1° Documento Riservato: Codice degli incentivi. Regole ad hoc per i crediti d’imposta

CIRCOLARE MONOGRAFICA

Crediti d’imposta rientranti tra gli incentivi c.d. automatici: applicazione della disciplina specifica di riferimento e di alcune delle disposizioni del Codice, quali quelle in materia di comunicazione preventiva e registrazione degli aiuti di Stato o aiuti de minimis

DI ANDREA AMANTEA | 2 GENNAIO 2026

Il D.Lgs. 27 novembre 2025, n. 184 (c.d. “Codice degli incentivi”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10 dicembre 2025, si applica a tutte le agevolazioni riconosciute sotto varie forme, anche combinate tra di loro nell’ambito di un medesimo incentivo. Tuttavia, rispetto ai crediti d’imposta che in linea generale rientrano tra i contributi c.d. automatici, si applicano oltre alla disciplina di settore, solo alcune delle disposizioni del Codice quali quelle in materia di comunicazione preventiva e registrazione degli aiuti di Stato o aiuti de minimis.

Il codice degli incentivi. Un cenno

Il D.Lgs. 27 novembre 2025, n. 184 (c.d. “Codice degli incentivi”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10 dicembre 2025, mira a introdurre “un sistema organico per l’attivazione del sostegno pubblico mediante incentivi alle imprese nelle forme più idonee ed efficaci a far fronte agli specifici fallimenti del mercato, a stimolare la crescita negli ambiti strategici delle politiche industriali nazionali ed europee e a ottimizzare la spesa pubblica dedicata”.

In attuazione dell’articolo 3, commi 1 e 2, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, e secondo i principi e criteri direttivi previsti dagli articoli 2 e 6della medesima legge, il presente decreto, di seguito denominato “Codice”, al fine di armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese, definisce i principi generali che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi che prevedono agevolazioni alle imprese e reca le occorrenti disposizioni per l’utilizzo della strumentazione tecnica funzionale.

In tal senso l’art. 1, comma 1, del nuovo Codice degli incentivi.

Il nuovo Codice si applica a tutte le agevolazioni riconosciute in una delle seguenti forme, anche combinate tra di loro nell’ambito di un medesimoincentivo:

  • contributo a fondo perduto;
  • garanzie su operazioni finanziarie;
  • finanziamenti agevolati e altri strumenti rimborsabili;
  • interventi nel capitale di rischio;
  • agevolazioni fiscali e contributive (applicazione parziale);
  • altre forme disciplinate dal bando in conformità con la normativa nazionale ed europea in relazione alle specifiche finalità.

Tra le altre novità si segnala l’espressa equiparazione tra lavoratori autonomi e imprese nelle richieste di incentivi.

L’art. 10 reca infatti la disciplina della partecipazione dei lavoratori autonomi alla procedura di accesso all’incentivo, purché compatibile con le finalità e le caratteristiche di quest’ultimo.

In particolare, viene previsto che:

  • ove il bando ne preveda la partecipazione,
  • lavoratori autonomi devono rispettare le medesime condizioni di accesso previste per le PMI,
  • ad esclusione dei requisiti il cui possesso non sia richiesto per l’esercizio dell’attività di lavoro autonomo, che non si configurino come strettamente funzionali all’incentivo e che possano limitare la partecipazione effettiva dei lavoratori medesimi.

Fatta tale ricostruzione veniamo alle novità previste per i crediti d’imposta nell’ambito dei c.d. incentivi automatici.

Codice degli incentivi. Adempimenti per i crediti d’imposta

Rispetto ai crediti d’imposta che in linea generale rientrano tra i contributi c.d. automatici, il Codice  non trova applicazione a tutto campo.

L’art. 1, comma 2 del Codice dispone che:

Le disposizioni del presente codice non si applicano agli incentivi fiscali che non prevedono lo svolgimento di attività istruttorie valutative, ivi compresi quelli rispetto ai quali le verifiche sono circoscritte al rispetto del limite di risorse stanziate, per i quali resta fermal’applicazione della disciplina di settore, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell’articolo 19, nonché agli incentivi fiscali in materia di accisa, che rimangono disciplinati dalla legislazione di settore. Ne sono, altresì, esclusi gli incentivi contributivi, fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 del medesimo articolo 19.

Per i crediti d’imposta rientranti tra gli incentivi c.d. automatici, dunque in generale tutti i crediti d’imposta (ad esempio Bonus ZES Unica, Credito d’imposta beni strumentali, bonus 5.0, bonus edilizi, ecc.), si applicherà:

  • la disciplina specifica di riferimento;
  • commi 2 e 3 dell’art. 19 del Codice in materia di regime speciale per gli incentivi fiscali e per gli incentivi contributivi.

Quindi, anche per i crediti d’imposta troveranno applicazione le seguenti disposizioni del Codice, fatte salve però le specifiche previsioni stabilite dalle norme di riferimento.

Novità credito d’imposta – Codice degli incentivi
Comunicazione preventivaPer gli incentivi fiscali fruiti nella forma del credito d’imposta che non prevedono lo svolgimento dell’attività istruttoria, la fruizione, salve diverse disposizioni della Legge speciale, è comunque subordinata alla preventiva comunicazione da parte del richiedente al soggetto competente:
dell’ammontare complessivo delle agevolazioni delle quali il medesimo richiedente intende fruire e
la presunta ripartizione negli anni della fruizione stessa,
fornendo le ulteriori comunicazioni richieste dalla disciplina dell’incentivo successivamente all’avvenuto sostenimento delle eventuali spese previste.
Il soggetto competente (Agenzie fiscali e vari Ministeri di cui alla misura) comunica al Ministero dell’Economia e delle Finanze mensilmente, ovvero secondo la diversa cadenza periodica stabilita dalla disciplina dell’incentivo, i dati necessari ai fini del monitoraggio.
I crediti di imposta sono attivati:
sulla base delle previsioni della Legge che li istituisce e delle eventuali ulteriori disposizioni di Legge di riferimento,
con provvedimenti del soggetto competente individuato dalle stesse disposizioni legislative.
I predetti provvedimenti definiscono le attività di monitoraggio nonché le ulteriori istruzioni operative e i chiarimenti occorrenti per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, ferma restando l’applicazione della disciplina di settore per quanto riguarda l’attività di controllo e di recupero, nonché le conseguenze ulteriori per l’illegittima fruizione.
Registrazione aiuto di StatoGli incentivi fiscali, nel caso costituiscano aiuti di Stato ovvero siano fruiti in regime de minimis, sono attivati solo dopo che “l’Autorità responsabile” abbia provveduto a registrare il relativo regime di aiuto nel Registro nazionale degli aiuti di Stato e nei registri SIAN e SIPA.

Circa la registrazione degli aiuti di Stato/de minimis, a oggi, per gli aiuti individuali non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione di cui all’art. 10 del regolamento adottato con D.M. n. 115/2017, “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni” è prevista una speciale procedura di registrazione successiva all’avvenuta fruizione dell’aiuto.

Il “Registro nazionale degli aiuti di Stato” (RNA) garantisce comunque il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Si ricorda che, a partire dalla fine del 2023, il Registro è interconnesso con la piattaforma incentivi.gov.it, istituita presso la DGIAI del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).

Gli aiuti fiscali (si pensi ad esempio al bonus ZES Unica) automatici, ossia non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati.

In pratica, a oggi la suddetta registrazione è anticipata dall’indicazione dell’aiuto da parte del soggetto passivo beneficiario, nell’apposito prospetto del quadro RS del modello Redditi.

Alla registrazione provvedono l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l’ente previdenziale o assistenziale di pertinenza, ovvero gli altri soggetti competenti preposti alla fase di fruizione degli aiuti.

La stessa cosa dicasi per quegli aiuti di Stato ovvero aiuti de minimis subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale sono riportati.

L’obbligo di registrazione all’interno del Registro nazionale degli aiuti di Stato grava dunque sulle c.d. Autorità responsabili e sui Soggetti concedenti (v. FAQ 1.1. portale RNA.).

Nello specifico:

  • ciascuna “Autorità responsabile” è tenuta alla registrazione del regime di aiuti e aiuto ad hoc (come definiti all’art. 1, lettere l) e m) del suddetto Regolamento e cumulativamente indicate, nel sistema, “Misure di aiuto”), attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del RNA;
  • il “Soggetto concedente”accreditato dall’Autorità responsabile, è invece tenuto alla registrazione dell’aiuto individuale, come definito dall’art. 1, lett. n)  del Regolamento, sempre mediante la procedura informatica disponibile nel sito web del Registro. La registrazione va operata dal Soggetto concedente prima della concessione dell’aiuto fatto salvo però quanto detto sopra per gli aiuti automatici ossia non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione.
Autorità responsabileIl soggetto di natura pubblica o privata designato dalla norma primaria come responsabile della registrazione del regime di aiuti o dell’aiuto ad hoc, ovvero, in mancanza di detta designazione, il soggetto cui, nell’ambito dell’ordinamento giuridico nazionale, è attribuita la competenza ad adottare il provvedimento di attuazione del regime di aiuti o dell’aiuto ad hoc; in caso di un regime di aiuto o di un aiuto ad hoc da notificare o concesso ai sensi di un regolamento di esenzione per il quale non sia prevista l’adozione di un provvedimento di attuazione, il soggetto che procede alla notifica o alla comunicazione alla Commissione europea ovvero la struttura amministrativa competente per l’intervento secondo l’organizzazione interna di ciascuna Amministrazione.
Soggetto concedenteSoggetto di natura pubblica o privata che concede aiuti individuali alle imprese.

Per gli aiuti fiscali “automatici” e “semi-automatici” sono tecnicamente inapplicabili sia la definizione di Soggetto concedente, sia i meccanismi di registrazione e verifica preventiva alla concessione dell’aiuto individuale.

Pertanto, gli obblighi di consultazione nei Registri e di registrazione dell’aiuto individuale sono assolti dall’Agenzia delle Entrate in un momento successivo alla fruizione dell’aiuto (vedi istruzioni modello Redditi, quadro RS).

Per gli aiuti “de minimis” e gli aiuti “de minimis” SIEG, l’impossibilità di registrazione dell’aiuto per effetto del superamento dell’importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto “de minimis” determina l’illegittimità della fruizione (vedi Reg. UE n. 2023/2831 e Reg. UE n. 2023/2832).

Il concetto di “Regime di aiuto” e le disposizioni del Codice degli incentivi

Sul concetto di regime di aiuto, richiamato anche dal Codice degli incentivi all’art. 19, comma 3, vale la definizione di cui alla lett. l) del citato Regolamento:

Atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese definite nell’atto in linea generale e astratta e qualsiasi atto in base al quale l’aiuto, che non è legato a uno specifico progetto, può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito.

La previsione inserita nel Codice degli incentivi all’art. 19, comma 3 (vedi tabella) si riferisce dunque alla preventiva registrazione dei regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc nel RNA da parte del “soggetto responsabile” il cui termine (per la relativa registrazione):

  • è pari a 60 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della norma primaria,
  • ovvero del provvedimento di attuazione, che consente la fruizione dell’aiuto individuale da parte del soggetto beneficiario.

La predetta registrazione, nel caso di regimi di aiuti e di aiuti ad hoc subordinati alla preventiva comunicazione ovvero alla notifica alla Commissione europea, deve intervenire entro 60 giorni, rispettivamente, dalla data di comunicazione nazionale del regime di aiuti o dell’aiuto ad hoc alla Commissione europea ovvero dalla data di ricevimento dell’autorizzazione, da parte della medesima, del regime di aiuti o aiuto ad hoc notificato.

La registrazione del regime di aiuti deve intervenire, comunque, prima della registrazione dell’aiuto individuale da parte del soggetto concedente, da intendersi quale aiuto concesso a singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti come sopra individuato.

Nel complesso, il nuovo Codice fissa un quadro regolamentare di carattere generale, confermando le norme fissate a livello UE e lasciando spazio alle discipline specifiche di ciascuna Legge agevolativa nazionale/locale.

Riferimenti normativi: 

  • D.Lgs. 27 novembre 2025, n. 184, artt. 11019;
  • Ministero dello Sviluppo economico, D.M. 31 maggio 2017, n. 115, art. 10

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