario

Presunzioni per i lavoratori autonomi – Cass., Sez. trib., Ord. 11 novembre 2025, n. 29739

In un caso di accertamento basato su indagini bancarie a carico di un lavoratore autonomo, la sentenza di primo grado ha ritenuto che non potessero essere ripresi gli importi corrispondenti ai prelievi, mentre sono state considerate corrette le riprese che riguardavano versamenti non giustificati dal contribuente.
Nell’accertamento, la presunzione legale posta dall’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 resta invariata con riferimento ai versamenti effettuati su un c/c dal professionista o lavoratore autonomo, sicché questi è onerato di provare in modo analitico l’estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili, essendo venuta meno, all’esito della sentenza della Corte cost. sent. 6 ottobre 2014, n. 228, l’equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti sui conti correnti (Cass. 26 settembre 2018, n. 22931).

Termini

Raddoppio dei termini di accertamento – Cass., Sez. trib., Ord. 5 novembre 2025, n. 29299

Una società contesta la legittimità del raddoppio dei termini con riferimento agli anni d’imposta 2006 e 2007.
I termini previsti dagli artt. 43 del D.P.R. n. 600/1973 per l’IRPEF e 57 del D.P.R. n. 633/1972 per l’IVA sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza, senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016 e già notificati, incidano le modifiche introdotte dall’art. 1, commi da 130 a 132, della legge n. 208/2015, attesa la disposizione transitoria ivi introdotta, che richiama l’applicazione dell’art. 2 del D.Lgs. n. 128/2015, che fa salvi gli effetti degli avvisi già notificati (Cass. 9 agosto 2016, n. 16728; Cass. 13 settembre 2018, n. 22337; Cass. 14 maggio 2018, n. 11620; Cass. 16 dicembre 2016, n. 26037; Cass. 30 maggio 2016, n. 11171; Cass. 11 dicembre 2012, n. 22587).
Non rileva la circostanza che la denuncia non sia stata effettivamente presentata o presentata dopo la scadenza dei termini ordinari di accertamento, né la circostanza che il reato fosse prescritto (questione la cui valutazione spetta al giudice penale). Peraltro, il raddoppio dei termini, previsto dall’art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, non può trovare applicazione anche per l’IRAP, poiché le violazioni delle relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali (Cass. 3 maggio 2018, n. 10483; Cass. 24 maggio 2019, n. 14204; Cass. 18 aprile 2019, n. 10973; Cass. 31 gennaio 2019, n. 2862Cass. 9 novembre 2018, n. 28713).

ACCISE

Addizionale provinciale

Rimborso imposta in contrasto con norme UE – Cass., Sez. III, Ord. 28 novembre 2025, n. 31169

La questione verte su una domanda di restituzione di quanto versato a titolo di addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, con richiesta di ripetizione dell’indebito fondata sull’illegittimità dell’addizionale addebitata in bolletta, poiché in contrasto con la normativa UE.
In tema di addebito dell’addizionale provinciale ex art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del D.L. n. 511/1988 (poi abrogato), il consumatore finale che abbia corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, l’imposta riconosciuta in contrasto con il diritto UE è legittimato a esercitare, nel rispetto dell’ordinario termine decennale di prescrizione, l’azione di ripetizione dell’indebito stesso ex art. 2033 c.c. direttamente nei confronti del fornitore stesso (che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato), poiché la dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE (Corte cost., sent. 15 aprile 2025, n. 43) comporta, nei rapporti tra solvens e accipiens, la caducazione ex tunc della causa giustificatrice della prestazione (Cass. sent. 22 maggio 2025, n. 13740; Cass. sent. 24 giugno 2025, n. 16992).

CATASTO

Rendita catastale

Rilevanza di pali e torri eoliche – Cass., Sez. trib., Ord. 1° dicembre 2025, n. 31324

Si contesta l’inclusione della torre eolica nel calcolo della rendita catastale dell’impianto, sostenendo che dovrebbe essere esclusa dalla stima, dato che la norma esclude macchinari e impianti funzionali al processo produttivo ed essa è parte inscindibile dell’aerogeneratore e funzionale alla produzione di energia.
Ai fini del calcolo della rendita catastale dell’impianto eolico, ex art. 1, comma 21, della legge n. 208/2015, la torre eolica, benché stabilmente infissa al suolo, è esente dal carico impositivo, poiché, per sua natura, oltre a sostenere il rotore e la navicella, svolge anche una funzione di contrasto della forza impressa dal vento sulle pale, integrando una componente essenziale e attiva della macchina (Cass. 6 marzo 2023, n. 6685).
Ai fini del calcolo della rendita catastale dell’impianto eolico, ex art. 1, comma 21, cit., non va computata la torre in acciaio che sostiene il peso della navicella e del rotore, trattandosi di elemento funzionale allo specifico processo produttivo, dovendo il giudice di merito accertare se la torre eolica, benché stabilmente infissa al suolo, assolva, oltre alla funzione passiva di sostegno al pari di un traliccio di una linea elettrica e, quindi, di mero supporto statico, anche quella di componente attiva ed essenziale per la produzione di energia (Cass. 23 dicembre 2024, n. 34230; Cass. ord. 20 gennaio 2021, n. 1010; Cass. ord. 30 settembre 2020, n. 20726; ord. 5 ottobre 2020, n. 21287ord. 5 ottobre 2020, n. 21287; ord. 6 ottobre 2020, n. 21460).
La norma in esame non ha natura impositiva, ma catastale e, soprattutto, essa non delinea l’eccezionalità di un’esenzione o di un trattamento di favore, quanto il regime ordinariamente applicabile a tutti i beni che – per quanto infissi al suolo e non privi di connotati immobiliari – rientrino nella tipologia generale dei macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo. Tale conclusione non muta solo perché, con specifico riguardo applicativo al settore delle energie pulite e rinnovabili, l’ampiezza del criterio normativo vale a intercettare anche altre opzioni legislative (Cass. ord. 8 giugno 2021, n. 15870), quanto a tutela ambientale e sostenibilità.

IMMOBILI

Accertamento

Saggio di redditività per determinare la rendita di immobili in categoria D – Cass., Sez. trib., Ord. 1° dicembre 2025, n. 31330

Si contesta il saggio di redditività del 2%, utilizzato per determinare la rendita catastale degli immobili di categoria D, eccependo che il saggio andrebbe determinato in base alle caratteristiche dell’immobile e ai tassi di capitalizzazione applicabili a investimenti analoghi e non come percentuale fissa per categoria catastale.
Ex art. 29 del reg. n. 1142/1949, il saggio di interesse da attribuire al capitale fondiario per determinarne la rendita è il saggio di capitalizzazione che risulta attribuito dal mercato a investimenti edilizi aventi per oggetto uniti immobiliari analoghe. Se si tratta di unità immobiliari che, a causa delle loro caratteristiche o destinazione, siano per sé stesse non suscettibili di dare un reddito in forma esplicita, si devono, invece, tenere presenti i saggi di capitalizzazione attribuiti dal mercato a investimenti concorrenti con quello edilizio.
Nella specie, i dati e i criteri adottati dall’Agenzia sono stati ritenuti corretti, implicitamente riconoscendo l’applicazione del tasso del 2%, proposto dalla proprietà nel DOCFA. Il saggio di fruttuosità per gli immobili di categoria D è determinato uniformemente e autoritativamente al 2%, senza discrezionalità del giudice.
Le contestazioni, basate sul diverso moltiplicatore introdotto dal D.L. 201/2011 e sul calcolo inverso, sono irrilevanti, poiché il decreto mirava ad aggiornare i moltiplicatori per la rendita catastale e non a modificare il saggio di redditività, che resta fissato dalla normativa catastale e confermato dall’Ufficio. La pretesa di un saggio inferiore non ha fondamento giuridico.

IRPEF

Redditi prodotti in forma associata

Credito d’imposta di società attribuito ai soci – Cass., Sez. trib., Sent. 16 dicembre 2025, n. 32848

La questione riguarda la possibilità del socio di una società di persone di utilizzare il credito d’imposta vantato dalla società. Quanto alla trasferibilità del credito dalla società di persone al socio, si chiede se il principio di trasparenza vieti la compensazione intersoggettiva di utili e perdite.
In virtù del principio di trasparenza di cui all’art. 5 del TUIR, è consentita l’attribuzione, in tutto o in parte, ai soci, in proporzione alle loro quote, del credito d’imposta maturato da una società di persone, non configurandosi un’ipotesi di cessione in senso proprio, ma solo una particolare forma di utilizzo dello stesso.
La tesi dell’A.F., per la quale non è possibile il trasferimento del credito d’imposta dalla società di persone al socio, se questo non trae origine dalla stessa società di persone, non ha supporto normativo.
Possono essere trasferite ai soci di società di persone le agevolazioni alle imprese concesse sotto forma di credito d’imposta, mediante attribuzione ai soci del credito non utilizzato dalla società. La stessa Agenzia (circolare n. 163/E del 2003) ha chiarito che ciò è diretta conseguenza del principio di tassazione per trasparenza delle predette società, ai sensi dell’art. 5 del TUIR. Il reddito di partecipazione imputato ai soci, infatti, ha la stessa natura, di reddito d’impresa, di quello conseguito dal soggetto partecipato e ne rappresenta la mera ripartizione. Le società, quindi, possono indicare in dichiarazione il credito maturato e quello già utilizzato entro il termine di presentazione della dichiarazione stessa e disporre del residuo compensandolo direttamente con le imposte e i contributi da esse dovuti, o attribuendolo, in tutto o in parte, ai soci, in proporzione alle quote di partecipazione agli utili.

IVA

Detrazione

Omissione della dichiarazione annuale – Cass., Sez. trib., Ord. 18 novembre 2025, n. 30371

Si discute se l’omissione della dichiarazione possa compromettere il diritto al ristoro dell’IVA versata a monte, in caso di fatture regolarmente annotate e relativa detrazione operata nelle liquidazioni periodiche.
La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pure in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta – che risulta da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno ed è dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto – va riconosciuta quando il contribuente ha rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, nel giudizio di impugnazione della cartella emessa a seguito di controllo formale automatizzato, non può essere negato il diritto alla detrazione, quando il contribuente dimostra in concreto, ovvero non è controverso, di avere compiuto acquisti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili (Cass. ord. 27 febbraio 2025, n. 5129; Cass. ord. 3 aprile 2018, n. 8131).

PROCESSO TRIBUTARIO

Incidenti

Rinuncia tacita al ricorso e fissazione dell’udienza – Cass., Sez. trib., Sent. 16 dicembre 2025, n. 32732

Dopo una proposta di definizione accelerata, non è intervenuta tempestiva istanza di decisione, per cui veniva emesso decreto di estinzione. Era, poi, depositata istanza di fissazione di udienza. Si affronta la questione dell’incidenza dell’intervenuta estinzione e dell’istanza di discussione sul merito della lite.
In caso di decreto di estinzione emesso ex art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. (rinuncia tacita per decorso del termine ivi previsto), l’istanza di fissazione di udienza ex art. 391, terzo comma, c.p.c., è ammissibile per la sola deduzione di error in procedendo incidente sulla formazione della fattispecie estintiva e non anche per l’istanza di esame nel merito del ricorso per cassazione, cui si può procedere solo per la verifica della soccombenza virtuale ai fini delle spese.
La proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., se comunicata e non oggetto di istanza di decisione entro 40 giorni, determina l’estinzione, poiché l’omessa richiesta è equiparata a rinuncia al ricorso. Dato che le parti conservano il potere di chiedere la fissazione dell’udienza nel termine di 10 giorni dalla comunicazione del decreto di estinzione (art. 391, terzo comma, c.p.c.), occorre verificare qual è l’oggetto del giudizio che consegue a tale istanza. Le parti in causa – che non ritengano esaustivo il provvedimento presidenziale di estinzione emanato a seguito di rinuncia – possono chiedere alla Corte di pronunciarsi sulla controversia, senza l’onere di indicare i motivi di tale richiesta. La controversia viene rimessa nella sua interezza alla Corte, la quale potrà valutare se la pronuncia sull’istanza di estinzione sia correttamente emanata o debba esaminarsi il ricorso per cassazione (Cass. sent. 6 luglio 2009, n. 15817). Oggetto di tale fase può anche essere la verifica della soccombenza virtuale, ai fini della quantificazione delle spese e della determinazione del soggetto che debba sopportarle (Cass., Sez. U., sent. 23 settembre 2014, n. 19980; Cass. ord. 10 ottobre 2024, n. 26444). E’, invece, escluso che, se il decreto di estinzione è regolare, possa rimettersi in discussione il merito della controversia.

Parti

Cumulo di impugnazioni – Cass., Sez. trib., Ord. 17 dicembre 2025, n. 32885

Si rimprovera alla Corte di avere a torto reputato autonomamente impugnabile dinanzi al giudice tributario il parere negativo espresso circa l’istanza di disapplicazione. Si sostiene che avrebbero errato i giudici nel ritenere sussistente l’interesse del contribuente a impugnare il diniego di interpello.
In tema di società di comodo, nel regime anteriore all’entrata in vigore dell’art. 6 del D.Lgs. n. 156/2015, poi abrogato dall’art. 2, comma 4, lett. e), del D.Lgs. n. 219/2023, nell’ipotesi in cui, con riferimento allo stesso periodo d’imposta, si verifichi la contemporanea pendenza del giudizio di impugnazione della risposta negativa dell’A.F. all’istanza di interpello disapplicativo presentata dalla società interessata ai sensi dell’art. 30, comma 4-bis, della legge n. 724/1994 e del giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento successivamente emesso dalla medesima A.F. nei confronti della società interpellante, viene meno l’interesse delle parti alla prosecuzione del primo giudizio, risultando ormai prevalente e assorbente, per ogni aspetto riguardante l'”an”, il “quantum” e il “quomodo”, la cognizione sulla pretesa impositiva che ha luogo nell’altro.
L’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 156/2015, non avendo valenza interpretativa né portata retroattiva, poteva disporre solo per l’avvenire, ex art. 11, comma 1, delle preleggi (Cass. ord. 7 giugno 2025, n. 15201; Cass. ord. 3 dicembre 2024, n. 30907; Cass. ord. 4 ottobre 2023, n. 27922; Cass. ord. 6 ottobre 2017, n. 23469).
L’impugnazione del diniego dell’interpello disapplicativo introduce un giudizio a cognizione piena che si estende al merito della pretesa tributaria, non essendo limitato alla semplice verifica della legittimità o meno del provvedimento contestato (Cass. n. 30907 del 2024 cit.; Cass. ord. 4 novembre 2024, n. 28300Cass n. 27922 del 2023 cit.; Cass. sent. 15 aprile 2011, n. 8663).
Qualora l’atto impositivo tipico notificato al contribuente non fosse impugnato, il ricorso da lui antecedentemente proposto diverrebbe inutile, stante l’avvenuto consolidamento degli effetti propri di tale atto (Cass. ord. 29 ottobre 2021, n. 30736; Cass. sent. 11 maggio 2012, n. 7344).

Revocazione

Impugnabilità di provvedimenti emessi nel giudizio di ottemperanza – Cass., Sez. trib., Sent. 16 dicembre 2025, n. 32827

Si eccepisce l’inammissibilità della revocazione proposta dall’A.F., osservando che questa avrebbe dovuto proporre ricorso per cassazione, trattandosi del solo gravame ammesso avverso le pronunce di ottemperanza.
L’art. 70, comma 10, del D.Lgs. n. 546/1992, ove dispone che “Contro la sentenza di cui al comma 7 è ammesso soltanto ricorso in cassazione per inosservanza delle norme sul procedimento”, deve essere letto nel senso che la limitazione vale solo per le impugnazioni ordinarie, così che contro le sentenze emesse dal giudice dell’ottemperanza il ricorso per cassazione deve ritenersi ammesso solo per inosservanza delle norme sul procedimento, mentre la restrizione ivi prevista non è applicabile allo strumento della revocazione; peraltro, in applicazione dell’art. 403 c.p.c., che, al secondo comma, prevede che contro la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione sono ammessi solo i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione, la sentenza che ha revocato la pronuncia emessa in sede di ottemperanza sarà, a sua volta, soggetta alla limitazione di cui all’art. 70, comma 10, cit., con conseguente ammissibilità del ricorso per cassazione solo al fine di fare valere gli errores in procedendo.
Contro le sentenze pronunciate in sede di ottemperanza dalle Corti tributarie, ex art. 70, comma 10, del D.Lgs. n. 546/1992, è ammesso – quale mezzo di impugnazione – solo il ricorso per cassazione, anche quando tali decisioni non siano di accoglimento, ma di rigetto del ricorso introduttivo, dato che, non essendo l’appello compatibile con le pronunce della Corte di secondo grado, si creerebbe un sistema processuale disarmonico (Cass. 13 maggio 2003, n. 7312). Tale limitazione non può che ritenersi, in assenza di ulteriori specificazioni normative, riferita solo alle impugnazioni ordinarie, e non a quelle straordinarie, quale la revocazione.

RISCOSSIONE

Notifiche

Notifica via PEC a indirizzo non censito – Cass., Sez. trib., Ord. 4 novembre 2025, n. 29100

Si contesta la validità della notifica a mezzo PEC dell’intimazione di pagamento e degli atti presupposti, inviata da un indirizzo non censito nel Re.Ginde né nel Registro INI-PEC; inoltre, si ritiene che una notifica affetta da giuridica inesistenza sia insuscettibile di sanatoria.
L’art. 26, secondo comma, del D.P.R. n. 602/1973, prevede che la necessaria inclusione nel pubblico registro INI-PEC sia riferita al solo indirizzo del destinatario e non anche a quello del mittente. Per la notifica degli atti impositivi tributari, l’unico parametro normativo è costituito da tale disposizione, che nulla prevede circa l’indirizzo PEC dal quale l’Ufficio può effettuare la notifica.
In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell’agente della riscossione, l’estraneità dell’indirizzo del mittente dal registro INI-PEC non inficia “ex se” la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall’indirizzo del mittente, occorrendo, invece, che il contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro (Cass. sent. 3 luglio 2023, n. 18684; Cass. ord. 13 dicembre 2024, n. 32370; Cass. ord. 29 dicembre 2024, n. 34819; Cass. ord. 7 settembre 2025, n. 24718).
Nella specie, non vi è contestazione dell’effettiva ricezione dell’atto, così che ogni eventuale irregolarità della notifica – comunque insussistente – sarebbe da ritenersi in ogni caso sanata dalla sua tempestiva impugnazione, non vertendosi in ipotesi di inesistenza giuridica. Inoltre, il contribuente avrebbe dovuto indicare in quale sede e momento processuale dei giudizi di merito avrebbe dedotto di avere subito un pregiudizio dall’avere ricevuto gli atti impugnati da un indirizzo PEC del mittente non presente nei pubblici registri, pregiudizio che non può essere meramente potenziale, in vista di una possibile futura esecuzione forzata, ma deve incidere in concreto sul diritto di difesa nel giudizio nel quale l’atto è stato impugnato.

Ruolo

Notifica di cartella e intimazione di pagamento – Cass., Sez. trib., Ord. 4 novembre 2025, n. 29100

Si eccepisce nullità dell’intimazione di pagamento per tardività della notifica del ruolo a mezzo cartelle. Con riferimento ai termini di decadenza, l’intimazione di pagamento sarebbe irrimediabilmente nulla, con ruoli esattoriali presupposti notificati al concessionario oltre i termini decadenziali.
La decadenza, di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, a differenza della prescrizione, che è soggetta a sospensione e interruzione, è evitata una volta per tutte con la notifica della cartella di pagamento al contribuente da parte del concessionario del servizio di riscossione e non è, pertanto, deducibile in sede di impugnazione dell’intimazione di pagamento, quale fatto successivo alla notifica degli atti presupposti.
Inoltre, laddove le cartelle di pagamento siano state regolarmente notificate e non impugnate e, dunque, divenute definitive, con conseguente irretrattabilità del credito (SS.UU., sent. 17 novembre 2016, n. 23397), la questione è preclusa e non può essere esaminata in sede di opposizione all’intimazione di pagamento, impugnabile solo per vizi propri, come si evince dall’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992.

SETTORI E REGIMI SPECIALI

Inversione contabile

Cessione di gioielli e prova di destinazione a fusione – Cass., Sez. trib., Ord. 3 dicembre 2025, n. 31536

Si discute dei presupposti per applicare il reverse charge a operazioni di cessione di oggetti di gioielleria usati, in assenza di fatture a dimostrazione della destinazione da parte della acquirente dei rottami al processo di fusione (trasformazione finalizzata al recupero dell’oro).
Per applicare l’inversione contabile, la questione fondamentale sta nel fatto che si tratti di un prodotto d’oro e il suo tenore, così che è il livello di purezza dell’oro contenuto nel bene a essere decisivo per determinare se una cessione di materiale d’oro o di prodotti semilavorati rientri o no nell’ambito di applicazione dell’art. 198, par. 2, della direttiva IVA; ai fini dell’applicazione dell’art. 17, quinto comma, del D.P.R. n. 633/1972, è necessario e sufficiente che si tratti di prodotti non immediatamente destinati al consumo e che rispondano ai requisiti di purezza stabiliti dalla norma stessa (Cass., Sez. 5, 6 aprile 2022, n. 11109).
In tema di cessioni di oro e relativi prodotti semilavorati, il reverse charge, ex art. 17, quinto comma, cit., che pone in capo al cessionario l’obbligo di assolvere l’IVA, non chiede che il cessionario esegua direttamente la trasformazione del materiale aurifero ceduto o del semilavorato, costituendo requisiti fondamentali per la sua applicazione la purezza dell’oro e la non immediata destinazione al consumo del bene ceduto, in quanto deputato a essere trasformato in altro oggetto e a conoscere un nuovo ciclo produttivo (Sez. 5, ord. 12 settembre 2022, n. 26760; Sez. 5, ord. 9 agosto 2024, n. 22594; Sez. 5, ord. 8 gennaio 2024, n. 665).
Il regime dell’inversione contabile trova fondamento nell’esigenza di prevenire il rischio di frodi fiscali, tanto maggiore quanto più elevato è il tenore dell’oro oggetto di fornitura; per applicare il regime, in luogo di quello diverso del margine concernente il commercio di oggetti d’occasione, basta che si tratti di prodotti non immediatamente destinati al consumo, che rispondano ai requisiti di purezza stabiliti dalla norma (Cass. ord. 6 maggio 2021, n. 11927; Cass. sent. 6 aprile 2022, n. 11106Sez. 5, ord. n. 22594 del 2024 cit.).

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